Art. 6.
Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.