Versione
15 maggio 1952
15 maggio 1952
Art. 6.
Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.