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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9297/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa Parte_1 nata a [...] il [...] CF:
giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi dall'Avv. Silvia Sidoti ( Email_1 facente parte integrale dell'atto di citazione
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente C.F. P.IVA_1 Controparte_1
CP_1 , Piazza Marina n. 39 "Palazzo Rostagno",domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in rappresentato e difeso dall'Avv. rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara
alermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep. 413Email_2 CP_1
CONVENUTO
E
P.IVA P.IVA_2 in persona del legale Controparte_2
,
CP_1 , Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa rappresentante pro-tempore, con sede in giusta procura in calce alla dall'Avv. Santo Spagnolo ( Email_3 comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
"1) Ritenere e dichiarare il Controparte_1 in persona del CP_3 pro tempore, quale ente proprietario della strada, ai sensi e per gli effetti dell'art 2043 e 2051 cod. civ., unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi in CP_1 in data 20.06.2019 nella Via Mammana (altezza fronte civ. 48) e meglio in premessa descritto;
2) Indi a che ritenere e dichiarare, che detto sinistro si è verificato a causa della presenza non segnalata ed incustodita, in detta Via di una deformazione esistente sulla carreggiata, nonché per esclusivi fatto e colpa del medesimo convenuto che vi ha dato causa con il suo comportamento,
omettendo di indicare, con apposita segnalazione stradale di pericolo, l'esistenza di tale dissesto nonché per la conseguente omessa manutenzione e riparazione dello stesso;
3) Conseguentemente condannare il convenuto CP_1 al risarcimento dei danni fisici in favore della Sig. Parte_1 nella misura di € 44.992,60e meglio in premessa descritti o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio;
Ciò oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT
come per legge;
4) Condannare, in solido, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio sia tecniche, che si renderanno necessarie, che legali, oltre I.V.A. e CPA e spese generali ex art 15
TF nelle misure di legge".
CONCLUSIONI DEL Controparte_1 :
"in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda introduttiva del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014;
-preliminarmente, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire alla convenuta Amministrazione Comunale di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore;
- ritenere e dichiarare la CP_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, unica obbligata all'eventuale risarcimento dei danni in favore dell'attore;
ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro oggetto della presente lite è da attribuire al Controparte_1 in quanto è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato;
- ritenere e dichiarare l'obbligo della CP_2 di tenere indenne il Controparte_1 dalla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e, nell'eventualità che la convenuta Amministrazione Comunale
fosse condannata a risarcire all'attore i danni conseguenti al sinistro, in tal caso, condannare la società a rimborsare al Controparte_1 per intero le somme che questi fosse malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio;
- rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice perché irrilevanti ed inconducenti;
-in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza dello stesso;
- ridurre l'ammontare del risarcimento, ove ritenuto dovuto, in applicazione degli artt. 1227 e 2056 cc. e, comunque, in funzione dei criteri di stretta legalità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto".
CONCLUSIONI DELLA RAP:
"in via preliminare
- dichiarare improcedibile la domanda introduttiva del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014; indi adottare le opportune
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 statuizioni;
nel merito
- ritenere e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, rigettarla;
in subordine, ridurre la domanda a quanto rigorosamente richiesto e provato, con applicazione dell'art. 1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico della Pt_1 con condanna del solo Controparte_1 ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della società RAP, indi con rigetto della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
[...] in danno della concludente;
Cont
و- nel caso di condanna della società individuare le quote di responsabilità ascrivibili ai vari soggetti coinvolti e limitare la condanna nei limiti della quota a sé riferibile;
rigettare, comunque, la richiesta di liquidazione cumulativa degli interessi legali con la rivalutazione monetaria".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.07.2022, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del CP_1 CP_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 44.992,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in CP_1 il giorno 20.06.2019, alle ore 17:30 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno stava percorrendo a piedi la via Mammana quando, giunta all'altezza del civico 48, è rovinata a terra a causa di una buca, non visibile per la presenza di autovetture parcheggiate sulla carreggiata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata mediante servizio del 118 al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello di CP_1 , ove le è stata diagnosticata
"Frattura diafasi femore sx” e, quindi, trattata chirurgicamente con "Osteosintesi con placca e viti di
Liss". Il Controparte_1 si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della negoziazione assistita nonché chiedendo la chiamata in causa di Controparte_2 al fine di essere manlevato e garantito in virtù del contratto di servizio del 06/08/2014, con cui ha affidato all'Azienda la gestione del "Servizio di Tutela e
Manutenzione della Rete stradale"; nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse per mancanza del nesso causale essendosi il sinistro verificato per caso fortuito e, in subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attrice chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt. 1227 e 2056 c.c.
