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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6718/2023, cui è riunito il procedimento di ATP recante il n. 6054/2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 la Parte_4 Persona_1
e dif. dall'Avv. V. Pas Caserta, alla Via Marchesiello n. 52, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. De Benedictis e L. CP_1 li, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023, ha convenuto dinanzi a questo Persona_1 giudice l' esponendo di aver pres TP (proc. n. 3510/2023 R.G.) CP_1 per il ric mento dell'invalidità civile nella misura del 100%, o in subordine del 74%, e del riconoscimento dello stato di handicap in condizioni di gravità, ex art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, quindi, riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% o comunque in misura non inferiore al 74%, nonché del riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa (art. 5 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698)2. Spese vinte, con attribuzione.
1 Stante il decesso del ricorrente, il giudizio veniva interrotto, e successivamente riassunto dagli eredi. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. La causa giungeva, a seguito di rinvio, all'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Il ricorso va dichiarato inammissibile, per maturazione della decadenza ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. Ed invero, l'art 445-bis c.p.c., al co. 6, prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nel caso in esame, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20/09/2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 23/10/2023, quando il termine decadenziale risultava già maturato. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Resta, pertanto, confermato il giudizio espresso dal ctu nominato in sede di atp e, conseguentemente, deve dichiararsi che non sussisteva in capo a il Persona_1 requisito sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% né in misura non inferiore al 74%, e che il predetto non era portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992. Le spese di lite, in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente, stante la natura in rito della pronuncia e la qualità delle parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per l'effetto dichiara che non sussisteva in capo a il requisito Persona_1 sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità el 100% né
2 in misura non inferiore al 74%, e che il predetto non era portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992; c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6718/2023, cui è riunito il procedimento di ATP recante il n. 6054/2022
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 la Parte_4 Persona_1
e dif. dall'Avv. V. Pas Caserta, alla Via Marchesiello n. 52, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. De Benedictis e L. CP_1 li, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023, ha convenuto dinanzi a questo Persona_1 giudice l' esponendo di aver pres TP (proc. n. 3510/2023 R.G.) CP_1 per il ric mento dell'invalidità civile nella misura del 100%, o in subordine del 74%, e del riconoscimento dello stato di handicap in condizioni di gravità, ex art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, quindi, riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% o comunque in misura non inferiore al 74%, nonché del riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa (art. 5 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698)2. Spese vinte, con attribuzione.
1 Stante il decesso del ricorrente, il giudizio veniva interrotto, e successivamente riassunto dagli eredi. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. La causa giungeva, a seguito di rinvio, all'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Il ricorso va dichiarato inammissibile, per maturazione della decadenza ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. Ed invero, l'art 445-bis c.p.c., al co. 6, prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nel caso in esame, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 20/09/2023, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 23/10/2023, quando il termine decadenziale risultava già maturato. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Resta, pertanto, confermato il giudizio espresso dal ctu nominato in sede di atp e, conseguentemente, deve dichiararsi che non sussisteva in capo a il Persona_1 requisito sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% né in misura non inferiore al 74%, e che il predetto non era portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992. Le spese di lite, in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente, stante la natura in rito della pronuncia e la qualità delle parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per l'effetto dichiara che non sussisteva in capo a il requisito Persona_1 sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità el 100% né
2 in misura non inferiore al 74%, e che il predetto non era portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992; c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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