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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 719 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Lucente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sirolo (AN), via Giulietti n. 13, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, via Ruggeri n. 3/I, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nella fase sommaria in opposizione innanzi al G.E.;
OPPOSTO
OGGETTO: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. – esecuzione forzata obblighi di fare.
CONCLUSIONI: per parte opponente, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c.; per parte opposta, come da comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito ex art. 616 c.p.c. relativo alla propria opposizione all'esecuzione di obblighi di fare fondata sui punti 1), lettere a) e b), e 3) del verbale di mediazione stipulato innanzi alla Camera di conciliazione forense di Ancona con in data 27 novembre 2019 (procedura di Controparte_1
mediazione n. 129/2019).
Pag. 1 di 6 Ha dedotto in particolare che il titolo esecutivo non è suscettibile di esecuzione, neppure parziale, soprattutto alla luce del mancato accordo delle parti sul punto 1, lett. a) del verbale, con specifico riferimento all'apertura n. 3 ivi prevista, relativa alla realizzazione dell'accesso al locale centrale termica dell'immobile; ciò, che è confermato sia dal verbale reso in data 6 maggio 2021 nel medesimo procedimento di mediazione (in cui il mediatore prende atto che le parti non sono giunte ad alcun accordo in merito al punto 1, lett. a, apertura n. 3), sia all'esito del giudizio di rivendicazione ex art. 948 c.c. definito inter partes presso questo Tribunale (e più precisamente laddove, in sede di correzione dell'errore errore materiale di cui alla sentenza n. 1067/2022, è stato affermato il mancato raggiungimento di un accordo sul punto n. 1, apertura n. 3) e che trova conferma nella stretta correlazione esistente tra le varie pattuizioni contenute nell'accordo di mediazione, al punto da rendere altrimenti ineseguibile l'incarico di progettazione e attuazione conferito al CTU incaricato nella procedura esecutiva nel perseguimento della finalità, esplicitata nel titolo esecutivo, di regolarizzare sotto il profilo edilizio e urbanistico l'immobile de quo.
Ha quindi chiesto accertarsi che non può essere data esecuzione neanche parziale al titolo esecutivo e che esso è privo di validità ed efficacia.
In via subordinata, ha chiesto disporsi, “in fase successiva all'accoglimento della spiegata opposizione e successivamente all'accoglimento della richiesta di sospensione della procedura esecutiva”, che le parti conformino la porta di accesso al locale centrale termica condominiale a quanto previsto del progetto autorizzativo del fabbricato, come da concessione del Comune di Sirolo
n. 1161/1981.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Giustizia adita,
- A) in via principale nel merito: accertare l'illegittimità, l'inefficacia e l'infondatezza della procedura esecutiva per gli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. con R.G.es.n. 468/2022, iniziata dal
Sig. in danno del Sig. perché - per le ragioni tutte specificate nella Controparte_1 Parte_1
parte narrativa del presente atto di citazione – si fonda su un titolo al quale non può essere data materiale e concreta esecuzione essendo, esso, privo, allo stato, di validità ed efficacia anche parziale;
e, conseguentemente:
1) accogliere l'opposizione spiegata dal Sig. avverso la procedura esecutiva degli Parte_1
obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. con R.G.es. n.468/2022 e dichiarare che il Sig. non Controparte_1
ha diritto a procedere all'esecuzione forzata – nei confronti del Sig. - degli Parte_1
intimati obblighi di fare, così come richiesto con il notificato ricorso ex art. 612 c.p.c.;
Pag. 2 di 6 2) disporre la sospensione della procedura esecutiva per gli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. cn
R.G.es. n. 468/2022, iniziata dal Sig. in danno del Sig. , - B In via Controparte_1 Parte_1 subordinata ed in aggiunta e in fase successiva all'accoglimento di quanto sopra richiesto in via principale:
Voglia l'ill.ma Giustizia adita, disporre che le parti in causa regolarizzino urbanisticamente e catastalmente la Palazzina di Via Don Minzoni 13 a Sirolo (AN), sanando la difformità rilevata in relazione alla porta di accesso al locale centrale termica condominale, disponendo la realizzazione dell'apertura de quo, in una posizione laterale, con realizzazione di parete divisoria rispetto al garage del Sig. e con un piccolo disbrigo di accesso, in conformità a quanto previsto Controparte_1
dalla planimetria alla pag. 6 del Progetto del Fabbricato, autorizzato dal Comune di Sirolo con concessione
n. 1161 del 14.02.1981 prodotta sub doc. 16 del presente atto, dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto delle rispettive proprietà (doc. 17) e dalle planimetrie catastali (doc. 18).
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2. Costituitosi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione e dedotto in Controparte_1 sintesi: l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 2909 c.c., perché la questione della validità ed efficacia del titolo esecutivo è coperta dal giudicato formatosi nel giudizio di rivendicazione (sentenza parziale n. 1067/2022), evidenziando che in concreto l'apertura n. 3 non è oggetto del ricorso ex art. 612 c.p.c.; la inammissibilità per tardività dell'opposizione, da qualificarsi come agli atti esecutivi in quanto afferente al quomodo dell'esecuzione, poiché introdotta con ricorso depositato innanzi al GE il 1° giugno 2022, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c. del 13 aprile 2022; l'inammissibilità della domanda subordinata, sia perché volta a porre nuovamente in discussione l'accordo raggiunto nel titolo esecutivo, sia perché contraria alla finalità propria del giudizio di opposizione esecutiva rispetto al titolo esecutivo e alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria dell'opposizione svoltasi innanzi al GE, oltre che la sua infondatezza nel merito.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, e previa rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettare tutte le domande come formulate dal Sig. nei confronti del Parte_1 con l'atto di citazione ex art. 616 cpc in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e in CP_1
diritto.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore del convenuto che si dichiara antistatario”.
Pag. 3 di 6 3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
Rimessa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione dell'eventuale litispendenza o connessione del presente giudizio con quello di opposizione al precetto già pendente, con assegnazione di termine a difesa, la causa è successivamente stata assunta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
4. Tutto ciò premesso, il giudice ritiene innanzitutto che l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c., in quanto afferente all'esistenza di un valido titolo esecutivo. In sintesi, l'opponente sostiene che – in ragione della incontestata mancanza di accordo tra le parti sulla realizzazione della apertura “n. 3”, relativa all'accesso al locale termico condominiale – le ulteriori e residue pattuizioni contenute nel verbale di mediazione del 27 novembre
2019 non siano di per sé e autonomamente idonee a costituire titolo esecutivo, in quanto la totalità delle clausole è strettamente correlata e non è utile alla finalità di regolarizzazione edilizia e urbanistica dell'immobile voluta dalle parti. Per come è formulata, l'opposizione non si limita a contestare la regolarità formale di atti dell'esecuzione, bensì attiene in radice all'an del diritto di procedere esecutivamente: infatti, si discute sull'individuazione stessa dell'obbligo cui dare attuazione, venendo posto in contestazione dall'opponente che le clausole n. 1) – esclusa la lett. a), apertura n. 3 – e n. 3) siano di per sé oggetto di un autonomo diritto coercibile.
Dal che discende il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte opposta, essendo il termine di venti giorni di cui si assume la violazione riferibile alle sole opposizioni agli atti esecutivi.
5. Ciò posto, con riferimento alla domanda formulata in via principale da parte opponente risulta fondata e va accolta l'eccezione di giudicato sollevata dall'opposto.
Infatti, si ha che questo Tribunale, pronunciando sulla domanda riconvenzionale (avanzata dal nel giudizio ex art. 948 c.c. pendente tra le parti) volta a far “dichiarare la validità ed efficacia CP_1
e perciò vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione/transazione del 27.11.2019 perfezionato ex art. 11 Dlgvo n. 28/2010 nell'ambito della procedura di mediazione n. 129/2019 promossa dall'attore con domanda del 30.4.2019” (cfr. conclusioni trascritte nella sentenza n. 1067/2022, doc. 9 opponente), ha così statuito:
- dapprima con sentenza parziale n. 1067 del 21 settembre 2022, ha affermato che il verbale del 27 novembre 2019 costituisce valido titolo esecutivo e contiene l'accordo tra le parti, con la sola esclusione di quanto attiene all'apertura n. 3, in relazione alla quale il raggiungimento dell'accordo è stato espressamente escluso (cfr. motivazione della sentenza e relativa ordinanza di correzione
Pag. 4 di 6 dell'errore materiale della parte dispositiva, doc. 10 opponente); ha inoltre precisato che il verbale in questione non può costituire mera bozza e che il mancato raggiungimento dell'accordo sull'apertura n. 3 non inficia la complessiva vincolatività dell'accordo, come emerge dal fatto che, concludendo la procedura di mediazione in data 6 maggio 2021, il mediatore ha dato atto del mancato accordo sull'apertura n. 3 “senza alcuna precisazione circa la circostanza che lo stesso (del quale, poi, doveva essere anche verificata la fattibilità tecnica) era da considerarsi quale condizione risolutiva espressa dell'avvenuta conciliazione raggiunta nel 2019” (così in sentenza, pag. 9);
- con la successiva sentenza definitiva n. 369 del 22 febbraio 2024 (prodotta dall'opposto in allegato alla comparsa conclusionale, con produzione da ritenersi tempestiva, in quanto versata agli atti di questa causa col primo scritto utile a seguito della formazione del documento), a definizione del medesimo giudizio, ha osservato che la modalità di realizzazione dell'apertura di cui si discute rappresenta “un aspetto marginale dell'accordo, poiché la sua impossibile realizzazione così come voluta dalle parti (tra l'altro già oggetto di espresse riserve delle stesse parti circa la sua possibile fattibilità tecnica) non appare idonea ad inficiare l'accordo faticosamente raggiunto” (v. pag. 4 sentenza).
A fronte di ciò e dell'incontestata mancata proposizione di appello avverso tali sentenze, l'eccezione di giudicato dell'opposto coglie nel segno, in quanto, tenuto conto dell'espressa domanda avanzata in quel giudizio volta all'accertamento della validità dell'accordo di mediazione, il Tribunale ha esaminato il tenore e la portata dell'accordo, esaminando, altresì e in particolare, la questione dell'autonoma validità delle clausole, ulteriori rispetto a quella dell'apertura n. 3, in sé considerate;
questione che l'opponente ha nuovamente, ma in via inammissibile perché già definitivamente risolta, riproposto in questo giudizio.
6. Sotto ulteriore profilo, va dichiarata inammissibile anche la domanda subordinata dell'opponente, che esula dal thema decidendum di accertamento del diritto a procedere in via esecutiva, per come consacrato nel titolo esecutivo.
Come eccepito dall'opposto, infatti, con essa si mira a porre in discussione il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione, in quanto, disattendendo quanto ivi stabilito, si intende giungere alla condanna alla realizzazione di un facere diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in via equitativa, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 719/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione promossa da contro Parte_1 [...]
CP_1
2) condanna lla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Naspi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona il 4 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 719 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Lucente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sirolo (AN), via Giulietti n. 13, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, via Ruggeri n. 3/I, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nella fase sommaria in opposizione innanzi al G.E.;
OPPOSTO
OGGETTO: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. – esecuzione forzata obblighi di fare.
CONCLUSIONI: per parte opponente, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1) c.p.c.; per parte opposta, come da comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito ex art. 616 c.p.c. relativo alla propria opposizione all'esecuzione di obblighi di fare fondata sui punti 1), lettere a) e b), e 3) del verbale di mediazione stipulato innanzi alla Camera di conciliazione forense di Ancona con in data 27 novembre 2019 (procedura di Controparte_1
mediazione n. 129/2019).
Pag. 1 di 6 Ha dedotto in particolare che il titolo esecutivo non è suscettibile di esecuzione, neppure parziale, soprattutto alla luce del mancato accordo delle parti sul punto 1, lett. a) del verbale, con specifico riferimento all'apertura n. 3 ivi prevista, relativa alla realizzazione dell'accesso al locale centrale termica dell'immobile; ciò, che è confermato sia dal verbale reso in data 6 maggio 2021 nel medesimo procedimento di mediazione (in cui il mediatore prende atto che le parti non sono giunte ad alcun accordo in merito al punto 1, lett. a, apertura n. 3), sia all'esito del giudizio di rivendicazione ex art. 948 c.c. definito inter partes presso questo Tribunale (e più precisamente laddove, in sede di correzione dell'errore errore materiale di cui alla sentenza n. 1067/2022, è stato affermato il mancato raggiungimento di un accordo sul punto n. 1, apertura n. 3) e che trova conferma nella stretta correlazione esistente tra le varie pattuizioni contenute nell'accordo di mediazione, al punto da rendere altrimenti ineseguibile l'incarico di progettazione e attuazione conferito al CTU incaricato nella procedura esecutiva nel perseguimento della finalità, esplicitata nel titolo esecutivo, di regolarizzare sotto il profilo edilizio e urbanistico l'immobile de quo.
Ha quindi chiesto accertarsi che non può essere data esecuzione neanche parziale al titolo esecutivo e che esso è privo di validità ed efficacia.
In via subordinata, ha chiesto disporsi, “in fase successiva all'accoglimento della spiegata opposizione e successivamente all'accoglimento della richiesta di sospensione della procedura esecutiva”, che le parti conformino la porta di accesso al locale centrale termica condominiale a quanto previsto del progetto autorizzativo del fabbricato, come da concessione del Comune di Sirolo
n. 1161/1981.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Giustizia adita,
- A) in via principale nel merito: accertare l'illegittimità, l'inefficacia e l'infondatezza della procedura esecutiva per gli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. con R.G.es.n. 468/2022, iniziata dal
Sig. in danno del Sig. perché - per le ragioni tutte specificate nella Controparte_1 Parte_1
parte narrativa del presente atto di citazione – si fonda su un titolo al quale non può essere data materiale e concreta esecuzione essendo, esso, privo, allo stato, di validità ed efficacia anche parziale;
e, conseguentemente:
1) accogliere l'opposizione spiegata dal Sig. avverso la procedura esecutiva degli Parte_1
obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. con R.G.es. n.468/2022 e dichiarare che il Sig. non Controparte_1
ha diritto a procedere all'esecuzione forzata – nei confronti del Sig. - degli Parte_1
intimati obblighi di fare, così come richiesto con il notificato ricorso ex art. 612 c.p.c.;
Pag. 2 di 6 2) disporre la sospensione della procedura esecutiva per gli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. cn
R.G.es. n. 468/2022, iniziata dal Sig. in danno del Sig. , - B In via Controparte_1 Parte_1 subordinata ed in aggiunta e in fase successiva all'accoglimento di quanto sopra richiesto in via principale:
Voglia l'ill.ma Giustizia adita, disporre che le parti in causa regolarizzino urbanisticamente e catastalmente la Palazzina di Via Don Minzoni 13 a Sirolo (AN), sanando la difformità rilevata in relazione alla porta di accesso al locale centrale termica condominale, disponendo la realizzazione dell'apertura de quo, in una posizione laterale, con realizzazione di parete divisoria rispetto al garage del Sig. e con un piccolo disbrigo di accesso, in conformità a quanto previsto Controparte_1
dalla planimetria alla pag. 6 del Progetto del Fabbricato, autorizzato dal Comune di Sirolo con concessione
n. 1161 del 14.02.1981 prodotta sub doc. 16 del presente atto, dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto delle rispettive proprietà (doc. 17) e dalle planimetrie catastali (doc. 18).
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2. Costituitosi in giudizio, ha resistito all'avversa opposizione e dedotto in Controparte_1 sintesi: l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 2909 c.c., perché la questione della validità ed efficacia del titolo esecutivo è coperta dal giudicato formatosi nel giudizio di rivendicazione (sentenza parziale n. 1067/2022), evidenziando che in concreto l'apertura n. 3 non è oggetto del ricorso ex art. 612 c.p.c.; la inammissibilità per tardività dell'opposizione, da qualificarsi come agli atti esecutivi in quanto afferente al quomodo dell'esecuzione, poiché introdotta con ricorso depositato innanzi al GE il 1° giugno 2022, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c. del 13 aprile 2022; l'inammissibilità della domanda subordinata, sia perché volta a porre nuovamente in discussione l'accordo raggiunto nel titolo esecutivo, sia perché contraria alla finalità propria del giudizio di opposizione esecutiva rispetto al titolo esecutivo e alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria dell'opposizione svoltasi innanzi al GE, oltre che la sua infondatezza nel merito.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, e previa rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettare tutte le domande come formulate dal Sig. nei confronti del Parte_1 con l'atto di citazione ex art. 616 cpc in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e in CP_1
diritto.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore del convenuto che si dichiara antistatario”.
Pag. 3 di 6 3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
Rimessa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione dell'eventuale litispendenza o connessione del presente giudizio con quello di opposizione al precetto già pendente, con assegnazione di termine a difesa, la causa è successivamente stata assunta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
4. Tutto ciò premesso, il giudice ritiene innanzitutto che l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, c.p.c., in quanto afferente all'esistenza di un valido titolo esecutivo. In sintesi, l'opponente sostiene che – in ragione della incontestata mancanza di accordo tra le parti sulla realizzazione della apertura “n. 3”, relativa all'accesso al locale termico condominiale – le ulteriori e residue pattuizioni contenute nel verbale di mediazione del 27 novembre
2019 non siano di per sé e autonomamente idonee a costituire titolo esecutivo, in quanto la totalità delle clausole è strettamente correlata e non è utile alla finalità di regolarizzazione edilizia e urbanistica dell'immobile voluta dalle parti. Per come è formulata, l'opposizione non si limita a contestare la regolarità formale di atti dell'esecuzione, bensì attiene in radice all'an del diritto di procedere esecutivamente: infatti, si discute sull'individuazione stessa dell'obbligo cui dare attuazione, venendo posto in contestazione dall'opponente che le clausole n. 1) – esclusa la lett. a), apertura n. 3 – e n. 3) siano di per sé oggetto di un autonomo diritto coercibile.
Dal che discende il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte opposta, essendo il termine di venti giorni di cui si assume la violazione riferibile alle sole opposizioni agli atti esecutivi.
5. Ciò posto, con riferimento alla domanda formulata in via principale da parte opponente risulta fondata e va accolta l'eccezione di giudicato sollevata dall'opposto.
Infatti, si ha che questo Tribunale, pronunciando sulla domanda riconvenzionale (avanzata dal nel giudizio ex art. 948 c.c. pendente tra le parti) volta a far “dichiarare la validità ed efficacia CP_1
e perciò vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione/transazione del 27.11.2019 perfezionato ex art. 11 Dlgvo n. 28/2010 nell'ambito della procedura di mediazione n. 129/2019 promossa dall'attore con domanda del 30.4.2019” (cfr. conclusioni trascritte nella sentenza n. 1067/2022, doc. 9 opponente), ha così statuito:
- dapprima con sentenza parziale n. 1067 del 21 settembre 2022, ha affermato che il verbale del 27 novembre 2019 costituisce valido titolo esecutivo e contiene l'accordo tra le parti, con la sola esclusione di quanto attiene all'apertura n. 3, in relazione alla quale il raggiungimento dell'accordo è stato espressamente escluso (cfr. motivazione della sentenza e relativa ordinanza di correzione
Pag. 4 di 6 dell'errore materiale della parte dispositiva, doc. 10 opponente); ha inoltre precisato che il verbale in questione non può costituire mera bozza e che il mancato raggiungimento dell'accordo sull'apertura n. 3 non inficia la complessiva vincolatività dell'accordo, come emerge dal fatto che, concludendo la procedura di mediazione in data 6 maggio 2021, il mediatore ha dato atto del mancato accordo sull'apertura n. 3 “senza alcuna precisazione circa la circostanza che lo stesso (del quale, poi, doveva essere anche verificata la fattibilità tecnica) era da considerarsi quale condizione risolutiva espressa dell'avvenuta conciliazione raggiunta nel 2019” (così in sentenza, pag. 9);
- con la successiva sentenza definitiva n. 369 del 22 febbraio 2024 (prodotta dall'opposto in allegato alla comparsa conclusionale, con produzione da ritenersi tempestiva, in quanto versata agli atti di questa causa col primo scritto utile a seguito della formazione del documento), a definizione del medesimo giudizio, ha osservato che la modalità di realizzazione dell'apertura di cui si discute rappresenta “un aspetto marginale dell'accordo, poiché la sua impossibile realizzazione così come voluta dalle parti (tra l'altro già oggetto di espresse riserve delle stesse parti circa la sua possibile fattibilità tecnica) non appare idonea ad inficiare l'accordo faticosamente raggiunto” (v. pag. 4 sentenza).
A fronte di ciò e dell'incontestata mancata proposizione di appello avverso tali sentenze, l'eccezione di giudicato dell'opposto coglie nel segno, in quanto, tenuto conto dell'espressa domanda avanzata in quel giudizio volta all'accertamento della validità dell'accordo di mediazione, il Tribunale ha esaminato il tenore e la portata dell'accordo, esaminando, altresì e in particolare, la questione dell'autonoma validità delle clausole, ulteriori rispetto a quella dell'apertura n. 3, in sé considerate;
questione che l'opponente ha nuovamente, ma in via inammissibile perché già definitivamente risolta, riproposto in questo giudizio.
6. Sotto ulteriore profilo, va dichiarata inammissibile anche la domanda subordinata dell'opponente, che esula dal thema decidendum di accertamento del diritto a procedere in via esecutiva, per come consacrato nel titolo esecutivo.
Come eccepito dall'opposto, infatti, con essa si mira a porre in discussione il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione, in quanto, disattendendo quanto ivi stabilito, si intende giungere alla condanna alla realizzazione di un facere diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in via equitativa, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 719/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione promossa da contro Parte_1 [...]
CP_1
2) condanna lla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Fabrizio Naspi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona il 4 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 6 di 6