Ordinanza cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 12/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7275 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
del Decreto Prefettizio prot. 0358759 dell’11 settembre 2025, recante divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art.39 T.U.L.P.S, nonché revoca dei titoli di polizia posseduti dal ricorrente, della nota n. -OMISSIS- del 24.11.2024 della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, del provvedimento di ritiro cautelativo di armi e porto d’armi del 27.10.2024 e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. VI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all'esame, notificato il 3 dicembre e depositato il 23 dicembre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Napoli gli ha fatto divieto, esercitando il potere previsto dall’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, disponendo la revoca degli eventuali titoli di polizia in materia di armi posseduti (in concreto il ricorrente è titolare di porto di fucile per uso caccia).
Il divieto è stato motivato dal pericolo di abuso delle armi e questo pericolo è stato desunto da un episodio in cui il ricorrente è stato coinvolto; l’episodio trae origine da una lite tra la figlia del ricorrente e un terzo soggetto; la prima, in occasione di questa lite, chiedeva l’intervento dei Carabinieri che – intervenuti sul luogo in cui il fatto era avvenuto – decidevano di procedere al ritiro delle armi detenute dal terzo (che, nella prospettazione della figlia del ricorrente, aveva minacciato di spararle); in occasione del sequestro delle armi del terzo, questi sosteneva che, prima dell’arrivo della forza pubblica, era intervenuto sul luogo della lite il padre della ricorrente che, a sua volta, lo aveva minacciato mostrandogli una pistola che occultava nella cintura dei pantaloni; il terzo quindi manifestava la volontà di denunciare il ricorrente; in concreto, la figlia del ricorrente denunciava il terzo (e poi ritirava la querela nel presupposto che tra le parti vi fosse stato un chiarimento), mentre quest’ultimo non denunciava né sporgeva querela nei confronti del ricorrente.
Sulla base di una informativa dei Carabinieri il Prefetto, quindi, adottava il provvedimento impugnato ritenendo che dalla informativa dei Carabinieri risultasse che il ricorrente non “ corrispondesse più ai rigorosi requisiti di affidabilità prescritti dalla vigente disciplina in materia di armi ”.
Di qui il ricorso all’esame con il quale il ricorrente denuncia che il divieto è illegittimo per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti; in sostanza egli denuncia che è in possesso dei requisiti richiesti dal r.d. n. 773 citato per il rilascio del porto di fucile, che il provvedimento non contiene alcun concreto elemento che spieghi le ragioni per cui è stato considerato “non affidabile” e che nessuna verifica è stata posta in essere al fine di stabilire se i fatti sostenuti dal terzo sopra citato fossero o meno veri; al riguardo egli evidenzia che non ha mai posseduto una pistola, che i militari che hanno proceduto nell’immediatezza al sequestro delle sue armi non hanno rinvenuto alcuna arma non denunciata e che il soggetto che sostiene di essere stato da lui minacciato non ha mai sporto denuncia o querela per i fatti che gli ha attribuito.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 147 del 13 gennaio 2026 la sezione ha disposto l’acquisizione al processo dell’informativa dei Carabinieri costituente il presupposto del provvedimento impugnato; essa è stata trasmessa in data 26 gennaio 2026.
Il ricorso è fondato.
In particolare fondato e assorbente di ogni altra censura è il dedotto vizio di difetto di istruttoria e motivazione.
Dalla lettura della informativa dei Carabinieri infatti risulta che il Responsabile della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, nel riferire l’episodio in cui il ricorrente era stato coinvolto, non ha “ rappresentato ” che il ricorrente non è più in possesso dei requisiti di affidabilità ma l’esatto contrario; dall’informativa risulta infatti che il comandante della stazione di San Sebastiano al Vesuvio ha espresso un giudizio di inaffidabilità nei confronti del solo “antagonista” del ricorrente, mentre ha sostenuto che quest’ultimo “ risulta mantenere i requisiti previsti dall’articolo 39 TU ”; in sostanza – valutate le circostanze – il racconto del terzo non è stato ritenuto credibile.
Con ciò non si vuole affermare che il Prefetto non potesse manifestare un avviso diverso ma questo avrebbe presupposto che il provvedimento avesse dato conto del giudizio favorevole al ricorrente della segnalazione dei Carabinieri e avesse spiegato le ragioni della non condivisione di tale giudizio; di tutto ciò invece non solo non vi è traccia nel provvedimento ma in quest’ultimo si trova anche l’affermazione – inesatta – che il giudizio di inaffidabilità fosse stato espresso dalla informativa dei Carabinieri e condiviso dal Prefetto.
Il ricorso va quindi accolto; il provvedimento impugnato deve essere annullato con salvezza delle ulteriori, eventuali determinazioni del Prefetto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BR, Presidente
VI CE, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CE | AR BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.