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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6685 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana
- Consigliere relatore –
-dott.ssa Maria Luisa Arienzo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3184/24, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza del 17 dicembre 2025 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), P.IVA Parte_1
in persona del Curatore fallimentare pro tempore dott.ssa P.IVA_1 [...]
) - sentenza di fallimento n. 101/2012 Parte_2 CodiceFiscale_1
Tribunale di Nola del 19.10.2012 - elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Vittoria Colonna n. 15, presso lo studio dell'avv. Candida Cucco (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta provvedimento di C.F._2 autorizzazione e nomina del G.D., dott.ssa Federica Peluso
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._3 residente in [...]; , nata a [...] CP_1
il 02.02.1951, C.F. , residente in [...]
259/B; nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...]; C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._6
OL (Na) alla Via Torino n. 77; , nato a [...] il Controparte_4
23.01.1979, C.F. ) e residente a [...], Pi.1.; , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_5
e residente a [...]
Battisti n. 10, Scala D, interno 15
-APPELLATI NON COSTITUITI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c., pubblicata in data 27 maggio 2024, emessa all'esito del giudizio recante RG n. 2210/2022, con la quale il Tribunale di
Nola ha rigettato la domanda, proposta dal fallimento odierno appellante, volta a veder accertare, in capo agli odierni appellati, tra cui il fallito la Parte_1 qualità di eredi di con conseguente acquisto pro quota dei beni Persona_1
immobili che erano di proprietà del de cuius, ha proposto appello il fallimento indicato in epigrafe, deducendo a sostegno due motivi di gravame.
2. Con istanza depositata in data 8 luglio 2025, il procuratore di parte appellante ha dichiarato di essere stata autorizzata dagli organi fallimentari all'abbandono del giudizio, rinunciando pertanto all'impugnazione proposta.
3. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Tanto debitamente premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dall'istanza depositata dall'avv. Candida Cucco in data
8.07.2025, nonché dalle note di trattazione scritta depositate in data 16 dicembre
2025, “la Curatela, a seguito del provvedimento del G.D. al Fallimento dott.ssa
[...]
del 15.05.2025 che si deposita, ha comunicato allo scrivente legale di Parte_3 abbandonare il giudizio pendente non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio”; da ciò la dichiarazione, formulata dal procuratore costituito, di rinuncia all'appello.
Orbene, reputa il Collegio, in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018) che la rinuncia in oggetto debba, per come proposta – ed in assenza del deposito di una dichiarazione di rinuncia agli atti, proveniente dalla parte, munita dei requisiti di cui all'art. 306, 2° comma c.p.c. -essere qualificata come rinuncia all'impugnazione.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, infatti, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del
06/03/2018).
La rinuncia all'appello, dichiarata dal procuratore dell'appellante sopra indicato, va pertanto qualificata – in conformità del precedente di legittimità sopra citato e dell'espressa dichiarazione in tal senso formulata - come "rinuncia all'azione", con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata e cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza costante (cfr. Cass.
20191/11) che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione si pone dunque in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; cfr. anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Inoltre, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione nei precedenti sopra citati
(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018), nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “l'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese»).
Sulla scorta di tali principi, non essendo intervenuta la costituzione degli appellati, che pertanto non hanno svolto attività difensiva, deve affermarsi che nulla deve il fallimento rinunciante per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;
b) Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana
- Consigliere relatore –
-dott.ssa Maria Luisa Arienzo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3184/24, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza del 17 dicembre 2025 e vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), P.IVA Parte_1
in persona del Curatore fallimentare pro tempore dott.ssa P.IVA_1 [...]
) - sentenza di fallimento n. 101/2012 Parte_2 CodiceFiscale_1
Tribunale di Nola del 19.10.2012 - elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Vittoria Colonna n. 15, presso lo studio dell'avv. Candida Cucco (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta provvedimento di C.F._2 autorizzazione e nomina del G.D., dott.ssa Federica Peluso
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
-APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._3 residente in [...]; , nata a [...] CP_1
il 02.02.1951, C.F. , residente in [...]
259/B; nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, residente in [...]; C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._6
OL (Na) alla Via Torino n. 77; , nato a [...] il Controparte_4
23.01.1979, C.F. ) e residente a [...], Pi.1.; , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_5
e residente a [...]
Battisti n. 10, Scala D, interno 15
-APPELLATI NON COSTITUITI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c., pubblicata in data 27 maggio 2024, emessa all'esito del giudizio recante RG n. 2210/2022, con la quale il Tribunale di
Nola ha rigettato la domanda, proposta dal fallimento odierno appellante, volta a veder accertare, in capo agli odierni appellati, tra cui il fallito la Parte_1 qualità di eredi di con conseguente acquisto pro quota dei beni Persona_1
immobili che erano di proprietà del de cuius, ha proposto appello il fallimento indicato in epigrafe, deducendo a sostegno due motivi di gravame.
2. Con istanza depositata in data 8 luglio 2025, il procuratore di parte appellante ha dichiarato di essere stata autorizzata dagli organi fallimentari all'abbandono del giudizio, rinunciando pertanto all'impugnazione proposta.
3. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Tanto debitamente premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dall'istanza depositata dall'avv. Candida Cucco in data
8.07.2025, nonché dalle note di trattazione scritta depositate in data 16 dicembre
2025, “la Curatela, a seguito del provvedimento del G.D. al Fallimento dott.ssa
[...]
del 15.05.2025 che si deposita, ha comunicato allo scrivente legale di Parte_3 abbandonare il giudizio pendente non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio”; da ciò la dichiarazione, formulata dal procuratore costituito, di rinuncia all'appello.
Orbene, reputa il Collegio, in adesione alla giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018) che la rinuncia in oggetto debba, per come proposta – ed in assenza del deposito di una dichiarazione di rinuncia agli atti, proveniente dalla parte, munita dei requisiti di cui all'art. 306, 2° comma c.p.c. -essere qualificata come rinuncia all'impugnazione.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, infatti, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del
06/03/2018).
La rinuncia all'appello, dichiarata dal procuratore dell'appellante sopra indicato, va pertanto qualificata – in conformità del precedente di legittimità sopra citato e dell'espressa dichiarazione in tal senso formulata - come "rinuncia all'azione", con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata e cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza costante (cfr. Cass.
20191/11) che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione si pone dunque in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; cfr. anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Inoltre, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione nei precedenti sopra citati
(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018), nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “l'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della
RGn°3184/2024 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese»).
Sulla scorta di tali principi, non essendo intervenuta la costituzione degli appellati, che pertanto non hanno svolto attività difensiva, deve affermarsi che nulla deve il fallimento rinunciante per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;
b) Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°3184/2024 -Sentenza
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