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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 77/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2023 promosso da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI - ASL AT (P.IVA: ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Castelnuovo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via San
Francesco da Paola n. 37, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frascaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 46, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti pubblicata il 6/12/2022 (RG n. 3535/2018) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 871/18 RG. 2403/2018 emesso dal Tribunale di
Asti il 19/07/2018, onde:
1 in via pregiudiziale, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il difetto di competenza funzionale del tribunale di Asti in favore del tribunale di Torino quale tribunale delle imprese;
in via preliminare, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a titolo di interessi moratori su crediti di fornitori CP_2 CP_1
essendo la banca priva di legittimazione attiva, in quanto priva della qualità di cessionaria
Cont dei crediti in linea capitale poiché alcune cessioni di credito erano state rifiutate dalla Cont altre cessioni non erano state notificate alla in via principale nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a titolo di interessi moratori su crediti di CP_2 CP_1
fornitori non essendo la banca titolare dei crediti fatti valere, in quanto priva della qualità di cessionaria dei crediti in linea capitale poiché alcune cessioni di credito erano state
Cont Cont rifiutate dalla altre cessioni non erano state notificate alla in via subordinata, previa eventuale c.t.u. contabile, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitare la condanna della a corrispondere alla i soli CP_2 CP_1
interessi moratori effettivamente dovuti per ritardati pagamenti di fatture emesse da fornitori che abbiano legittimamente ceduto il proprio credito alla banca, il tutto per un importo non superiore ad euro 32.065,33 per le ragioni esposte nel 5° motivo d'appello (ri- conteggio degli interessi contenuti nelle fatture 000000309, 000003110, 000000609,
000000874).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, dichiarare l'avverso appello inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c. o, comunque, inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c., ovvero in subordine, dichiararlo infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sin qui esposti e, per l'effetto, respingerlo e confermare integralmente la sentenza impugnata. In via ulteriormente subordinata condannare l'appellante ad ogni diversa somma dovuta all'appellata per i rapporti di cui è causa.
Con vittoria di spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione del 11.01.2019 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2
n. 871/2018, emesso dal Tribunale di Asti in data 19.07.2018, con cui le veniva intimato il pagamento di € 418.714,16 a favore della Tale debito originava da Controparte_1
venticinque fatture con cui la a titolo di cessionaria dei crediti originari, richiedeva il CP_1
Contr pagamento degli interessi moratori, avendo l pagato i crediti ceduti con notevole ritardo.
Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla Banca, nonché
l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo e di elementi idonei a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito.
La si costituiva ritualmente in giudizio e contestava le domande attoree, chiedendo CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 31.05.2019, ritenendo sussistenti i requisiti ex art. 648 c.p.c., il
Tribunale di Asti concedeva la provvisoria esecutività del decreto, limitatamente alla somma di € 229.623,99 (relativa alle fatture corrispondenti ai crediti per cui risultava che Contr l aveva accettato la cessione).
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 851/2022, pubblicata in data 06.12.2022 e notificata il 14.12.2022, il
Tribunale di Asti respingeva l'opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo n. 871/2018. Secondo il principio della soccombenza, condannava la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 13.500,00.
Nel merito, il Giudice di primo grado affermava che l'interpretazione di parte opponente - secondo la quale al caso di specie erano applicabili gli artt. 69 del RD n. 2440/1923 e 9 della Lg. 2248/1865 - era infondata, in quanto tale disciplina si applicava solamente alle amministrazioni statali, tra le quali non rientravano le Aziende Sanitarie Locali.
Il Tribunale affermava che la creditrice opposta aveva fornito idonea prova dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti vantati, tramite la produzione in giudizio delle fatture di computo degli interessi moratori e del relativo foglio riepilogativo;
aderiva, pertanto, alla motivazione della sentenza n. 3968/2019 della Corte di Cassazione e riteneva legittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori, atteso che questi erano maturati fin dalla data di scadenza dei termini di pagamento del debito principale. Tali crediti erano esigibili anche perché non era stata data prova di alcun accordo tra le parti di segno contrario, e parte opponente si era limitata a contestare genericamente la quantificazione degli interessi, mediante un'allegazione di calcolo del tutto generica e priva dell'indicazione dei criteri utilizzati.
3 Il giudizio di appello
Con atto di citazione del 18.01.2023 l , Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, parte appellante eccepiva il difetto di competenza funzionale del
Tribunale di Asti, posto che, in materia di cessione dei crediti nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, la controversia eventualmente insorta tra PA e Banca cessionaria era assimilabile a quella intercorrente tra fornitore ed ente pubblico, così come previsto dall'art. 106, comma 13 del codice degli appalti pubblici 50/2016. Ai sensi dell'art. 3 D.lgs.
168/2003, inoltre, il contratto con oggetto un credito derivante da pubbliche forniture era di competenza della sezione specializzata imprese, per cui l'attuale causa doveva essere di competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di Torino.
Parte appellante eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva della per 21 CP_1 fatture sulle 25 complessive (per un credito totale di € 364.312,51), trattandosi di crediti Contr relativi a cessioni che l aveva rifiutato. Il Tribunale non aveva tenuto conto del Contr C suddetto rifiuto, sostenendo che l aveva eseguito dei pagamenti a favore di , tali da far ritenere pacifiche tutte le cessioni;
parte appellante, tuttavia, precisava come i pagamenti effettuati fossero riferiti solo alle partite per le quali la cessione era stata accettata, mentre le ulteriori cessioni erano state rifiutate. Secondo l'appellante, il
Tribunale era, pertanto, incorso in omissione di pronuncia, non avendo applicato al caso di specie l'art. 106 dell'attuale codice degli appalti pubblici e non avendo tenuto conto del Contr rifiuto alla cessione opposto dall' Contr Con ulteriore motivo di appello, l lamentava l'interpretazione di primo grado secondo cui gli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9 L. 2248/1865 si applicavano solamente alle amministrazioni statali ed erano, pertanto, inconferenti al caso di specie. Parte appellante sosteneva, al contrario, come la causa in esame rientrasse pienamente nella normativa suddetta, essendo l'interpretazione di primo grado ormai superata da diversa giurisprudenza di legittimità e di merito.
Con il quarto motivo di doglianza, parte appellante eccepiva, per tre delle 21 fatture di cui aveva rifiutato la cessione, la mancata notifica e, quindi, la mancata cessione di tali crediti, per i quali non era, pertanto, legittimata attiva. Il Tribunale aveva quindi violato gli CP_1
artt. 1264 c.c. e 69 R.D. 2440/1923, secondo i quali le cessioni del credito sono efficaci verso il debitore solamente quando siano state notificate e quando queste rivestano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
4 Contr Con il quinto motivo di appello, l contestava le argomentazioni di primo grado in merito al calcolo degli interessi relativo alle uniche 4 fatture, la cui cessione era stata accettata e per le quali, pertanto, era legittimata attiva. Secondo parte CP_1 appellante l'importo corretto delle suddette fatture era pari ad € 32.065,33, e non €
54.410,65 come affermato nella sentenza impugnata. Parte appellante sosteneva che la sentenza di primo grado, relativamente a questa porzione di credito, fosse errata su più punti:
(i) per quanto concerneva il dies a quo, gli interessi moratori decorrevano dal sessantesimo giorno dalla ricezione della fattura, e non dalla scadenza del termine di pagamento. Nel caso di specie, numerose fatture erano state spedite oltre il sessantesimo giorno decorrente dalla loro redazione e non erano, pertanto, esigibili, per questo l'importo complessivo era stato ricalcolato;
(ii) il Tribunale non aveva tenuto in considerazione il ricalcolo degli interessi operato
Contr da parte opponente, per cui l riteneva necessaria l'esperimento di una CTU al fine di verificare l'esatto importo degli interessi moratori.
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2018; in via pregiudiziale, domandava la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Asti in favore della sezione specializzata imprese del
Tribunale di Torino. In via preliminare, chiedeva la dichiarazione di assenza di
C legittimazione attiva in capo alla , in quanto priva della qualità di cessionaria dei crediti controversi. In via subordinata e previo esperimento di CTU contabile, chiedeva la limitazione della condanna ai soli interessi moratori effettivamente dovuti sulla base delle uniche 4 fatture relative a crediti la cui cessione era stata accettata, secondo il ricalcolo richiamato col quinto motivo di appello. In ogni caso, “con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio istando per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, parte appellata sosteneva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto le argomentazioni di controparte erano generiche e prive di specificità. Parte appellante, inoltre, aveva modificato l'oggetto della controversia relativamente a uno degli elementi essenziali, dato che in primo grado riconosceva il perfezionamento della cessione di 12 fatture sulle 25 complessive (per un credito totale di
€ 229.323,99, la stessa somma per la quale il Tribunale aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo). Con l'atto di appello controparte riconosceva, invece,
5 l'avvenuta cessione dei crediti solamente per 4 fatture delle 25 totali, mutando così quanto pacificamente accertato in primo grado ed introducendo un nuovo elemento in sede di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Parte appellata eccepiva altresì l'inammissibilità dell'asserito difetto di competenza del
Tribunale di Asti, in quanto non era stato sollevato in primo grado ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c. Il D.lgs. 168/2003 richiamato da controparte non era, inoltre, applicabile al caso di specie, essendo riferito ai soli contratti di fornitura di rilevanza comunitaria.
