TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 195
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 4 d.lgs. 165/1997

    Il Tribunale ritiene fondato il motivo di ricorso, richiamando la prevalente giurisprudenza amministrativa che riconosce il beneficio degli scatti stipendiali anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio. Viene altresì rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS.

  • Accolto
    Diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti stipendiali

    Accolto il ricorso principale, si accerta il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e si condanna l'INPS alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita.

  • Accolto
    Corresponsione delle somme aggiuntive a seguito del ricalcolo dell'indennità di buonuscita

    Il Tribunale condanna l'INPS a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 195
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 195
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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