Con provvedimento del 03.11.2022 è stata autorizzata la chiamata in giudizio della CP_2 la quale, nel costituirsi, ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita nonché il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Controparte_1 nei suoi confronti in quanto, sulla base del contratto stipulato con la predetta amministrazione, le competeva lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e manutenzione delle sole strade indicate nell'elenco periodicamente fornito dal CP_1 secondo le modalità ed i tempi espressamente pattuiti e che, per il lamentato sinistro, l'amministrazione comunale non ha allegato l'elenco delle strade aggiornate né ha provato di avere trasmesso tale elenco e, in ogni caso, il citato contratto non esclude la responsabilità del CP_1 ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, ha rilevato la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso o, comunque, il di lei concorso di colpa contestando l'entità delle pretese risarcitorie avanzate.
Concesso termine all'attrice per l'avvio della negoziazione assistita ed espletata l'istruzione probatoria, mediante prova per testi e CTU medico legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.09.2026 e poi anticipata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.09.2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al ed alla RAP in data 29.03.2023 (cfr. doc. dep. 13.07.2023). Controparte_1
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione" (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n.
26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035). In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce della deposizione della teste, sig.ra Tes_1
[...] da considerarsi attendibile in quanto ha assistito all'evento dannoso e le dichiarazioni dalla stessa rese sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie.
Invero, la teste ha confermato il capitolo a) della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. dell'attrice ("In data 20.06.2019, alle ore 17,30 circa, la Sig.ra Parte_1 percorreva a piedi la Via
Mammana in CP_1 allorquando, giunta all'altezza del civ. 48, posto di fronte a lei, si imbatteva
,
in una buca insistente sulla pavimentazione del manto stradale").
Inoltre, la teste ha precisato: ...sono a conoscenza della circostanza ivi indicata in quanto ero presente sul luogo e mi trovavo sul marciapiede a circa 10 metri di distanza. Ho visto cadere improvvisamente l'attrice battendo le ginocchia a terra in prossimità di una buca e mi sono avvicinata per dare aiuto, nel frattempo si sono avvicinate altre persone. Ribadisco che l'attrice è caduta di una buca posta nella pavimentazione stradale e si vedeva dal punto in cui mi trovavo. La buca era grande circa 30/40 cm. e si trovava fra le auto parcheggiate in via Mammana...Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla citazione, la strada in cui è avvenuto il sinistro e la buca in cui l'attrice è caduta, ovvero quella vicino al giornale posto a terra. Non ricordo se il giorno del sinistro sopra la buca c'erano giornali" (cfr. verbale udienza 04/04/2024).
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: "Sulla base della documentazione esaminata e dalle risultanze dell'esame clinico-anamnestico si ritiene compatibile la dinamica del riferito incidente stradale con le lesioni riportate e con le menomazioni residuate al trauma" (cfr. relazione CTU Dott.ssa Persona_1 ().
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un CP bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della piccola buca nel manto stradale. "In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c." (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince, infatti, che la buca nel manto stradale era il frutto del degrado risalente negli anni costituente uno stato di pericolo già da tempo;
inoltre, non risulta che detto dissesto fosse segnalato né l'ente convenuto ha provato la circostanza.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del "caso fortuito" idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.),
richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227
C.C.
"Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale" (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano ottime condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle ore 17:30 di un pomeriggio di inizio estate); questa procedendo a piedi a passo lento avrebbe potuto percepire, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, in ogni caso, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico,
l'anomalia del manto stradale, anche se si trattava di un dissesto di piccole dimensioni e, quindi, avrebbe potuto prevenire l'accaduto.
Pertanto, tali circostanze inducono a ritenere un concorso di responsabilità dell'attrice in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
Quantificazione danni
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Carta Costituzionale e che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale che ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo. "Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti" (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018;
Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale (cfr. Cass.
10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico: ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)" (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (frattura scomposta sovracondiloidea ginocchio sinistro sottoposta a riduzione e sintesi con placca e viti) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta delle attitudini del soggetto pari a giorni 90, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 60 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 7% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott. Persona_1 ).
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass. 7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 7% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (72 anni), va quantificato in €
11.795,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto" di € 2.612,40 (tenuto conto dell'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, va riconosciuto il danno morale poiché la menomazione accertata è presumibile abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali dell'attrice atteso che la stessa, come ha accertato il CTU, deambula con serie difficoltà, accompagnata sempre da stampella e, dunque, la sua qualità di vita è stata certamente compromessa dall'evento dannoso.
Non va applicato, invece, alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal
C.T.U., va riconosciuta - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 18.112,50 (10.350,00+5.175,00+1.725,00+862,50) in valori attuali.
Va riconosciuta, ancora, all'attrice la somma di € 266,60 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e condivisibili.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad €
29.907,50 e per danno patrimoniale € 266,50.
Sui predetti importi occorre operare una riduzione nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 14.953,75 per il danno non patrimoniale ed € 133,30 per danno patrimoniale.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della
Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712. Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 16.722,00 (di cui € 1.610,58 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Contr e difetto di legittimazione Domanda di manleva del Controparte_1 nei confronti della
Contr passiva di
Controparte_1 in qualità diIl soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è il proprietario della rete stradale cittadina
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito "L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso CP_1
d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del CP_1 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c."
(cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. Contr Ciò detto, occorre rilevare che anche la società è, almeno in linea teorica, legittimata passivamente.
Invero, il fatto che il CP_1 permanga comunque in una posizione di vigilanza, responsabilità e
Contr controllo concorrente sulla rete viaria, non esime da eventuali responsabilità nei confronti di terzi per fatti colposi derivanti dalla propria attività.
Al riguardo, il contratto di Servizio del 6/08/2014 con cui il CP_1 ha affidato alla CP_2 il
Cont compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade, all'art. 11 recita che "La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Controparte_1
aperti al transito e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici".
È in sintesi evidente che se è vero che il CP_1 non ha trasferito la titolarità e/o il controllo esclusivo alla CP_2 questa deve ritenersi responsabile per la mancata manutenzione (quanto meno nei rapporti interni), atteso che tale compito rientra specificamente tra quelli oggetto della convenzione.
Nel caso in esame, La RAP ha eccepito che il luogo dell'evento dannoso non rientrerebbe tra i beni oggetto di manutenzione della società e, comunque, ha evidenziato che il citato contratto di servizio non la onera dalla indiscriminata manutenzione di tutta la rete stradale comunale ma solo, alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale previsti dal menzionato art. 11 del contratto, di quelle strade e marciapiedi inseriti nel programma di manutenzione che annualmente le parti si sono reciprocamente impegnate a realizzare.
"...Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente contratto,
l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società CP_2 si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità...".
Sennonché, di tale programmata attività contrattuale di manutenzione nell'anno 2019 e, in particolare, dell'inserimento al suo interno della manutenzione della via Mammana, ove si è verificato il sinistro, non v'è traccia in atti.
Il CP_1 avrebbe dovuto produrre il predetto elenco, essendo lo stesso funzionale ad identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, al fine di provare che il luogo teatro dell'evento lesivo rientrava fra quelli per i quali sussisteva l'obbligo di CP_2 di curare la manutenzione, in particolare a seguito della contestazione operata dalla società terza chiamata.
