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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11867/2021, promossa da
(P.IVA/CF: di e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Torino, Via Drovetti n. 6/G, in persona degli Amministratori
[...]
e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Torino, via Grassi, n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Alessandro Caretta (C.F.: ; fax: CodiceFiscale_1
011.4330786; , e IN Email_1
Pisano (C.F.: fax: 011.4330786; pec: rdi- C.F._2 Email_2
neavvocatitorino.it) del Foro di Torino, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti;
-attrice- contro nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Drovetti 6, c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo C.F._3
RO (c.f.: ) per delega allegata in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio del predetto legale in Torino al corso Duca degli Abruzzi
n. 32;
-convenuta/chiamata-
pagina 1 di 37
e contro
(C.F: ) residente in [...] C.F._5
Giuseppe Rigola 20, in Torino elettivamente domiciliato in Via L.L. Colli 14, presso lo studio dell'avvocato Paolo Romagnoli (C.F. ) che lo C.F._6
rappresenta e difende per procura allegata in atti;
-convenuto-
e contro avente partita iva e c.f. n: Controparte_5
, corrente in Torino al corso Principe Oddone n. 18, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante signor nato a [...] il [...], Controparte_6
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia RA, come da C.F._7
procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reano
(TO), via Villarbasse n. 48;
-terza chiamata-
e contro con sede legale in Torino, Via Corte Controparte_7
d'Appello n. 11, Codice Fiscale e Partita iva n. in persona del dott. P.IVA_3 [...]
, nella sua qualità di procuratore speciale, il quale agisce in virtù dei CP_8
poteri conferiti con procura speciale a rogito Notaio prof. Dott. , con Persona_1
studio in Torino, Via Pietro Micca n. 22, repertorio n. 84725, raccolta n. P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Serra (C.F. ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Sebastiano Caboto, 35 in forza di procura generale allegata in atti;
-terza chiamata -
oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) – danni da esecuzione lavori;
pagina 2 di 37 *****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Parte_1
depositate il 23.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti sigg. e Controparte_3
per il sinistro avvenuto in data 25 marzo 2019, di cui in narrativa, Controparte_4
e per l'effetto:
- condannare gli stessi sigg. e , in via solidale tra Controparte_3 Controparte_4
loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e all'immagine subiti e subendi da che allo stato, con riserva di migliore precisazione, si Parte_1
quantificano complessivamente in € 19.361,59, oltre interessi legali, dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione di legge;
- in via subordinata, condannare i predetti convenuti al risarcimento dei danni nella diversa somma accertanda in corso di causa e/o ritenuta di equità e giustizia, oltre interessi legali, dalla data del sinistro al saldo e a rivalutazione di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
In via istruttoria: insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie richieste, e non accolte, con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 19.9.2022 e per l'acquisizione dei documenti prodotti, valevoli anche in materia contra-ria e con memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., datata 10.10.2022 ed in particolare,
B) nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con gli stessi testi citati dalla controparte e con i seguenti testi già indicati e generalizzati da parte attrice, ed in particolare:
pagina 3 di 37 - , residente in [...] Torino, e , Controparte_9 Tes_1
residente in [...] Torino, da escutersi sui capitoli articolati dalla convenuta . 5, 9, 10, 14, 16, 20; CP_3
e sui capitoli articolati dalla terza chiamata n. 5, 14,19, 20; CP_5
- Dott. , con studio in Torino, Via Palmieri, n. 14, da escutersi sui Testimone_2
capitoli di controparte r. 6, 9,11,12, 13, 16, 17, 19; CP_3
e sui capitoli di controparte 8, 9,10,11,12,13, 18, 19; CP_5
- Ing. con studio in Settimo T.se (TO), via Cavour, n. 30 da escutersi sui Tes_3
capitoli di controparte 6, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19; 20 e sui CP_3
capitoli di controparte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19; 20, 21; CP_5
- Geom. con studio di Torino, Piazza G. Modena, nr. 4/a, da Testimone_4
escutersi sui capitoli di controparte , 17, 19; e sui capitoli di CP_3 NumeroD_1
controparte 8, 9, 10, 11, 12, 13; CP_5
C) riguardo all'istanza di CT richiesta dalla difesa si oppone integralmente CP_3
al secondo quesito ivi formulato in quanto carente di specifica allegazione e avente natura meramente esplorativa e, quindi, del tutto inammissibile.
D) Nell' ipotesi di nomina di CT, si riserva la nomina di perito di fiducia nei termini di legge”.
Conclusioni di parte convenuta/terza chiamata (come da note scritte ex art. CP_3
127-ter c.p.c. depositate il 23.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società “ ” e conseguentemente Pt_1
dichiarare nulla la citazione, con condanna di controparte alle spese e con riserva di agire in separata sede a tutela del proprio credito.
pagina 4 di 37 Dichiarare la citazione nulla per assoluta indeterminatezza dell'indicazione della causa petendi e del petitum, dando i provvedimenti conseguenti.
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova e controprova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. 19 settembre e 10 ottobre 2022.
Disporre supplemento di perizia sui seguenti temi, già indicati nelle memorie istruttorie agli atti, con particolare riferimento alle conseguenze dannose per la stabilità e sicurezza dell'edificio determinate dalle opere di demolizione eseguite nei locali occupati da parte attrice nonché alla natura, eziologia e quantificazione dei danni subìti dalla stessa Signora per la presenza di crepe e anomali cedimenti CP_3
dei muri della sua abitazione e sul conseguente minor valore del proprio immobile in relazione ai menzionati nocumenti;
Nel merito, nei confronti della “ Parte_1
Respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” nel presente procedimento nei Pt_1
confronti della convenuta.
Nel merito, nei confronti del Signor : CP_4
Respingere ogni richiesta avanzata nel presente procedimento in relazione alle spese legali sostenute o sostenende.
Nel merito, nei confronti della terza chiamata “ s.r.l.: CP_5
Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ravvisi ipotesi di responsabilità della
Signora per i danni asseritamente subìti dalla società “ ”, dichiarare la CP_3 Pt_1
società “RA” s.r.l., appaltatrice dei lavori edili nell'appartamento della Signora unica responsabile di tale danno e per l'effetto condannare la stessa a tenere CP_3
indenne la convenuta Signora da ogni richiesta risarcitoria avanzata nel CP_3
presente procedimento dalla “ nonché dal Signor . Parte_1 CP_4
Nel merito, in via riconvenzionale, nei confronti della “ Parte_1
pagina 5 di 37 Condannare la società “ ” al rimborso delle spese sostenute e/o sostenende per le Pt_1
maggiori opere strutturali, di modifica della cucina, di ritardo nella consegna dell'immobile e per gli interventi di emenda delle fessurazioni ulteriormente prodottesi nei muri dell'appartamento della convenuta.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. CP_4
depositate il 24.07.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del convenuto per mancato esperimento della negoziazione assistita per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettare in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa la domanda di risarcimento azionata dall'attrice; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, previo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dalla terza chiamata
FRAGOMELI SRL, previa declaratoria di inammissibilità delle allegazioni, domande ed eccezioni nuove, con particolare riferimento a quella di nullità della clausola di garanzia del contratto concluso con il signor , formulate dalla terza chiamata CP_4
per la prima volta nella propria memoria depositata ex art. 183 Controparte_3
comma VI n. 1 c.p.c. in data 18 luglio 2022, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati e la società Controparte_3
FRAGOMELI SRL, ciascuno per le causali dedotte in narrativa, a tenere indenne il convenuto dott. da ogni conseguenza pregiudizievole del Controparte_4
presente giudizio;
pagina 6 di 37 in ogni caso: condannare la signora a rifondere all'attore le spese legali del Controparte_3
presente giudizio, eventualmente comprensive di quelle da rifondere alla società
RA s.r.l. in virtù di quanto pattuito con atto a rogito Notaio in data 27 Per_2
novembre 2020.
Con il favore di tutte le spese del giudizio, comprensive delle spese legali, di CT e di
CTP, come da parcelle che si depositeranno insieme alla nota spese”;
Conclusioni della terza chiamata RA s.r.l. (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 22.07.2025):
Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta nei confronti della RA s.r.l. per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società “ ” e conseguentemente Pt_1
dichiarare nulla la citazione, con condanna di controparte alle spese e con riserva di agire in separata sede a tutela del proprio credito.
Dichiarare la citazione nulla per assoluta indeterminatezza dell'indicazione della causa petendi e del petitum, dando i provvedimenti conseguenti.
In via preliminare:
Autorizzare la chiamata del terzo garante p.iva n. Controparte_7
con sede legale in via Corte d'Appello n.11 Torino, all'uopo differendo la P.IVA_3
data di prima udienza al fine di consentire la notifica alla stessa società della chiamata in giudizio nei termini di legge ex artt. 163 bis e 269 c.p.c.
In via istruttoria:
pagina 7 di 37 Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., sui quali potranno essere sentiti, oltra a controparte, anche tutti i testimoni indicati.
Nel merito in preliminare:
Dichiarare prescritta l'azione nei confronti della società per tutti i motivi CP_5
esposti in narrativa e di conseguenza respingere tutte le domande di risarcimento danni per i vizi asseritamente contestati;
Nel merito
Respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” e di conseguenza dai signori Pt_1
e nel presente procedimento nei confronti della convenuta – terza CP_3 CP_4
chiamata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della RA s.r.l. dichiarare tenuta e condannare la società , CP_7
quale garante, a tenere indenne la convenuta terza chiamata da ogni pagamento
Nel merito, in via riconvenzionale
Accertare che i lavori di consolidamento della volta sono stati eseguiti su ordine della società e conseguentemente condannare la società “ ” al rimborso delle spese Pt_2 Pt_1
sostenute e/o sostenende per le maggiori opere strutturali ammontanti ad €
15.000,00. In via riconvenzionale di subordine
Condannare la signora al rimborso delle spese sostenute e/o sostenende per le CP_3
maggiori opere strutturali ammontanti ad € 15.000,00.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni della terza chiamata (come da note Controparte_10
scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 17.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 8 di 37 rigettata ogni contraria istanza, riservato ogni diritto
In via pregiudiziale
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria,
In subordine dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice Parte_3
e, conseguentemente, dichiarare nulla l'azione instaurata con atto di citazione
[...]
dell'8 ottobre 2021, o
In ulteriore subordine dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società RA S.r.l. con le conseguenze di legge in ordine alla chiamata in manleva, da questa operata, della
o Controparte_7
In via preliminare, nel merito
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice e dell'azione svolta nei confronti della società RA S.r.l. e, di conseguenza, nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_7
avanzata da parte attrice, o
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice e dai convenuti e CP_3
nei confronti della RA S.r.l. e, di conseguenza, nei confronti della CP_4
compagnia assicuratrice o Controparte_7
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi che nessuna delle precedenti domande formulate venga accolta, limitare il risarcimento del danno sofferto dall'attrice a quanto di responsabilità della RA S.r.l. e, per l'effetto, della Controparte_7
quale assicuratrice della chiamante.
[...]
In via istruttoria
pagina 9 di 37 Disporre, nel solo caso in cui sia ritenuta utile e necessaria da Codesto Organo giudicante per la decisione, idonea C.T.U. volta a determinare con esattezza i danni asseritamente subiti e la dinamica degli eventi lamentati, con particolare riguardo alla determinazione dei soggetti in capo ai quali debba ricadere la responsabilità risarcitoria.
Con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre e provare, indicare mezzi di prova e testi nei concedenti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., anche in relazione alle argomentazioni difensive che verranno svolte dalle parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese necessarie in corso di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulle domande delle parti e sull'oggetto del giudizio.
1.1 La presente controversia riguarda l'azione risarcitoria che ha Parte_1
esercitato contro e al fine di ottenere il ristoro dei Controparte_3 Controparte_4
danni, patrimoniali e all'immagine, asseritamente patiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli odierni convenuti.
A fondamento della domanda proposta, la società attrice ha allegato le circostanze di seguito sintetizzate:
- sotto l'insegna “ ”, svolge l'attività di ristorazione nei Parte_1 Parte_4
locali siti al piano terra dello stabile di via Drovetti n. 6, affittati ad uso commerciale dalla sig.ra ; Persona_3
- in data 25.03.2019, durante i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento soprastante - che, fino al 26.11.2020, risultava di proprietà dei convenuti e , ciascuno per la quota del 50% e, successivamente a CP_3 CP_4
tale data, in proprietà della sola sig.ra - si verificava il parziale Controparte_3
crollo della volta del soffitto all'interno di una delle sale del ristorante della pagina 10 di 37 società attrice, lasciando a vista un varco della volta con conseguente caduta di macerie, calcinacci ed acqua;
- l'evento determinava l'inagibilità parziale dei locali commerciali per 16 giorni, precisamente fino al 12.04.2019 e conseguenti rilevanti danni, a causa, in particolare, dell'impossibilità di potere utilizzare la sala (lato via Somis) per i servizi di somministrazione ristorazione alla clientela, con perdita di rilevanti coperti;
- quindi, approntata una palificazione di sostegno del soffitto per garantire la sicurezza dei locali di ristorazione, la società attrice ha provveduto a denunciare il sinistro ai proprietari convenuti;
- la interessata nei lavori di ristrutturazione dell'immobile CP_11
sovrastante, interveniva per eseguire opere di ripristino dell'immobile danneggiato, lavori ritenuti, comunque, dalla società attrice inadeguati e non risolutivi;
- veniva aperto il sinistro presso la , compagnia assicurativa Controparte_7
dell'impresa senza tuttavia che l'apertura della pratica portasse a CP_5
soluzioni risarcitorie, non ravvisando la Compagnia assicurativa una responsabilità imputabile alla propria assicurata;
- la quantificava i danni subiti in complessivi euro 19.558,20, di cui, più Parte_1
in particolare: euro 4.439,52, per mancato guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali;
euro 5.000,00, per danno all'immagine e ai disagi dell'esercizio commerciale durante il periodo di tempo in cui si erano svolti i lavori di ripristino;
euro 7.930,00, pari ai costi necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
euro 2.188,00 (comprensivo di oneri accessori), per la refusione delle spese legali d'intervento stragiudiziale.
Dei danni così configurati la società attrice ha domandato il risarcimento nei confronti dei convenuti e , sull'assunto che, originando dai lavori di CP_3 CP_4
pagina 11 di 37 ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, essi ne dovessero rispondere a titolo di custodia ex art. 2051 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c.
1.2 Con comparsa del 14.10.2021 si è costituita in giudizio la quale, Controparte_3
eccepita in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva in capo ad “ Pt_1
e la nullità della citazione, ha contestato in fatto ed in diritto la domanda della
[...]
società attrice, chiedendone il rigetto. Nella prospettiva della convenuta, i danni lamentati dall'attrice (risoltisi nel cedimento solo parziale di una limitata porzione della volta del locale) sarebbero da ricollegarsi esclusivamente alla eliminazione dei muri di sostegno della volta, in seguito a lavori eseguiti all'interno dell'unità commerciale di proprietà della sig.ra (nei confronti della quale riservava di Per_3
agire, a sua volta, per il risarcimento dei danni).
Quindi, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_3
RA s.r.l., società appaltatrice dei lavori edili eseguiti nell'appartamento di sua proprietà (da cui pretendeva di essere garantita e/o risarcita), domandando, in via riconvenzionale, la condanna della società al rimborso delle spese Parte_1
sostenute e/o sostenende per le maggiori opere strutturali, di modifica della cucina, di ritardo nella consegna dell'immobile e per gli interventi di eliminazione e ripristino delle fessurazioni ulteriormente prodottesi nei muri dell'appartamento della convenuta.
1.3 Con comparsa datata 08.10.2021 si è, altresì, costituito in giudizio CP_4
che, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei suoi
[...]
confronti per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché l'operatività della clausola di garanzia pattuita con la convenuta in sede di trasferimento CP_3
in favore di costei della propria quota dell'immobile, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la RA s.r.l. (quale società appaltatrice dei lavori), nonché la (da cui pretendeva di essere manlevato in virtù, appunto, di una clausola CP_3
di garanzia prevista in sede di trasferimento della quota di comproprietà sull'unità immobiliare in favore della ex moglie) ed ha concluso per il rigetto della domanda pagina 12 di 37 risarcitoria formulata da parte attrice, sul presupposto che il danno lamentato sarebbe stato ascrivibile in realtà ad un indebolimento strutturale operato dal precedente proprietario e non fosse ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla società appaltatrice RA S.r.l.
1.4 A sua volta, la terza chiamata RA s.r.l., costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato ogni addebito a suo carico, per infondatezza della domanda attorea, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della Parte_1
causa petendi e del petitum, nonché la prescrizione dell'azione formulata dai committenti e domandando la condanna, in via riconvenzionale principale nei confronti dell'attrice e in via riconvenzionale subordinata nei confronti Parte_1
della convenuta al pagamento della somma di euro 15.000,00 per le opere CP_3
supplementari eseguite.
1.5 Si è, infine, costituita ritualmente in giudizio anche la terza chiamata
[...]
eccependo anch'essa l'improcedibilità della domanda per Controparte_7
mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la prescrizione dell'azione attorea nei confronti dell'impresa appaltatrice RA s.r.l., la carenza di legittimazione passiva della RA s.r.l. e la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, nonché sostenendo la non riconducibilità dell'asserito danno all'esecuzione delle opere di ristrutturazione eseguite dai convenuti bensì ad un indebolimento strutturale dell'immobile stesso causato da pregressi interventi di edilizia riconducibili alla precedente proprietaria sig.ra . Per_3
2. Sull'iter del giudizio.
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie nel rispetto dei termini così assegnati, il Giudice ha dato ingresso alla CT volta ad accertare le cause del cedimento parziale della volta.
pagina 13 di 37 Con ordinanza del 14.02.2024, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., cui dichiaravano di aderire le parti convenute e CP_3
, la terza chiamata nonché (almeno CP_4 Controparte_7
parzialmente) la terza chiamata Controparte_12
Con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice, ritenuta esaustiva l'istruttoria espletata, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 24.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sul presupposto che non vi fossero margini per ulteriori e diverse proposte conciliative.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
3. Sulle questioni pregiudiziali e preliminari.
3.1 L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto per mancato invito alla negoziazione assistita deve ritenersi non CP_4
meritevole di accoglimento e, dunque, infondata.
Invero, seppur l'invito alla negoziazione assistita nei confronti del sia stato CP_4
inoltrato da parte attrice presso una residenza non più attuale, deve darsi atto come la abbia richiesto la concessione di un termine per rinnovare l'invito alla Parte_1
negoziazione assistita nei confronti della predetta parte convenuta e per il formale perfezionamento della condizione di procedibilità nei suoi confronti, termine non concesso dal Giudice che ha evidentemente ritenuto chiusa la procedura di negoziazione per mancanza di interesse, atteso che quella attivata dall'attrice nei confronti della convenuta (comproprietaria dell'immobile) si era già CP_3
conclusa per non avervi costei aderito.
Del resto, il tenore delle articolate argomentazioni difensive assunte dal CP_4
lascia sottintendere un rifiuto tacito di detta parte processuale rispetto alla procedura di negoziazione assistita, la cui finalità, invero, è quella di bonaria pagina 14 di 37 risoluzione di una controversia e di riduzione dei tempi di definizione di una controversia.
Peraltro, in via generale, è da dubitare che il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, così come della procedura per la negoziazione assistita, nei casi di loro obbligatorietà, comporti l'improcedibilità dell'azione quando l'eccezione della parte non sia stata reputata fondata o sia stata, comunque, disattesa o semplicemente ignorata (come nel caso di specie) dal giudice di primo grado, posto che la legge non contempla alcun rimedio processuale avverso siffatte eventualità e che un'eventuale impugnazione e conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di conciliazione o della procedura di negoziazione assistita finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale (cfr. da ultimo Cass. 27105/2018 in motivazione).
Per analoghe ragioni (ossia, l'esigenza evitare di allungare i tempi del processo che risulterebbe in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto), il procedimento di negoziazione assistita non deve essere obbligatoriamente esteso anche nei confronti dei terzi chiamati.
3.2 L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad risulta, al Parte_1
pari, infondata.
Invero, la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta, sulla base della tesi della prospettazione, nel senso che, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. L'accertamento della titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al merito della causa. La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa prospettazione della pagina 15 di 37 domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda.
Peraltro, risulta evidente come alcune delle voci di danno lamentate dalla società attrice attengano ai danni patiti, per effetto del sinistro, nell'esercizio dell'attività di ristorazione e ad essi conseguenziali (danno da mancato guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali;
danno all'immagine e danno da disagio per il periodo temporale di svolgimento dei lavori di ripristino;
rimborso delle spese legali d'intervento stragiudiziale).
La censura, pertanto, è infondata.
3.3 Vanno, inoltre, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ovvero per “omissione di qualsivoglia elemento probatorio posto a sostegno delle affermazioni in merito al nocumento subìto”, tenuto conto delle integrazioni contenute nelle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia delle precisazioni in punto esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, nonché della allegazione dei relativi elementi di prova.
Peraltro, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che “(…) la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma (ndr. di cui all'art. 164, IV c., c.p.c.) che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
pagina 16 di 37 (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (…)” (Cass. n. 1681/2015) e ancora che “(…) l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. n. 22371/2017).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene l'indicazione del quantum specifico richiesto a titolo risarcitorio per ciascuna voce di danno e i titoli posti a fondamento delle rispettive pretese, di talché non si ravvisano gli estremi per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, né la violazione dell'art. 163 c.p.c., né ancora la lesione del principio del contraddittorio, atteso che tutte le parti citate in giudizio e regolarmente costituitesi hanno illustrato e svolto specifiche difese su ogni punto di contrasto enucleato dall'atto di citazione e dimostrato di ben conoscere la situazione di fatto e di diritto sottesa alla pretesa risarcitoria.
3.4 L'eccezione di prescrizione decadenza sollevata, ex art. 1667 c.c., dalle terze chiamate RA s.r.l. e risulta infondata con Controparte_7
riferimento alla domanda di manleva formulata dalla e dal , CP_3 CP_4
conseguente all'azione intrapresa da , trattandosi di azione che non riveste Parte_1
i caratteri dell'azione di garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera, bensì i caratteri della domanda di garanzia propria.
pagina 17 di 37
4. Sulle cause del crollo parziale della volta e dell'evento dannoso. Le risultanze della CT.
4.1 Sul punto devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale disposto nel corso del giudizio, risultanze - pienamente condivisibili in quanto logicamente e tecnicamente argomentate - che hanno ridimensionato la responsabilità delle parti convenute e della terza chiamata nella Controparte_13
causazione del crollo della volta interna del locale avendo il CT Pt_4
individuato - quale concausa principale - la pregressa esecuzione e la realizzazione di importanti modifiche interne nell'unità commerciale dove parte attrice svolge attività di ristorazione.
Invero, il CT - analizzata la pratica prot.1996/9/2852 di cui al Decreto Legge
285/96 art. 9, promossa ed attualizzata dalla proprietaria dell'immobile sito al pian terreno, (per modifiche interne dell'esercizio commerciale, ora Persona_3
destinato al ristorante ) - ha evidenziato come una parte delle murature a Pt_4
minor spessore, prossime proprio all'area interessata dal crollo, erano state asportate, consentendo l'attualizzazione d'una sala unica a maggior capienza superficiaria e connettività tra gli ambienti del locale. Le modifiche erano avvenute verso fine anno 1997 (validazione pratica P.A del 31/10/1997).
Il CT ha sottolineato, altresì, che il rilievo comparativo tra lo stato di fatto e quanto licenziato nel 1996/97 evidenziava, nell'u.i. posta al pian terreno, “l'ulteriore impoverimento di due setti laterizi collocati nella parte terminale della sala interessata dal crollo (cfr. frecce in rosso)”, intervento che il CT colloca in un periodo successivo al 31.10.1997 (data di validazione della pratica).
Sempre avendo riguardo al piano comparativo tra le murature portanti dell'immobile del pian terreno e di quelle del piano primo, il CT ha riscontrato, nella sala dell'unità immobiliare/proprietà , l'esecuzione d'una importante Per_3
modifica strutturale, antecedente al 1996, che aveva comportato la rimozione del maschio murario divisorio destinato a supportare i carichi verticali ed orizzontali pagina 18 di 37 dell'edificio (elemento, questo, che risultava, invece, ancora presente nella proprietà posta al primo piano). CP_3
Invero, al centro della sala ristorante del locale del piano primo, il CT ha riscontrato la presenza (in sostituzione del maschio murario) di un pilastrino in acciaio sormontato da una coppia di travi di ripartizione inchiavardate nei setti murari di perimetro per una ridistribuzione del sovrastante peso proprio ed accidentale;
“le strutture orizzontali a trave risultano inserite nel rivestimento in carton gesso che ne maschera le dimensioni geometriche e le particolarità costruttive”.
Sul punto, il CT ha concluso nel senso che la modifica statica apportata nella sala ristorante (ante 1996), con l'inserimento del pilastrino in acciaio e le travi di ridistribuzione, non risulta precisamente databile, non essendo stata rinvenuta in
Archivio Edilizio documentazione pertinente alla modifica.
Conseguentemente, ha affermato il CT che la demolizione e/o sostituzione di strutture verticali, anche se ritenuti non portanti (anche quelle costituite da setti laterizi, seppur non gravate dal compito principale di reggere la struttura), ha inciso sulla statica interna dell'edificio, giocando un ruolo importante nel mantenimento stabile della stessa;
sicché la eliminazione improvvisa di tali elementi assume incidenza negativa nella statica dell'area d'influenza (anche non nelle immediatezze temporali dell'intervento, proprio come avvenuto nel caso di specie).
4.2 Alla luce degli accertamenti svolti, il CT ha concluso affermando come le cause del crollo parziale del solaio fossero imputabili alle importanti modifiche interne del locale realizzate nel corso del tempo (per fini estetici e di distribuzione degli spazi), modifiche che hanno determinato, tuttavia, un indebolimento statico della calotta e della soletta e che erano indirizzate a soddisfare le sole esigenze distributive ed estetiche.
Ciò detto, il Tribunale ritiene, tuttavia, di parzialmente rivedere e modificare le quote di responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro dovendosi, pertanto, attribuire una percentuale di responsabilità (pari al 30%) alla Controparte_13
pagina 19 di 37 che, in quanto coinvolta nei lavori di riqualificazione dell'appartamento del P1, non ha preliminarmente affrontato, in modo adeguato, una ampliata analisi circa la configurazione statica della struttura storica ed in particolare del sottostante locale, svuotato dai maschi murari e di setti minori e, dunque, della stabilità e solidità delle strutture sulle quali doveva essere effettuato l'intervento commissionato dalle proprietà . Parte_5
Del resto, risulta provato - e, comunque, non contestato - che il crollo della volta interna al locale si è verificato nel momento in cui erano in corso detti Pt_4
interventi di ristrutturazione nell'appartamento del primo piano, pur non conoscendosi le modalità operative e la magnitudo messa in atto nelle fasi demolitive.
Per la restante parte, in sostanziale conformità con quanto condivisibilmente affermato dal CT, la responsabilità principale del crollo deve essere attribuita alla proprietà del locale posto al pian terreno ( ) che aveva promosso e/o Persona_3
avvallato, nel corso del tempo, importanti modifiche interne indirizzate a soddisfare esigenze esclusivamente distributive e/o estetiche, senza considerare le incidenze negative sulla staticità del solaio e le possibili conseguenze d'indebolimento statico della calotta che dette modifiche avrebbero potuto cagionare anche nel corso del tempo (percentuale di responsabilità pari al 70%).
D'altra parte, sotto tale profilo rilevano anche i lavori non autorizzati, pure riscontrati dal CT, di rimozione di setti murari minori e di eliminazione d'intonaco sulla volta. La circostanza secondo cui il CT non è stato in grado di imputare tale attività alla proprietà (come sostenuto dal CTP di parte attrice) Persona_3
ovvero all'esercente quale conduttore/detentore dei locali dal 1998 ad Parte_1
oggi, è circostanza che, ai fini del presente giudizio, non rileva riguardando i rapporti tra proprietario ( ) e conduttore ( . Per_3 Parte_1
pagina 20 di 37
5. Sulle richieste risarcitorie di parte attrice.
5.1 Come anticipato, la società attrice ha richiesto la somma di euro 7.930,00 per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Al riguardo, è stata allegata da una perizia di stima, redatta dall'arch. Parte_1
che determina in euro 8.200,00, oltre IVA, il costo degli interventi Persona_4
per il corretto ripristino dello stato dei luoghi.
Sotto tale profilo, la domanda attorea deve essere respinta.
Invero, premesso che la società non risulta aver anticipato alcuna somma Parte_1
di denaro (né risulta aver documento qualsivoglia pagamento in tal senso) per l'esecuzione dei lavori di ripristino e per le attività ricostruttive, effettuate dall' (sicché, per certi versi, potrebbe prospettarsi pure un Parte_6
intervenuto risarcimento del danno in forma specifica, essendo già stati eseguiti ed accettati i lavori di ripristino della volta), deve osservarsi come il diritto di agire in giudizio per il rimborso di tali voci di danno competerebbe, al più, alla proprietaria dell'unità immobiliare, trattandosi certamente di lavori di straordinaria amministrazione.
Neppure risulta che la quale conduttrice del locale, abbia provato la Parte_1
ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1577 c.c., non avendo dimostrato alcun precedente pagamento da rimborsare ed avendo, anzi, negato di aver commissionato lavori alla RA s.r.l.
Per dovere di completezza, occorre peraltro osservare come la richiesta di rimborso dei costi di intervento per la sabbiatura dell'intero soffitto, ritenuto necessario da parte attrice anche al fine di ricreare le fughe dello stesso colore, vada respinta anche alla luce delle considerazioni svolte sul punto dal CT - e pienamente condivise da questo Giudice - secondo cui questo tipo d'intervento, che avrebbe una funzione meramente estetica, “andrebbe ulteriormente ad indebolire la malta frapposta tra i mattoni, intervenendo sullo spessore del laterizio già di per sé interessato da precedenti passaggi. Si suggerisce d'agire con materiali consolidanti del
pagina 21 di 37 mattone e della malta interstiziale, riconosciuti dalle tecniche del Restauro qual è il tile in grado di bloccare la polverizzazione e frantumazione dei materiali. CP_14
Per migliorare il fattore estetico delle macchie, si consigliava l'intervento d'una mimetica e puntuale decorazione della modesta superficie, dopo aver asportato con spazzole di saggina ed utensili manuali non invasivi, quanto risulta ancor incoerente”.
La richiesta, dunque, deve essere rigettata.
5.2 Quanto, poi, alla pretesa risarcitoria formulata con riguardo ai danni non patrimoniali all'immagine subiti dalla società di ristorazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Il danno all'immagine di una società è figura di matrice giurisprudenziale e può essere definito come il danno che investe il rapporto che lega clienti ed avventori con il locale ristorante. Tale danno postula il venir meno, da parte della clientela o anche solo da parte dei fruitori occasionali del ristorante, del senso di affidamento e di fiducia nel corretto svolgimento dell'attività di ristorazione ad opera della trattoria.
Sul punto, deve osservarsi come l'accertamento del danno evento (distacco di alcuni laterizi della volta) non comporti automaticamente anche l'accertamento del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (v. da ultimo Cass. 8477/2020).
Ciò detto, parte attrice non ha dedotto alcun elemento a sostegno della reclamata voce di danno, neanche in termini di pubblicazione di articoli su quotidiani locali o su piattaforme digitali ovvero di commenti negativi su social, ecc., tali da confermare una seppur minima risonanza mediatica della vicenda, verificatasi del resto in orario di non apertura al pubblico del ristorante.
D'altra parte, deve anche tenersi conto che il sinistro in oggetto non ha avuto alcuna diretta incidenza sui livelli qualitativi dell'attività di ristorazione offerta dalla trattoria in oggetto.
pagina 22 di 37 5.3 La ha, inoltre, richiesto il risarcimento del danno da mancato Parte_1
guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali, nonché il risarcimento del danno da disagio per il periodo temporale di svolgimento dei lavori di ripristino.
Circa la capienza amministrativa dei posti a sedere, tenuto conto anche della possibile disposizione dei tavoli coinvolti nel crollo, il CT ha indicato un numero di
25 posti a sedere interessati dalle opere di ripristino per un periodo di giorni 15.
Ora, è chiaro come la chiusura al pubblico di una saletta del ristorante (destinata ad ospitare, appunto, 25 posti a sedere) abbia certamente comportato una riduzione degli incassi in capo alla società attrice, soprattutto nei giorni (venerdì, sabato e domenica) di massima affluenza in questa tipologia di locali.
In tal senso, può certamente ritenersi sussistente la prova circa il concreto accertamento della ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile: pregiudizio che trova riscontro (oltre che in presunzioni e massime di esperienza) nella riduzione effettiva dei coperti registrata nel periodo di interesse.
Senonché, ciò che rileva nel caso di specie è, piuttosto, l'impossibilità o, comunque,
l'estrema difficoltà di pervenire ad una stima esatta del danno lamentato, in termini di mancati guadagni, non potendo affatto escludersi che la contrazione dei ricavi sia dipesa anche - almeno in parte - da altri e concomitanti fattori oggettivi (quali la minor affluenza determinata da condizioni climatiche avverse, la concomitante apertura di nuovi locali nella stessa zona della città, la impossibilità di stimare con precisione il numero dei coperti in doppio turno, ecc.), fattori che finiscono per rendere, dunque, del tutto ipotetico il danno prospettato da parte attrice in termini di mancati incassi e che impongono di procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno, che costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito
(senza neppure la necessità della richiesta di parte), fondata su un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa.
pagina 23 di 37 In applicazione di tale principio di diritto, tenuto conto dei dati desumibili dai libri contabili (relativamente ai fatturati registrati nei mesi immediatamente precedenti), del periodo di inutilizzabilità della sala danneggiata, dei giorni di chiusura del locale, dei posti a sedere previsti nella saletta inagibile, e della presumibile differenza media degli introiti giornalieri tra il periodo di piena agibilità e il periodo di agibilità parziale dei locali (elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione) deve essere riconosciuto, in favore della a titolo di lucro cessante, la Parte_1
somma complessiva di euro 4.500,00 (somma da ritenersi comprensiva anche del - minimo - danno da disagio per il periodo di svolgimento dei lavori edili).
5.4 Infine, alla società deve essere riconosciuto, a titolo di danno Parte_1
emergente, il rimborso delle spese legali d'intervento stragiudiziale, nella misura - determinata in via equitativa - di euro 500,00, trattandosi di una voce di spesa che ha trovato causa per effetto del sinistro verificatosi in data 25.03.2019.
5.5 In definitiva, il Tribunale determina in euro 5.000,00 l'ammontare del danno che deve essere riconosciuto alla della cui quota di responsabilità pari al 30% Parte_1
(ossia, euro 1.500,00) devono rispondere - nei rapporti con parte attrice - gli odierni convenuti.
6. Sulle domande di manleva.
6.1 Ora, facendo applicazione delle percentuali di responsabilità come sopra determinate - e ribadita, pertanto, la responsabilità in capo alla proprietà dell'immobile sito al piano terreno nella causazione dell'evento dannoso, nella misura del 70% - della (restante) quota di responsabilità pari al 30% (ossia, euro
1.500,00) devono rispondere, in prima battuta, ossia nei rapporti tra la società Pt_1
ed i convenuti principali, i proprietari dell'appartamento sovrastante a quello
[...]
danneggiato, e , ex art. 2051 c.c., i quali - in qualità Controparte_3 Controparte_4
di custodi della cosa - conservavano, dunque, il potere di fatto di controllarne le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminarne le situazioni di pericolo pagina 24 di 37 anche nel caso di consegna del bene alla ditta incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione (in ragione del non venir meno del relativo potere di vigilanza gravante sul committente/custode che resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera ex art. 2051 c.c.). Ovviamente, nei rapporti tra tali parti processuali, deve rispondere formalmente nei confronti della società attrice - in solido con la - anche il convenuto , non essendo certamente CP_3 CP_4
opponibile a terzi la clausola di manleva pattuita con la CP_3
6.2 Nei rapporti interni tra la sig.ra e il sig. , tenuto conto della CP_3 CP_4
clausola di manleva pattuita tra le parti nel successivo atto di trasferimento della quota dell'immobile di via Drovetti n. 6, a rogito Notaio , in data 27 novembre Per_2
2020 (clausola del seguente tenore: «Le parti danno atto, inoltre, che il pagamento dei danni arrecati all'unità immobiliare commerciale sottostante l'immobile oggetto del presente atto, condotta dalla società “ Controparte_15
” con sede in Torino, via Bernardino Drovetti n.6/G, sotto l'insegna
[...]
“ ”, durante i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare Parte_4
oggetto del presente atto saranno a totale carico della parte acquirente, che si assume il relativo obbligo di pagamento, manlevando la parte venditrice da ogni onere e responsabilità in merito»), la quota di responsabilità a carico del (pari ad CP_4
euro 750,00) graverà interamente sulla trattandosi, per l'appunto, di danni CP_3
cagionati direttamente alla società che conduceva in locazione l'unità Parte_1
immobiliare commerciale, in relazione ai quali deve affermarsi la operatività della clausola di manleva pattuita.
6.3 Quanto, però, ai rapporti tra la proprietaria/committente e la ditta CP_3
appaltatrice, del danno cagionato a terzi (nei termini e nei limiti sopra indicati) dovrà rispondere la sola tenuto conto, da un lato, Controparte_13
dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione, da parte della committente, ad impresa qualificata (ciò che esclude profili di culpa in eligendo in capo alla e, CP_3
dall'altro, della tecnicità dell'addebito emerso in sede di CT (inadeguata ed pagina 25 di 37 incompleta analisi della configurazione statica della struttura prima di procedere agli interventi programmati), addebito che non può che essere imputato alla ditta specializzata, avendo solo quest'ultima le capacità e le competenze per procedere ad una simile analisi.
6.4 La domanda di manleva/garanzia svolta dal nei confronti della ditta CP_4
RA s.r.l. deve ritenersi superata o assorbita dalla affermata operatività della clausola di manleva nei rapporti tra le odierne parti convenute.
6.5 L'impresa RA s.r.l. ha invocato la polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con (polizza n. 2019/03/2348911) ed ha Controparte_7
chiesto di essere manlevata dell'eventuale risarcimento dei danni.
La compagnia assicurativa - che, nel merito, ha aderito alle difese della propria assicurata - ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti della RA s.r.l. ex CP_3
art. 1667 c.c., per difetti e per vizi e difetti delle opere realizzate dall'impresa (in particolare, sotto il profilo della prescrizione e decadenza dell'azione); ma nulla ha eccepito in ordine alla operatività della polizza assicurativa con riferimento alla ulteriore domanda - di sostanziale garanzia propria - formulata dalla medesima parte convenuta in relazione ai danni provocati a terzi dall'impresa edile Parte_1
nell'esecuzione degli interventi.
L'argomentazione difensiva della compagnia assicurativa, secondo cui difetterebbe in capo alla RA s.r.l. la legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata dalla convenuta - atteso che le opere erano state subappaltate all'impresa
TE - non ha pregio e non risulta meritevole di accoglimento: invero, il subappalto, pur avendo natura derivata dal contratto base di appalto, è autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore cui l'originario committente (anche a voler ritenere che ne abbia autorizzato la stipula) rimane estraneo, non acquistando diritti (né assumendo pagina 26 di 37 obblighi) direttamente verso il subappaltatore: sicché la non avrebbe avuto CP_3
azione diretta nei confronti dell'impresa TE.
D'altra parte, la polizza assicurativa invocata dall'impresa risulta coprire CP_5
anche il caso di danni da “demolizione a fabbricati attigui” pur in presenza di
“coappaltatori/subappaltatori”.
7. Sulle domande riconvenzionali.
7.1 L'ulteriore domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti CP_3
della ditta RA s.r.l. non può essere accolta.
Premesso che incombeva sulla chiamante l'onere probatorio di dare dimostrazione circa il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667
c.c. (onere della prova che non risulta essere stato soddisfatto), la richiesta della convenuta di rimborso delle spese sostenute per maggiori opere strutturali di modifica della cucina e per interventi di eliminazione delle fessurazioni prodottesi nei muri dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, nonché per il ritardo nella consegna dell'immobile è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non essendo stata neppure indagata in sede di CT (atteso che il quesito peritale assegnato dal Giudice
- cui la parte non ha mosso contestazioni e di cui neppure ha chiesto integrazioni - non contemplava accertamenti in tal senso).
D'altra parte, non sembra siano stati acquisiti elementi per concludere che le problematiche lamentate dalla committente possano essere imputate a CP_3
profili di colpa nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da addebitare alla
[...]
dovendosi piuttosto addebitare (tenuto conto delle pacifiche Controparte_13
risultanze della CT) alle pregresse opere di indebolimento della statica interna dell'edificio realizzate dalla proprietà dell'unità commerciale del pian terreno e alla conseguente necessità di realizzare interventi di consolidamento della volta e della soletta tra le unità immobiliari poste tra il piano terra e il primo piano, di cui ha beneficiato anche l'attuale proprietà CP_3
pagina 27 di 37 La predetta domanda riconvenzionale, pertanto, andrà respinta.
7.2 Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla ditta RA s.r.l., volta al recupero dei costi delle opere di consolidamento strutturale eseguite nello stabile di via Drovetti n. 6, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
In seguito all'evento dannoso del 25.03.2019, la ditta RA s.r.l. risulta aver effettivamente realizzato, subappaltando le opere alla ditta TE, gli interventi di rafforzamento del sistema di volta del locale e del solaio interposto tra la proprietà e la proprietà con ferri e getti di calcestruzzo che hanno Per_3 CP_3
comportato anche “interventi statici su tutto il solaio della cucina con la creazione di travi irrigidenti sulla camera e sul bagno attigui”.
Il rimborso dei costi di tali opere (costi che ammonterebbero asseritamente ad euro
15.000,00) è stato richiesto, in via principale, dalla terza chiamata RA s.r.l. alla società sul presupposto che si fosse trattato di specifici interventi Parte_1
commissionati dalla predetta società di ristorazione;
in via di subordine, la domanda di rimborso è stata rivolta nei confronti della Sig.ra CP_3
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale nei confronti di Pt_1
non possa essere accolta.
[...]
Invero, come del resto argomentato anche dalla stessa difesa dell'impresa RA
s.r.l., le opere di consolidamento della struttura della volta e del solaio, di cui hanno beneficiato entrambe le unità immobiliari, si caratterizzano per essere interventi di tipo strutturale (e, quindi, di manutenzione straordinaria), il cui onere economico deve gravare sulla proprietà (che, peraltro, la stessa terza chiamata RA s.r.l. indica come “effettiva responsabile dei fatti avvenuti e delle conseguenze perdite economiche che nel 1996 ebbe a far demolire muri maestri e di sostegno senza tener conto delle possibili conseguenze perniciose sulla statica dell'edificio, come i fatti del
2019 hanno purtroppo confermato”).
pagina 28 di 37 Sicché, la domanda per il recupero dei costi delle opere effettivamente realizzate doveva essere rivolta nei confronti di soggetto rimasto estraneo alla Persona_3
causa.
In alternativa, la ditta RA s.r.l. avrebbe dovuto dimostrare, nel presente giudizio, che i lavori di cui sopra le erano stati appositamente commissionati dalla società sennonché, tale circostanza è rimasta sfornita di adeguata prova, Parte_1
non essendo stato prodotto alcun contratto, né alcun documento (lettere di incarico, mail o altro) che possa indurre a ritenere che i lavori di consolidamento siano stati eseguiti dalla terza chiamata su specifico incarico di (la quale, per parte Parte_1
sua, ha contestato di aver dato il relativo incarico).
Né, sotto tale profilo, appare determinante e rilevante la circostanza emersa dagli atti secondo cui sarebbe stata proprio la società ad indicare il nominativo Parte_1
dell'ing. quale progettista delle opere da eseguire: si tratta, a parere del Tes_3
Tribunale, di circostanza che assume valenza neutra e non dirimente, sia perché la presenza di un professionista di fiducia suggerito da poteva assumere - Parte_1
anche solo - funzioni di maggiore garanzia circa la tipologia delle opere da eseguire;
sia perché la fattura fiscale è stata emessa dall'ing. quale progettista, nei Tes_3
confronti del Sig. titolare della omonima ditta, che, nella Parte_7
relativa pratica comunale, risultava essere il soggetto committente.
7.3 Nei confronti di la domanda riconvenzionale de qua, svolta da Controparte_3
RA s.r.l., può essere accolta solo in parte.
Invero, trattandosi di interventi di consolidamento della soletta interposta tra le due unità immobiliari, detti interventi sono certamente da considerarsi a beneficio di entrambi i locali, quello sovrastante di proprietà e quello sottostante di CP_3
proprietà ma condotto in locazione della la soletta è in Per_3 Parte_1
comproprietà tra i proprietari degli appartamenti siti al piano superiore e a quello inferiore, rispetto ai quali svolge, rispettivamente, la funzione di piano di calpestìo e pagina 29 di 37 di copertura, cosicché detti lavori devono ritenersi eseguiti a vantaggio delle due proprietà interessate e tra esse ripartite in parti uguali.
Ciò detto, la quota di pertinenza della proprietà sovrastante deve essere posta a carico della sola convenuta CP_3
È vero che la clausola contrattuale di manleva pattuita tra le odierne parti convenute con il rogito Notaio del 27 novembre 2020 - mediante il quale la quota del Per_2
50% della proprietà dell'immobile era stata ceduta dal alla CP_4 CP_3
medesima - rileva solo con riferimento ai danni arrecati all'unità commerciale sottostante durante i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare del primo piano, oggetto di trasferimento, non operando, invece, con riguardo alla parte dei lavori di consolidamento eseguiti nella proprietà trasferita: con la conseguenza che, di questi costi, dunque, dovrebbe rispondere anche il . CP_4
Sennonché, la RA s.r.l. ha esplicitamente svolto formale domanda riconvenzionale solo nei confronti della e non anche del , nei CP_3 CP_4
riguardi del quale, pertanto, non potrà essere pronunciata alcuna statuizione di condanna.
Né la risulta aver svolto, in questa sede, invia riconvenzionale, azione di CP_3
regresso verso il onde recuperare la quota parte che sarebbe stata di CP_4
spettanza di quest'ultimo.
7.4 La ditta che aveva subappaltato l'esecuzione dei lavori Controparte_12
all'impresa TE, lamenta che il complesso intervento di consolidamento strutturale abbia avuto un costo di euro 15.000,00, importo che, tuttavia, non risulta documentato a mezzo fattura o altro documento contabile, nonostante la terza chiamata abbia dichiarato di aver già pagato la ditta (impresa TE) che, per l'appunto, aveva eseguito i lavori.
L'onere di provare l'esatto ammontare dei costi relativi ai lavori di consolidamento del solaio sostenuti dalla RA s.r.l. gravava ovviamente su detta parte processuale, la quale (oltre a non aver prodotto in giudizio riscontri documentali pagina 30 di 37 circa l'importo corrisposto alla subappaltatrice) non ha neppure chiesto al Giudice di integrare il quesito assegnato al CT, così da indagare anche tale profilo ed accertare l'ammontare dei costi.
Ora, sulla base della relazione del perito dell'assicurazione l'importo di tali lavori viene stimato in euro 7.000,00, importo dal quale, tuttavia, deve essere scorporata la somma di euro 800,00, riferibile all'intervento di mero ripristino del mattone distaccatosi dal soffitto a volta della sala di ristorazione.
Il restante importo, pari ad euro 6.200,00, si riferisce alle opere di consolidamento strutturale del soffitto, intervento che, come detto, è andato a beneficio sia della proprietà che della proprietà del sottostante locale di ristorazione. Parte_5
Tale importo di euro 6.200,00, indicato dal perito fiduciario dell'assicurazione, risulta coerente con la quantificazione del prezzo di tali interventi operata
(informalmente) dal CT, seppur in ottica conciliativa (“l'importo indicato dal CT per il consolidamento della volta (€ 6.000) era stato definito esclusivamente in sede conciliativa, senza riconoscimento di responsabilità, e non rappresenta il reale valore economico delle opere effettivamente eseguite, ben più onerose e documentate agli atti”; cfr. pag 8 comp. concl. RA s.r.l.). Come emerge chiaramente dalle difese assunte dalla terza chiamata, l'importo di cui sopra è contestato dall'impresa
RA s.r.l. la quale asserisce che l'ammontare dei costi sostenuto è stato senz'altro maggiore, senza tuttavia documentarlo.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di determinare la somma dovuta in favore dell' per gli interventi di risanamento e consolidamento della Parte_6
soletta nella misura complessiva di euro 6.200,00 oltre iva, importo che, per la quota pari al 50% (euro 3.100,00) deve essere posto a carico della proprietà che CP_3
pure ha beneficiato di tali opere, mentre la residua parte sarà di competenza della proprietà del locale sito al primo piano, atteso che detti interventi si sono resi necessari proprio per risolvere la problematica dell'indebolimento statico della volta causato dai lavori in precedenza effettuati in detto locale.
pagina 31 di 37
8. Sulle statuizioni di condanna.
8.1 In definitiva, con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
e devono essere condannati al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4
solido, in favore di della somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla decisione al saldo e oltre spese legali (su cui infra); quindi, per effetto della clausola pattizia di manleva, deve poi condannarsi a manlevare Controparte_3
di quanto questi (nei limiti, quanto al capitale, dell'importo di euro Controparte_4
750,00) è tenuto a pagare alla società in forza della presente pronuncia, Parte_1
oltre interessi legali dalla decisione al saldo e spese legali (su cui infra), avuto riguardo alla circostanza che, comunque, nei rapporti interni la quota gravante sul
, quanto al capitale, è pari all'importo di euro 750,00. CP_4
A sua volta, l'impresa RA s.r.l. dovrà essere condannata a manlevare CP_3
di quanto costei sarà tenuto a pagare alla società in forza della
[...] Parte_1
presente pronuncia, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Infine, la soc. dovrà essere condannata a manlevare la Controparte_7
propria assicurata, RA s.r.l., nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto detta impresa sarà tenuta a corrispondere alla società in forza della Parte_1
presente pronuncia, oltre interessi legali dalla decisione al saldo e oltre spese legali
(su cui infra).
