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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Giovanna Gianì Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 894 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Sciolto Paolo;
Appellante
E
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Di Biase Mirko;
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Cassino il 17.1.2024.
1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata del Tribunale di Cassino:
-Con ricorso del 19/9/2022 i IG e hanno agito in giudizio per ottenere Pt_1 Parte_2
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni del nn. 79/2022, 80/2022 e 83/2022, CP_1
emesse a seguito di accertamenti eseguiti in località Magliana il 22/4/2018 e il 29/4/2018 dai
Carabinieri Forestali del Lazio. Per effetto dei tre provvedimenti (il primo notificato il 22/8/2022 al solo signor gli altri ricevuti da entrambi i ricorrenti in pari data) gli opponenti Parte_1
si sono visti applicare altrettante sanzioni amministrative pecuniarie, di importo pari a € 1.721,53 ciascuna, sull'assunto della violazione del combinato disposto degli artt. 110, c. 1, lett. c) del
Regolamento Regionale n. 7/2005 e dell'art. 84, c. 1, lett. b), punto 5, della L.R. n. 39/2002
- I ricorrenti hanno rilevato, ancora, che nelle ordinanze ingiunzioni non sono indicati i mappali oggetto della contestazione, i giorni delle presunte infrazioni, i marchi auricolari dei capi di bestiame di cui sono stati individuati come proprietari e il perimetro preciso della superficie aggredita dal fuoco CP_
- il di ha eccepito la competenza del Giudice di Pace a conoscere dei fatti di causa. CP_1
Ha osservato, nello stesso tempo, che nessuno dei motivi di contestazione presenti nell'atto introduttivo può dirsi fondato, essendo le ordinanze conformi al modello legale dal punto di vista sia formale, sia sostanziale. In questa ottica l'amministrazione ha evidenziato che non era stato possibile procedere alla contestazione immediata delle infrazioni a causa dell'assenza sul posto dei IG Ha dedotto, poi, che i verbali di accertamento, notificati agli opponenti prima Pt_1 dell'emissione dei provvedimenti, contenevano tutte le informazioni necessarie a identificare gli elementi strutturali degli illeciti, riscontrati attraverso l'esame dei marchi auricolari dei bovini, il contenuto dei registri catastali relativi alla zona controversa e le risultanze della strumentazione
GPS impiegata dagli autori della verifica.
Il Tribunale ha, quindi, respinto l'eccezione di incompetenza;
ritenuto sussistere nella vicenda in esame tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'applicazione delle sanzioni;
le contestazioni non erano state fatte contestualmente per assenza dei sui luoghi al Pt_1 momento dell'accertamento; l'amministrazione, secondo la suddivisione dell'onere della prova in tema di sanzioni amministrative, aveva fornito prova, anche mediante la testimonianza dell'agente procedente, di quanto contestato, a differenza dei che non avevano fornito Pt_1 alcun elemento idoneo a smentire quanto sostenuto dall'ente procedente;
la sanzione comminata era congrua;
l'opposizione era, pertanto, da respingere.
2 e hanno proposto appello sulla base di una serie di argomentazioni , Pt_1 Parte_2
prive dei connotati di specifici e circostanziati motivi di appello, sostanzialmente riproducenti le medesime doglianze già formulate in primo grado e riconducibili ai temi della dei seguenti motivi: difetto di specificazione dei luoghi di rinvenimento del bestiame e del perimetro preciso all'interno di un'area particolarmente vasta sulla quale gravano anche zone di usi civici;
il difetto di prova della titolarità del bestiame rinvenuto al pascolo, posto che i due appellanti sono titolari di aziende agricole differenti, ciascuna con il proprio bestiame;
un sostanziale inversione dell'onere della prova a detrimento degli opponenti (appellanti) sanzionati. Concludevano chiedendo la sospensiva della sentenza di primo grado.
Il si è costituito instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 27.11.2024, gli appellanti rinunciavano all'istanza ex art. 283 cpc.
La causa veniva decisa all'udienza dell'11.6.2025.
§2. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente osservato che e sono stati sanzionati, con i Parte_1 Parte_2
tre provvedimenti in contestazione (ordinanze n. 79,80,83), ai sensi degli artt. 110, c. 1, lett. c) del Regolamento Regionale n. 7/2005 e dell'art. 84, c. 1, lett. b), punto 5, della L.R. n. 39/2002, per aver portato i bovini di loro proprietà su terreni di proprietà privata di soggetti terzi, privi di recinzioni, senza la vigilanza di un custode.
Le contestazioni sollevate in sede di gravame, estremamente generiche e prive di riferimenti agli specifici punti di sentenza contestati, ripropongono le medesime argomentazioni formulate in prima istanza, che il Tribunale di prime cure ha esaurientemente esaminato giungendo a conclusioni ampiamente condivisibili.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, i provvedimenti impugnati, mediante il richiamo ai verbali di contestazione prodromici ben noti agli appellanti – che ne avevano ricevuto notifica a mani ( v. all. 8 – comparsa - recavano precisa indicazione sia CP_1
dei luoghi in cui si era verificato il rinvenimento del bestiame al pascolo libero, addirittura con specifico riferimento dei mappali ( terreni distinti al NCT foglio 61 e 62) individuati grazie all'uso di strumentazione di geolocalizzazione, sia dei capi di bestiame ivi rinvenuti, riportati con indicazione delle specifiche matricole dei marchi auricolari che ne avevano reso possibile la specifica identificazione e l'individuazione dell'allevamento di appartenenza;
tanto è vero che per i fatti occorsi il 27.4.2018 ed in base ai molteplici bovini rinvenuti, sono stati redatti due distinti verbali, uno a carico di ( con riferimento ai capi del suo allevamento Parte_2
3 ) e l'altro a carico di per i rispettivi capi. Parte_1
Peraltro, la testimonianza di uno degli agenti procedenti ( ) offre ulteriore solida Tes_1
conferma di quanto riportato nei verbali di accertamento dando conto degli approfonditi accertamenti eseguiti a seguito del rilevamento e prima di elevare la contestazione ( cfr. verb.
Udienza dell'11.10.2023 “ Abbiamo identificato ogni singolo animale presente sui luoghi di causa grazie alla marca auricolare apposta per legge sulle orecchie dei bovini. Poi abbiamo verificato, tramite la banca dati nazionale, a collegare gli animali ai IG . I IG non erano presenti al momento Pt_1 Pt_1 dell'accesso ai luoghi di causa. Si tratta di un verbale in cui si contesta l'omessa custodia. Non abbiamo fatto la contestazione immediata poiché nessun custode era presente con la mandria. Per verificare l'appartenenza degli animali è necessario fare ritorno in ufficio e interrogare la banca dati. Abbiamo in dotazione un dispositivo GPS
a precisione metrica che consente di identificare la posizione precisa dei luoghi. Sono stati indicati due fogli catastali (61 e 62) poiché gli animali non erano fermi. E' stato necessario inseguire la mandria. In questo caso.
Preciso che la contestazione riguarda il pascolo incustodito (…) I terreni appartenevano a privati diversi dai IG . Abbiamo verificato che i terreni interessati dal pascolo non erano dei . (…)I Pt_1 Pt_1 Pt_1 sono proprietari di una stalla in una località diversa dal luogo dell'accertamento. I luoghi di causa si trovano in località Magliana. La stalla dei Masella in località Campo Sant'Angelo. I fogli 61 e 62 sono molto estesi. Seguendo
la mandria siamo passati in terreni che altri proprietari avevano indicato come propri. Si trattava di uliveti e vigneti “).
Al che va aggiunta l'ulteriore dirimente considerazione della fede privilegiata ex art. 2700 cc che va attribuita ai verbali di accertamento redatti dagli agenti intervenuti in merito agli elementi fattuali di cui questi ultimi hanno avuto conoscenza diretta e che si compendiano negli elementi costitutivi dell'infrazione contestata ( luogo del rinvenimento, pascolo di bovini, ecc), vincibile solo con la querela di falso -che parte appellante non risulta aver proposto-, secondo il principio per cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” ( v. ex multis Cassaz. Sez. L, Sentenza n.23800 del 07/11/2014)
L'approccio valutativo della sentenza impugnata va, quindi, ritenuto esente da censure per essersi conformato ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente,
4 mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione. (v. Cassaz. Ordinanza n. 30148 del 22/11/2024).
Ed invero, è dato evidenziare come, a fronte del solido quadro probatorio offerto dall'Amministrazione procedente, rispetto al quale le fotografie invocate dagli appellanti nulla avrebbero aggiunto, gli odierni appellanti non abbiano allegato, e tanto meno dimostrato, elementi idonei a confutare le risultanze dei verbali e le contestazioni ivi formulate, ad esempio contestando la natura di proprietà altrui dei terreni del rinvenimento e la recinzione dei terreni limitrofi o la non titolarità dei capi di bestiame contrassegnati con le matricole riportate nei verbali, la presenza di un custode sul luogo o, ancora, ad esempio, le differenti modalità e destinazioni del pascolo del loro bestiame.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 68/2024, così provvede:
[...]
- respinge l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore del nella CP_1 misura di € 3000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Giovanna Gianì
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