TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1912/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 7.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucio Ferraina. attore-opponente
contro
(CF: ) per il Controparte_1 P.IVA_1 tramite della mandataria (CF: Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi. P.IVA_2 convenuta-opposta
(CF: ) e per essa la procuratriceControparte_3 P.IVA_3 [...]
(CF: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi.
terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 273/2018 Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.4.2018 con il quale su istanza della cessionaria veniva condannato al pagamento di Controparte_1
€ 49.060,92, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento da restituirsi mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto dal medesimo sottoscritto in data 29.11.2006 con la Idea Finanziaria S.p.A. Ha eccepito di essere all'oscuro del finanziamento, non avendo mai richiesto ed ottenuto finanziamenti da parte della e di non aver mai lavorato Controparte_1 alle dipendenze della alla quale sarebbe stato delegato il Controparte_4 pagamento delle rate del finanziamento. Ha quindi disconosciuto la firma apposta sul contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria. Ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di finanziamento azionato e per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti quantificati in € 30.000,00.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.. In via preliminare ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Fintempo S.r.l. quale agente convenzionato della Idea Finanziaria S.p.A. la quale aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente dal sig. Pt_1
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale.
3. Con comparsa del 18.10.2019 è intervenuta in giudizio la Controparte_3 dando atto di essere divenuta titolare del credito per cui è causa stante l'intervenuta cessione dei crediti in blocco stipulata, tra le altre, con la in Controparte_1 liquidazione, come da avviso in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 143 dell'11 dicembre 2018 Ha fatto proprie tutte le richieste, conclusioni e istanze già svolte dalla società cedente.
4. La causa, già trattenuta in decisione il 5.10.2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 13.2.2024 con la quale è stata contestualmente disposta perizia grafologica e ribadito il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo articolata dalla Controparte_1
*********************************
5. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pagina 2
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, la parte opposta ha prodotto il contratto da cui trae origine il credito ingiunto, vale a dire il contratto di finanziamento con obbligo di restituzione mediante la cessione pro solvendo di quote di retribuzione (1/5 dello stipendio) da parte del datore di lavoro dell'opponente, la Controparte_4
Tale contratto n. 13837 è stato originariamente stipulato con la Idea Finanziaria S.p.A. L'opponente ha contestato la validità del titolo posto a fondamento dell'avversa pretesa creditoria ed all'uopo ha disconosciuto le sottoscrizioni a suo nome riportate in calce al contratto di finanziamento azionato.
L'opposta ha chiesto di procedersi con la verificazione delle stesse intendendo avvalersene nel presente giudizio. È stata quindi disposta apposita perizia grafica, al fine di verificare l'autenticità delle firme contestate. È emerso che le sottoscrizioni a nome di apposte sul contratto di Parte_1 finanziamento per cui è causa sono riconducibili all'opponente e sono pertanto autografe. La consulente ha sottoposto il documento all'esame all'infrarosso e alla luce UV e non sono emerse alterazioni sui tracciati delle firme oggetto di accertamento. Ha poi riferito che dai risultati tecnici scaturiti dal raffronto tra le firme contestate e quelle comparative emergono sostanziali concordanze nelle componenti intrinseche del grafismo relative a parametri grafici e varie somiglianze di natura strutturale. In particolare è stata ravvisata concordanza nell'impostazione grafica, nella modalità esecutiva, nella distribuzione dell'energia scrittoria, nella spazialità in ordine al calibro e nei i rapporti grafometrici. Sono state altresì evidenziati un similare assetto dei tracciati grafici e corrispondenze rispetto a elementi grafici intensi e ripetuti, “di forte valenza
Pagina 3
identificatoria” (lettera iniziale maiuscola l del cognome ed e del nome e aste lunghe delle lettere d del cognome occhiellate a seguito di movimento di progressione- regressione;
convonvoli nel tracciato grafico formati da movimento curvilineo antiorario, aperture non genuine a capo delle lettere o e d;
trattini finali della lettera e appena sporgenti, puntini della lettera i “a coda di rondine”, in direzione assiale). Questo giudice ritiene di condividere le suesposte conclusioni della CTU, in quanto logiche, coerenti, rigorose sul piano della metodologia utilizzata e adeguatamente motivate;
ciò anche sul fronte delle convincenti risposte fornite alle articolate osservazioni trasmesse dalla difesa di parte attrice, che la consulente ha diffusamente argomentato. Alla luce delle risultanze sopra indicate appare pienamente dimostrata la stipulazione del contratto di finanziamento. La ricezione dell'importo oggetto del finanziamento è circostanza comprovata documentalmente dalla copia dell'assegno circolare n.