In ordine al predetto importo, ritiene questo Giudice di dover escludere l'applicabilità del maggior saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.; esso infatti - come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28409/2018, con principio che si intende condividere - può operare “esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”.
pagina 32 di 37 8.2 Con riguardo alla domanda di rimborso delle opere di consolidamento, CP_3
deve essere condannata al pagamento, in favore dell'impresa RA
[...]
s.r.l., dell'importo di euro 3.100,00 (somma da intendersi già liquidata all'attualità), oltre interessi legali dalla decisione al saldo e oltre spese legali (su cui infra).
9. Sulle spese di lite.
9.1 Nei rapporti tra la società attrice ed i convenuti principali, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 2/3, dovendo tenersi conto del parziale rigetto delle domande attoree (la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno al pagamento dei lavori di ripristino e quella relativa al risarcimento del danno all'immagine, respinte con la presente pronuncia, hanno presupposti diversi ed autonomi rispetto al danno da perdita di incassi), dell'accoglimento della richiesta in misura assai ridotta rispetto a quanto domandato, nonché della mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice
(risultata, almeno in parte, ingiustificata).
Per la restante quota (1/3), le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce del valore della causa - in relazione al decisum, che risulta ricompreso nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 - i convenuti e Controparte_3
, applicati per tutte le fasi i parametri medi, sono tenuti a rifondere Controparte_4
in favore della società la quota di 1/3 dell'importo complessivo di euro Parte_1
2.552,00 (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), ossia, euro 850,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge;
ed oltre alla quota di 1/3 di euro 264,00 per esborsi, ossia euro 88,00.
9.2 Nei rapporti tra i convenuti principali, tenuto conto, da un lato, della validità ed operatività della clausola di manleva e, dall'altro, della circostanza che il è CP_4
stato, comunque, convenuto in giudizio anche dall'attrice devono ritenersi Parte_1
pagina 33 di 37 sussistenti giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di ½,
Per la restante quota (1/2), le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce del valore della causa - in relazione al decisum, che risulta ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 - la convenuta , Controparte_3
applicati per tutte le fasi i parametri tra i medi ed i minimi (avuto riguardo anche al fatto che, nei rapporti tra le predetti parti, la questione era limitata alla operatività della chiamata in manleva), è tenuta a rifondere in favore di la Controparte_4
quota di ½ dell'importo complessivo di euro 2.100,00, ossia euro 1.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
9.3 Nei rapporti tra la convenuta e l'impresa RA s.r.l., tenuto conto, da CP_3
un lato, dell'accoglimento della domanda di garanzia propria, svolta dalla convenuta, con rigetto della richiesta di rimborso delle spese per maggiori opere strutturali;
e, dall'altro, dell'accoglimento solo parziale della domanda della RA s.r.l. di rimborso delle opere di consolidamento, sussistono giusti motivi, in ragione della soccombenza reciproca, per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
9.4 Infine, nei rapporti tra la e la compagnia assicurativa - la Controparte_13
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare la RA s.r.l. di quanto è tenuta a pagare alla in forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore della prima, e CP_3
a carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
9.5 In ragione degli esiti della CT, che hanno ridimensionato le pretese risarcitorie della società attrice, accertando che le responsabilità principali dell'evento dannoso sono da imputarsi ad opere e modifiche strutturali precedenti al sinistro, che avevano indebolito la tenuta statica della calotta e soletta, le relative spese devono pagina 34 di 37 essere poste definitivamente a carico della società della convenuta Parte_1
e della RA s.r.l., ciascuna nella misura di 1/3. CP_3
10. Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società per Parte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rileva in questo senso la circostanza che, al rifiuto della proposta conciliativa giudiziale da parte della società attrice, ha fatto seguito una pronuncia del Giudice che, seppur ha accolto la domanda in misura inferiore a quanto riconosciuto con la predetta proposta, ha comunque evitato la partecipazione della al Parte_1
rimborso, in favore della RA s.r.l., dei costi per le opere di consolidamento.
Tanto palesa il carattere obiettivamente non ingiustificato della posizione processuale assunta dalla società attrice, che non ha inteso aderire alla soluzione conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna CP_3
e , in solido tra loro, a pagare in favore di in
[...] Controparte_4 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di euro
1.500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.,
2. dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 nei rapporti tra la società attrice e i convenuti e;
Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in Controparte_3 Controparte_4
favore di le spese del presente giudizio per la restante quota di 1/3, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 850,66 per compensi ed in euro 88,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 35 di 37 4. dichiara tenuta e condanna a manlevare di Controparte_3 Controparte_4
quanto questi è tenuto a pagare alla società in forza delle statuizioni Parte_1
della presente pronuncia di cui ai punti 1) e 3);
5. dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ nei rapporti tra i convenuti e;
Controparte_3 Controparte_4
6. condanna a rimborsare a le spese di lite per la Controparte_3 Controparte_4
restante quota di ½, che si liquidano in complessivi euro 1.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7. dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_16
rappresentante pro tempore, a manlevare di quanto costei è Controparte_3
tenuta a pagare alla società e a in forza delle Parte_1 Controparte_4
statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti 1), 3), 4) e 6);
8. dichiara assorbita nelle statuizioni di cui al punto 4) la domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_4 Controparte_16
9. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_4
Controparte_16
10. respinge per il resto la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_16
pro tempore;
11. accoglie la domanda riconvenzionale formulata della terza chiamata RA
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3
e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta a pagare in favore della
[...]
società la somma complessiva di euro 3.100,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
12. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3
Controparte_16
13. dichiara tenuta e condanna la in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la in Controparte_16
pagina 36 di 37 persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto la quest'ultima è tenuta a pagare a in forza Controparte_3
delle statuizioni della presente pronuncia di cui al punto 7);
14. condanna la a rimborsare alla Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_16
resistenza e chiamata, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
15. pone le spese di CT definitivamente a carico dell'attrice società della Parte_1
convenuta e della terza chiamata società RA s.r.l., Controparte_3
ciascuna per la quota di 1/3, nella misura risultante dal decreto di liquidazione in atti del 22.06.2023.
Così deciso in Torino, il 11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 37 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11867/2021, promossa da
(P.IVA/CF: di e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Torino, Via Drovetti n. 6/G, in persona degli Amministratori
[...]
e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Torino, via Grassi, n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Alessandro Caretta (C.F.: ; fax: CodiceFiscale_1
011.4330786; , e IN Email_1
Pisano (C.F.: fax: 011.4330786; pec: rdi- C.F._2 Email_2
neavvocatitorino.it) del Foro di Torino, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in atti;
-attrice- contro nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Drovetti 6, c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo C.F._3
RO (c.f.: ) per delega allegata in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio del predetto legale in Torino al corso Duca degli Abruzzi
n. 32;
-convenuta/chiamata-
pagina 1 di 37
e contro
(C.F: ) residente in [...] C.F._5
Giuseppe Rigola 20, in Torino elettivamente domiciliato in Via L.L. Colli 14, presso lo studio dell'avvocato Paolo Romagnoli (C.F. ) che lo C.F._6
rappresenta e difende per procura allegata in atti;
-convenuto-
e contro avente partita iva e c.f. n: Controparte_5
, corrente in Torino al corso Principe Oddone n. 18, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante signor nato a [...] il [...], Controparte_6
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia RA, come da C.F._7
procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reano
(TO), via Villarbasse n. 48;
-terza chiamata-
e contro con sede legale in Torino, Via Corte Controparte_7
d'Appello n. 11, Codice Fiscale e Partita iva n. in persona del dott. P.IVA_3 [...]
, nella sua qualità di procuratore speciale, il quale agisce in virtù dei CP_8
poteri conferiti con procura speciale a rogito Notaio prof. Dott. , con Persona_1
studio in Torino, Via Pietro Micca n. 22, repertorio n. 84725, raccolta n. P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Serra (C.F. ed C.F._8
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Sebastiano Caboto, 35 in forza di procura generale allegata in atti;
-terza chiamata -
oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) – danni da esecuzione lavori;
pagina 2 di 37 *****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Parte_1
depositate il 23.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti sigg. e Controparte_3
per il sinistro avvenuto in data 25 marzo 2019, di cui in narrativa, Controparte_4
e per l'effetto:
- condannare gli stessi sigg. e , in via solidale tra Controparte_3 Controparte_4
loro, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e all'immagine subiti e subendi da che allo stato, con riserva di migliore precisazione, si Parte_1
quantificano complessivamente in € 19.361,59, oltre interessi legali, dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione di legge;
- in via subordinata, condannare i predetti convenuti al risarcimento dei danni nella diversa somma accertanda in corso di causa e/o ritenuta di equità e giustizia, oltre interessi legali, dalla data del sinistro al saldo e a rivalutazione di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
In via istruttoria: insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie richieste, e non accolte, con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 19.9.2022 e per l'acquisizione dei documenti prodotti, valevoli anche in materia contra-ria e con memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., datata 10.10.2022 ed in particolare,
B) nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con gli stessi testi citati dalla controparte e con i seguenti testi già indicati e generalizzati da parte attrice, ed in particolare:
pagina 3 di 37 - , residente in [...] Torino, e , Controparte_9 Tes_1
residente in [...] Torino, da escutersi sui capitoli articolati dalla convenuta . 5, 9, 10, 14, 16, 20; CP_3
e sui capitoli articolati dalla terza chiamata n. 5, 14,19, 20; CP_5
- Dott. , con studio in Torino, Via Palmieri, n. 14, da escutersi sui Testimone_2
capitoli di controparte r. 6, 9,11,12, 13, 16, 17, 19; CP_3
e sui capitoli di controparte 8, 9,10,11,12,13, 18, 19; CP_5
- Ing. con studio in Settimo T.se (TO), via Cavour, n. 30 da escutersi sui Tes_3
capitoli di controparte 6, 8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19; 20 e sui CP_3
capitoli di controparte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19; 20, 21; CP_5
- Geom. con studio di Torino, Piazza G. Modena, nr. 4/a, da Testimone_4
escutersi sui capitoli di controparte , 17, 19; e sui capitoli di CP_3 NumeroD_1
controparte 8, 9, 10, 11, 12, 13; CP_5
C) riguardo all'istanza di CT richiesta dalla difesa si oppone integralmente CP_3
al secondo quesito ivi formulato in quanto carente di specifica allegazione e avente natura meramente esplorativa e, quindi, del tutto inammissibile.
D) Nell' ipotesi di nomina di CT, si riserva la nomina di perito di fiducia nei termini di legge”.
Conclusioni di parte convenuta/terza chiamata (come da note scritte ex art. CP_3
127-ter c.p.c. depositate il 23.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società “ ” e conseguentemente Pt_1
dichiarare nulla la citazione, con condanna di controparte alle spese e con riserva di agire in separata sede a tutela del proprio credito.
pagina 4 di 37 Dichiarare la citazione nulla per assoluta indeterminatezza dell'indicazione della causa petendi e del petitum, dando i provvedimenti conseguenti.
In via istruttoria:
Ammettere i capitoli di prova e controprova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. 19 settembre e 10 ottobre 2022.
Disporre supplemento di perizia sui seguenti temi, già indicati nelle memorie istruttorie agli atti, con particolare riferimento alle conseguenze dannose per la stabilità e sicurezza dell'edificio determinate dalle opere di demolizione eseguite nei locali occupati da parte attrice nonché alla natura, eziologia e quantificazione dei danni subìti dalla stessa Signora per la presenza di crepe e anomali cedimenti CP_3
dei muri della sua abitazione e sul conseguente minor valore del proprio immobile in relazione ai menzionati nocumenti;
Nel merito, nei confronti della “ Parte_1
Respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” nel presente procedimento nei Pt_1
confronti della convenuta.
