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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RI ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 782/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Sig.ra Resistente_1 ricorreva avverso un avviso di accertamento notificato dall'AGE di Lucca con il quale venivano recuperati a tassazione redditi diversi per euro 40.000,00.
Nel ricorso la parte eccepiva l'illegittimita' dell'atto per violazione del principio inerente l'effetto espansivo del giudicato esterno,eccepiva poi la violazione dell'art 2909 del c.c. e la illegittimita' dell'atto per manifesta incoerenza ed irragionevolezza delle deduzioni dell'Ufficio.
L'Ufficio,infatti aveva ripreso a tassazione l'importo corrispondente ad un contratto di locazione,adducendo la mancanza della causale del bonifico e che tale importo fosse partito con bonifico da un soggetto diverso dal conduttore e per tali motivi tale importo era stato considerato nei redditi diversi con contestuale disconoscimento a titolo di costo.
L'Ufficio costituitosi contestava tutte le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale provvedimento l'Ufficio presentava tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degli atti rileva che in realta'vi sia la presenza di un bonifico corrispondente precisamente al contratto di locazione e che tale bonifico abbia pieno titolo nel saldo di tale contratto di locazione.
Il fatto che provenga da un soggetto diverso dal conduttore non risulta elemento idoneo a dimostrarne il contrario.infatti l'obbligazione del pagamento della locazione appare adempiuto e che tale obbligazione sia stata saldata da un soggetto diverso dal conduttore non risulta motivo utile perche' il saldo dell'obbligazione possa essere denegato .
L'Amministrazione Finanziaria,avrebbe dovuto,fornire ulteriori prove che potessero dimostrare la lettimita' del recupero a tassazione operato ed in una misura totale corrispondente al contratto di locazione.
Nelle transazioni derivanti da un'obbligazione contrattuale,come nel caso specifico un contratto di locazione, appare chiaro ed inequivoco il fatto che tale contratto abbia trovato la sua logica conclusione finanziaria con il pagamento di un importo corrispondente al contratto a suo tempo stipulato.
Non si riscontra inoltre nessuna richiesta di inadempimento da parte del locatario in sede civilistica,il che dimostra in maniera inoppugnabile il fatto che l'obbligazione iniziale abbia trovato il suo pieno soddisfacimento.
Appare ,altresi',troppo generico,il motivo ,eccepito dall'Amministrazione Finanziaria,che adduce che non vi sia causale nel bonifico effettuato. Infatti ,pur in assenza di causale,la cifra corrisponde precisamente all'obbligazione della locazione e pertanto non appare possibile operare un disconoscimento totale di tale obbligazione contrattuale.
Correttamente i Giudici di prime cure hanno evidenziato il fatto che l'obbligazione sia stata adempiuta sia nell'an che nel quantum debeatur e che pertanto la richiesta erariale dell'Ufficio non possa trovare accoglimento.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle considerazioni sopraesposte,rigetta l'appello.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c,come richiamato dal secondo comma del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RI ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 782/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00481 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Sig.ra Resistente_1 ricorreva avverso un avviso di accertamento notificato dall'AGE di Lucca con il quale venivano recuperati a tassazione redditi diversi per euro 40.000,00.
Nel ricorso la parte eccepiva l'illegittimita' dell'atto per violazione del principio inerente l'effetto espansivo del giudicato esterno,eccepiva poi la violazione dell'art 2909 del c.c. e la illegittimita' dell'atto per manifesta incoerenza ed irragionevolezza delle deduzioni dell'Ufficio.
L'Ufficio,infatti aveva ripreso a tassazione l'importo corrispondente ad un contratto di locazione,adducendo la mancanza della causale del bonifico e che tale importo fosse partito con bonifico da un soggetto diverso dal conduttore e per tali motivi tale importo era stato considerato nei redditi diversi con contestuale disconoscimento a titolo di costo.
L'Ufficio costituitosi contestava tutte le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale provvedimento l'Ufficio presentava tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degli atti rileva che in realta'vi sia la presenza di un bonifico corrispondente precisamente al contratto di locazione e che tale bonifico abbia pieno titolo nel saldo di tale contratto di locazione.
Il fatto che provenga da un soggetto diverso dal conduttore non risulta elemento idoneo a dimostrarne il contrario.infatti l'obbligazione del pagamento della locazione appare adempiuto e che tale obbligazione sia stata saldata da un soggetto diverso dal conduttore non risulta motivo utile perche' il saldo dell'obbligazione possa essere denegato .
L'Amministrazione Finanziaria,avrebbe dovuto,fornire ulteriori prove che potessero dimostrare la lettimita' del recupero a tassazione operato ed in una misura totale corrispondente al contratto di locazione.
Nelle transazioni derivanti da un'obbligazione contrattuale,come nel caso specifico un contratto di locazione, appare chiaro ed inequivoco il fatto che tale contratto abbia trovato la sua logica conclusione finanziaria con il pagamento di un importo corrispondente al contratto a suo tempo stipulato.
Non si riscontra inoltre nessuna richiesta di inadempimento da parte del locatario in sede civilistica,il che dimostra in maniera inoppugnabile il fatto che l'obbligazione iniziale abbia trovato il suo pieno soddisfacimento.
Appare ,altresi',troppo generico,il motivo ,eccepito dall'Amministrazione Finanziaria,che adduce che non vi sia causale nel bonifico effettuato. Infatti ,pur in assenza di causale,la cifra corrisponde precisamente all'obbligazione della locazione e pertanto non appare possibile operare un disconoscimento totale di tale obbligazione contrattuale.
Correttamente i Giudici di prime cure hanno evidenziato il fatto che l'obbligazione sia stata adempiuta sia nell'an che nel quantum debeatur e che pertanto la richiesta erariale dell'Ufficio non possa trovare accoglimento.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle considerazioni sopraesposte,rigetta l'appello.
La Corte ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c,come richiamato dal secondo comma del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026