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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2047/2024
Udienza del 07/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini, sono comparsi per parte attrice
[...]
l'avv. Massimo De Ninno oggi sostituito dall'avv. Giacomo Vinat- Parte_1 tieri e per parte convenuta l'avv. Barbara Vittiman. Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2047/2024 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DE NINNO MASSIMO;
- parte attrice - contro
con l'avvocato VITTIMAN BARBARA;
Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni parte attrice: “dichiarare responsabile della con- Controparte_1 dotta e dei fatti avvenuti in Buggiano il 20.11.2019, e di conseguenza del danno patito da
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti ai sensi degli Parte_1 art. 185 cp e 2043 – 2059 cc da liquidare nella misura di € 20.000,00 a favore dell'attore. In ogni caso Vinte le spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarre in favore del difensore che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni parte convenuta: “ “in via istruttoria, a modifica dell'ordinanza 28.4.2025, ammettere i mezzi istruttori richiesti con le proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. ; comunque, nel merito , in via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in denegata ipotesi, ritenere risarcito il danno con la somma già versata di euro 1500,oo; in ulteriore denegatis- sima ipotesi, ridurre la somma richiesta dall'attore atteso l'importo già corrisposto di euro 1500,oo. Con vittoria di compensi e spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che il 20 novembre Parte_1 Controparte_1
2019 durante un'irruzione presso il proprio locale si era a lui rivolto in tono mi- naccioso ed ingiurioso proferendo tra le altre le seguenti frasi: “vieni fuori che ti spacco il muso”, “ci devi dare 8.000,00 euro o ti faccio trovare in una fossa”, e rite- nendo che questa condotta integrasse sia il reato di tentata estorsione che gli
2 estremi per una responsabilità civile, ha chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma si € 20.000,00.
si è costituito in giudizio eccependo che: Controparte_1
a) in sede di “patteggiamento”, aveva consegnato la somma di € 1.500,00;
b) la vicenda oggetto del presente giudizio “trova la sua origine nei rapporti tra il e la sua ex moglie, al quale lo stesso Parte_1 Controparte_2 Parte_1 per anni non ha versato gli assegni per il contributo al mantenimento dei figli minori” accumulando un debito di oltre € 7.000,00, circostanza che aveva creato non po- che difficoltà ai figli e alla ex moglie convivente;
c) l'attore avrebbe dovuto dare dimostrazione dei pregiudizi lamentati;
d) “la condotta, considerata nella sua interezza, non integra alcun reato: non
l'estorsione (non vi è alcun “ingiusto profitto”, richiesto dall'art. 629 c.p.), non la dif- famazione (non vi sono elementi atti a screditare ingiustamente il , non Parte_1
l'ingiuria (sebbene depenalizzata;
non vi sono comunque offese personali)” in quanto
“il si limita a chiedere al quello che lo stesso deve”. CP_1 Parte_1
2.- Le condotte contestate dall'attore sono state dimostrate – nell'impossibi- lità di utilizzare i due filmati in quanto tardivamente depositati - dalle sommarie informazioni testimoniali di e le quali, presenti il Testimone_1 Tes_2
20 novembre 2019 hanno confermato l'atteggiamento aggressivo di CP_1 che, giunto nel bar a bordo della propria autovettura annunciando il suo
[...] arrivo con l'uso ripetuto del clacson, appena varcata la soglia, si è rivolto a Malta- gliati invitandolo ad uscire e aggiungendo anche quella che è a tutti gli Pt_1 effetti una minaccia di morte (“per 8.000,00 euro ti faccio ritrovare in un fossa”).
Nella sostanziale irrilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in merito all'accertamento e alla qualificazione di eventuali reati, si deve comunque osservare che, come noto, il risarcimento del danno in sede civilistica per responsabilità extracontrattuale deriva dalla condotta antigiu- ridica lesiva di diritti soggettivi quali l'onorabilità, il rispetto della propria dignità e la propria libertà morale. Non vi è dubbio che nel caso in esame essi sono stati violati da mediante sia le minacce proferite sia le altre con- Controparte_1 dotte violente messe in essere dallo stesso che non solo aveva tirato un calcio ad un tavolino di metallo ma aveva ripetutamente cercato il contatto fisico con l'attore per provocare la sua reazione violenta. Né si può sostenere che il fatto non sia illecito per la sola ragione che potesse legittimamente avan- Controparte_1 zare rivendicazioni economiche nei confronti di (che da quanto Parte_1 emerso riguardavano la ex moglie di e ora sua compagna e non lui Parte_1
3 direttamente) dal momento che anche un diritto se esercitato in maniera illegittima
è fonte di responsabilità aquiliana.
Venendo alla quantificazione del risarcimento non patrimoniale spettante all'attore, deve considerarsi oltre alla condotta in sè, che spettatrice involontaria di quanto accaduto era stata suo malgrado la figlia minore di Parte_1 che gli informatori sentiti dai carabinieri hanno riferito essersi spaventata dal trambusto causato dal tanto da urlare disperata. Controparte_1
Considerate tutte le circostanze e cioè l'oggettiva gravità delle condotte ap- purate, il fatto che, come detto, al penoso spettacolo abbia assistito una minore, assieme alla circostanza che il convenuto non si era minimamente preoccupato che al suo exploit avessero assistito altre persone, il risarcimento può essere equi- tativamente quantificato nella somma di € 3.000,00 che, devalutata al momento dei fatti del 20 novembre 2019 (€ 2.518,00) produrrà interessi annuali sulla somma di anno in anno rivalutata (€ 300,00). La somma finale è pari a € 3.300,00.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda, condanna a corri- Controparte_1 spondere a la somma di € 3.300,00 oltre interessi e rivaluta- Parte_1 zione dalla data del presente provvedimento al saldo;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1 Pt_2 tagliati che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori con distrazione a fa- Pt_1 vore dell'avv. De Ninno Massimo.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
07/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 2047/2024
Udienza del 07/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini, sono comparsi per parte attrice
[...]
l'avv. Massimo De Ninno oggi sostituito dall'avv. Giacomo Vinat- Parte_1 tieri e per parte convenuta l'avv. Barbara Vittiman. Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2047/2024 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DE NINNO MASSIMO;
- parte attrice - contro
con l'avvocato VITTIMAN BARBARA;
Controparte_1
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni parte attrice: “dichiarare responsabile della con- Controparte_1 dotta e dei fatti avvenuti in Buggiano il 20.11.2019, e di conseguenza del danno patito da
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti ai sensi degli Parte_1 art. 185 cp e 2043 – 2059 cc da liquidare nella misura di € 20.000,00 a favore dell'attore. In ogni caso Vinte le spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarre in favore del difensore che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni parte convenuta: “ “in via istruttoria, a modifica dell'ordinanza 28.4.2025, ammettere i mezzi istruttori richiesti con le proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. ; comunque, nel merito , in via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in denegata ipotesi, ritenere risarcito il danno con la somma già versata di euro 1500,oo; in ulteriore denegatis- sima ipotesi, ridurre la somma richiesta dall'attore atteso l'importo già corrisposto di euro 1500,oo. Con vittoria di compensi e spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che il 20 novembre Parte_1 Controparte_1
2019 durante un'irruzione presso il proprio locale si era a lui rivolto in tono mi- naccioso ed ingiurioso proferendo tra le altre le seguenti frasi: “vieni fuori che ti spacco il muso”, “ci devi dare 8.000,00 euro o ti faccio trovare in una fossa”, e rite- nendo che questa condotta integrasse sia il reato di tentata estorsione che gli
2 estremi per una responsabilità civile, ha chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma si € 20.000,00.
si è costituito in giudizio eccependo che: Controparte_1
a) in sede di “patteggiamento”, aveva consegnato la somma di € 1.500,00;
b) la vicenda oggetto del presente giudizio “trova la sua origine nei rapporti tra il e la sua ex moglie, al quale lo stesso Parte_1 Controparte_2 Parte_1 per anni non ha versato gli assegni per il contributo al mantenimento dei figli minori” accumulando un debito di oltre € 7.000,00, circostanza che aveva creato non po- che difficoltà ai figli e alla ex moglie convivente;
c) l'attore avrebbe dovuto dare dimostrazione dei pregiudizi lamentati;
d) “la condotta, considerata nella sua interezza, non integra alcun reato: non
l'estorsione (non vi è alcun “ingiusto profitto”, richiesto dall'art. 629 c.p.), non la dif- famazione (non vi sono elementi atti a screditare ingiustamente il , non Parte_1
l'ingiuria (sebbene depenalizzata;
non vi sono comunque offese personali)” in quanto
“il si limita a chiedere al quello che lo stesso deve”. CP_1 Parte_1
2.- Le condotte contestate dall'attore sono state dimostrate – nell'impossibi- lità di utilizzare i due filmati in quanto tardivamente depositati - dalle sommarie informazioni testimoniali di e le quali, presenti il Testimone_1 Tes_2
20 novembre 2019 hanno confermato l'atteggiamento aggressivo di CP_1 che, giunto nel bar a bordo della propria autovettura annunciando il suo
[...] arrivo con l'uso ripetuto del clacson, appena varcata la soglia, si è rivolto a Malta- gliati invitandolo ad uscire e aggiungendo anche quella che è a tutti gli Pt_1 effetti una minaccia di morte (“per 8.000,00 euro ti faccio ritrovare in un fossa”).
Nella sostanziale irrilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in merito all'accertamento e alla qualificazione di eventuali reati, si deve comunque osservare che, come noto, il risarcimento del danno in sede civilistica per responsabilità extracontrattuale deriva dalla condotta antigiu- ridica lesiva di diritti soggettivi quali l'onorabilità, il rispetto della propria dignità e la propria libertà morale. Non vi è dubbio che nel caso in esame essi sono stati violati da mediante sia le minacce proferite sia le altre con- Controparte_1 dotte violente messe in essere dallo stesso che non solo aveva tirato un calcio ad un tavolino di metallo ma aveva ripetutamente cercato il contatto fisico con l'attore per provocare la sua reazione violenta. Né si può sostenere che il fatto non sia illecito per la sola ragione che potesse legittimamente avan- Controparte_1 zare rivendicazioni economiche nei confronti di (che da quanto Parte_1 emerso riguardavano la ex moglie di e ora sua compagna e non lui Parte_1
3 direttamente) dal momento che anche un diritto se esercitato in maniera illegittima
è fonte di responsabilità aquiliana.
Venendo alla quantificazione del risarcimento non patrimoniale spettante all'attore, deve considerarsi oltre alla condotta in sè, che spettatrice involontaria di quanto accaduto era stata suo malgrado la figlia minore di Parte_1 che gli informatori sentiti dai carabinieri hanno riferito essersi spaventata dal trambusto causato dal tanto da urlare disperata. Controparte_1
Considerate tutte le circostanze e cioè l'oggettiva gravità delle condotte ap- purate, il fatto che, come detto, al penoso spettacolo abbia assistito una minore, assieme alla circostanza che il convenuto non si era minimamente preoccupato che al suo exploit avessero assistito altre persone, il risarcimento può essere equi- tativamente quantificato nella somma di € 3.000,00 che, devalutata al momento dei fatti del 20 novembre 2019 (€ 2.518,00) produrrà interessi annuali sulla somma di anno in anno rivalutata (€ 300,00). La somma finale è pari a € 3.300,00.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda, condanna a corri- Controparte_1 spondere a la somma di € 3.300,00 oltre interessi e rivaluta- Parte_1 zione dalla data del presente provvedimento al saldo;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1 Pt_2 tagliati che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori con distrazione a fa- Pt_1 vore dell'avv. De Ninno Massimo.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
07/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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