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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212/25 r. g. l, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Michele Truppi e Giovanni Papa, presso i quali elettivamente domicilia, in
Benevento, p.zza Risorgimento n. 13
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, CP_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Telese Terme, via Manzoni – Parco Regina delle Rose
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli Antonio Della Porta, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Giannone n. 30
APPELLATA
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sent. n. 2740 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che in accoglimento della domanda proposta da , già dipendente della CP_1 [...]
cui la predetta dal 1° gennaio 2024 era succeduta nell'appalto per Controparte_2 Parte_1 il servizio di pulizia del cimitero di Ruviano, aveva dichiarato il diritto del all'assunzione da CP_1 parte dell'odierna appellante, e al conseguente pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, ai sensi della clausola sociale espressa dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.
Censurava detta pronuncia, articolatamente deducendo che ai sensi del predetto art. 37 non era configurabile un diritto della controparte all'assunzione, in quanto il era ancora alle CP_1 dipendenze della , che solo successivamente procedeva al licenziamento, al momento del CP_2 subentro nell'appalto.
Deduceva, altresì, l'insussistenza dell'obbligo derivante dalla clausola sociale negli affidamenti diretti, come avvenuto nella fattispecie, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.l.vo n. 36 del 2023, e la violazione del successivo art. 57 del medesimo testo normativo, che prevedeva l'obbligo di inserimento della clausola solo per le gare, gli avvisi e gli inviti, dunque solo per le procedure competitive.
Impugnava, infine, la subita condanna alle spese di lite anche nei confronti della Controparte_2
chiamata in giudizio dal e non da essa esponente.
[...] CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto della domanda proposta dal , comunque con l'integrale compensazione delle spese di lite nei CP_1 confronti della . CP_2
si costituiva anche nella presente fase, resistendo all'appello e insistendo, in subordine, CP_1 per l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla soc. . CP_2
Si costituiva, altresì, la rilevando la sua estraneità alla vicenda Controparte_2 principale azionata, in ogni caso condividendo la sentenza impugnata e comunque rivendicando la legittimità del licenziamento irrogato al nonché, specificamente, la correttezza del CP_1 regolamento delle spese di lite fissato dal Tribunale.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello, al di là del marginale profilo delle spese, di cui si dirà, è infondato, condividendo la Corte
l'impostazione adottata nella sentenza impugnata.
2 L'appellante sostiene che nella fattispecie al vaglio l'operatività della clausola contrattuale sociale sia preclusa in primis dal rilievo che alla data del passaggio di cantiere il non era stato ancora CP_1 licenziato dalla società cessata nell'appalto, licenziamento intervenuto solo successivamente.
In realtà anche il dipendente non licenziato e non assunto dal subentrante può comunque agire in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto di essere assunto dall'impresa subentrante quale lavoratore addetto all'appalto, al fine di evitare un inevitabile trasferimento presso altro cantiere e tale diritto è stato pacificamente riconosciuto dalla S.C (cfr. Cass., Sez. Lav., 25.5.2017 n. 13179) che ha proprio affrontato il caso di "un'azione mirata a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro per l'operare automatico di una clausola contrattuale ... che disciplina il cambio di appalto", statuendo che in tal caso, l'azione, in assenza di una "risoluzione impugnata" e di "un atto espresso proveniente dal datore di lavoro", non è assoggettata ai termini decadenziali previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del
2010 (così Corte App. Milano, Sez. Lav., 20.2.2019 n.72).
Né può affermarsi, come sostenuto dall'appallante, che tale giurisprudenza non sia attinente all'ipotesi in esame, ove sarebbe la specifica disposizione contrattuale a prevedere la risoluzione del rapporto precedente quale condizione per la nuova assunzione.
L'art. 37 del CCNL cooperative sociali testualmente recita:
“Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti: A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in tempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL e alle RSU/RSA. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere
(retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati”.
Orbene, è opinione di questa Corte, sostanzialmente in linea con l'impostazione del Tribunale, che una siffatta costruzione della norma pattizia non pone la risoluzione in sé del rapporto precedente quale presupposto indefettibile per la nuova assunzione, ma solo come momento normale per evitare
3 la contestuale sussistenza di due rapporti di lavoro (profilo che, peraltro, non intacca in alcun modo la posizione di chi è obbligato ad assumere), fermo che il diritto è definito in modo netto e non può certo essere un'omissione di un terzo, cioè dell'impresa cessante, del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore, ad affievolirlo. Semmai, la disposizione esige che ove il datore non abbia provveduto al licenziamento, il lavoratore, all'atto dell'assunzione, cui ha certamente diritto, rassegnerà le dimissioni dal rapporto di lavoro precedente, in tal modo esercitando il suo diritto ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro che sarebbe dovuto avvenire da parte dell'impresa cessante.
