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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2003/2023
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Giudice dott.ssa Silvia Romagnoli Giudice
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2003/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTINUCCI
[...] P.IVA_1
DANIELE.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FANTI GIULIO.
(C.F. ) – CONTUMACE. CP_2 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRACINI CP_3 P.IVA_3
BARBARA.
APPELLATI
Ha emesso la seguente pagina 1 di 14 SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto n. 1127/2019, con il quale, in data 15/2/2019, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente odierna convenuta, della somma di € 11.000,00, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, quale residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione, da parte dell'ingiungente, presso un immobile di proprietà dell'opponente come meglio descritto in atti, dei lavori edili previsti in contratto e di ulteriori interventi commissionati in corso d'opera.
In particolare, l'attrice ingiunta, quali motivi di opposizione, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la propria estraneità al rapporto contrattuale oggetto di causa, assumendo, al riguardo che le suddette opere erano state commissionate dalla società la quale, peraltro, aveva già provveduto al Parte_2 pagamento in favore dell'appaltatrice, a titolo di acconto sul maggior pattuito compenso, la somma di € 4.400,00 IVA compresa.
Concludeva, quindi, l'opponente chiedendo il rigetto della domanda monitoria proposta nei suoi riguardi e la condanna dell'ingiungente al risarcimento del danno da mancato completamento dei lavori appaltati.
Con successiva memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., l'opponente dava altresì atto di avere, nelle more, versato all'ingiungente, in esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà, la complessiva somma di € 13.097,36, di cui chiedeva la ripetizione, oltre interessi legali, in quanto indebitamente corrisposta in eccesso a controparte.
La società opposta si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dall'ingiunta, concludeva chiedendo : “respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto;
pagina 2 di 14 dichiarare tenuta al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e di cui alla fattura in atti, o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta e, per l'ipotesi di conferma del decreto opposto, condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_3 della residua somma di €. 6.376,28 oltre iva (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €.
4.000,00 = €. 17.376,28 (fatt. 7/2018) - €. 11.000,00 (d. ing.) = 6.376,28 oltre iva, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Successivamente, con comparsa depositata in data 22/7/2019, la società Controparte_2 interveniva volontariamente in giudizio, ad adiuvandum rispetto alla posizione dell'ingiungente-opposta, allegando di essere, a sua volta, quale sub-appaltatrice, titolare verso quest'ultima di un credito per l'esecuzione delle opere ad essa sub-commissionate.
Concludeva, quindi, facendo proprie le conclusioni formulate dall'opposta.
Nel corso del giudizio, il Giudice, preliminarmente, ordinava la chiamata in causa, ex art. 107 c.p.c., della società la quale, con comparsa di intervento Parte_2 ritualmente depositata, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente.
In particolare, la terza chiamata in causa, premesso di aver concordato con le parti l'assunzione a suo carico del contratto d'appalto per cui è causa e di aver, in forza di ciò, corrisposto all'appaltatrice il suddetto acconto, negava di aver, anche solo per il tramite della e/o del Direttore Lavori, commissionato opere ulteriori rispetto a quelle CP_1 originariamente pattuite, con la conseguenza che alcun extra-compenso era dovuto alla società ingiungente.
Allegava altresì la società che, a causa dell'incompletezza delle Parte_2 prestazioni eseguite dalla società essa aveva dovuto commissionare ad Parte_1 altra ditta l'esecuzione di alcuni lavori, sostenendo un esborso di € 5.612,50 IVA
pagina 3 di 14 compresa, in relazione al quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al relativo pagamento a titolo di risarcimento danni, ovvero, in subordine, la sua compensazione rispetto all'eventuale credito riconosciuto a favore dell'ingiungente.
All'esito dell'espletata istruttoria orale, il Giudice, previa reiezione dell'istanza di c.t.u. avanzata dalla società opposta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2617/2023, resa in data 29/11/2023, il
Tribunale di Bologna, previo rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannava la società al Parte_1 pagamento, a favore dell'opponente , a titolo di restituzione di somme Controparte_1 indebitamente versate, della somma di € 7.851,36 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal pagamento ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda, nonché, in favore della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_2 di € 3.596,00 oltre IVA, disponendo tra tutte le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, le società Parte_2
e nonché proponendo appello avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_4 suddetta sentenza.
In particolare, la società appellante ha chiesto, “in accoglimento del presente appello e in riforma della impugnata sentenza, in via preliminare, sospendere, ex art. 283 c.p.c.
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi sopra indicati attesi l'evidente fondatezza dell'appello ed il grave pregiudizio che deriverebbe alla società appellante dall'esecuzione della sentenza, nel merito, riformare l'appellata sentenza e, per l'effetto, – respingere l'opposizione ed ogni domanda, anche riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto – confermare l'opposto decreto pagina 4 di 14 ingiuntivo, – revocare la condanna di a restituire a la Parte_3 Controparte_1 somma di €. 7.851,36 oltre interessi poiché infondata in fatto ed in diritto;
– revocare in ogni caso la condanna di a pagare la somma di €. 3.596,00 oltre i.v.a. a Parte_3 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e conseguentemente, nella Pt_2 ritenuta dovuta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, - accertato che Pt_3 nel corso dei lavori di ripristino della fognatura dell'immobile di proprietà di
[...]