In merito all'asserita violazione degli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9 L. 2248/1865, parte appellata evidenziava come la disciplina derogatoria alla cessione dei crediti ex art. 1260
c.c. non si applicasse al caso di specie, in quanto la deroga alla libera cedibilità dei crediti era relativa solamente ai contratti in corso di esecuzione, mentre nel caso di specie le prestazioni erano già state eseguite ed il contratto, pertanto, era concluso. Parte appellata
Cont richiamava, poi, l'interpretazione del Tribunale, secondo cui le non rientravano nel novero delle amministrazioni statali e la normativa suddetta, pertanto, non era applicabile.
In ogni caso, era onere di parte appellante provare la conferenza di tale disciplina al caso di specie, mentre controparte si era limitata a un generico richiamo della normativa.
In merito al motivo di doglianza relativo alle tre fatture di cui controparte lamentava la mancata notificazione, parte appellata sosteneva di avere già dato prova, in primo grado, della propria legittimazione attiva, mediante la produzione degli atti di cessione per ogni fattura di capitale da cui erano scaturiti gli interessi moratori, nonché delle cartoline di
Cont ricevimento con cui ne era provata la consegna all'
In merito al quinto motivo di appello, parte appellata precisava di avere sempre posto come dies a quo il giorno successivo alla scadenza delle fatture. I contro calcoli svolti
Cont dall' la relativa documentazione allegata era, inoltre, illeggibile ed indecifrabile e non erano indicati i criteri utilizzati per la determinazione degli interessi moratori: il Tribunale li aveva, pertanto, correttamente ritenuti generici.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o, in subordine, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza impugnata, “con vittoria di spese di giudizio”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente viene esaminata la questione relativa alla dedotta incompetenza del
Tribunale di Asti. Si rileva come l'eccezione, oltre ad essere stata sollevata per la prima
6 volta in grado di appello, sia comunque infondata. La presente causa verte infatti su cessioni di credito per interessi su fatture attinenti a contratti di fornitura e
Contr somministrazione stipulati dall' di Asti con varie società fornitrici. Esulano tali rapporti contrattuali dalle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. A ciò si aggiunga che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita” (Cass., Civile, Sez. Un., 23/07/2019, n.19882). Le Sezioni
Unite hanno rilevato che il legislatore, con l'istituzione del giudice unico, con l'accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, mentre ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l'espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
Passando all'esame del merito, ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato, in particolare in relazione al motivo di appello, dirimente ed assorbente, riguardante il rifiuto della cessione dei crediti, da parte dell' nei confronti della CP_2
. CP_1
In primo luogo, deve rilevarsi come tale eccezione fosse già stata tempestivamente sollevata in primo grado da parte dell' e come, peraltro, il giudice del Tribunale di CP_2
Asti, nella sentenza appellata, non si sia pronunciato su tale questione.
Come già evidenziato in altra pronuncia di questa stessa Corte d'Appello (sentenza n.
622/2025), la prima questione da risolvere attiene alla natura giuridica delle Aziende
Sanitarie Locali e alle conseguenti implicazioni sulla disciplina contrattuale applicabile.
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 12 aprile 2005, n. 1638) ha evidenziato come le Aziende Sanitarie rientrino nella nozione di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (successivamente trasfuso nell'art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e oggi confluito nell'art. 3, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale qualifica si fonda sulla sussistenza congiunta di tre requisiti: “quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di
7 personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici”. Contr Ne consegue che i contratti stipulati dall' in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, vale a dire alle norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto qui di specifica applicazione, a quanto disposto dall'art. 106, che così testualmente recita:”… Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione...”