Trattasi di un meccanismo non direttamente previsto dal contratto, ma funzionale al superamento dell'inadempimento del cessato datore di lavoro (che solo tardivamente, nell'ipotesi in esame, ha proceduto al licenziamento) e all'esercizio di un diritto che la disposizione pattizia non sottopone a condizioni, men che meno potestative.
Come ha precisato la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 19.12.2017 n. 30420) nell'interpretazione di un contratto, anche di tipo collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge, fermo restando che il Giudice, ai sensi dell'art. 1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato.
Inoltre, è sempre la S.C. (arg. ex Cass. III, 22.11.2016 n.23701) a ricordarci, in tema di interpretazione del contratto, che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
L'appello è infondato anche laddove reputa che la clausola sociale non operi nel caso di affido in via diretta e non competitiva, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
L'assunto non ha pregio.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che il profilo sollevato, basato sul disposto degli artt. 50
e 57 del d.l.vo n. 36 del 2023, è superato dal rilievo che la clausola sociale è prevista direttamente nel contratto collettivo (e non inserita nel bando di gara), che alcuna esclusione espressa prevede per gli affidamenti diretti.
Infatti, l'art. 37 del CCNL testualmente prevede che “...il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione…”. Trattasi di una disposizione generica che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, fa rientrare nella categoria tutte le tipologie contrattuali.
La diposizione contrattuale in questione prevede come unico presupposto dell'assunzione da parte
4 della subentrante del personale dell'impresa uscente che “siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento., come pacificamente registratosi nella fattispecie in esame.
In ogni caso, e anche al riguardo la Corte fa propria l'argomentazione del Tribunale sul punto, l'art. 57 cit. parla, ai fini dell'operatività delle clausole sociali, di procedure che si svolgano mediante non solo bandi di gara, ma anche avvisi e inviti, laddove anche l'affidamento diretto è preceduto, come avvenuto anche nella fattispecie in esame (cfr. determina dirigenziale nl. 4 del 2023, in atti, che richiama il precedente avviso prot. n. 113 del 5 gennaio 2023) da un invito agli operatori interessati alla manifestazione di interesse per l'assunzione del servizio oggetto dell'appalto.
A quanto esposto consegue che la sentenza impugnata appare corretta nel riconoscere la tutela invocata dal nei confronti della società subentrante. CP_1
L'appello è invece fondato nei confronti della nei cui confronti Controparte_2
l'odierna appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
Al riguardo va rilevato che la società cessante non era litisconsorte del presente giudizio ed è stata citata dal (non dall'odierna appellante) perché destinataria di un'impugnativa di CP_1 licenziamento, che il ricorrente formulava in via subordinata al mancato accoglimento della domanda nei confronti della . Dunque, il rapporto processuale era instaurato tra il lavoratore e la Parte_1
e non tra le società, che non formulavano alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra e le CP_2 cui posizioni erano, al riguardo, del tutto indipendenti (la era del tutto estranea Parte_1 all'impugnativa di licenziamento).
La condanna della al pagamento delle spese nei confronti della non trova Parte_1 CP_2 pertanto giustificazione né nel principio di soccombenza né in quello di causalità, per cui la sentenza sul punto va riformata, statuendosi che nulla è dovuto per le spese di lite del primo grado dalla alla Parte_1 Controparte_2
In conclusione, l'appello proposto va accolto solo con riferimento al rilevato profilo delle spese, per il resto consolidandosi la pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellante nei confronti del , CP_1 liquidandosi nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014, per causa di valore indeterminabile, euro 26.001,00, esclusa la fase istruttoria. Le spese vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con la Controparte_2
pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde
[...] temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, attesa la peculiarità della struttura processuale in cui si è inserita la vicenda delle spese processuali esposta in premessa.
P.Q.M.
5 La Corte, così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara che nulla è dovuto per le spese di lite del primo grado dalla Parte_1
alla
[...] Controparte_2 condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Giulio Di CP_1
Gioia e Milena Monica De Nicola, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro
3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto processuale della Controparte_2
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212/25 r. g. l, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Michele Truppi e Giovanni Papa, presso i quali elettivamente domicilia, in
Benevento, p.zza Risorgimento n. 13
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, CP_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Telese Terme, via Manzoni – Parco Regina delle Rose
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli Antonio Della Porta, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Giannone n. 30
APPELLATA
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sent. n. 2740 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che in accoglimento della domanda proposta da , già dipendente della CP_1 [...]
cui la predetta dal 1° gennaio 2024 era succeduta nell'appalto per Controparte_2 Parte_1 il servizio di pulizia del cimitero di Ruviano, aveva dichiarato il diritto del all'assunzione da CP_1 parte dell'odierna appellante, e al conseguente pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, ai sensi della clausola sociale espressa dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.
Censurava detta pronuncia, articolatamente deducendo che ai sensi del predetto art. 37 non era configurabile un diritto della controparte all'assunzione, in quanto il era ancora alle CP_1 dipendenze della , che solo successivamente procedeva al licenziamento, al momento del CP_2 subentro nell'appalto.
Deduceva, altresì, l'insussistenza dell'obbligo derivante dalla clausola sociale negli affidamenti diretti, come avvenuto nella fattispecie, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.l.vo n. 36 del 2023, e la violazione del successivo art. 57 del medesimo testo normativo, che prevedeva l'obbligo di inserimento della clausola solo per le gare, gli avvisi e gli inviti, dunque solo per le procedure competitive.
Impugnava, infine, la subita condanna alle spese di lite anche nei confronti della Controparte_2
chiamata in giudizio dal e non da essa esponente.
[...] CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, quindi, il rigetto della domanda proposta dal , comunque con l'integrale compensazione delle spese di lite nei CP_1 confronti della . CP_2
si costituiva anche nella presente fase, resistendo all'appello e insistendo, in subordine, CP_1 per l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla soc. . CP_2
Si costituiva, altresì, la rilevando la sua estraneità alla vicenda Controparte_2 principale azionata, in ogni caso condividendo la sentenza impugnata e comunque rivendicando la legittimità del licenziamento irrogato al nonché, specificamente, la correttezza del CP_1 regolamento delle spese di lite fissato dal Tribunale.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello, al di là del marginale profilo delle spese, di cui si dirà, è infondato, condividendo la Corte
l'impostazione adottata nella sentenza impugnata.
2 L'appellante sostiene che nella fattispecie al vaglio l'operatività della clausola contrattuale sociale sia preclusa in primis dal rilievo che alla data del passaggio di cantiere il non era stato ancora CP_1 licenziato dalla società cessata nell'appalto, licenziamento intervenuto solo successivamente.
In realtà anche il dipendente non licenziato e non assunto dal subentrante può comunque agire in giudizio per ottenere l'accertamento del suo diritto di essere assunto dall'impresa subentrante quale lavoratore addetto all'appalto, al fine di evitare un inevitabile trasferimento presso altro cantiere e tale diritto è stato pacificamente riconosciuto dalla S.C (cfr. Cass., Sez. Lav., 25.5.2017 n. 13179) che ha proprio affrontato il caso di "un'azione mirata a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro per l'operare automatico di una clausola contrattuale ... che disciplina il cambio di appalto", statuendo che in tal caso, l'azione, in assenza di una "risoluzione impugnata" e di "un atto espresso proveniente dal datore di lavoro", non è assoggettata ai termini decadenziali previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del
2010 (così Corte App. Milano, Sez. Lav., 20.2.2019 n.72).
Né può affermarsi, come sostenuto dall'appallante, che tale giurisprudenza non sia attinente all'ipotesi in esame, ove sarebbe la specifica disposizione contrattuale a prevedere la risoluzione del rapporto precedente quale condizione per la nuova assunzione.
L'art. 37 del CCNL cooperative sociali testualmente recita:
“Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti: A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in tempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL e alle RSU/RSA. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere
(retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati”.
Orbene, è opinione di questa Corte, sostanzialmente in linea con l'impostazione del Tribunale, che una siffatta costruzione della norma pattizia non pone la risoluzione in sé del rapporto precedente quale presupposto indefettibile per la nuova assunzione, ma solo come momento normale per evitare
3 la contestuale sussistenza di due rapporti di lavoro (profilo che, peraltro, non intacca in alcun modo la posizione di chi è obbligato ad assumere), fermo che il diritto è definito in modo netto e non può certo essere un'omissione di un terzo, cioè dell'impresa cessante, del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore, ad affievolirlo. Semmai, la disposizione esige che ove il datore non abbia provveduto al licenziamento, il lavoratore, all'atto dell'assunzione, cui ha certamente diritto, rassegnerà le dimissioni dal rapporto di lavoro precedente, in tal modo esercitando il suo diritto ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro che sarebbe dovuto avvenire da parte dell'impresa cessante.
Trattasi di un meccanismo non direttamente previsto dal contratto, ma funzionale al superamento dell'inadempimento del cessato datore di lavoro (che solo tardivamente, nell'ipotesi in esame, ha proceduto al licenziamento) e all'esercizio di un diritto che la disposizione pattizia non sottopone a condizioni, men che meno potestative.
Come ha precisato la S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 19.12.2017 n. 30420) nell'interpretazione di un contratto, anche di tipo collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge, fermo restando che il Giudice, ai sensi dell'art. 1365 c.c., può estendere, mediante un'interpretazione estensiva, una pattuizione ad un caso non espressamente contemplato dalle parti ma ragionevolmente assimilabile a quello regolato.
Inoltre, è sempre la S.C. (arg. ex Cass. III, 22.11.2016 n.23701) a ricordarci, in tema di interpretazione del contratto, che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
L'appello è infondato anche laddove reputa che la clausola sociale non operi nel caso di affido in via diretta e non competitiva, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
L'assunto non ha pregio.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che il profilo sollevato, basato sul disposto degli artt. 50
e 57 del d.l.vo n. 36 del 2023, è superato dal rilievo che la clausola sociale è prevista direttamente nel contratto collettivo (e non inserita nel bando di gara), che alcuna esclusione espressa prevede per gli affidamenti diretti.
Infatti, l'art. 37 del CCNL testualmente prevede che “...il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione…”. Trattasi di una disposizione generica che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, fa rientrare nella categoria tutte le tipologie contrattuali.
La diposizione contrattuale in questione prevede come unico presupposto dell'assunzione da parte
4 della subentrante del personale dell'impresa uscente che “siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento., come pacificamente registratosi nella fattispecie in esame.
In ogni caso, e anche al riguardo la Corte fa propria l'argomentazione del Tribunale sul punto, l'art. 57 cit. parla, ai fini dell'operatività delle clausole sociali, di procedure che si svolgano mediante non solo bandi di gara, ma anche avvisi e inviti, laddove anche l'affidamento diretto è preceduto, come avvenuto anche nella fattispecie in esame (cfr. determina dirigenziale nl. 4 del 2023, in atti, che richiama il precedente avviso prot. n. 113 del 5 gennaio 2023) da un invito agli operatori interessati alla manifestazione di interesse per l'assunzione del servizio oggetto dell'appalto.
A quanto esposto consegue che la sentenza impugnata appare corretta nel riconoscere la tutela invocata dal nei confronti della società subentrante. CP_1
L'appello è invece fondato nei confronti della nei cui confronti Controparte_2
l'odierna appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
Al riguardo va rilevato che la società cessante non era litisconsorte del presente giudizio ed è stata citata dal (non dall'odierna appellante) perché destinataria di un'impugnativa di CP_1 licenziamento, che il ricorrente formulava in via subordinata al mancato accoglimento della domanda nei confronti della . Dunque, il rapporto processuale era instaurato tra il lavoratore e la Parte_1
e non tra le società, che non formulavano alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra e le CP_2 cui posizioni erano, al riguardo, del tutto indipendenti (la era del tutto estranea Parte_1 all'impugnativa di licenziamento).
La condanna della al pagamento delle spese nei confronti della non trova Parte_1 CP_2 pertanto giustificazione né nel principio di soccombenza né in quello di causalità, per cui la sentenza sul punto va riformata, statuendosi che nulla è dovuto per le spese di lite del primo grado dalla alla Parte_1 Controparte_2
In conclusione, l'appello proposto va accolto solo con riferimento al rilevato profilo delle spese, per il resto consolidandosi la pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellante nei confronti del , CP_1 liquidandosi nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014, per causa di valore indeterminabile, euro 26.001,00, esclusa la fase istruttoria. Le spese vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con la Controparte_2
pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde
[...] temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, attesa la peculiarità della struttura processuale in cui si è inserita la vicenda delle spese processuali esposta in premessa.
P.Q.M.
5 La Corte, così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara che nulla è dovuto per le spese di lite del primo grado dalla Parte_1
alla
[...] Controparte_2 condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Giulio Di CP_1
Gioia e Milena Monica De Nicola, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro
3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto processuale della Controparte_2
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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