7.202.346.887.08 in atti, intestato al sig. tratto su Unicredit Banca dell'importo di € Parte_1
16.351,25, somma equivalente all'importo erogato al cedente a fronte del suddetto finanziamento. La copia di tale assegno presenta peraltro la sottoscrizione del sig. che non è Pt_1 mai stata ritualmente disconosciuta. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha mai prodotto la documentazione contributiva I.N.P.S., menzionata nella memoria del 5.10.2023, dalla quale risulterebbe che egli non ha mai prestato attività lavorativa alle dipendente della
Controparte_4
Peraltro vi è in atti la busta paga INAIL del novembre 2006 allegata al carteggio relativo all'operazione di finanziamento emessa proprio dalla Controparte_4
e intestata al sig. codice fiscale .
[...] Parte_1 C.F._1
La titolarità del credito per cui è causa in capo alla parte opposta e alla terza intervenuta non è stata minimamente contestata dall'opponente il quale non ha nemmeno contestato il quantum preteso. Inoltre il sig. non ha dato prova dell'adempimento dell'obbligazione relativa Pt_1 al rimborso della somma mutuata nella misura pretesa dall'ingiungente, né ha rappresentato che l'inadempimento sia dovuto all'impossibilità della prestazione per cause a lui non imputabili. Per completezza si evidenzia che la parte opposta non era gravata dall'onere di dimostrare di aver previamente escusso, senza successo, il debitore ceduto, vale a dire la –essendo la cessione di quote dello stipendio “pro Controparte_4 solvendo”- posto che dalla lettura delle clausole contrattuali si evince che la mutante era stata espressamente esonerata da tale obbligo. In definitiva, sulla scorta delle esposte motivazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
Pagina 4
Vanno poste definitivamente a carico dell'opponente le spese relative alla CTU, liquidate in separato provvedimento.
6.1. Si ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per poter far uso del potere officioso ex art. 96 comma 3 c.p.c.. invocato dalla Controparte_3
Come è ormai noto, si tratta di un meccanismo di natura tipicamente sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, in considerazione del danno che con l'abuso dello strumento processuale viene arrecato non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001. Come è stato sottolineato dalla Suprema Corte, con l'art. 96, terzo comma, c.p.c. è stato introdotto nell'ordinamento processuale il potere del giudice di applicare una vera e propria pena pecuniaria di natura privata, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). È pertanto sufficiente che sussistano i requisiti della totale soccombenza e della condotta censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale. Sotto quest'ultimo profilo, l'attore ha fondato il presente giudizio unicamente sul disconoscimento della sottoscrizione, determinando di fatto la necessità di espletare una CTU grafica, dalla quale è invece emersa la autenticità delle sottoscrizioni disconosciute. Il contenuto delle difese ed il successivo comportamento processuale evidenziano la natura dilatoria della presente iniziativa giudiziaria e legittimano l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla determinazione del quantum, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo (cfr. in proposito Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del
30/11/2012) e di poter quindi liquidare in favore del convenuto la somma di € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 273/2018 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.4.2018;
ND
Pagina 5
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_3 che si liquidano in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese per la CTU liquidate in separato Parte_1 decreto;
ND al pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_3 equitativamente determinata di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Castrovillari, 07/11/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Pagina 6