Articolo 10 della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 marzo 1972
Art. 10.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte:
la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'articolo 2 e dei prelievi di cui all'articolo 5;
la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 8;
la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'articolo 9.
Entrata in vigore il 22 marzo 1972