sito in Bologna, Via dei Colli n.ro 45/4 e di cui al preventivo con Controparte_1 pianta allegata (doc. n.ro 1 fascicolo parte opposta) ne eseguiva ulteriori e diversi come indicati nel prospetto 16.10.2018 “ Conti finali di Via dei Colli n.ro 45 “ ( doc. n.ro 4 fascicolo di parte opposta) - accertato che tali ulteriori e diversi lavori ex art 1660 C.C rappresentano tutti variazioni necessarie del progetto indispensabili per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte attesa l'imprevista cedevolezza del terreno che ha reso necessario uno scavo molto più ampio di quello previsto e l'adozione di tecniche operative diverse nonché la necessaria fornitura e posa in opera di una doppia linea fognaria - acque chiare e acque scure - scoperta a scavo effettuato rispetto alla linea singola preventivata, - accertato che tutti i lavori di cui al prospetto 16.10.2018 “ Conti finali di Via dei Colli n.ro 45 “ (doc. n. 4 fascicolo di parte opposta) sono state effettuate con diligenza, professionalità, perizia, senza errori ed a regola d'arte, riportandoci alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data
12.5.2023, - dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_1 della della residua somma di €. - Rigettare l'appello promosso da Parte_3 Parte_1 in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza n. 2617/2023 del Tribunale di Bologna, in relazione ai motivi dedotti dalla scrivente società nel presente atto di costituzione;
Accogliere l'impugnazione incidentale in punto alla condanna alle spese di lite, e, conseguentemente, riformare sul punto l'impugnata sentenza per i sopra esposti motivi con condanna di e Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da in tutti i CP_2 Parte_2 gradi di giudizio, considerando altresì la fase cautelare radicata dall'appellante, conclusasi con decreto di rigetto. (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 =
€. 17.376,28 (fatt. 7/2018) - €. 11.000,00 (d. ing.) = 6.376,28 oltre iva, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda pagina 5 di 14 istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo. In subordine, per l'ipotesi di non accoglimento dell'istanza di conferma del decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse dalla carenza di legittimazione passiva, dichiarare, in ogni caso, tenuta CP_1
al pagamento della somma indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e
[...] di cui alla fattura in atti (€. 21.376,28 oltre i.v.a.), con eventuale compensazione delle somme fino ad oggi riscosse, o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento in favore della della residua somma di €. 17.376,28 oltre i.v.a. di cui alla fattura n. Parte_3
7/2018 (doc. 5) (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 (fatt. 4-2018) = €.
17.376,28 oltre iva) o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo;
In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di in favore di Controparte_1 Parte_2 dichiarare tenuta al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_4 indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della della residua somma di €. Parte_2 Parte_3
17.376,28 oltre iva (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 (fatt. 4-2018) =
€. 17.376,28 oltre iva), o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU tecnica volta a quantificare, ex artt. 1657 et 1660 c.c., il corrispettivo dovuto alla per gli interventi indicati nei “conti finali via dei Parte_3 colli 45” in data 16.10.2018 eccedenti i lavori di cui al preventivo lavori”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, si sono costituite in giudizio e la società le quali, contestando la fondatezza dei Controparte_4 Parte_2 motivi di impugnazione ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, quanto alla
“nel merito: rigettare l'appello di in quanto inammissibile oltre CP_4 Parte_1 che infondato, in fatto e in diritto, per tutti i suesposti motivi o comunque per i motivi tutti dedotti nel corso dell'odierno processo e nel primo grado di giudizio;
In via di pagina 6 di 14 appello incidentale: riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, condannando nonché al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
Dott.ssa delle spese di lite tutte sostenute nel giudizio di primo grado, Controparte_1 oltre che nella presente causa di appello, tenuto altresì conto della fase cautelare instaurata su istanza dell'appellante al fine di ottenere la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio;
e, quanto alla società “- Rigettare l'appello promosso da Parte_2 in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto, e Parte_1 confermare la sentenza n. 2617/2023 del Tribunale di Bologna, in relazione ai motivi dedotti dalla scrivente società nel presente atto di costituzione;
Accogliere
l'impugnazione incidentale in punto alla condanna alle spese di lite, e, conseguentemente, riformare sul punto l'impugnata sentenza per i sopra esposti motivi con condanna a e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2
in tutti i gradi di giudizio, considerando altresì la fase cautelare radicata Parte_2 dall'appellante, conclusasi con decreto di rigetto”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della società previo Controparte_2 rigetto dell'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante, il Giudice Designato, all'esito dell'udienza tenuta in data 21/1/2025, acquisite le difese conclusionali depositate dalle parti, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte, in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto osservare che l'originaria ingiungente a fondamento della Parte_1 pretesa creditoria azionata in via monitoria, aveva prodotto un preventivo recante la non disconosciuta firma della per € 8.700,00 oltre IVA, una successiva richiesta di CP_1 ulteriori lavorazioni e un riconoscimento di debito contenuti in due mail dell'ottobre e novembre 2018 sempre a firma, ancora una volta non disconosciuta, della stessa ingiunta, nonché le fatture relative alle opere c.d. extra-contratto, formulando, quindi,
pagina 7 di 14 una domanda di ingiunzione per la complessiva somma di € 21.376,28 oltre IVA e interessi legali.
Tuttavia, con il decreto monitorio oggetto di opposizione, l'adìto Tribunale, preso atto del pagamento ante causam di un acconto di € 4.400,00 IVA compresa ad opera della società e della documentazione contenente il riconoscimento di Parte_2 debito/promessa di pagamento avente ad oggetto la somma “omnia” di € 15.000,00, ha, invece, ingiunto alla il pagamento della minor somma di € 11.000,00 oltre CP_1
IVA e interessi di legge, accogliendo, quindi, solo in parte, la pretesa creditoria vantata dall'appaltatrice ingiungente.
Con la successiva sentenza, il Giudice di prime cure ha poi revocato il suddetto provvedimento monitorio in ragione della difformità quantitativa tra la somma pretesa dall'impresa ingiungente e quella a quest'ultima riconosciuta come dovuta e, come si dirà, peraltro, già percetta.
Orbene, prima di esaminare, nel merito, le censure mosse dalla società appellante alla sentenza di primo grado, occorre rilevare che, diversamente da quanto asserito dalla con la propria comparsa di costituzione in appello, la questione preliminare CP_1 che quest'ultima aveva originariamente posto in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di difetto di legittimazione passiva, rectius, di carenza di titolarità, a latere debitoris, del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in causa, è stata rigettata dal Giudice di primo grado, il quale, sul punto, ha così, testualmente, statuito : “Con riferimento ai lavori di cui al preventivo firmato da in proprio, il Tribunale osserva: 1) Controparte_1
e sostengono che quest'ultima ne “ha assunto a proprio Controparte_1 Parte_2 carico i lavori ed i relativi oneri”; 2) ad avviso del Tribunale, tale allegazione non rappresenta una successione nel rapporto contrattuale, ma una modifica soggettiva sul lato passivo del rapporto obbligatorio, in relazione alla quale, tuttavia, non è stato allegato né tanto meno provato un accordo “liberatorio” (per ) con il Controparte_1 creditore 3) pertanto, al patrimonio di si è aggiunto quello di Pt_1 Controparte_1
che in effetti ha pagato l'acconto di euro 4.400,00 IVA inclusa;
4) Parte_2
pagina 8 di 14 residuerebbero pertanto euro 4.300,00 oltre IVA, in relazione ai quali si attiverebbe il meccanismo della solidarietà”.
Tale capo di sentenza che sancisce non soltanto la titolarità del rapporto in capo alla
, ma anche un vincolo di solidarietà passiva tra quest'ultima e la società CP_1 [...]
non ha formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, da parte della Parte_2
, la quale, alla pari del sodale si è limitata ad interporre CP_1 Parte_2 appello incidentale solo in punto di spese processuali, sicchè sulla predetta questione si è formato giudicato interno, così come avvenuto, per la medesima ragione, sulla questione dell'affermata solidarietà passiva degli odierni appellati rispetto alle obbligazioni assunte verso l'appaltatrice Parte_1
Fatte queste premesse, con il primo motivo di gravame, la società ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui “il Tribunale ha ritenuto carente la prova dell'accordo e non ha riconosciuto i maggiori compensi dovuti per i maggiori lavori eseguiti, deducendo, quindi, “un'errata valutazione delle risultanze probatorie”.
L'appellante, in forza del suddetto gravame, ha, quindi, chiesto che l'adìta Corte, in riforma dell'appellata sentenza, confermasse il D.I., condannando la al CP_1 pagamento del residuo importo dovuto di € 6.376,28, quale residuo compenso dovuto per lavori extra-contratto asseritamente commissionati in corso d'opera.
Il motivo in esame è infondato.
Come esposto in premessa, la società aveva chiesto e ottenuto nei confronti Parte_1 della l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi ad essa CP_1 dovuti per lavori previsti in contratto e per quelli, ulteriori, asseritamente commissionati in fase di svolgimento del rapporto negoziale, ponendo a fondamento probatorio documentale di siffatta pretesa creditoria, inter alia, le mail dell'ottobre e del novembre
2018 inviate, incontestatamente, dalla , ed il cui contenuto risulta avere CP_1 valenza decisiva.
pagina 9 di 14 Infatti, con la prima mail (29/10/2018), la , in proprio, ha effettuato, nei CP_1 riguardi dell'appaltatrice la seguente comunicazione, di cui si riporta, per Pt_1 comodità, la relativa immagine :
Con la successiva mail del 5/11/2018, la stessa committente, sempre in proprio, in linea con la precedente comunicazione, si è rivolta alla menzionata appaltatrice, affermando quanto segue :
Dal tenore della suddetta corrispondenza e dalla circostanza della sua produzione in giudizio da parte dell'impresa cui era destinata a mò di adesione e di accettazione del suo contenuto, si evince chiaramente come tra la committente e l'appaltatrice CP_1
al fine di prevenire una lite per il pagamento del corrispettivo e per altro, fosse Pt_1 stato raggiunto un accordo per la complessiva quantificazione dei lavori concretamente eseguiti da quest'ultima, indipendentemente dalla loro effettiva richiesta da parte pagina 10 di 14 dell'appaltante e dalla loro corretta e completa esecuzione, nella complessiva ed omnicomprensiva somma di € 15.000,00, oltre IVA e interessi, a saldo e stralcio.
Infatti, nella seconda mail sopra riportata, la somma che la dichiara CP_1 espressamente di riconoscere come dovuta a favore dell'appaltatrice, viene così determinata, tenendo conto anche delle anomalie e incompletezze dei lavori e dei costi che la committenza ha dovuto sostenere o che, comunque, avrebbe dovuto sostenere per ultimare le opere lasciate incompiute dall'appaltatrice.
Un riconoscimento di debito con relativo impegno al pagamento dell'importo riconosciuto, formulato nei termini sopra riferiti, comporta che all'appaltatrice odierna appellante che, come detto, lo ha fatto proprio aderendovi ai fini che qui rilevano, non può attribuirsi un corrispettivo di entità maggiore rispetto ai 15.000,00 euro oltre IVA sopra indicati, comprensivo tanto delle opere di cui all'originario preventivo, quanto dei lavori ulteriori e aggiuntivi realizzati in corso d'opera, a prescindere, per quest'ultimi, da ogni considerazione e valutazione sul se, da chi e per quale motivo fossero stati ordinati ed eseguiti.
Inoltre, a ben vedere, il riconosciuto importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi di legge, corrisponde sostanzialmente alla somma che l'appaltatrice ha già Parte_1 complessivamente percepito, in parte, a titolo di acconto (€ 4.400,00 IVA compresa) versatole ante causam dalla società verosimilmente in veste di adiecta Parte_2 solutionis causa, e, in parte, liquidatole con l'opposto decreto ingiuntivo (€ 11.000,00 oltre IVA e interessi commerciali come liquidati in decreto monitorio), e che, come esposto in premessa, la , nel corso del giudizio di primo grado, in ragione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, ha già versato alla nella misura di Pt_1
€ 13.097,36 comprensiva dei suddetti accessori.
Ne consegue che, come correttamente affermato dal primo Giudice, alcuna ulteriore somma, a nessun titolo, è fondatamente dovuta alla società e ciò, Parte_1 indipendentemente da ogni considerazione circa la insuperata carenza di prova della natura, entità e valore delle opere c.d. extra-contratto e della loro effettiva richiesta in corso di appalto da parte della committenza ovvero, in alternativa, della loro consequenziale necessità rispetto ai lavori ab origine preventivati. pagina 11 di 14 Quanto sopra evidenziato circa il tenore e la valenza del riconoscimento di debito/promessa di pagamento di cui alle mail dell'ottobre e novembre 2018, impone, però, in parziale accoglimento dell'appello principale e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto anche delle domande formulate in primo grado dalla e dalla terza chiamata in causa rispettivamente, di CP_1 Parte_2 ripetizione di indebito e di risarcimento danni, invece, accolte dal Giudice di prime cure.
Infatti, come agevolmente emerge dal contenuto delle sopra richiamate mail, il riconosciuto importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi di legge, corrisponde sostanzialmente a quello ad oggi percepito dall'appaltatrice appellante, la quale, se da un lato, null'altro può pretendere per i motivi sopra esposti, dall'altro, nulla è tenuta a restituire alla convenuta appaltante, non avendo l'impresa conseguito più di quanto riconosciutole e dovutole.
Inoltre, occorre rilevare che il medesimo importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi era stato così quantificato, “omnia” dalla stessa committente , considerando anche CP_1
l'incompleta esecuzione dei lavori oggetto di appalto, il valore di quegli interventi eseguiti in corso d'opera a prescindere dalla loro richiesta e/o necessità, nonché il costo dei lavori di completamento/emenda, costituenti quest'ultimi, l'oggetto della domanda risarcitoria proposta da che, in ragione della sopra rilevata Parte_2 omnicomprensività della somma riconosciuta alla risulta priva di fondamento. Pt_1
Le argomentazioni che precedono, per la loro decisività ed esaustività, assorbono e rendono superflua la delibazione delle ulteriori censure e questioni poste dalle parti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno rigettate le domande proposte dalla società di condanna al pagamento di ulteriore residuo Parte_1 corrispettivo per opere extra-contratto, nonché le domande di ripetizione di indebito proposta dalla e di risarcimento del danno avanzata dall'appellata CP_1 Parte_2
senza comunque tralasciare di rilevare, per quest'ultima istanza, l'insuperato
[...] deficit probatorio dell'asserito relativo esborso e, quindi, del lamentato danno pagina 12 di 14 patrimoniale a carico della società istante, che, ai fini della sua liquidazione, deve essere provato oltre che nel suo quantum, soprattutto nell'an, e, in particolare, in termini di concreta deminutio patrimonii e, per ciò di effettiva, concreta ed attuale riduzione del patrimonio del presunto danneggiato in conseguenza di un esborso, allo stato, indimostrato.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i giudizi, si ritiene che, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale e, quindi, del parziale accoglimento delle domande proposte dall'appellante nonché dell'integrale Pt_1 rigetto delle domande e impugnazioni incidentali proposte dalle appellate, nel caso di specie, ricorrano le condizioni di legge per disporre la loro parziale compensazione in misura del 50%, liquidando il restante 50%, come da dispositivo, a carico delle appellate, quali parti maggiormente soccombenti, ed in solido tra loro in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle rispettive difese e della oggettiva comunanza di interessi caratterizzante le loro posizioni.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni incidentali proposte da e limitatamente alla disposta integrale compensazione delle CP_1 Parte_2 spese del giudizio di primo grado, si ritiene che, nella fattispecie in commento, ricorrano anche le condizioni per dichiarare e la società Controparte_1 Parte_2 tenute, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 della sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2617/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 29/11/2023,
RIGETTA la domanda proposta dalla società di condanna al pagamento di un ulteriore Parte_1 residuo corrispettivo per opere extra-contratto, nonché le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno formulate, rispettivamente, da e Controparte_1 dalla società Parte_2
pagina 13 di 14 RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
DISPONE tra le parti costituite la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna e la società Controparte_1
in solido tra loro, al rimborso in favore della società del Parte_2 Parte_1 restante 50% liquidato, per il giudizio di primo grado, in € 3.950,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, per il giudizio d'appello, in €
4.650,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
i soccombenti appellanti incidentali e tenuti, ai sensi Controparte_1 Parte_2 del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Giudice dott.ssa Silvia Romagnoli Giudice
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2003/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANTINUCCI
[...] P.IVA_1
DANIELE.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FANTI GIULIO.