Inoltre, va osservato che l'art. 11 del predetto contratto di servizio prevede che In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24
ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...".
Appare evidente che, in base a tale pattuizione, CP_2 a l'obbligo contrattuale di intervenire, entro le 24,00 ore, solo a seguito di ricezione di specifica richiesta da parte della Polizia Municipale o di altra diversa segnalazione ma, nella specie, tale intervento pare non sia stato richiesto o comunque non risulta agli atti.
Ne consegue che la domanda di manleva dell'amministrazione va disattesa in quanto va escluso un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte di CP_2 la quale potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e manlevare il CP_1 degli stessi esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da insidie imputabili ad inadempimento della propria precitata attività annuale di manutenzione programmata della rete stradale e pedonale della Città.
Spese processuali
In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda
è stata accolta solo parzialmente (cfr. Cass. 10/12/2012 n. 22388 e Cass. 06/12/2003 n. 18705), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra l'attrice e l'amministrazione convenuta e condannare quest'ultima al pagamento della rimanente quota di due terzi;
mentre le spese processuali tra il Controparte_2 vanno compensate.Controparte_1 e
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore
,
Parte_1 della somma di € 16.722,00, oltre interessi legali dalla data della della sig.ra presente pronuncia fino al soddisfo;
Controparte_1 in persona del compensa un terzo delle spese di lite e condanna il
Sindaco pro-tempore, al pagamento della rimanente quota in favore dell'attrice, spese che per l'intero vanno liquidate in complessive € 5.077,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, le spese di CTU, come liquidate in atti, e le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
rigetta la domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 nei confronti di [...]
Controparte_2 compensale spese processuali tra il Controparte_5
Così deciso in Palermo, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9297/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa Parte_1 nata a [...] il [...] CF:
giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi dall'Avv. Silvia Sidoti ( Email_1 facente parte integrale dell'atto di citazione
ATTRICE
E
,in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente C.F. P.IVA_1 Controparte_1
CP_1 , Piazza Marina n. 39 "Palazzo Rostagno",domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in rappresentato e difeso dall'Avv. rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara
alermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep. 413Email_2 CP_1
CONVENUTO
E
P.IVA P.IVA_2 in persona del legale Controparte_2
,
CP_1 , Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa rappresentante pro-tempore, con sede in giusta procura in calce alla dall'Avv. Santo Spagnolo ( Email_3 comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
"1) Ritenere e dichiarare il Controparte_1 in persona del CP_3 pro tempore, quale ente proprietario della strada, ai sensi e per gli effetti dell'art 2043 e 2051 cod. civ., unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi in CP_1 in data 20.06.2019 nella Via Mammana (altezza fronte civ. 48) e meglio in premessa descritto;
2) Indi a che ritenere e dichiarare, che detto sinistro si è verificato a causa della presenza non segnalata ed incustodita, in detta Via di una deformazione esistente sulla carreggiata, nonché per esclusivi fatto e colpa del medesimo convenuto che vi ha dato causa con il suo comportamento,
omettendo di indicare, con apposita segnalazione stradale di pericolo, l'esistenza di tale dissesto nonché per la conseguente omessa manutenzione e riparazione dello stesso;
3) Conseguentemente condannare il convenuto CP_1 al risarcimento dei danni fisici in favore della Sig. Parte_1 nella misura di € 44.992,60e meglio in premessa descritti o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio;
Ciò oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT
come per legge;
4) Condannare, in solido, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio sia tecniche, che si renderanno necessarie, che legali, oltre I.V.A. e CPA e spese generali ex art 15
TF nelle misure di legge".
CONCLUSIONI DEL Controparte_1 :
"in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda introduttiva del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014;
-preliminarmente, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire alla convenuta Amministrazione Comunale di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore;
- ritenere e dichiarare la CP_2 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, unica obbligata all'eventuale risarcimento dei danni in favore dell'attore;
ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro oggetto della presente lite è da attribuire al Controparte_1 in quanto è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato;
- ritenere e dichiarare l'obbligo della CP_2 di tenere indenne il Controparte_1 dalla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e, nell'eventualità che la convenuta Amministrazione Comunale
fosse condannata a risarcire all'attore i danni conseguenti al sinistro, in tal caso, condannare la società a rimborsare al Controparte_1 per intero le somme che questi fosse malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio;
- rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice perché irrilevanti ed inconducenti;
-in subordine ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza dello stesso;
- ridurre l'ammontare del risarcimento, ove ritenuto dovuto, in applicazione degli artt. 1227 e 2056 cc. e, comunque, in funzione dei criteri di stretta legalità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto".
CONCLUSIONI DELLA RAP:
"in via preliminare
- dichiarare improcedibile la domanda introduttiva del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014; indi adottare le opportune
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 statuizioni;
nel merito
- ritenere e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, rigettarla;
in subordine, ridurre la domanda a quanto rigorosamente richiesto e provato, con applicazione dell'art. 1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico della Pt_1 con condanna del solo Controparte_1 ed esclusione di qualsivoglia responsabilità e condanna a carico della società RAP, indi con rigetto della domanda di garanzia spiegata dal CP_1
[...] in danno della concludente;
Cont
و- nel caso di condanna della società individuare le quote di responsabilità ascrivibili ai vari soggetti coinvolti e limitare la condanna nei limiti della quota a sé riferibile;
rigettare, comunque, la richiesta di liquidazione cumulativa degli interessi legali con la rivalutazione monetaria".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.07.2022, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del CP_1 CP_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 44.992,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in CP_1 il giorno 20.06.2019, alle ore 17:30 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno stava percorrendo a piedi la via Mammana quando, giunta all'altezza del civico 48, è rovinata a terra a causa di una buca, non visibile per la presenza di autovetture parcheggiate sulla carreggiata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata mediante servizio del 118 al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello di CP_1 , ove le è stata diagnosticata
"Frattura diafasi femore sx” e, quindi, trattata chirurgicamente con "Osteosintesi con placca e viti di
Liss". Il Controparte_1 si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato avvio della negoziazione assistita nonché chiedendo la chiamata in causa di Controparte_2 al fine di essere manlevato e garantito in virtù del contratto di servizio del 06/08/2014, con cui ha affidato all'Azienda la gestione del "Servizio di Tutela e
Manutenzione della Rete stradale"; nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse per mancanza del nesso causale essendosi il sinistro verificato per caso fortuito e, in subordine, ha rilevato un concorso di colpa dell'attrice chiedendo, comunque, la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt. 1227 e 2056 c.c.
Con provvedimento del 03.11.2022 è stata autorizzata la chiamata in giudizio della CP_2 la quale, nel costituirsi, ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita nonché il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal Controparte_1 nei suoi confronti in quanto, sulla base del contratto stipulato con la predetta amministrazione, le competeva lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e manutenzione delle sole strade indicate nell'elenco periodicamente fornito dal CP_1 secondo le modalità ed i tempi espressamente pattuiti e che, per il lamentato sinistro, l'amministrazione comunale non ha allegato l'elenco delle strade aggiornate né ha provato di avere trasmesso tale elenco e, in ogni caso, il citato contratto non esclude la responsabilità del CP_1 ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, ha rilevato la responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso o, comunque, il di lei concorso di colpa contestando l'entità delle pretese risarcitorie avanzate.
Concesso termine all'attrice per l'avvio della negoziazione assistita ed espletata l'istruzione probatoria, mediante prova per testi e CTU medico legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.09.2026 e poi anticipata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.09.2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al ed alla RAP in data 29.03.2023 (cfr. doc. dep. 13.07.2023). Controparte_1
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).
"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione" (cfr. Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass.
26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n.