Si tratta del comma 13 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che prevede appunto che la cessione, una volta notificata alla P.A., sia efficace e opponibile alla stessa P.A. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi sia al cedente che al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Nella controversia in esame, risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante che quest'ultima ha espressamente dichiarato, nel termine di legge, con comunicazione notificata sia alla società cedente sia alla cessionaria , di non accettare la CP_1
cessione del credito per 21 delle 25 cessioni azionate con il decreto ingiuntivo, da parte della appellata. Ciò comporta che il credito azionato da parte della Banca è dovuto CP_1 dall' solamente per le uniche 4 fatture, oggetto di cessione del credito, per il CP_2
complessivo importo di euro 32.065,33, importo che deve ritenersi accertato sulla base dei principi che attengono alle azioni di opposizione a decreto ingiuntivo, per le quali l'onere della prova del credito spetta alla parte convenuta in opposizione. Nel caso in questione, si tratta appunto della , che avrebbe dovuto dimostrare un diverso ammontare CP_1
del proprio credito, a fronte delle contestazioni sollevate dalla opponente CP_2
8 Al parziale accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza appellata, con Contr revoca del decreto ingiuntivo opposto e e con la condanna dell' di Asti al pagamento della somma di euro 32.065,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto infine attiene alle spese di lite, atteso il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che, per entrambi i gradi di giudizio, debbano essere compensate nella misura di nove decimi e poste a carico della parte appellante per la restante quota di un decimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6/12/2022: CP_1
In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte appellante al pagamento della Parte_3
somma di euro 32.065,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite nella misura dei nove decimi;
condanna parte appellante al pagamento di un decimo delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte appellata liquidate, per tale Controparte_1 quota, per il primo grado, in complessivi € 2.245,70, di cui € 354,40 per fase di studio, €
233,80 per fase introduttiva, € 1.041,10 per fase istruttoria ed € 616,40 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; e, per il presente grado, in complessivi € 1.423,90, di cui € 438,90 per fase di studio, € 255,20 per fase introduttiva ed
€ 729,80 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18.07.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Istruttore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2023 promosso da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI - ASL AT (P.IVA: ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Castelnuovo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via San
Francesco da Paola n. 37, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frascaroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 46, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti pubblicata il 6/12/2022 (RG n. 3535/2018) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 871/18 RG. 2403/2018 emesso dal Tribunale di
Asti il 19/07/2018, onde:
1 in via pregiudiziale, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare il difetto di competenza funzionale del tribunale di Asti in favore del tribunale di Torino quale tribunale delle imprese;
in via preliminare, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a titolo di interessi moratori su crediti di fornitori CP_2 CP_1
essendo la banca priva di legittimazione attiva, in quanto priva della qualità di cessionaria
Cont dei crediti in linea capitale poiché alcune cessioni di credito erano state rifiutate dalla Cont altre cessioni non erano state notificate alla in via principale nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a titolo di interessi moratori su crediti di CP_2 CP_1
fornitori non essendo la banca titolare dei crediti fatti valere, in quanto priva della qualità di cessionaria dei crediti in linea capitale poiché alcune cessioni di credito erano state
Cont Cont rifiutate dalla altre cessioni non erano state notificate alla in via subordinata, previa eventuale c.t.u. contabile, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitare la condanna della a corrispondere alla i soli CP_2 CP_1
interessi moratori effettivamente dovuti per ritardati pagamenti di fatture emesse da fornitori che abbiano legittimamente ceduto il proprio credito alla banca, il tutto per un importo non superiore ad euro 32.065,33 per le ragioni esposte nel 5° motivo d'appello (ri- conteggio degli interessi contenuti nelle fatture 000000309, 000003110, 000000609,
000000874).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, dichiarare l'avverso appello inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis c.p.c. o, comunque, inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c., ovvero in subordine, dichiararlo infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sin qui esposti e, per l'effetto, respingerlo e confermare integralmente la sentenza impugnata. In via ulteriormente subordinata condannare l'appellante ad ogni diversa somma dovuta all'appellata per i rapporti di cui è causa.
Con vittoria di spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione del 11.01.2019 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Pt_2
n. 871/2018, emesso dal Tribunale di Asti in data 19.07.2018, con cui le veniva intimato il pagamento di € 418.714,16 a favore della Tale debito originava da Controparte_1
venticinque fatture con cui la a titolo di cessionaria dei crediti originari, richiedeva il CP_1
Contr pagamento degli interessi moratori, avendo l pagato i crediti ceduti con notevole ritardo.
Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla Banca, nonché
l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo e di elementi idonei a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito.
La si costituiva ritualmente in giudizio e contestava le domande attoree, chiedendo CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 31.05.2019, ritenendo sussistenti i requisiti ex art. 648 c.p.c., il
Tribunale di Asti concedeva la provvisoria esecutività del decreto, limitatamente alla somma di € 229.623,99 (relativa alle fatture corrispondenti ai crediti per cui risultava che Contr l aveva accettato la cessione).
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 851/2022, pubblicata in data 06.12.2022 e notificata il 14.12.2022, il
Tribunale di Asti respingeva l'opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo n. 871/2018. Secondo il principio della soccombenza, condannava la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 13.500,00.
Nel merito, il Giudice di primo grado affermava che l'interpretazione di parte opponente - secondo la quale al caso di specie erano applicabili gli artt. 69 del RD n. 2440/1923 e 9 della Lg. 2248/1865 - era infondata, in quanto tale disciplina si applicava solamente alle amministrazioni statali, tra le quali non rientravano le Aziende Sanitarie Locali.
Il Tribunale affermava che la creditrice opposta aveva fornito idonea prova dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti vantati, tramite la produzione in giudizio delle fatture di computo degli interessi moratori e del relativo foglio riepilogativo;
aderiva, pertanto, alla motivazione della sentenza n. 3968/2019 della Corte di Cassazione e riteneva legittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori, atteso che questi erano maturati fin dalla data di scadenza dei termini di pagamento del debito principale. Tali crediti erano esigibili anche perché non era stata data prova di alcun accordo tra le parti di segno contrario, e parte opponente si era limitata a contestare genericamente la quantificazione degli interessi, mediante un'allegazione di calcolo del tutto generica e priva dell'indicazione dei criteri utilizzati.
3 Il giudizio di appello
Con atto di citazione del 18.01.2023 l , Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, parte appellante eccepiva il difetto di competenza funzionale del
Tribunale di Asti, posto che, in materia di cessione dei crediti nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, la controversia eventualmente insorta tra PA e Banca cessionaria era assimilabile a quella intercorrente tra fornitore ed ente pubblico, così come previsto dall'art. 106, comma 13 del codice degli appalti pubblici 50/2016. Ai sensi dell'art. 3 D.lgs.
168/2003, inoltre, il contratto con oggetto un credito derivante da pubbliche forniture era di competenza della sezione specializzata imprese, per cui l'attuale causa doveva essere di competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di Torino.
Parte appellante eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva della per 21 CP_1 fatture sulle 25 complessive (per un credito totale di € 364.312,51), trattandosi di crediti Contr relativi a cessioni che l aveva rifiutato. Il Tribunale non aveva tenuto conto del Contr C suddetto rifiuto, sostenendo che l aveva eseguito dei pagamenti a favore di , tali da far ritenere pacifiche tutte le cessioni;
parte appellante, tuttavia, precisava come i pagamenti effettuati fossero riferiti solo alle partite per le quali la cessione era stata accettata, mentre le ulteriori cessioni erano state rifiutate. Secondo l'appellante, il
Tribunale era, pertanto, incorso in omissione di pronuncia, non avendo applicato al caso di specie l'art. 106 dell'attuale codice degli appalti pubblici e non avendo tenuto conto del Contr rifiuto alla cessione opposto dall' Contr Con ulteriore motivo di appello, l lamentava l'interpretazione di primo grado secondo cui gli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9 L. 2248/1865 si applicavano solamente alle amministrazioni statali ed erano, pertanto, inconferenti al caso di specie. Parte appellante sosteneva, al contrario, come la causa in esame rientrasse pienamente nella normativa suddetta, essendo l'interpretazione di primo grado ormai superata da diversa giurisprudenza di legittimità e di merito.
Con il quarto motivo di doglianza, parte appellante eccepiva, per tre delle 21 fatture di cui aveva rifiutato la cessione, la mancata notifica e, quindi, la mancata cessione di tali crediti, per i quali non era, pertanto, legittimata attiva. Il Tribunale aveva quindi violato gli CP_1
artt. 1264 c.c. e 69 R.D. 2440/1923, secondo i quali le cessioni del credito sono efficaci verso il debitore solamente quando siano state notificate e quando queste rivestano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
4 Contr Con il quinto motivo di appello, l contestava le argomentazioni di primo grado in merito al calcolo degli interessi relativo alle uniche 4 fatture, la cui cessione era stata accettata e per le quali, pertanto, era legittimata attiva. Secondo parte CP_1 appellante l'importo corretto delle suddette fatture era pari ad € 32.065,33, e non €
54.410,65 come affermato nella sentenza impugnata. Parte appellante sosteneva che la sentenza di primo grado, relativamente a questa porzione di credito, fosse errata su più punti:
(i) per quanto concerneva il dies a quo, gli interessi moratori decorrevano dal sessantesimo giorno dalla ricezione della fattura, e non dalla scadenza del termine di pagamento. Nel caso di specie, numerose fatture erano state spedite oltre il sessantesimo giorno decorrente dalla loro redazione e non erano, pertanto, esigibili, per questo l'importo complessivo era stato ricalcolato;
(ii) il Tribunale non aveva tenuto in considerazione il ricalcolo degli interessi operato
Contr da parte opponente, per cui l riteneva necessaria l'esperimento di una CTU al fine di verificare l'esatto importo degli interessi moratori.
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo n. 871/2018; in via pregiudiziale, domandava la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Asti in favore della sezione specializzata imprese del
Tribunale di Torino. In via preliminare, chiedeva la dichiarazione di assenza di
C legittimazione attiva in capo alla , in quanto priva della qualità di cessionaria dei crediti controversi. In via subordinata e previo esperimento di CTU contabile, chiedeva la limitazione della condanna ai soli interessi moratori effettivamente dovuti sulla base delle uniche 4 fatture relative a crediti la cui cessione era stata accettata, secondo il ricalcolo richiamato col quinto motivo di appello. In ogni caso, “con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio istando per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, parte appellata sosteneva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto le argomentazioni di controparte erano generiche e prive di specificità. Parte appellante, inoltre, aveva modificato l'oggetto della controversia relativamente a uno degli elementi essenziali, dato che in primo grado riconosceva il perfezionamento della cessione di 12 fatture sulle 25 complessive (per un credito totale di
€ 229.323,99, la stessa somma per la quale il Tribunale aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo). Con l'atto di appello controparte riconosceva, invece,
5 l'avvenuta cessione dei crediti solamente per 4 fatture delle 25 totali, mutando così quanto pacificamente accertato in primo grado ed introducendo un nuovo elemento in sede di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Parte appellata eccepiva altresì l'inammissibilità dell'asserito difetto di competenza del
Tribunale di Asti, in quanto non era stato sollevato in primo grado ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c. Il D.lgs. 168/2003 richiamato da controparte non era, inoltre, applicabile al caso di specie, essendo riferito ai soli contratti di fornitura di rilevanza comunitaria.
In merito all'asserita violazione degli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9 L. 2248/1865, parte appellata evidenziava come la disciplina derogatoria alla cessione dei crediti ex art. 1260
c.c. non si applicasse al caso di specie, in quanto la deroga alla libera cedibilità dei crediti era relativa solamente ai contratti in corso di esecuzione, mentre nel caso di specie le prestazioni erano già state eseguite ed il contratto, pertanto, era concluso. Parte appellata
Cont richiamava, poi, l'interpretazione del Tribunale, secondo cui le non rientravano nel novero delle amministrazioni statali e la normativa suddetta, pertanto, non era applicabile.
In ogni caso, era onere di parte appellante provare la conferenza di tale disciplina al caso di specie, mentre controparte si era limitata a un generico richiamo della normativa.
In merito al motivo di doglianza relativo alle tre fatture di cui controparte lamentava la mancata notificazione, parte appellata sosteneva di avere già dato prova, in primo grado, della propria legittimazione attiva, mediante la produzione degli atti di cessione per ogni fattura di capitale da cui erano scaturiti gli interessi moratori, nonché delle cartoline di
Cont ricevimento con cui ne era provata la consegna all'
In merito al quinto motivo di appello, parte appellata precisava di avere sempre posto come dies a quo il giorno successivo alla scadenza delle fatture. I contro calcoli svolti
Cont dall' la relativa documentazione allegata era, inoltre, illeggibile ed indecifrabile e non erano indicati i criteri utilizzati per la determinazione degli interessi moratori: il Tribunale li aveva, pertanto, correttamente ritenuti generici.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello o, in subordine, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza impugnata, “con vittoria di spese di giudizio”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente viene esaminata la questione relativa alla dedotta incompetenza del
Tribunale di Asti. Si rileva come l'eccezione, oltre ad essere stata sollevata per la prima
6 volta in grado di appello, sia comunque infondata. La presente causa verte infatti su cessioni di credito per interessi su fatture attinenti a contratti di fornitura e
Contr somministrazione stipulati dall' di Asti con varie società fornitrici. Esulano tali rapporti contrattuali dalle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. A ciò si aggiunga che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita” (Cass., Civile, Sez. Un., 23/07/2019, n.19882). Le Sezioni
Unite hanno rilevato che il legislatore, con l'istituzione del giudice unico, con l'accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, mentre ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l'espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
Passando all'esame del merito, ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato, in particolare in relazione al motivo di appello, dirimente ed assorbente, riguardante il rifiuto della cessione dei crediti, da parte dell' nei confronti della CP_2
. CP_1
In primo luogo, deve rilevarsi come tale eccezione fosse già stata tempestivamente sollevata in primo grado da parte dell' e come, peraltro, il giudice del Tribunale di CP_2
Asti, nella sentenza appellata, non si sia pronunciato su tale questione.
Come già evidenziato in altra pronuncia di questa stessa Corte d'Appello (sentenza n.
622/2025), la prima questione da risolvere attiene alla natura giuridica delle Aziende
Sanitarie Locali e alle conseguenti implicazioni sulla disciplina contrattuale applicabile.
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 12 aprile 2005, n. 1638) ha evidenziato come le Aziende Sanitarie rientrino nella nozione di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (successivamente trasfuso nell'art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e oggi confluito nell'art. 3, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale qualifica si fonda sulla sussistenza congiunta di tre requisiti: “quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di
7 personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici”. Contr Ne consegue che i contratti stipulati dall' in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, vale a dire alle norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto qui di specifica applicazione, a quanto disposto dall'art. 106, che così testualmente recita:”… Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione...”
Si tratta del comma 13 del predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che prevede appunto che la cessione, una volta notificata alla P.A., sia efficace e opponibile alla stessa P.A. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi sia al cedente che al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Nella controversia in esame, risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante che quest'ultima ha espressamente dichiarato, nel termine di legge, con comunicazione notificata sia alla società cedente sia alla cessionaria , di non accettare la CP_1
cessione del credito per 21 delle 25 cessioni azionate con il decreto ingiuntivo, da parte della appellata. Ciò comporta che il credito azionato da parte della Banca è dovuto CP_1 dall' solamente per le uniche 4 fatture, oggetto di cessione del credito, per il CP_2
complessivo importo di euro 32.065,33, importo che deve ritenersi accertato sulla base dei principi che attengono alle azioni di opposizione a decreto ingiuntivo, per le quali l'onere della prova del credito spetta alla parte convenuta in opposizione. Nel caso in questione, si tratta appunto della , che avrebbe dovuto dimostrare un diverso ammontare CP_1
del proprio credito, a fronte delle contestazioni sollevate dalla opponente CP_2
8 Al parziale accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza appellata, con Contr revoca del decreto ingiuntivo opposto e e con la condanna dell' di Asti al pagamento della somma di euro 32.065,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto infine attiene alle spese di lite, atteso il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene che, per entrambi i gradi di giudizio, debbano essere compensate nella misura di nove decimi e poste a carico della parte appellante per la restante quota di un decimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 851/2022 del Tribunale di Asti, pubblicata il 6/12/2022: CP_1
In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte appellante al pagamento della Parte_3
somma di euro 32.065,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiara compensate tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite nella misura dei nove decimi;
condanna parte appellante al pagamento di un decimo delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte appellata liquidate, per tale Controparte_1 quota, per il primo grado, in complessivi € 2.245,70, di cui € 354,40 per fase di studio, €
233,80 per fase introduttiva, € 1.041,10 per fase istruttoria ed € 616,40 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; e, per il presente grado, in complessivi € 1.423,90, di cui € 438,90 per fase di studio, € 255,20 per fase introduttiva ed
€ 729,80 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18.07.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Istruttore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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