(C.F. ) – CONTUMACE. CP_2 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRACINI CP_3 P.IVA_3
BARBARA.
APPELLATI
Ha emesso la seguente pagina 1 di 14 SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto n. 1127/2019, con il quale, in data 15/2/2019, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente odierna convenuta, della somma di € 11.000,00, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, quale residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione, da parte dell'ingiungente, presso un immobile di proprietà dell'opponente come meglio descritto in atti, dei lavori edili previsti in contratto e di ulteriori interventi commissionati in corso d'opera.
In particolare, l'attrice ingiunta, quali motivi di opposizione, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la propria estraneità al rapporto contrattuale oggetto di causa, assumendo, al riguardo che le suddette opere erano state commissionate dalla società la quale, peraltro, aveva già provveduto al Parte_2 pagamento in favore dell'appaltatrice, a titolo di acconto sul maggior pattuito compenso, la somma di € 4.400,00 IVA compresa.
Concludeva, quindi, l'opponente chiedendo il rigetto della domanda monitoria proposta nei suoi riguardi e la condanna dell'ingiungente al risarcimento del danno da mancato completamento dei lavori appaltati.
Con successiva memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., l'opponente dava altresì atto di avere, nelle more, versato all'ingiungente, in esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà, la complessiva somma di € 13.097,36, di cui chiedeva la ripetizione, oltre interessi legali, in quanto indebitamente corrisposta in eccesso a controparte.
La società opposta si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dall'ingiunta, concludeva chiedendo : “respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto;
pagina 2 di 14 dichiarare tenuta al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e di cui alla fattura in atti, o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta e, per l'ipotesi di conferma del decreto opposto, condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_3 della residua somma di €. 6.376,28 oltre iva (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €.
4.000,00 = €. 17.376,28 (fatt. 7/2018) - €. 11.000,00 (d. ing.) = 6.376,28 oltre iva, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Successivamente, con comparsa depositata in data 22/7/2019, la società Controparte_2 interveniva volontariamente in giudizio, ad adiuvandum rispetto alla posizione dell'ingiungente-opposta, allegando di essere, a sua volta, quale sub-appaltatrice, titolare verso quest'ultima di un credito per l'esecuzione delle opere ad essa sub-commissionate.
Concludeva, quindi, facendo proprie le conclusioni formulate dall'opposta.
Nel corso del giudizio, il Giudice, preliminarmente, ordinava la chiamata in causa, ex art. 107 c.p.c., della società la quale, con comparsa di intervento Parte_2 ritualmente depositata, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente.
In particolare, la terza chiamata in causa, premesso di aver concordato con le parti l'assunzione a suo carico del contratto d'appalto per cui è causa e di aver, in forza di ciò, corrisposto all'appaltatrice il suddetto acconto, negava di aver, anche solo per il tramite della e/o del Direttore Lavori, commissionato opere ulteriori rispetto a quelle CP_1 originariamente pattuite, con la conseguenza che alcun extra-compenso era dovuto alla società ingiungente.
Allegava altresì la società che, a causa dell'incompletezza delle Parte_2 prestazioni eseguite dalla società essa aveva dovuto commissionare ad Parte_1 altra ditta l'esecuzione di alcuni lavori, sostenendo un esborso di € 5.612,50 IVA
pagina 3 di 14 compresa, in relazione al quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al relativo pagamento a titolo di risarcimento danni, ovvero, in subordine, la sua compensazione rispetto all'eventuale credito riconosciuto a favore dell'ingiungente.
All'esito dell'espletata istruttoria orale, il Giudice, previa reiezione dell'istanza di c.t.u. avanzata dalla società opposta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2617/2023, resa in data 29/11/2023, il
Tribunale di Bologna, previo rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannava la società al Parte_1 pagamento, a favore dell'opponente , a titolo di restituzione di somme Controparte_1 indebitamente versate, della somma di € 7.851,36 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal pagamento ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda, nonché, in favore della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma Parte_2 di € 3.596,00 oltre IVA, disponendo tra tutte le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, le società Parte_2
e nonché proponendo appello avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_4 suddetta sentenza.
In particolare, la società appellante ha chiesto, “in accoglimento del presente appello e in riforma della impugnata sentenza, in via preliminare, sospendere, ex art. 283 c.p.c.
l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi sopra indicati attesi l'evidente fondatezza dell'appello ed il grave pregiudizio che deriverebbe alla società appellante dall'esecuzione della sentenza, nel merito, riformare l'appellata sentenza e, per l'effetto, – respingere l'opposizione ed ogni domanda, anche riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto – confermare l'opposto decreto pagina 4 di 14 ingiuntivo, – revocare la condanna di a restituire a la Parte_3 Controparte_1 somma di €. 7.851,36 oltre interessi poiché infondata in fatto ed in diritto;
– revocare in ogni caso la condanna di a pagare la somma di €. 3.596,00 oltre i.v.a. a Parte_3 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e conseguentemente, nella Pt_2 ritenuta dovuta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, - accertato che Pt_3 nel corso dei lavori di ripristino della fognatura dell'immobile di proprietà di
[...]
sito in Bologna, Via dei Colli n.ro 45/4 e di cui al preventivo con Controparte_1 pianta allegata (doc. n.ro 1 fascicolo parte opposta) ne eseguiva ulteriori e diversi come indicati nel prospetto 16.10.2018 “ Conti finali di Via dei Colli n.ro 45 “ ( doc. n.ro 4 fascicolo di parte opposta) - accertato che tali ulteriori e diversi lavori ex art 1660 C.C rappresentano tutti variazioni necessarie del progetto indispensabili per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte attesa l'imprevista cedevolezza del terreno che ha reso necessario uno scavo molto più ampio di quello previsto e l'adozione di tecniche operative diverse nonché la necessaria fornitura e posa in opera di una doppia linea fognaria - acque chiare e acque scure - scoperta a scavo effettuato rispetto alla linea singola preventivata, - accertato che tutti i lavori di cui al prospetto 16.10.2018 “ Conti finali di Via dei Colli n.ro 45 “ (doc. n. 4 fascicolo di parte opposta) sono state effettuate con diligenza, professionalità, perizia, senza errori ed a regola d'arte, riportandoci alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data
12.5.2023, - dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Controparte_1 della della residua somma di €. - Rigettare l'appello promosso da Parte_3 Parte_1 in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza n. 2617/2023 del Tribunale di Bologna, in relazione ai motivi dedotti dalla scrivente società nel presente atto di costituzione;
Accogliere l'impugnazione incidentale in punto alla condanna alle spese di lite, e, conseguentemente, riformare sul punto l'impugnata sentenza per i sopra esposti motivi con condanna di e Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da in tutti i CP_2 Parte_2 gradi di giudizio, considerando altresì la fase cautelare radicata dall'appellante, conclusasi con decreto di rigetto. (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 =
€. 17.376,28 (fatt. 7/2018) - €. 11.000,00 (d. ing.) = 6.376,28 oltre iva, o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda pagina 5 di 14 istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo. In subordine, per l'ipotesi di non accoglimento dell'istanza di conferma del decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse dalla carenza di legittimazione passiva, dichiarare, in ogni caso, tenuta CP_1
al pagamento della somma indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e
[...] di cui alla fattura in atti (€. 21.376,28 oltre i.v.a.), con eventuale compensazione delle somme fino ad oggi riscosse, o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta e, conseguentemente, condannare la medesima al pagamento in favore della della residua somma di €. 17.376,28 oltre i.v.a. di cui alla fattura n. Parte_3
7/2018 (doc. 5) (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 (fatt. 4-2018) = €.
17.376,28 oltre iva) o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo;
In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di in favore di Controparte_1 Parte_2 dichiarare tenuta al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_4 indicata nei “conti finali via dei colli,45” (doc. 4) e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della della residua somma di €. Parte_2 Parte_3
17.376,28 oltre iva (“conto finale” €. 21.376,28 – “acconto” €. 4.000,00 (fatt. 4-2018) =
€. 17.376,28 oltre iva), o di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dalla domanda al saldo e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU tecnica volta a quantificare, ex artt. 1657 et 1660 c.c., il corrispettivo dovuto alla per gli interventi indicati nei “conti finali via dei Parte_3 colli 45” in data 16.10.2018 eccedenti i lavori di cui al preventivo lavori”.
Con separate comparse di risposta ritualmente depositate, si sono costituite in giudizio e la società le quali, contestando la fondatezza dei Controparte_4 Parte_2 motivi di impugnazione ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, quanto alla
“nel merito: rigettare l'appello di in quanto inammissibile oltre CP_4 Parte_1 che infondato, in fatto e in diritto, per tutti i suesposti motivi o comunque per i motivi tutti dedotti nel corso dell'odierno processo e nel primo grado di giudizio;
In via di pagina 6 di 14 appello incidentale: riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, condannando nonché al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
Dott.ssa delle spese di lite tutte sostenute nel giudizio di primo grado, Controparte_1 oltre che nella presente causa di appello, tenuto altresì conto della fase cautelare instaurata su istanza dell'appellante al fine di ottenere la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio;
e, quanto alla società “- Rigettare l'appello promosso da Parte_2 in quanto inammissibile oltre che infondato, in fatto ed in diritto, e Parte_1 confermare la sentenza n. 2617/2023 del Tribunale di Bologna, in relazione ai motivi dedotti dalla scrivente società nel presente atto di costituzione;
Accogliere
l'impugnazione incidentale in punto alla condanna alle spese di lite, e, conseguentemente, riformare sul punto l'impugnata sentenza per i sopra esposti motivi con condanna a e alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2
in tutti i gradi di giudizio, considerando altresì la fase cautelare radicata Parte_2 dall'appellante, conclusasi con decreto di rigetto”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia della società previo Controparte_2 rigetto dell'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante, il Giudice Designato, all'esito dell'udienza tenuta in data 21/1/2025, acquisite le difese conclusionali depositate dalle parti, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte, in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto osservare che l'originaria ingiungente a fondamento della Parte_1 pretesa creditoria azionata in via monitoria, aveva prodotto un preventivo recante la non disconosciuta firma della per € 8.700,00 oltre IVA, una successiva richiesta di CP_1 ulteriori lavorazioni e un riconoscimento di debito contenuti in due mail dell'ottobre e novembre 2018 sempre a firma, ancora una volta non disconosciuta, della stessa ingiunta, nonché le fatture relative alle opere c.d. extra-contratto, formulando, quindi,
pagina 7 di 14 una domanda di ingiunzione per la complessiva somma di € 21.376,28 oltre IVA e interessi legali.
Tuttavia, con il decreto monitorio oggetto di opposizione, l'adìto Tribunale, preso atto del pagamento ante causam di un acconto di € 4.400,00 IVA compresa ad opera della società e della documentazione contenente il riconoscimento di Parte_2 debito/promessa di pagamento avente ad oggetto la somma “omnia” di € 15.000,00, ha, invece, ingiunto alla il pagamento della minor somma di € 11.000,00 oltre CP_1
IVA e interessi di legge, accogliendo, quindi, solo in parte, la pretesa creditoria vantata dall'appaltatrice ingiungente.
Con la successiva sentenza, il Giudice di prime cure ha poi revocato il suddetto provvedimento monitorio in ragione della difformità quantitativa tra la somma pretesa dall'impresa ingiungente e quella a quest'ultima riconosciuta come dovuta e, come si dirà, peraltro, già percetta.
Orbene, prima di esaminare, nel merito, le censure mosse dalla società appellante alla sentenza di primo grado, occorre rilevare che, diversamente da quanto asserito dalla con la propria comparsa di costituzione in appello, la questione preliminare CP_1 che quest'ultima aveva originariamente posto in atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di difetto di legittimazione passiva, rectius, di carenza di titolarità, a latere debitoris, del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in causa, è stata rigettata dal Giudice di primo grado, il quale, sul punto, ha così, testualmente, statuito : “Con riferimento ai lavori di cui al preventivo firmato da in proprio, il Tribunale osserva: 1) Controparte_1
e sostengono che quest'ultima ne “ha assunto a proprio Controparte_1 Parte_2 carico i lavori ed i relativi oneri”; 2) ad avviso del Tribunale, tale allegazione non rappresenta una successione nel rapporto contrattuale, ma una modifica soggettiva sul lato passivo del rapporto obbligatorio, in relazione alla quale, tuttavia, non è stato allegato né tanto meno provato un accordo “liberatorio” (per ) con il Controparte_1 creditore 3) pertanto, al patrimonio di si è aggiunto quello di Pt_1 Controparte_1
che in effetti ha pagato l'acconto di euro 4.400,00 IVA inclusa;
4) Parte_2
pagina 8 di 14 residuerebbero pertanto euro 4.300,00 oltre IVA, in relazione ai quali si attiverebbe il meccanismo della solidarietà”.
Tale capo di sentenza che sancisce non soltanto la titolarità del rapporto in capo alla
, ma anche un vincolo di solidarietà passiva tra quest'ultima e la società CP_1 [...]
non ha formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, da parte della Parte_2
, la quale, alla pari del sodale si è limitata ad interporre CP_1 Parte_2 appello incidentale solo in punto di spese processuali, sicchè sulla predetta questione si è formato giudicato interno, così come avvenuto, per la medesima ragione, sulla questione dell'affermata solidarietà passiva degli odierni appellati rispetto alle obbligazioni assunte verso l'appaltatrice Parte_1
Fatte queste premesse, con il primo motivo di gravame, la società ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui “il Tribunale ha ritenuto carente la prova dell'accordo e non ha riconosciuto i maggiori compensi dovuti per i maggiori lavori eseguiti, deducendo, quindi, “un'errata valutazione delle risultanze probatorie”.
L'appellante, in forza del suddetto gravame, ha, quindi, chiesto che l'adìta Corte, in riforma dell'appellata sentenza, confermasse il D.I., condannando la al CP_1 pagamento del residuo importo dovuto di € 6.376,28, quale residuo compenso dovuto per lavori extra-contratto asseritamente commissionati in corso d'opera.
Il motivo in esame è infondato.
Come esposto in premessa, la società aveva chiesto e ottenuto nei confronti Parte_1 della l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi ad essa CP_1 dovuti per lavori previsti in contratto e per quelli, ulteriori, asseritamente commissionati in fase di svolgimento del rapporto negoziale, ponendo a fondamento probatorio documentale di siffatta pretesa creditoria, inter alia, le mail dell'ottobre e del novembre
2018 inviate, incontestatamente, dalla , ed il cui contenuto risulta avere CP_1 valenza decisiva.
pagina 9 di 14 Infatti, con la prima mail (29/10/2018), la , in proprio, ha effettuato, nei CP_1 riguardi dell'appaltatrice la seguente comunicazione, di cui si riporta, per Pt_1 comodità, la relativa immagine :
Con la successiva mail del 5/11/2018, la stessa committente, sempre in proprio, in linea con la precedente comunicazione, si è rivolta alla menzionata appaltatrice, affermando quanto segue :
Dal tenore della suddetta corrispondenza e dalla circostanza della sua produzione in giudizio da parte dell'impresa cui era destinata a mò di adesione e di accettazione del suo contenuto, si evince chiaramente come tra la committente e l'appaltatrice CP_1
al fine di prevenire una lite per il pagamento del corrispettivo e per altro, fosse Pt_1 stato raggiunto un accordo per la complessiva quantificazione dei lavori concretamente eseguiti da quest'ultima, indipendentemente dalla loro effettiva richiesta da parte pagina 10 di 14 dell'appaltante e dalla loro corretta e completa esecuzione, nella complessiva ed omnicomprensiva somma di € 15.000,00, oltre IVA e interessi, a saldo e stralcio.
Infatti, nella seconda mail sopra riportata, la somma che la dichiara CP_1 espressamente di riconoscere come dovuta a favore dell'appaltatrice, viene così determinata, tenendo conto anche delle anomalie e incompletezze dei lavori e dei costi che la committenza ha dovuto sostenere o che, comunque, avrebbe dovuto sostenere per ultimare le opere lasciate incompiute dall'appaltatrice.
Un riconoscimento di debito con relativo impegno al pagamento dell'importo riconosciuto, formulato nei termini sopra riferiti, comporta che all'appaltatrice odierna appellante che, come detto, lo ha fatto proprio aderendovi ai fini che qui rilevano, non può attribuirsi un corrispettivo di entità maggiore rispetto ai 15.000,00 euro oltre IVA sopra indicati, comprensivo tanto delle opere di cui all'originario preventivo, quanto dei lavori ulteriori e aggiuntivi realizzati in corso d'opera, a prescindere, per quest'ultimi, da ogni considerazione e valutazione sul se, da chi e per quale motivo fossero stati ordinati ed eseguiti.
Inoltre, a ben vedere, il riconosciuto importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi di legge, corrisponde sostanzialmente alla somma che l'appaltatrice ha già Parte_1 complessivamente percepito, in parte, a titolo di acconto (€ 4.400,00 IVA compresa) versatole ante causam dalla società verosimilmente in veste di adiecta Parte_2 solutionis causa, e, in parte, liquidatole con l'opposto decreto ingiuntivo (€ 11.000,00 oltre IVA e interessi commerciali come liquidati in decreto monitorio), e che, come esposto in premessa, la , nel corso del giudizio di primo grado, in ragione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, ha già versato alla nella misura di Pt_1
€ 13.097,36 comprensiva dei suddetti accessori.
Ne consegue che, come correttamente affermato dal primo Giudice, alcuna ulteriore somma, a nessun titolo, è fondatamente dovuta alla società e ciò, Parte_1 indipendentemente da ogni considerazione circa la insuperata carenza di prova della natura, entità e valore delle opere c.d. extra-contratto e della loro effettiva richiesta in corso di appalto da parte della committenza ovvero, in alternativa, della loro consequenziale necessità rispetto ai lavori ab origine preventivati. pagina 11 di 14 Quanto sopra evidenziato circa il tenore e la valenza del riconoscimento di debito/promessa di pagamento di cui alle mail dell'ottobre e novembre 2018, impone, però, in parziale accoglimento dell'appello principale e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto anche delle domande formulate in primo grado dalla e dalla terza chiamata in causa rispettivamente, di CP_1 Parte_2 ripetizione di indebito e di risarcimento danni, invece, accolte dal Giudice di prime cure.
Infatti, come agevolmente emerge dal contenuto delle sopra richiamate mail, il riconosciuto importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi di legge, corrisponde sostanzialmente a quello ad oggi percepito dall'appaltatrice appellante, la quale, se da un lato, null'altro può pretendere per i motivi sopra esposti, dall'altro, nulla è tenuta a restituire alla convenuta appaltante, non avendo l'impresa conseguito più di quanto riconosciutole e dovutole.
Inoltre, occorre rilevare che il medesimo importo di € 15.000,00 oltre IVA e interessi era stato così quantificato, “omnia” dalla stessa committente , considerando anche CP_1
l'incompleta esecuzione dei lavori oggetto di appalto, il valore di quegli interventi eseguiti in corso d'opera a prescindere dalla loro richiesta e/o necessità, nonché il costo dei lavori di completamento/emenda, costituenti quest'ultimi, l'oggetto della domanda risarcitoria proposta da che, in ragione della sopra rilevata Parte_2 omnicomprensività della somma riconosciuta alla risulta priva di fondamento. Pt_1
Le argomentazioni che precedono, per la loro decisività ed esaustività, assorbono e rendono superflua la delibazione delle ulteriori censure e questioni poste dalle parti.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno rigettate le domande proposte dalla società di condanna al pagamento di ulteriore residuo Parte_1 corrispettivo per opere extra-contratto, nonché le domande di ripetizione di indebito proposta dalla e di risarcimento del danno avanzata dall'appellata CP_1 Parte_2
senza comunque tralasciare di rilevare, per quest'ultima istanza, l'insuperato
[...] deficit probatorio dell'asserito relativo esborso e, quindi, del lamentato danno pagina 12 di 14 patrimoniale a carico della società istante, che, ai fini della sua liquidazione, deve essere provato oltre che nel suo quantum, soprattutto nell'an, e, in particolare, in termini di concreta deminutio patrimonii e, per ciò di effettiva, concreta ed attuale riduzione del patrimonio del presunto danneggiato in conseguenza di un esborso, allo stato, indimostrato.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite di entrambi i giudizi, si ritiene che, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale e, quindi, del parziale accoglimento delle domande proposte dall'appellante nonché dell'integrale Pt_1 rigetto delle domande e impugnazioni incidentali proposte dalle appellate, nel caso di specie, ricorrano le condizioni di legge per disporre la loro parziale compensazione in misura del 50%, liquidando il restante 50%, come da dispositivo, a carico delle appellate, quali parti maggiormente soccombenti, ed in solido tra loro in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle rispettive difese e della oggettiva comunanza di interessi caratterizzante le loro posizioni.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni incidentali proposte da e limitatamente alla disposta integrale compensazione delle CP_1 Parte_2 spese del giudizio di primo grado, si ritiene che, nella fattispecie in commento, ricorrano anche le condizioni per dichiarare e la società Controparte_1 Parte_2 tenute, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 della sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 2617/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 29/11/2023,
RIGETTA la domanda proposta dalla società di condanna al pagamento di un ulteriore Parte_1 residuo corrispettivo per opere extra-contratto, nonché le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno formulate, rispettivamente, da e Controparte_1 dalla società Parte_2
pagina 13 di 14 RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2
DISPONE tra le parti costituite la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna e la società Controparte_1
in solido tra loro, al rimborso in favore della società del Parte_2 Parte_1 restante 50% liquidato, per il giudizio di primo grado, in € 3.950,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, per il giudizio d'appello, in €
4.650,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
i soccombenti appellanti incidentali e tenuti, ai sensi Controparte_1 Parte_2 del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 24 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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