Art. 125.
L'Azienda potra' anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che percio' sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa. ((4))
Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di amministrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali puo' ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all' art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali".
L'Azienda potra' anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che percio' sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa. ((4))
Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato di amministrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali puo' ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all' art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali".