Sentenza breve 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza breve 09/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pieve Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Bilanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Messa in sicurezza del Pino di Aleppo in attesa dell’abbattimento se necessario a seguito di relazione agronomica VTA e prove statiche obbligatorie sito in-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la relazione di sopralluogo del 17.10.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Ligure;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Premesso che la signora -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente di cui in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di Pieve Ligure le ha intimato di mettere in sicurezza il pino di Aleppo di sua proprietà e di produrre una relazione agronomica contenente la valutazione di stabilità dell’albero, sia sulla base del metodo V.T.A. sia con prove statiche, al fine di verificare se sia necessario l’abbattimento;
Rilevato che:
- nel mese di luglio 2025 la signora -OMISSIS- ha eseguito importanti interventi di potatura della pianta (v. documentazione fotografica sub docc. 1-2-3-4-5 ricorrente);
- il 10 settembre 2025 la ricorrente ha depositato due relazioni agronomiche:
i) nella relazione in data 28 agosto 2025 l’agronomo dott. -OMISSIS- ha operato la valutazione di stabilità con la metodologia V.T.A. ( visual tree assessment ), attribuendo al pino di Aleppo la classe di propensione al cedimento “C”, ossia moderata, e prescrivendo un intervento mirato di potatura con diradamento e/o accorciamento di alcune delle branche più pesanti, da effettuare nel periodo autunnale/invernale e, in seguito, ogni due o tre anni;
ii) nella relazione in data 7 settembre 2025 l’agrotecnico-OMISSIS- ha verificato le condizioni di stabilità al ribaltamento con il metodo S.I.M. ( static integrated method ), basato su prove di trazione, accertando la sicurezza statica dell’albero e suggerendo di eseguire in futuro potature di riordino e contenimento della chioma;
- con provvedimento dell’11 settembre 2025 l’Amministrazione civica, preso atto delle relazioni agronomiche, ha invitato la signora -OMISSIS- a procedere in conformità alle indicazioni del dott. agr. -OMISSIS-, comunicando la data dell’intervento di sfrondamento e, successivamente, documentandone l’esecuzione mediante supporto fotografico;
Ritenuto, pertanto, che l’impugnativa sia divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, da un lato, la ricorrente ha adempiuto all’ordinanza sindacale; dall’altro lato, il Comune ha emanato un nuovo provvedimento che, pur non integralmente satisfattivo per l’amministrata, supera il precedente assetto del rapporto tra l’Amministrazione e la parte privata;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite, in considerazione della definizione in rito del giudizio e dell’ammissione della deducente al gratuito patrocinio, onde la sua condanna si risolverebbe, sotto il profilo della contabilità pubblica, in una sostanziale partita di giro fra amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
AN EL, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | PP AR |
IL SEGRETARIO