26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035). In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce della deposizione della teste, sig.ra Tes_1
[...] da considerarsi attendibile in quanto ha assistito all'evento dannoso e le dichiarazioni dalla stessa rese sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie.
Invero, la teste ha confermato il capitolo a) della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. dell'attrice ("In data 20.06.2019, alle ore 17,30 circa, la Sig.ra Parte_1 percorreva a piedi la Via
Mammana in CP_1 allorquando, giunta all'altezza del civ. 48, posto di fronte a lei, si imbatteva
,
in una buca insistente sulla pavimentazione del manto stradale").
Inoltre, la teste ha precisato: ...sono a conoscenza della circostanza ivi indicata in quanto ero presente sul luogo e mi trovavo sul marciapiede a circa 10 metri di distanza. Ho visto cadere improvvisamente l'attrice battendo le ginocchia a terra in prossimità di una buca e mi sono avvicinata per dare aiuto, nel frattempo si sono avvicinate altre persone. Ribadisco che l'attrice è caduta di una buca posta nella pavimentazione stradale e si vedeva dal punto in cui mi trovavo. La buca era grande circa 30/40 cm. e si trovava fra le auto parcheggiate in via Mammana...Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla citazione, la strada in cui è avvenuto il sinistro e la buca in cui l'attrice è caduta, ovvero quella vicino al giornale posto a terra. Non ricordo se il giorno del sinistro sopra la buca c'erano giornali" (cfr. verbale udienza 04/04/2024).
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: "Sulla base della documentazione esaminata e dalle risultanze dell'esame clinico-anamnestico si ritiene compatibile la dinamica del riferito incidente stradale con le lesioni riportate e con le menomazioni residuate al trauma" (cfr. relazione CTU Dott.ssa Persona_1 ().
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un CP bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della piccola buca nel manto stradale. "In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c." (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti si evince, infatti, che la buca nel manto stradale era il frutto del degrado risalente negli anni costituente uno stato di pericolo già da tempo;
inoltre, non risulta che detto dissesto fosse segnalato né l'ente convenuto ha provato la circostanza.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del "caso fortuito" idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.),
richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno" (cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227
C.C.
"Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale" (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano ottime condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle ore 17:30 di un pomeriggio di inizio estate); questa procedendo a piedi a passo lento avrebbe potuto percepire, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, in ogni caso, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico,
l'anomalia del manto stradale, anche se si trattava di un dissesto di piccole dimensioni e, quindi, avrebbe potuto prevenire l'accaduto.
Pertanto, tali circostanze inducono a ritenere un concorso di responsabilità dell'attrice in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
Quantificazione danni
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Carta Costituzionale e che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale che ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo. "Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti" (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018;
Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale (cfr. Cass.
10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico: ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)" (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (frattura scomposta sovracondiloidea ginocchio sinistro sottoposta a riduzione e sintesi con placca e viti) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta delle attitudini del soggetto pari a giorni 90, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 60 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 7% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott. Persona_1 ).
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass. 7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 7% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (72 anni), va quantificato in €
11.795,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto" di € 2.612,40 (tenuto conto dell'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, va riconosciuto il danno morale poiché la menomazione accertata è presumibile abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali dell'attrice atteso che la stessa, come ha accertato il CTU, deambula con serie difficoltà, accompagnata sempre da stampella e, dunque, la sua qualità di vita è stata certamente compromessa dall'evento dannoso.
Non va applicato, invece, alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal
C.T.U., va riconosciuta - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 18.112,50 (10.350,00+5.175,00+1.725,00+862,50) in valori attuali.
Va riconosciuta, ancora, all'attrice la somma di € 266,60 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e condivisibili.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad €
29.907,50 e per danno patrimoniale € 266,50.
Sui predetti importi occorre operare una riduzione nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 14.953,75 per il danno non patrimoniale ed € 133,30 per danno patrimoniale.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della
Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712. Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 16.722,00 (di cui € 1.610,58 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Contr e difetto di legittimazione Domanda di manleva del Controparte_1 nei confronti della
Contr passiva di
Controparte_1 in qualità diIl soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è il proprietario della rete stradale cittadina
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito "L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso CP_1
d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del CP_1 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c."
(cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. Contr Ciò detto, occorre rilevare che anche la società è, almeno in linea teorica, legittimata passivamente.
Invero, il fatto che il CP_1 permanga comunque in una posizione di vigilanza, responsabilità e
Contr controllo concorrente sulla rete viaria, non esime da eventuali responsabilità nei confronti di terzi per fatti colposi derivanti dalla propria attività.
Al riguardo, il contratto di Servizio del 6/08/2014 con cui il CP_1 ha affidato alla CP_2 il
Cont compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade, all'art. 11 recita che "La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Controparte_1
aperti al transito e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici".
È in sintesi evidente che se è vero che il CP_1 non ha trasferito la titolarità e/o il controllo esclusivo alla CP_2 questa deve ritenersi responsabile per la mancata manutenzione (quanto meno nei rapporti interni), atteso che tale compito rientra specificamente tra quelli oggetto della convenzione.
Nel caso in esame, La RAP ha eccepito che il luogo dell'evento dannoso non rientrerebbe tra i beni oggetto di manutenzione della società e, comunque, ha evidenziato che il citato contratto di servizio non la onera dalla indiscriminata manutenzione di tutta la rete stradale comunale ma solo, alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale previsti dal menzionato art. 11 del contratto, di quelle strade e marciapiedi inseriti nel programma di manutenzione che annualmente le parti si sono reciprocamente impegnate a realizzare.
"...Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente contratto,
l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società CP_2 si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità...".
Sennonché, di tale programmata attività contrattuale di manutenzione nell'anno 2019 e, in particolare, dell'inserimento al suo interno della manutenzione della via Mammana, ove si è verificato il sinistro, non v'è traccia in atti.
Il CP_1 avrebbe dovuto produrre il predetto elenco, essendo lo stesso funzionale ad identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, al fine di provare che il luogo teatro dell'evento lesivo rientrava fra quelli per i quali sussisteva l'obbligo di CP_2 di curare la manutenzione, in particolare a seguito della contestazione operata dalla società terza chiamata.
Inoltre, va osservato che l'art. 11 del predetto contratto di servizio prevede che In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24
ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...".
Appare evidente che, in base a tale pattuizione, CP_2 a l'obbligo contrattuale di intervenire, entro le 24,00 ore, solo a seguito di ricezione di specifica richiesta da parte della Polizia Municipale o di altra diversa segnalazione ma, nella specie, tale intervento pare non sia stato richiesto o comunque non risulta agli atti.
Ne consegue che la domanda di manleva dell'amministrazione va disattesa in quanto va escluso un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte di CP_2 la quale potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e manlevare il CP_1 degli stessi esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da insidie imputabili ad inadempimento della propria precitata attività annuale di manutenzione programmata della rete stradale e pedonale della Città.
Spese processuali
In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda
è stata accolta solo parzialmente (cfr. Cass. 10/12/2012 n. 22388 e Cass. 06/12/2003 n. 18705), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra l'attrice e l'amministrazione convenuta e condannare quest'ultima al pagamento della rimanente quota di due terzi;
mentre le spese processuali tra il Controparte_2 vanno compensate.Controparte_1 e
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore
,
Parte_1 della somma di € 16.722,00, oltre interessi legali dalla data della della sig.ra presente pronuncia fino al soddisfo;
Controparte_1 in persona del compensa un terzo delle spese di lite e condanna il
Sindaco pro-tempore, al pagamento della rimanente quota in favore dell'attrice, spese che per l'intero vanno liquidate in complessive € 5.077,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, le spese di CTU, come liquidate in atti, e le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
rigetta la domanda di manleva avanzata dal Controparte_1 nei confronti di [...]
Controparte_2 compensale spese processuali tra il Controparte_5
Così deciso in Palermo, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia