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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6208 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla comunicazione del 29/03/2023 e non dovute dalla ricorrente le somme di CP_1
euro € 1.892,62. richieste in restituzione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro IVA se dovuta e cpa come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29/03/2023, con cui l' ha richiesto la restituzione CP_1 CP_2
della somma di € 1.892,62, derivante dalla corresponsione, nel periodo
01/12/2022 – 30/04/2023, delle maggiorazioni sociali sulla prestazione n.
07217829 cat. INVCIV. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento opposto e la violazione dei principi di tutela dell'affidamento invocando l'applicazione delle speciale normativa in materia di indebito assistenziale, chiedendo la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione di eventuali trattenute. CP_1
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo la legittimità del CP_1
recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, che prevede la revoca delle provvidenze dalla data della visita di verifica. L'Isitituto
affermava inoltre l'inapplicabilità delle norme sull'irripetibilità previste per le pensioni previdenziali (art. 52 L. 88/1989) trattandosi nel caso di specie di prestazioni assistenziali ovvero di maggiorazione sociale su prestazione n.
07217829 cat. INVCIV.
L' chiariva poi che l'indebito, pari a € 1.892,62, si era originato in CP_1
conseguenza della ricostituzione della pensione di invalidità civile a seguito di un accertamento sanitario. In particolare, il primo verbale, trasmesso il 6 febbraio
2023 e notificato il 24 febbraio, aveva riconosciuto un'invalidità totale (100%),
consentendo così la liquidazione provvisoria della prestazione con le relative
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro maggiorazioni, tra cui l'incremento al milione. Successivamente, il verbale definitivo, trasmesso l'11 marzo 2023 e notificato il 4 marzo, ha ridotto la percentuale di invalidità all'80%, facendo venir meno i requisiti per tali maggiorazioni. Di conseguenza, il 14 marzo 2023 è stata effettuata la ricostituzione della prestazione, con accertamento dell'indebito, notificato poi il
29 marzo 2023 ed opposto dalla ricorrente.
Il ricorrente, nelle note autorizzate, contestava quanto dedotto dall' CP_1
eccependo la mancata notifica del verbale sanitario definitivo del 10/03/2023, che riduceva la percentuale di invalidità dal 100% all'80%, essendo la raccomandata restituita al mittente con dicitura “destinatario insufficiente”. Invocava pertanto la buona fede e il legittimo affidamento nella percezione delle somme, in assenza di conoscenza del mutato quadro sanitario.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È risultato pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'indebito tragga origine dalla corresponsione di maggiorazione sociale sulla prestazione n.
07217829 cat. INVCIV. nel periodo intercorrente tra il verbale provvisorio
(invalidità 100%) del 6 febbraio 2023 e asseritamente notificato il 24 febbraio e quello definitivo (invalidità 80%) trasmesso l'11 marzo 2023 e asseritamente notificato il 4 marzo.
Recentemente la Cassazione ha affermato che” in tema di indebito previdenziale,
la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o
previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la
maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità,
rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13, misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo,
al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…. Questa Corte, ad
esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di
integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa
previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a
trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di
contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione
sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass. 13915/21) (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024). L'
indebito in questione ha, dunque, natura di indebito assistenziale, e non previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - cui accede ovvero nel caso di specie pensione di inabilità INVCIV N.
044 5500 02860638 per il cui riconoscimento non sono richiesti precedenti versamenti contributivi.
Ciò posto, si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c.,
trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^,
30/06/2020 n° 13223).
La questione centrale riguarda dunque la decorrenza dell'obbligo restitutorio e la tutela dell'affidamento dell'accipiens.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 16260/2003; Cass. n. 24180/2022),
in materia di provvidenze assistenziali, l'indebito per carenza del requisito sanitario è ripetibile solo dal momento in cui l'esito della revisione sanitaria è
comunicato all'interessato, salvo dolo o colpa grave. La Corte ha in particolare precisato che l'indebito, che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)
Tale principio trova fondamento nei canoni di buona fede e correttezza (artt. 1175
e 1375 c.c.) e nella ratio delle norme speciali (art. 11 L. 537/1993; art. 37 L.
448/1998), a tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente.
Nel caso di specie, l' non ha fornito prova della notifica del verbale definitivo, CP_1
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risultando la raccomandata del 6 febbraio 2023 restituita al mittente (cfr.
cartolina di ricevimento in atti . Ne consegue che la ricorrente, non avendo CP_1
avuto conoscenza del mutato quadro sanitario, ha percepito le somme in buona fede.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Conseguentemente deve essere dichiarato illegittimo il recupero effettuato da parte dell' con il provvedimento CP_1
opposto del 29/03/2023, con cui l' ha richiesto la restituzione della CP_2
somma di € 1.892,62 Nulla è dovuto da parte ricorrente per il suddetto titolo e le eventuali somme a tale titolo trattenute devono essere restituite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6208 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA) CP_1
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla comunicazione del 29/03/2023 e non dovute dalla ricorrente le somme di CP_1
euro € 1.892,62. richieste in restituzione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro IVA se dovuta e cpa come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29/03/2023, con cui l' ha richiesto la restituzione CP_1 CP_2
della somma di € 1.892,62, derivante dalla corresponsione, nel periodo
01/12/2022 – 30/04/2023, delle maggiorazioni sociali sulla prestazione n.
07217829 cat. INVCIV. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento opposto e la violazione dei principi di tutela dell'affidamento invocando l'applicazione delle speciale normativa in materia di indebito assistenziale, chiedendo la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione di eventuali trattenute. CP_1
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo la legittimità del CP_1
recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, che prevede la revoca delle provvidenze dalla data della visita di verifica. L'Isitituto
affermava inoltre l'inapplicabilità delle norme sull'irripetibilità previste per le pensioni previdenziali (art. 52 L. 88/1989) trattandosi nel caso di specie di prestazioni assistenziali ovvero di maggiorazione sociale su prestazione n.
07217829 cat. INVCIV.
L' chiariva poi che l'indebito, pari a € 1.892,62, si era originato in CP_1
conseguenza della ricostituzione della pensione di invalidità civile a seguito di un accertamento sanitario. In particolare, il primo verbale, trasmesso il 6 febbraio
2023 e notificato il 24 febbraio, aveva riconosciuto un'invalidità totale (100%),
consentendo così la liquidazione provvisoria della prestazione con le relative
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro maggiorazioni, tra cui l'incremento al milione. Successivamente, il verbale definitivo, trasmesso l'11 marzo 2023 e notificato il 4 marzo, ha ridotto la percentuale di invalidità all'80%, facendo venir meno i requisiti per tali maggiorazioni. Di conseguenza, il 14 marzo 2023 è stata effettuata la ricostituzione della prestazione, con accertamento dell'indebito, notificato poi il
29 marzo 2023 ed opposto dalla ricorrente.
Il ricorrente, nelle note autorizzate, contestava quanto dedotto dall' CP_1
eccependo la mancata notifica del verbale sanitario definitivo del 10/03/2023, che riduceva la percentuale di invalidità dal 100% all'80%, essendo la raccomandata restituita al mittente con dicitura “destinatario insufficiente”. Invocava pertanto la buona fede e il legittimo affidamento nella percezione delle somme, in assenza di conoscenza del mutato quadro sanitario.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
È risultato pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'indebito tragga origine dalla corresponsione di maggiorazione sociale sulla prestazione n.
07217829 cat. INVCIV. nel periodo intercorrente tra il verbale provvisorio
(invalidità 100%) del 6 febbraio 2023 e asseritamente notificato il 24 febbraio e quello definitivo (invalidità 80%) trasmesso l'11 marzo 2023 e asseritamente notificato il 4 marzo.
Recentemente la Cassazione ha affermato che” in tema di indebito previdenziale,
la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o
previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la
maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità,
rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13, misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo,
al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…. Questa Corte, ad
esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di
integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa
previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a
trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di
contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione
sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass. 13915/21) (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024). L'
indebito in questione ha, dunque, natura di indebito assistenziale, e non previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - cui accede ovvero nel caso di specie pensione di inabilità INVCIV N.
044 5500 02860638 per il cui riconoscimento non sono richiesti precedenti versamenti contributivi.
Ciò posto, si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c.,
trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^,
30/06/2020 n° 13223).
La questione centrale riguarda dunque la decorrenza dell'obbligo restitutorio e la tutela dell'affidamento dell'accipiens.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 16260/2003; Cass. n. 24180/2022),
in materia di provvidenze assistenziali, l'indebito per carenza del requisito sanitario è ripetibile solo dal momento in cui l'esito della revisione sanitaria è
comunicato all'interessato, salvo dolo o colpa grave. La Corte ha in particolare precisato che l'indebito, che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)
Tale principio trova fondamento nei canoni di buona fede e correttezza (artt. 1175
e 1375 c.c.) e nella ratio delle norme speciali (art. 11 L. 537/1993; art. 37 L.
448/1998), a tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente.
Nel caso di specie, l' non ha fornito prova della notifica del verbale definitivo, CP_1
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risultando la raccomandata del 6 febbraio 2023 restituita al mittente (cfr.
cartolina di ricevimento in atti . Ne consegue che la ricorrente, non avendo CP_1
avuto conoscenza del mutato quadro sanitario, ha percepito le somme in buona fede.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Conseguentemente deve essere dichiarato illegittimo il recupero effettuato da parte dell' con il provvedimento CP_1
opposto del 29/03/2023, con cui l' ha richiesto la restituzione della CP_2
somma di € 1.892,62 Nulla è dovuto da parte ricorrente per il suddetto titolo e le eventuali somme a tale titolo trattenute devono essere restituite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro