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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 480/2023 R.G.A.C.C., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023 promossa da
(avv.to Quagliarella Giacomo) Parte_1
Contro
(avv.to Iacobone Sabino) CP_1
CP_2
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 449/2016 il Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e CP_1 Parte_1 CP_3
-dichiarava nullo il testamento olografo ad apparente firma di;
Persona_1
- dichiarava aperta la successione legittima di di cui era l'unica Persona_1 CP_1
erede;
condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, di quelle CP_3 CP_1
di CTU e di quelle attinenti la custodia giudiziaria.
in data 14.02.2017 notificava a atto di precetto, in forza della CP_1 CP_3 predetta sentenza, per l'importo complessivo di € 12.538,81 oltre accessori;
seguiva la notifica di atto pagina 1 di 5 di pignoramento che colpiva la quota dell'esecutata, in comproprietà con di un Parte_1
terreno agricolo sito in Minervino Murge alla Contrada San Girolamo o Monte la Rosa.
quindi, quale creditore procedente nella procedura di esecuzione immobiliare CP_1
promossa a carico di ed avente ad oggetto, altresì, la quota di comproprietà CP_3 dell'esecutata del predetto immobile, promuoveva il giudizio di divisione endoesecutiva in adempimento dell'ordinanza emessa dal GE il 25.02.2019, ex artt. 601 cpc e 181 disp. Att. Cpc.
Si costituiva mentre rimaneva contumace. Parte_1 CP_3
Aggiudicato il bene al prezzo di € 18.700,00 ed emesso il decreto di pagamento in favore del professionista delegato, per la liquidazione di spese e compensi da porsi a carico della massa, il professionista delegato redigeva una bozza di progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita forzata. avanzava contestazioni al piano di divisione nella parte in cui venivano Parte_1
poste a carico della massa, anzichè del creditore procedente, le spese del giudizio di divisione
Il Tribunale, con la sentenza n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023, così decideva:
a) dispone la modifica del progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato depositato in data 30.6.2022 nei termini indicati nella parte motiva della presente sentenza, determinando rispettivamente in € 5.549,44 le spese per il compenso del p.d., € 1.200,00 le spese in prededuzione da restituire al creditore procedente;
in € 5.975,28 la somma di spettanza della condividente CP_3 ed in € 5.975,28 la quota di spettanza della condividente e lo dichiara esecutivo, Parte_1
disponendo altresì che il professionista delegato provveda a darne attuazione;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di divisione sostenute CP_3 dall'attrice che liquida in complessivi € 852,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cap e CP_1
iva come per legge, poste a carico della parte debitrice nella procedura esecutiva;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Inquadrava la questione controversa del procedimento nella individuazione del criterio di ripartizione delle spese collocate in prededuzione a carico della massa, con specifico riferimento alle spese di ctu, di pubblicità ed il compenso del p.d.,
Argomentava che poiché il giudizio divisionale era strumentale alla realizzazione coattiva delle ragioni creditorie, le spese di patrocinio difensivo sostenute dal creditore procedente erano sussumibili nella categoria delle spese di giustizia e potevano essere soddisfatte in sede esecutiva in fase di distribuzione del ricavato.
Le spese per il compenso del ctu e per la documentazione ipocatastale, invece, erano state sostenute dalla creditrice procedente nell'ambito del procedimento endoesecutivo ed era in tale sede pagina 2 di 5 che dovevano essere liquidate in prededuzione, poiché un'eventuale liquidazione, a carico della massa, nel presente giudizio avrebbe determinato un'ingiustificata locupletazione per il creditore procedente.
Quindi, dalla somma ricavata dalla vendita di € 18.700,00 sottraeva il compenso per il professionista delegato (€ 5.549,44), le spese documentate anticipate dal creditore (€ 1.200,00) e quella di cancellazione, residuando la somma distribuibile per il riparto di € 11.950,00.
Calcolava, quindi, la quota di ½ da assegnare a (comproprietaria Parte_1 dell'immobile) in € 5.975,00 e quella da attribuire a ( debitrice esecutata) pure in € CP_3
5.975,00 da cui dovevano essere distratte le spese di lite del giudizio di divisione in favore del creditore procedente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che le spese del Parte_1 giudizio di divisione, pari ad € 3.995,07, unitamente al compenso del delegato alla vendita pari ad €
6.661,63 e a tutte le altre spese di ctu, pubblicità e cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli non potevano essere sopportate da essa appellante in quanto mera comproprietaria dell'immobile staggito ma estranea al debito ed alla procedura.
Chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, tutte le spese, sia quelle anticipate che quelle del giudizio di divisione, fossero poste a carico del creditore procedente e ad essa appellante fosse riconosciuto l'importo netto di € 9.350,00 pari all'esatta metà del ricavato della vendita del bene.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
Deduceva unicamente che considerato che tutti i condividenti perseguono l'interesse ultimo della divisione, era ragionevole ritenere che le spese legali debbano essere integralmente compensate tra le parti.
erede di sebbene regolarmente citata è rimasta contumace. CP_2 CP_3
In sede di comparse conclusionali, il difensore di prospettava la sopravvenuta CP_1 cessazione della materia del contendere atteso che nelle more, l'appellante era Parte_1 deceduta in Cerignola il 05.09.2023, così come la germana anch'ella debitrice originaria CP_3
della procedura esecutiva immobiliare accesa innanzi al Tribunale di Trani n. 108/2017, deceduta il
10.02.2022 a Bisceglie.
La germana più giovane, ultima delle tre sorelle, erede delle prime due, come CP_2
documentalmente provato, era pure deceduta in data 07.05.2024 ad Andria, lasciando a sé superstite quale erede universale odierna appellata e creditrice procedente. CP_1
pagina 3 di 5 Il difensore non antistatario della defunta prendeva atto della dichiarazione Parte_1
esplicitata da di intendere assumere la qualità di erede universale delle germane CP_1
,insisteva per la condanna della predetta al pagamento delle spese del doppio Pt_1 CP_1
grado in base al principio della soccombenza virtuale.
Deduceva che la causa si era resa necessaria per via di un comportamento della parte e che la parte virtualmente vittoriosa aveva sopportato degli esborsi che diversamente non avrebbe sostenuto.
A fronte delle documentate emergenze, non può che essere adottata una pronuncia di cessata materia del contendere atteso il sopravvenuto decesso delle germane Parte_1 CP_3
(debitrici originarie della procedura esecutiva immobiliare accesa innanzi al Tribunale di Trani n.
108/2017) e e l'assunzione della posizione di erede universale da parte dell'appellata CP_2
nonché creditrice CP_1
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, il tema affrontato è quello della ripartizione delle spese di divisione cd. endoesecutiva ed in particolare se le stesse possano gravare anche sul comproprietario dell'immobile che non riveste la posizione di debitore esecutato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24550 del 12/09/2024, ha affermato che il procedimento di divisione endoesecutiva costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto la mera quota sui beni indivisi ( ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo ( il quale, non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione)”.
Come conseguenza di ciò, la Corte ha evidenziato che, a differenza del giudizio di scioglimento di comunione, disciplinato dagli art. 784 ss. c.p.c., ove le spese di lite vengono poste a carico della massa e sopportate “pro quota” in quanto tutti i soggetti della comunione dei beni sono titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale e sono mossi dal comune interesse a pervenire alla divisione, nella divisione endoesecutiva. lo scioglimento della comunione sul bene staggito è necessario alla prosecuzione dell'espropriazione forzata.
Trattasi, dunque, di un'attività strumentale ed essenziale alla soddisfazione della pretesa creditoria azionata dai creditori procedenti o intervenuti.
Conclude così la Corte di Cassazione: “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dai plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato,
pagina 4 di 5 contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787).
In conclusione, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ.”
L'applicazione dei suindicati principi deve tener conto della peculiarità della vicenda in esame ove condebitore esecutato, che ha dato causa alla instaurazione del giudizio endoesecutivo CP_3
è deceduta al pari della di lei erede di cui l'appellata nonché creditrice è CP_2 CP_1
erede universale.
Il sopravvenuto venir meno di due parti contrapposte giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023 ed Parte_1
in parziale riforma della stessa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 480/2023 R.G.A.C.C., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023 promossa da
(avv.to Quagliarella Giacomo) Parte_1
Contro
(avv.to Iacobone Sabino) CP_1
CP_2
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 449/2016 il Tribunale di Trani, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e CP_1 Parte_1 CP_3
-dichiarava nullo il testamento olografo ad apparente firma di;
Persona_1
- dichiarava aperta la successione legittima di di cui era l'unica Persona_1 CP_1
erede;
condannava al pagamento, in favore di delle spese di lite, di quelle CP_3 CP_1
di CTU e di quelle attinenti la custodia giudiziaria.
in data 14.02.2017 notificava a atto di precetto, in forza della CP_1 CP_3 predetta sentenza, per l'importo complessivo di € 12.538,81 oltre accessori;
seguiva la notifica di atto pagina 1 di 5 di pignoramento che colpiva la quota dell'esecutata, in comproprietà con di un Parte_1
terreno agricolo sito in Minervino Murge alla Contrada San Girolamo o Monte la Rosa.
quindi, quale creditore procedente nella procedura di esecuzione immobiliare CP_1
promossa a carico di ed avente ad oggetto, altresì, la quota di comproprietà CP_3 dell'esecutata del predetto immobile, promuoveva il giudizio di divisione endoesecutiva in adempimento dell'ordinanza emessa dal GE il 25.02.2019, ex artt. 601 cpc e 181 disp. Att. Cpc.
Si costituiva mentre rimaneva contumace. Parte_1 CP_3
Aggiudicato il bene al prezzo di € 18.700,00 ed emesso il decreto di pagamento in favore del professionista delegato, per la liquidazione di spese e compensi da porsi a carico della massa, il professionista delegato redigeva una bozza di progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita forzata. avanzava contestazioni al piano di divisione nella parte in cui venivano Parte_1
poste a carico della massa, anzichè del creditore procedente, le spese del giudizio di divisione
Il Tribunale, con la sentenza n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023, così decideva:
a) dispone la modifica del progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato depositato in data 30.6.2022 nei termini indicati nella parte motiva della presente sentenza, determinando rispettivamente in € 5.549,44 le spese per il compenso del p.d., € 1.200,00 le spese in prededuzione da restituire al creditore procedente;
in € 5.975,28 la somma di spettanza della condividente CP_3 ed in € 5.975,28 la quota di spettanza della condividente e lo dichiara esecutivo, Parte_1
disponendo altresì che il professionista delegato provveda a darne attuazione;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di divisione sostenute CP_3 dall'attrice che liquida in complessivi € 852,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cap e CP_1
iva come per legge, poste a carico della parte debitrice nella procedura esecutiva;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Inquadrava la questione controversa del procedimento nella individuazione del criterio di ripartizione delle spese collocate in prededuzione a carico della massa, con specifico riferimento alle spese di ctu, di pubblicità ed il compenso del p.d.,
Argomentava che poiché il giudizio divisionale era strumentale alla realizzazione coattiva delle ragioni creditorie, le spese di patrocinio difensivo sostenute dal creditore procedente erano sussumibili nella categoria delle spese di giustizia e potevano essere soddisfatte in sede esecutiva in fase di distribuzione del ricavato.
Le spese per il compenso del ctu e per la documentazione ipocatastale, invece, erano state sostenute dalla creditrice procedente nell'ambito del procedimento endoesecutivo ed era in tale sede pagina 2 di 5 che dovevano essere liquidate in prededuzione, poiché un'eventuale liquidazione, a carico della massa, nel presente giudizio avrebbe determinato un'ingiustificata locupletazione per il creditore procedente.
Quindi, dalla somma ricavata dalla vendita di € 18.700,00 sottraeva il compenso per il professionista delegato (€ 5.549,44), le spese documentate anticipate dal creditore (€ 1.200,00) e quella di cancellazione, residuando la somma distribuibile per il riparto di € 11.950,00.
Calcolava, quindi, la quota di ½ da assegnare a (comproprietaria Parte_1 dell'immobile) in € 5.975,00 e quella da attribuire a ( debitrice esecutata) pure in € CP_3
5.975,00 da cui dovevano essere distratte le spese di lite del giudizio di divisione in favore del creditore procedente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che le spese del Parte_1 giudizio di divisione, pari ad € 3.995,07, unitamente al compenso del delegato alla vendita pari ad €
6.661,63 e a tutte le altre spese di ctu, pubblicità e cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli non potevano essere sopportate da essa appellante in quanto mera comproprietaria dell'immobile staggito ma estranea al debito ed alla procedura.
Chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, tutte le spese, sia quelle anticipate che quelle del giudizio di divisione, fossero poste a carico del creditore procedente e ad essa appellante fosse riconosciuto l'importo netto di € 9.350,00 pari all'esatta metà del ricavato della vendita del bene.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
Deduceva unicamente che considerato che tutti i condividenti perseguono l'interesse ultimo della divisione, era ragionevole ritenere che le spese legali debbano essere integralmente compensate tra le parti.
erede di sebbene regolarmente citata è rimasta contumace. CP_2 CP_3
In sede di comparse conclusionali, il difensore di prospettava la sopravvenuta CP_1 cessazione della materia del contendere atteso che nelle more, l'appellante era Parte_1 deceduta in Cerignola il 05.09.2023, così come la germana anch'ella debitrice originaria CP_3
della procedura esecutiva immobiliare accesa innanzi al Tribunale di Trani n. 108/2017, deceduta il
10.02.2022 a Bisceglie.
La germana più giovane, ultima delle tre sorelle, erede delle prime due, come CP_2
documentalmente provato, era pure deceduta in data 07.05.2024 ad Andria, lasciando a sé superstite quale erede universale odierna appellata e creditrice procedente. CP_1
pagina 3 di 5 Il difensore non antistatario della defunta prendeva atto della dichiarazione Parte_1
esplicitata da di intendere assumere la qualità di erede universale delle germane CP_1
,insisteva per la condanna della predetta al pagamento delle spese del doppio Pt_1 CP_1
grado in base al principio della soccombenza virtuale.
Deduceva che la causa si era resa necessaria per via di un comportamento della parte e che la parte virtualmente vittoriosa aveva sopportato degli esborsi che diversamente non avrebbe sostenuto.
A fronte delle documentate emergenze, non può che essere adottata una pronuncia di cessata materia del contendere atteso il sopravvenuto decesso delle germane Parte_1 CP_3
(debitrici originarie della procedura esecutiva immobiliare accesa innanzi al Tribunale di Trani n.
108/2017) e e l'assunzione della posizione di erede universale da parte dell'appellata CP_2
nonché creditrice CP_1
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, il tema affrontato è quello della ripartizione delle spese di divisione cd. endoesecutiva ed in particolare se le stesse possano gravare anche sul comproprietario dell'immobile che non riveste la posizione di debitore esecutato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24550 del 12/09/2024, ha affermato che il procedimento di divisione endoesecutiva costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto la mera quota sui beni indivisi ( ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo ( il quale, non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione)”.
Come conseguenza di ciò, la Corte ha evidenziato che, a differenza del giudizio di scioglimento di comunione, disciplinato dagli art. 784 ss. c.p.c., ove le spese di lite vengono poste a carico della massa e sopportate “pro quota” in quanto tutti i soggetti della comunione dei beni sono titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale e sono mossi dal comune interesse a pervenire alla divisione, nella divisione endoesecutiva. lo scioglimento della comunione sul bene staggito è necessario alla prosecuzione dell'espropriazione forzata.
Trattasi, dunque, di un'attività strumentale ed essenziale alla soddisfazione della pretesa creditoria azionata dai creditori procedenti o intervenuti.
Conclude così la Corte di Cassazione: “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dai plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato,
pagina 4 di 5 contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787).
In conclusione, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 cod. civ.”
L'applicazione dei suindicati principi deve tener conto della peculiarità della vicenda in esame ove condebitore esecutato, che ha dato causa alla instaurazione del giudizio endoesecutivo CP_3
è deceduta al pari della di lei erede di cui l'appellata nonché creditrice è CP_2 CP_1
erede universale.
Il sopravvenuto venir meno di due parti contrapposte giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 330/2023 pubblicata il 1°.03.2023 ed Parte_1
in parziale riforma della stessa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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