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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/09/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Ludovico Ariosto 3 Parte_1 C.F._1
95047 95047 Paternò Italia;
rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO ANNA MARIA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in corso italia302 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. PLATANIA ANTONIETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e art. 617 c.p.c., , Parte_1
premettendo che in data 8 novembre 2022 ha ricevuto la notifica della cartella n. 29320200062452361
che gli intimava il pagamento della somma di euro 13.583,96 avente ad oggetto somme richieste dall' , ha esposto che la zona di interesse è in uso alla Metallurgica S.r.l. e alla Controparte_2
Comer Sud S.p.A. e consente il libero transito per accedere ad altre vie e/o immobili e pertanto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non esercitando alcun diritto esclusivo sul bene;
ha dedotto la nullità dell'atto opposto per mancata e/o irrituale notifica degli avvisi indicati in quanto mai notificati al ricorrente;
infine, ha eccepito la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione in ragione della mancata allegazione degli atti assunti come notificati.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed, in via principale, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto annullare l'atto, limitatamente alla parte relativa al ruolo
2020/000296 per l'importo di euro 1460,72; di dichiarare nulla la cartella ed il ruolo indicato ed inesistente il titolo utilizzato per mancata notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, di dichiarare che nulla deve il contribuente per difetto di motivazione.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, di accertare Controparte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle doglianze attinenti al CP_3
merito della pretesa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, in quanto responsabile solo del procedimento di riscossione dei tributi;
nel merito, di rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, in quanto deve ritenersi correttamente motivato e completo delle indicazioni necessarie l'atto notificato;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di
2 ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' , con ogni conseguenza anche Controparte_4
in ordine alle spese.
Si è costituita altresì l' , esponendo, in via preliminare ma subordinata, che Controparte_2
l'attività di riscossione coattiva di somme a titolo di indennità per occupazione senza titolo della porzione di terreno sito in Catania fg. 39, p.lla 825 e 201, mediante attraversamento carrabile con ponte in c.a, si giustifica in forza delle attività ispettive condotte tra il 2014 e il 2017 dalle Amministrazioni
competenti per verificare la presenza di strutture abusive presso l'ampia area delimitata dai canali
Forcile e Fontanarossa.
L'attività di riscossione sarebbe stata quindi preceduta da una prima richiesta di pagamento prot. .n.
3628.del 06-03-2019 che, da informazioni estrapolate dal fascicolo informatico, risulta notificata il
29.03.2019; da una seconda richiesta di pagamento prot. n. 14641 del 19.09.2019 notificata il
28.10.2019 ed infine con iscrizione a ruolo prot. 4063 del 16.03.2020, cui risulta riportata la notifica del 28.10.2019.
La notifica degli atti propedeutici alla cartella esattoriale ed al ruolo è stata effettuata a mezzo raccomandata AR di cui è stata fornita prova attraverso l'estrazione delle risultanze del fascicolo informatico.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la infondatezza nel merito della pretesa avanzata.
Nel caso di specie, tuttavia, non risultano notificati gli atti presupposti alla iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, né risulta in alcun modo provata nel merito la pretesa opposta.
3 Invero, la mancata notifica degli atti presupposti non ha consentito alla parte opponente di contestare nel merito la pretesa poi veicolata in cartella di pagamento e, al contempo, l'Ente impositore non ha fornito prova delle effettuate notifiche se non con la produzione della schermata del sistema informatico interno (che indica solo la data della notifica effettuata ma non fornisce prova della sua esecuzione), così come non ha prodotto gli atti posti a fondamento della detta pretesa di pagamento.
essendo Ente addetto alla riscossione, ha chiesto di essere tenuto indenne dalle conseguenze del CP_3
giudizio che sono estranee a condotte alla stessa non addebitabili.
Sussistono pertanto i presupposti per l'annullamento della cartella opposta, con condanna alle spese dell' , secondo i parametri di legge e tenuto conto del valore della controversia, Controparte_2
atteso che la mancata prova della notifica dell'atto presupposto e financo della sua esistenza inficia la stessa validità dell'atto opposto. Con riferimento ad si compensano le spese di lite. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 15704/2022,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone, in accoglimento della opposizione:
annulla la cartella di pagamento opposta, nei limiti della domanda;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida Controparte_2
in euro 1701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
compensa le spese di lite tra l'opponente e CP_3
Così deciso in Catania, il 1 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Ludovico Ariosto 3 Parte_1 C.F._1
95047 95047 Paternò Italia;
rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO ANNA MARIA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in corso italia302 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. PLATANIA ANTONIETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e art. 617 c.p.c., , Parte_1
premettendo che in data 8 novembre 2022 ha ricevuto la notifica della cartella n. 29320200062452361
che gli intimava il pagamento della somma di euro 13.583,96 avente ad oggetto somme richieste dall' , ha esposto che la zona di interesse è in uso alla Metallurgica S.r.l. e alla Controparte_2
Comer Sud S.p.A. e consente il libero transito per accedere ad altre vie e/o immobili e pertanto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non esercitando alcun diritto esclusivo sul bene;
ha dedotto la nullità dell'atto opposto per mancata e/o irrituale notifica degli avvisi indicati in quanto mai notificati al ricorrente;
infine, ha eccepito la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione in ragione della mancata allegazione degli atti assunti come notificati.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed, in via principale, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto annullare l'atto, limitatamente alla parte relativa al ruolo
2020/000296 per l'importo di euro 1460,72; di dichiarare nulla la cartella ed il ruolo indicato ed inesistente il titolo utilizzato per mancata notifica dell'atto presupposto e, in ogni caso, di dichiarare che nulla deve il contribuente per difetto di motivazione.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, di accertare Controparte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle doglianze attinenti al CP_3
merito della pretesa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, in quanto responsabile solo del procedimento di riscossione dei tributi;
nel merito, di rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, in quanto deve ritenersi correttamente motivato e completo delle indicazioni necessarie l'atto notificato;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di
2 ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' , con ogni conseguenza anche Controparte_4
in ordine alle spese.
Si è costituita altresì l' , esponendo, in via preliminare ma subordinata, che Controparte_2
l'attività di riscossione coattiva di somme a titolo di indennità per occupazione senza titolo della porzione di terreno sito in Catania fg. 39, p.lla 825 e 201, mediante attraversamento carrabile con ponte in c.a, si giustifica in forza delle attività ispettive condotte tra il 2014 e il 2017 dalle Amministrazioni
competenti per verificare la presenza di strutture abusive presso l'ampia area delimitata dai canali
Forcile e Fontanarossa.
L'attività di riscossione sarebbe stata quindi preceduta da una prima richiesta di pagamento prot. .n.
3628.del 06-03-2019 che, da informazioni estrapolate dal fascicolo informatico, risulta notificata il
29.03.2019; da una seconda richiesta di pagamento prot. n. 14641 del 19.09.2019 notificata il
28.10.2019 ed infine con iscrizione a ruolo prot. 4063 del 16.03.2020, cui risulta riportata la notifica del 28.10.2019.
La notifica degli atti propedeutici alla cartella esattoriale ed al ruolo è stata effettuata a mezzo raccomandata AR di cui è stata fornita prova attraverso l'estrazione delle risultanze del fascicolo informatico.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la infondatezza nel merito della pretesa avanzata.
Nel caso di specie, tuttavia, non risultano notificati gli atti presupposti alla iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, né risulta in alcun modo provata nel merito la pretesa opposta.
3 Invero, la mancata notifica degli atti presupposti non ha consentito alla parte opponente di contestare nel merito la pretesa poi veicolata in cartella di pagamento e, al contempo, l'Ente impositore non ha fornito prova delle effettuate notifiche se non con la produzione della schermata del sistema informatico interno (che indica solo la data della notifica effettuata ma non fornisce prova della sua esecuzione), così come non ha prodotto gli atti posti a fondamento della detta pretesa di pagamento.
essendo Ente addetto alla riscossione, ha chiesto di essere tenuto indenne dalle conseguenze del CP_3
giudizio che sono estranee a condotte alla stessa non addebitabili.
Sussistono pertanto i presupposti per l'annullamento della cartella opposta, con condanna alle spese dell' , secondo i parametri di legge e tenuto conto del valore della controversia, Controparte_2
atteso che la mancata prova della notifica dell'atto presupposto e financo della sua esistenza inficia la stessa validità dell'atto opposto. Con riferimento ad si compensano le spese di lite. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 15704/2022,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone, in accoglimento della opposizione:
annulla la cartella di pagamento opposta, nei limiti della domanda;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida Controparte_2
in euro 1701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
compensa le spese di lite tra l'opponente e CP_3
Così deciso in Catania, il 1 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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