Nel merito, nei confronti del Signor : CP_4
Respingere ogni richiesta avanzata nel presente procedimento in relazione alle spese legali sostenute o sostenende.
Nel merito, nei confronti della terza chiamata “ s.r.l.: CP_5
Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ravvisi ipotesi di responsabilità della
Signora per i danni asseritamente subìti dalla società “ ”, dichiarare la CP_3 Pt_1
società “RA” s.r.l., appaltatrice dei lavori edili nell'appartamento della Signora unica responsabile di tale danno e per l'effetto condannare la stessa a tenere CP_3
indenne la convenuta Signora da ogni richiesta risarcitoria avanzata nel CP_3
presente procedimento dalla “ nonché dal Signor . Parte_1 CP_4
Nel merito, in via riconvenzionale, nei confronti della “ Parte_1
pagina 5 di 37 Condannare la società “ ” al rimborso delle spese sostenute e/o sostenende per le Pt_1
maggiori opere strutturali, di modifica della cucina, di ritardo nella consegna dell'immobile e per gli interventi di emenda delle fessurazioni ulteriormente prodottesi nei muri dell'appartamento della convenuta.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. CP_4
depositate il 24.07.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del convenuto per mancato esperimento della negoziazione assistita per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettare in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa la domanda di risarcimento azionata dall'attrice; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, previo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dalla terza chiamata
FRAGOMELI SRL, previa declaratoria di inammissibilità delle allegazioni, domande ed eccezioni nuove, con particolare riferimento a quella di nullità della clausola di garanzia del contratto concluso con il signor , formulate dalla terza chiamata CP_4
per la prima volta nella propria memoria depositata ex art. 183 Controparte_3
comma VI n. 1 c.p.c. in data 18 luglio 2022, dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati e la società Controparte_3
FRAGOMELI SRL, ciascuno per le causali dedotte in narrativa, a tenere indenne il convenuto dott. da ogni conseguenza pregiudizievole del Controparte_4
presente giudizio;
pagina 6 di 37 in ogni caso: condannare la signora a rifondere all'attore le spese legali del Controparte_3
presente giudizio, eventualmente comprensive di quelle da rifondere alla società
RA s.r.l. in virtù di quanto pattuito con atto a rogito Notaio in data 27 Per_2
novembre 2020.
Con il favore di tutte le spese del giudizio, comprensive delle spese legali, di CT e di
CTP, come da parcelle che si depositeranno insieme alla nota spese”;
Conclusioni della terza chiamata RA s.r.l. (come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 22.07.2025):
Voglia l'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione svolta nei confronti della RA s.r.l. per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società “ ” e conseguentemente Pt_1
dichiarare nulla la citazione, con condanna di controparte alle spese e con riserva di agire in separata sede a tutela del proprio credito.
Dichiarare la citazione nulla per assoluta indeterminatezza dell'indicazione della causa petendi e del petitum, dando i provvedimenti conseguenti.
In via preliminare:
Autorizzare la chiamata del terzo garante p.iva n. Controparte_7
con sede legale in via Corte d'Appello n.11 Torino, all'uopo differendo la P.IVA_3
data di prima udienza al fine di consentire la notifica alla stessa società della chiamata in giudizio nei termini di legge ex artt. 163 bis e 269 c.p.c.
In via istruttoria:
pagina 7 di 37 Ammettere i capitoli di prova per testimoni e per interpello dedotti in comparsa nella parte narrativa e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., sui quali potranno essere sentiti, oltra a controparte, anche tutti i testimoni indicati.
Nel merito in preliminare:
Dichiarare prescritta l'azione nei confronti della società per tutti i motivi CP_5
esposti in narrativa e di conseguenza respingere tutte le domande di risarcimento danni per i vizi asseritamente contestati;
Nel merito
Respingere ogni domanda avanzata dalla società “ ” e di conseguenza dai signori Pt_1
e nel presente procedimento nei confronti della convenuta – terza CP_3 CP_4
chiamata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della RA s.r.l. dichiarare tenuta e condannare la società , CP_7
quale garante, a tenere indenne la convenuta terza chiamata da ogni pagamento
Nel merito, in via riconvenzionale
Accertare che i lavori di consolidamento della volta sono stati eseguiti su ordine della società e conseguentemente condannare la società “ ” al rimborso delle spese Pt_2 Pt_1
sostenute e/o sostenende per le maggiori opere strutturali ammontanti ad €
15.000,00. In via riconvenzionale di subordine
Condannare la signora al rimborso delle spese sostenute e/o sostenende per le CP_3
maggiori opere strutturali ammontanti ad € 15.000,00.
In ogni caso
Con vittoria delle competenze professionali del presente grado del giudizio, oltre spese forfetarie, oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni della terza chiamata (come da note Controparte_10
scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 17.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 8 di 37 rigettata ogni contraria istanza, riservato ogni diritto
In via pregiudiziale
Dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria,
In subordine dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice Parte_3
e, conseguentemente, dichiarare nulla l'azione instaurata con atto di citazione
[...]
dell'8 ottobre 2021, o
In ulteriore subordine dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società RA S.r.l. con le conseguenze di legge in ordine alla chiamata in manleva, da questa operata, della
o Controparte_7
In via preliminare, nel merito
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice e dell'azione svolta nei confronti della società RA S.r.l. e, di conseguenza, nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_7
avanzata da parte attrice, o
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice e dai convenuti e CP_3
nei confronti della RA S.r.l. e, di conseguenza, nei confronti della CP_4
compagnia assicuratrice o Controparte_7
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi che nessuna delle precedenti domande formulate venga accolta, limitare il risarcimento del danno sofferto dall'attrice a quanto di responsabilità della RA S.r.l. e, per l'effetto, della Controparte_7
quale assicuratrice della chiamante.
[...]
In via istruttoria
pagina 9 di 37 Disporre, nel solo caso in cui sia ritenuta utile e necessaria da Codesto Organo giudicante per la decisione, idonea C.T.U. volta a determinare con esattezza i danni asseritamente subiti e la dinamica degli eventi lamentati, con particolare riguardo alla determinazione dei soggetti in capo ai quali debba ricadere la responsabilità risarcitoria.
Con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre e provare, indicare mezzi di prova e testi nei concedenti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., anche in relazione alle argomentazioni difensive che verranno svolte dalle parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese necessarie in corso di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulle domande delle parti e sull'oggetto del giudizio.
1.1 La presente controversia riguarda l'azione risarcitoria che ha Parte_1
esercitato contro e al fine di ottenere il ristoro dei Controparte_3 Controparte_4
danni, patrimoniali e all'immagine, asseritamente patiti in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli odierni convenuti.
A fondamento della domanda proposta, la società attrice ha allegato le circostanze di seguito sintetizzate:
- sotto l'insegna “ ”, svolge l'attività di ristorazione nei Parte_1 Parte_4
locali siti al piano terra dello stabile di via Drovetti n. 6, affittati ad uso commerciale dalla sig.ra ; Persona_3
- in data 25.03.2019, durante i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento soprastante - che, fino al 26.11.2020, risultava di proprietà dei convenuti e , ciascuno per la quota del 50% e, successivamente a CP_3 CP_4
tale data, in proprietà della sola sig.ra - si verificava il parziale Controparte_3
crollo della volta del soffitto all'interno di una delle sale del ristorante della pagina 10 di 37 società attrice, lasciando a vista un varco della volta con conseguente caduta di macerie, calcinacci ed acqua;
- l'evento determinava l'inagibilità parziale dei locali commerciali per 16 giorni, precisamente fino al 12.04.2019 e conseguenti rilevanti danni, a causa, in particolare, dell'impossibilità di potere utilizzare la sala (lato via Somis) per i servizi di somministrazione ristorazione alla clientela, con perdita di rilevanti coperti;
- quindi, approntata una palificazione di sostegno del soffitto per garantire la sicurezza dei locali di ristorazione, la società attrice ha provveduto a denunciare il sinistro ai proprietari convenuti;
- la interessata nei lavori di ristrutturazione dell'immobile CP_11
sovrastante, interveniva per eseguire opere di ripristino dell'immobile danneggiato, lavori ritenuti, comunque, dalla società attrice inadeguati e non risolutivi;
- veniva aperto il sinistro presso la , compagnia assicurativa Controparte_7
dell'impresa senza tuttavia che l'apertura della pratica portasse a CP_5
soluzioni risarcitorie, non ravvisando la Compagnia assicurativa una responsabilità imputabile alla propria assicurata;
- la quantificava i danni subiti in complessivi euro 19.558,20, di cui, più Parte_1
in particolare: euro 4.439,52, per mancato guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali;
euro 5.000,00, per danno all'immagine e ai disagi dell'esercizio commerciale durante il periodo di tempo in cui si erano svolti i lavori di ripristino;
euro 7.930,00, pari ai costi necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
euro 2.188,00 (comprensivo di oneri accessori), per la refusione delle spese legali d'intervento stragiudiziale.
Dei danni così configurati la società attrice ha domandato il risarcimento nei confronti dei convenuti e , sull'assunto che, originando dai lavori di CP_3 CP_4
pagina 11 di 37 ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, essi ne dovessero rispondere a titolo di custodia ex art. 2051 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c.
1.2 Con comparsa del 14.10.2021 si è costituita in giudizio la quale, Controparte_3
eccepita in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva in capo ad “ Pt_1
e la nullità della citazione, ha contestato in fatto ed in diritto la domanda della
[...]
società attrice, chiedendone il rigetto. Nella prospettiva della convenuta, i danni lamentati dall'attrice (risoltisi nel cedimento solo parziale di una limitata porzione della volta del locale) sarebbero da ricollegarsi esclusivamente alla eliminazione dei muri di sostegno della volta, in seguito a lavori eseguiti all'interno dell'unità commerciale di proprietà della sig.ra (nei confronti della quale riservava di Per_3
agire, a sua volta, per il risarcimento dei danni).
Quindi, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la CP_3
RA s.r.l., società appaltatrice dei lavori edili eseguiti nell'appartamento di sua proprietà (da cui pretendeva di essere garantita e/o risarcita), domandando, in via riconvenzionale, la condanna della società al rimborso delle spese Parte_1
sostenute e/o sostenende per le maggiori opere strutturali, di modifica della cucina, di ritardo nella consegna dell'immobile e per gli interventi di eliminazione e ripristino delle fessurazioni ulteriormente prodottesi nei muri dell'appartamento della convenuta.
1.3 Con comparsa datata 08.10.2021 si è, altresì, costituito in giudizio CP_4
che, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei suoi
[...]
confronti per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché l'operatività della clausola di garanzia pattuita con la convenuta in sede di trasferimento CP_3
in favore di costei della propria quota dell'immobile, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la RA s.r.l. (quale società appaltatrice dei lavori), nonché la (da cui pretendeva di essere manlevato in virtù, appunto, di una clausola CP_3
di garanzia prevista in sede di trasferimento della quota di comproprietà sull'unità immobiliare in favore della ex moglie) ed ha concluso per il rigetto della domanda pagina 12 di 37 risarcitoria formulata da parte attrice, sul presupposto che il danno lamentato sarebbe stato ascrivibile in realtà ad un indebolimento strutturale operato dal precedente proprietario e non fosse ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla società appaltatrice RA S.r.l.
1.4 A sua volta, la terza chiamata RA s.r.l., costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato ogni addebito a suo carico, per infondatezza della domanda attorea, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della Parte_1
causa petendi e del petitum, nonché la prescrizione dell'azione formulata dai committenti e domandando la condanna, in via riconvenzionale principale nei confronti dell'attrice e in via riconvenzionale subordinata nei confronti Parte_1
della convenuta al pagamento della somma di euro 15.000,00 per le opere CP_3
supplementari eseguite.
1.5 Si è, infine, costituita ritualmente in giudizio anche la terza chiamata
[...]
eccependo anch'essa l'improcedibilità della domanda per Controparte_7
mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, la prescrizione dell'azione attorea nei confronti dell'impresa appaltatrice RA s.r.l., la carenza di legittimazione passiva della RA s.r.l. e la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, nonché sostenendo la non riconducibilità dell'asserito danno all'esecuzione delle opere di ristrutturazione eseguite dai convenuti bensì ad un indebolimento strutturale dell'immobile stesso causato da pregressi interventi di edilizia riconducibili alla precedente proprietaria sig.ra . Per_3
2. Sull'iter del giudizio.
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie nel rispetto dei termini così assegnati, il Giudice ha dato ingresso alla CT volta ad accertare le cause del cedimento parziale della volta.
pagina 13 di 37 Con ordinanza del 14.02.2024, il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., cui dichiaravano di aderire le parti convenute e CP_3
, la terza chiamata nonché (almeno CP_4 Controparte_7
parzialmente) la terza chiamata Controparte_12
Con ordinanza del 29.06.2024, il Giudice, ritenuta esaustiva l'istruttoria espletata, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 24.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sul presupposto che non vi fossero margini per ulteriori e diverse proposte conciliative.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
3. Sulle questioni pregiudiziali e preliminari.
3.1 L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto per mancato invito alla negoziazione assistita deve ritenersi non CP_4
meritevole di accoglimento e, dunque, infondata.
Invero, seppur l'invito alla negoziazione assistita nei confronti del sia stato CP_4
inoltrato da parte attrice presso una residenza non più attuale, deve darsi atto come la abbia richiesto la concessione di un termine per rinnovare l'invito alla Parte_1
negoziazione assistita nei confronti della predetta parte convenuta e per il formale perfezionamento della condizione di procedibilità nei suoi confronti, termine non concesso dal Giudice che ha evidentemente ritenuto chiusa la procedura di negoziazione per mancanza di interesse, atteso che quella attivata dall'attrice nei confronti della convenuta (comproprietaria dell'immobile) si era già CP_3
conclusa per non avervi costei aderito.
Del resto, il tenore delle articolate argomentazioni difensive assunte dal CP_4
lascia sottintendere un rifiuto tacito di detta parte processuale rispetto alla procedura di negoziazione assistita, la cui finalità, invero, è quella di bonaria pagina 14 di 37 risoluzione di una controversia e di riduzione dei tempi di definizione di una controversia.
Peraltro, in via generale, è da dubitare che il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, così come della procedura per la negoziazione assistita, nei casi di loro obbligatorietà, comporti l'improcedibilità dell'azione quando l'eccezione della parte non sia stata reputata fondata o sia stata, comunque, disattesa o semplicemente ignorata (come nel caso di specie) dal giudice di primo grado, posto che la legge non contempla alcun rimedio processuale avverso siffatte eventualità e che un'eventuale impugnazione e conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di conciliazione o della procedura di negoziazione assistita finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale (cfr. da ultimo Cass. 27105/2018 in motivazione).
Per analoghe ragioni (ossia, l'esigenza evitare di allungare i tempi del processo che risulterebbe in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto), il procedimento di negoziazione assistita non deve essere obbligatoriamente esteso anche nei confronti dei terzi chiamati.
3.2 L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad risulta, al Parte_1
pari, infondata.
Invero, la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta, sulla base della tesi della prospettazione, nel senso che, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. L'accertamento della titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al merito della causa. La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa prospettazione della pagina 15 di 37 domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda.
Peraltro, risulta evidente come alcune delle voci di danno lamentate dalla società attrice attengano ai danni patiti, per effetto del sinistro, nell'esercizio dell'attività di ristorazione e ad essi conseguenziali (danno da mancato guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali;
danno all'immagine e danno da disagio per il periodo temporale di svolgimento dei lavori di ripristino;
rimborso delle spese legali d'intervento stragiudiziale).
La censura, pertanto, è infondata.
3.3 Vanno, inoltre, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ovvero per “omissione di qualsivoglia elemento probatorio posto a sostegno delle affermazioni in merito al nocumento subìto”, tenuto conto delle integrazioni contenute nelle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ossia delle precisazioni in punto esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, nonché della allegazione dei relativi elementi di prova.
Peraltro, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che “(…) la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma (ndr. di cui all'art. 164, IV c., c.p.c.) che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
pagina 16 di 37 (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (…)” (Cass. n. 1681/2015) e ancora che “(…) l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. n. 22371/2017).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene l'indicazione del quantum specifico richiesto a titolo risarcitorio per ciascuna voce di danno e i titoli posti a fondamento delle rispettive pretese, di talché non si ravvisano gli estremi per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, né la violazione dell'art. 163 c.p.c., né ancora la lesione del principio del contraddittorio, atteso che tutte le parti citate in giudizio e regolarmente costituitesi hanno illustrato e svolto specifiche difese su ogni punto di contrasto enucleato dall'atto di citazione e dimostrato di ben conoscere la situazione di fatto e di diritto sottesa alla pretesa risarcitoria.
3.4 L'eccezione di prescrizione decadenza sollevata, ex art. 1667 c.c., dalle terze chiamate RA s.r.l. e risulta infondata con Controparte_7
riferimento alla domanda di manleva formulata dalla e dal , CP_3 CP_4
conseguente all'azione intrapresa da , trattandosi di azione che non riveste Parte_1
i caratteri dell'azione di garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera, bensì i caratteri della domanda di garanzia propria.
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4. Sulle cause del crollo parziale della volta e dell'evento dannoso. Le risultanze della CT.
4.1 Sul punto devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento peritale disposto nel corso del giudizio, risultanze - pienamente condivisibili in quanto logicamente e tecnicamente argomentate - che hanno ridimensionato la responsabilità delle parti convenute e della terza chiamata nella Controparte_13
causazione del crollo della volta interna del locale avendo il CT Pt_4
individuato - quale concausa principale - la pregressa esecuzione e la realizzazione di importanti modifiche interne nell'unità commerciale dove parte attrice svolge attività di ristorazione.
Invero, il CT - analizzata la pratica prot.1996/9/2852 di cui al Decreto Legge
285/96 art. 9, promossa ed attualizzata dalla proprietaria dell'immobile sito al pian terreno, (per modifiche interne dell'esercizio commerciale, ora Persona_3
destinato al ristorante ) - ha evidenziato come una parte delle murature a Pt_4
minor spessore, prossime proprio all'area interessata dal crollo, erano state asportate, consentendo l'attualizzazione d'una sala unica a maggior capienza superficiaria e connettività tra gli ambienti del locale. Le modifiche erano avvenute verso fine anno 1997 (validazione pratica P.A del 31/10/1997).
Il CT ha sottolineato, altresì, che il rilievo comparativo tra lo stato di fatto e quanto licenziato nel 1996/97 evidenziava, nell'u.i. posta al pian terreno, “l'ulteriore impoverimento di due setti laterizi collocati nella parte terminale della sala interessata dal crollo (cfr. frecce in rosso)”, intervento che il CT colloca in un periodo successivo al 31.10.1997 (data di validazione della pratica).
Sempre avendo riguardo al piano comparativo tra le murature portanti dell'immobile del pian terreno e di quelle del piano primo, il CT ha riscontrato, nella sala dell'unità immobiliare/proprietà , l'esecuzione d'una importante Per_3
modifica strutturale, antecedente al 1996, che aveva comportato la rimozione del maschio murario divisorio destinato a supportare i carichi verticali ed orizzontali pagina 18 di 37 dell'edificio (elemento, questo, che risultava, invece, ancora presente nella proprietà posta al primo piano). CP_3
Invero, al centro della sala ristorante del locale del piano primo, il CT ha riscontrato la presenza (in sostituzione del maschio murario) di un pilastrino in acciaio sormontato da una coppia di travi di ripartizione inchiavardate nei setti murari di perimetro per una ridistribuzione del sovrastante peso proprio ed accidentale;
“le strutture orizzontali a trave risultano inserite nel rivestimento in carton gesso che ne maschera le dimensioni geometriche e le particolarità costruttive”.
Sul punto, il CT ha concluso nel senso che la modifica statica apportata nella sala ristorante (ante 1996), con l'inserimento del pilastrino in acciaio e le travi di ridistribuzione, non risulta precisamente databile, non essendo stata rinvenuta in
Archivio Edilizio documentazione pertinente alla modifica.
Conseguentemente, ha affermato il CT che la demolizione e/o sostituzione di strutture verticali, anche se ritenuti non portanti (anche quelle costituite da setti laterizi, seppur non gravate dal compito principale di reggere la struttura), ha inciso sulla statica interna dell'edificio, giocando un ruolo importante nel mantenimento stabile della stessa;
sicché la eliminazione improvvisa di tali elementi assume incidenza negativa nella statica dell'area d'influenza (anche non nelle immediatezze temporali dell'intervento, proprio come avvenuto nel caso di specie).
4.2 Alla luce degli accertamenti svolti, il CT ha concluso affermando come le cause del crollo parziale del solaio fossero imputabili alle importanti modifiche interne del locale realizzate nel corso del tempo (per fini estetici e di distribuzione degli spazi), modifiche che hanno determinato, tuttavia, un indebolimento statico della calotta e della soletta e che erano indirizzate a soddisfare le sole esigenze distributive ed estetiche.
Ciò detto, il Tribunale ritiene, tuttavia, di parzialmente rivedere e modificare le quote di responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro dovendosi, pertanto, attribuire una percentuale di responsabilità (pari al 30%) alla Controparte_13
pagina 19 di 37 che, in quanto coinvolta nei lavori di riqualificazione dell'appartamento del P1, non ha preliminarmente affrontato, in modo adeguato, una ampliata analisi circa la configurazione statica della struttura storica ed in particolare del sottostante locale, svuotato dai maschi murari e di setti minori e, dunque, della stabilità e solidità delle strutture sulle quali doveva essere effettuato l'intervento commissionato dalle proprietà . Parte_5
Del resto, risulta provato - e, comunque, non contestato - che il crollo della volta interna al locale si è verificato nel momento in cui erano in corso detti Pt_4
interventi di ristrutturazione nell'appartamento del primo piano, pur non conoscendosi le modalità operative e la magnitudo messa in atto nelle fasi demolitive.
Per la restante parte, in sostanziale conformità con quanto condivisibilmente affermato dal CT, la responsabilità principale del crollo deve essere attribuita alla proprietà del locale posto al pian terreno ( ) che aveva promosso e/o Persona_3
avvallato, nel corso del tempo, importanti modifiche interne indirizzate a soddisfare esigenze esclusivamente distributive e/o estetiche, senza considerare le incidenze negative sulla staticità del solaio e le possibili conseguenze d'indebolimento statico della calotta che dette modifiche avrebbero potuto cagionare anche nel corso del tempo (percentuale di responsabilità pari al 70%).
D'altra parte, sotto tale profilo rilevano anche i lavori non autorizzati, pure riscontrati dal CT, di rimozione di setti murari minori e di eliminazione d'intonaco sulla volta. La circostanza secondo cui il CT non è stato in grado di imputare tale attività alla proprietà (come sostenuto dal CTP di parte attrice) Persona_3
ovvero all'esercente quale conduttore/detentore dei locali dal 1998 ad Parte_1
oggi, è circostanza che, ai fini del presente giudizio, non rileva riguardando i rapporti tra proprietario ( ) e conduttore ( . Per_3 Parte_1
pagina 20 di 37
5. Sulle richieste risarcitorie di parte attrice.
5.1 Come anticipato, la società attrice ha richiesto la somma di euro 7.930,00 per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
Al riguardo, è stata allegata da una perizia di stima, redatta dall'arch. Parte_1
che determina in euro 8.200,00, oltre IVA, il costo degli interventi Persona_4
per il corretto ripristino dello stato dei luoghi.
Sotto tale profilo, la domanda attorea deve essere respinta.
Invero, premesso che la società non risulta aver anticipato alcuna somma Parte_1
di denaro (né risulta aver documento qualsivoglia pagamento in tal senso) per l'esecuzione dei lavori di ripristino e per le attività ricostruttive, effettuate dall' (sicché, per certi versi, potrebbe prospettarsi pure un Parte_6
intervenuto risarcimento del danno in forma specifica, essendo già stati eseguiti ed accettati i lavori di ripristino della volta), deve osservarsi come il diritto di agire in giudizio per il rimborso di tali voci di danno competerebbe, al più, alla proprietaria dell'unità immobiliare, trattandosi certamente di lavori di straordinaria amministrazione.
Neppure risulta che la quale conduttrice del locale, abbia provato la Parte_1
ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1577 c.c., non avendo dimostrato alcun precedente pagamento da rimborsare ed avendo, anzi, negato di aver commissionato lavori alla RA s.r.l.
Per dovere di completezza, occorre peraltro osservare come la richiesta di rimborso dei costi di intervento per la sabbiatura dell'intero soffitto, ritenuto necessario da parte attrice anche al fine di ricreare le fughe dello stesso colore, vada respinta anche alla luce delle considerazioni svolte sul punto dal CT - e pienamente condivise da questo Giudice - secondo cui questo tipo d'intervento, che avrebbe una funzione meramente estetica, “andrebbe ulteriormente ad indebolire la malta frapposta tra i mattoni, intervenendo sullo spessore del laterizio già di per sé interessato da precedenti passaggi. Si suggerisce d'agire con materiali consolidanti del
pagina 21 di 37 mattone e della malta interstiziale, riconosciuti dalle tecniche del Restauro qual è il tile in grado di bloccare la polverizzazione e frantumazione dei materiali. CP_14
Per migliorare il fattore estetico delle macchie, si consigliava l'intervento d'una mimetica e puntuale decorazione della modesta superficie, dopo aver asportato con spazzole di saggina ed utensili manuali non invasivi, quanto risulta ancor incoerente”.
La richiesta, dunque, deve essere rigettata.
5.2 Quanto, poi, alla pretesa risarcitoria formulata con riguardo ai danni non patrimoniali all'immagine subiti dalla società di ristorazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Il danno all'immagine di una società è figura di matrice giurisprudenziale e può essere definito come il danno che investe il rapporto che lega clienti ed avventori con il locale ristorante. Tale danno postula il venir meno, da parte della clientela o anche solo da parte dei fruitori occasionali del ristorante, del senso di affidamento e di fiducia nel corretto svolgimento dell'attività di ristorazione ad opera della trattoria.
Sul punto, deve osservarsi come l'accertamento del danno evento (distacco di alcuni laterizi della volta) non comporti automaticamente anche l'accertamento del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (v. da ultimo Cass. 8477/2020).
Ciò detto, parte attrice non ha dedotto alcun elemento a sostegno della reclamata voce di danno, neanche in termini di pubblicazione di articoli su quotidiani locali o su piattaforme digitali ovvero di commenti negativi su social, ecc., tali da confermare una seppur minima risonanza mediatica della vicenda, verificatasi del resto in orario di non apertura al pubblico del ristorante.
D'altra parte, deve anche tenersi conto che il sinistro in oggetto non ha avuto alcuna diretta incidenza sui livelli qualitativi dell'attività di ristorazione offerta dalla trattoria in oggetto.
pagina 22 di 37 5.3 La ha, inoltre, richiesto il risarcimento del danno da mancato Parte_1
guadagno a causa della perdita di coperti nel periodo di parziale inagibilità dei locali, nonché il risarcimento del danno da disagio per il periodo temporale di svolgimento dei lavori di ripristino.
Circa la capienza amministrativa dei posti a sedere, tenuto conto anche della possibile disposizione dei tavoli coinvolti nel crollo, il CT ha indicato un numero di
25 posti a sedere interessati dalle opere di ripristino per un periodo di giorni 15.
Ora, è chiaro come la chiusura al pubblico di una saletta del ristorante (destinata ad ospitare, appunto, 25 posti a sedere) abbia certamente comportato una riduzione degli incassi in capo alla società attrice, soprattutto nei giorni (venerdì, sabato e domenica) di massima affluenza in questa tipologia di locali.
In tal senso, può certamente ritenersi sussistente la prova circa il concreto accertamento della ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile: pregiudizio che trova riscontro (oltre che in presunzioni e massime di esperienza) nella riduzione effettiva dei coperti registrata nel periodo di interesse.
Senonché, ciò che rileva nel caso di specie è, piuttosto, l'impossibilità o, comunque,
l'estrema difficoltà di pervenire ad una stima esatta del danno lamentato, in termini di mancati guadagni, non potendo affatto escludersi che la contrazione dei ricavi sia dipesa anche - almeno in parte - da altri e concomitanti fattori oggettivi (quali la minor affluenza determinata da condizioni climatiche avverse, la concomitante apertura di nuovi locali nella stessa zona della città, la impossibilità di stimare con precisione il numero dei coperti in doppio turno, ecc.), fattori che finiscono per rendere, dunque, del tutto ipotetico il danno prospettato da parte attrice in termini di mancati incassi e che impongono di procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno, che costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il cui esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito
(senza neppure la necessità della richiesta di parte), fondata su un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa.
pagina 23 di 37 In applicazione di tale principio di diritto, tenuto conto dei dati desumibili dai libri contabili (relativamente ai fatturati registrati nei mesi immediatamente precedenti), del periodo di inutilizzabilità della sala danneggiata, dei giorni di chiusura del locale, dei posti a sedere previsti nella saletta inagibile, e della presumibile differenza media degli introiti giornalieri tra il periodo di piena agibilità e il periodo di agibilità parziale dei locali (elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione) deve essere riconosciuto, in favore della a titolo di lucro cessante, la Parte_1
somma complessiva di euro 4.500,00 (somma da ritenersi comprensiva anche del - minimo - danno da disagio per il periodo di svolgimento dei lavori edili).
5.4 Infine, alla società deve essere riconosciuto, a titolo di danno Parte_1
emergente, il rimborso delle spese legali d'intervento stragiudiziale, nella misura - determinata in via equitativa - di euro 500,00, trattandosi di una voce di spesa che ha trovato causa per effetto del sinistro verificatosi in data 25.03.2019.
5.5 In definitiva, il Tribunale determina in euro 5.000,00 l'ammontare del danno che deve essere riconosciuto alla della cui quota di responsabilità pari al 30% Parte_1
(ossia, euro 1.500,00) devono rispondere - nei rapporti con parte attrice - gli odierni convenuti.
6. Sulle domande di manleva.
6.1 Ora, facendo applicazione delle percentuali di responsabilità come sopra determinate - e ribadita, pertanto, la responsabilità in capo alla proprietà dell'immobile sito al piano terreno nella causazione dell'evento dannoso, nella misura del 70% - della (restante) quota di responsabilità pari al 30% (ossia, euro
1.500,00) devono rispondere, in prima battuta, ossia nei rapporti tra la società Pt_1
ed i convenuti principali, i proprietari dell'appartamento sovrastante a quello
[...]
danneggiato, e , ex art. 2051 c.c., i quali - in qualità Controparte_3 Controparte_4
di custodi della cosa - conservavano, dunque, il potere di fatto di controllarne le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminarne le situazioni di pericolo pagina 24 di 37 anche nel caso di consegna del bene alla ditta incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione (in ragione del non venir meno del relativo potere di vigilanza gravante sul committente/custode che resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera ex art. 2051 c.c.). Ovviamente, nei rapporti tra tali parti processuali, deve rispondere formalmente nei confronti della società attrice - in solido con la - anche il convenuto , non essendo certamente CP_3 CP_4
opponibile a terzi la clausola di manleva pattuita con la CP_3
6.2 Nei rapporti interni tra la sig.ra e il sig. , tenuto conto della CP_3 CP_4
clausola di manleva pattuita tra le parti nel successivo atto di trasferimento della quota dell'immobile di via Drovetti n. 6, a rogito Notaio , in data 27 novembre Per_2
2020 (clausola del seguente tenore: «Le parti danno atto, inoltre, che il pagamento dei danni arrecati all'unità immobiliare commerciale sottostante l'immobile oggetto del presente atto, condotta dalla società “ Controparte_15
” con sede in Torino, via Bernardino Drovetti n.6/G, sotto l'insegna
[...]
“ ”, durante i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare Parte_4
oggetto del presente atto saranno a totale carico della parte acquirente, che si assume il relativo obbligo di pagamento, manlevando la parte venditrice da ogni onere e responsabilità in merito»), la quota di responsabilità a carico del (pari ad CP_4
euro 750,00) graverà interamente sulla trattandosi, per l'appunto, di danni CP_3
cagionati direttamente alla società che conduceva in locazione l'unità Parte_1
immobiliare commerciale, in relazione ai quali deve affermarsi la operatività della clausola di manleva pattuita.
6.3 Quanto, però, ai rapporti tra la proprietaria/committente e la ditta CP_3
appaltatrice, del danno cagionato a terzi (nei termini e nei limiti sopra indicati) dovrà rispondere la sola tenuto conto, da un lato, Controparte_13
dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione, da parte della committente, ad impresa qualificata (ciò che esclude profili di culpa in eligendo in capo alla e, CP_3
dall'altro, della tecnicità dell'addebito emerso in sede di CT (inadeguata ed pagina 25 di 37 incompleta analisi della configurazione statica della struttura prima di procedere agli interventi programmati), addebito che non può che essere imputato alla ditta specializzata, avendo solo quest'ultima le capacità e le competenze per procedere ad una simile analisi.
6.4 La domanda di manleva/garanzia svolta dal nei confronti della ditta CP_4
RA s.r.l. deve ritenersi superata o assorbita dalla affermata operatività della clausola di manleva nei rapporti tra le odierne parti convenute.
6.5 L'impresa RA s.r.l. ha invocato la polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con (polizza n. 2019/03/2348911) ed ha Controparte_7
chiesto di essere manlevata dell'eventuale risarcimento dei danni.
La compagnia assicurativa - che, nel merito, ha aderito alle difese della propria assicurata - ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti della RA s.r.l. ex CP_3
art. 1667 c.c., per difetti e per vizi e difetti delle opere realizzate dall'impresa (in particolare, sotto il profilo della prescrizione e decadenza dell'azione); ma nulla ha eccepito in ordine alla operatività della polizza assicurativa con riferimento alla ulteriore domanda - di sostanziale garanzia propria - formulata dalla medesima parte convenuta in relazione ai danni provocati a terzi dall'impresa edile Parte_1
nell'esecuzione degli interventi.
L'argomentazione difensiva della compagnia assicurativa, secondo cui difetterebbe in capo alla RA s.r.l. la legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata dalla convenuta - atteso che le opere erano state subappaltate all'impresa
TE - non ha pregio e non risulta meritevole di accoglimento: invero, il subappalto, pur avendo natura derivata dal contratto base di appalto, è autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore cui l'originario committente (anche a voler ritenere che ne abbia autorizzato la stipula) rimane estraneo, non acquistando diritti (né assumendo pagina 26 di 37 obblighi) direttamente verso il subappaltatore: sicché la non avrebbe avuto CP_3
azione diretta nei confronti dell'impresa TE.
D'altra parte, la polizza assicurativa invocata dall'impresa risulta coprire CP_5
anche il caso di danni da “demolizione a fabbricati attigui” pur in presenza di
“coappaltatori/subappaltatori”.
7. Sulle domande riconvenzionali.
7.1 L'ulteriore domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra nei confronti CP_3
della ditta RA s.r.l. non può essere accolta.
Premesso che incombeva sulla chiamante l'onere probatorio di dare dimostrazione circa il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667
c.c. (onere della prova che non risulta essere stato soddisfatto), la richiesta della convenuta di rimborso delle spese sostenute per maggiori opere strutturali di modifica della cucina e per interventi di eliminazione delle fessurazioni prodottesi nei muri dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, nonché per il ritardo nella consegna dell'immobile è rimasta sfornita di riscontro probatorio, non essendo stata neppure indagata in sede di CT (atteso che il quesito peritale assegnato dal Giudice
- cui la parte non ha mosso contestazioni e di cui neppure ha chiesto integrazioni - non contemplava accertamenti in tal senso).
D'altra parte, non sembra siano stati acquisiti elementi per concludere che le problematiche lamentate dalla committente possano essere imputate a CP_3
profili di colpa nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da addebitare alla
[...]
dovendosi piuttosto addebitare (tenuto conto delle pacifiche Controparte_13
risultanze della CT) alle pregresse opere di indebolimento della statica interna dell'edificio realizzate dalla proprietà dell'unità commerciale del pian terreno e alla conseguente necessità di realizzare interventi di consolidamento della volta e della soletta tra le unità immobiliari poste tra il piano terra e il primo piano, di cui ha beneficiato anche l'attuale proprietà CP_3
pagina 27 di 37 La predetta domanda riconvenzionale, pertanto, andrà respinta.
7.2 Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla ditta RA s.r.l., volta al recupero dei costi delle opere di consolidamento strutturale eseguite nello stabile di via Drovetti n. 6, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
In seguito all'evento dannoso del 25.03.2019, la ditta RA s.r.l. risulta aver effettivamente realizzato, subappaltando le opere alla ditta TE, gli interventi di rafforzamento del sistema di volta del locale e del solaio interposto tra la proprietà e la proprietà con ferri e getti di calcestruzzo che hanno Per_3 CP_3
comportato anche “interventi statici su tutto il solaio della cucina con la creazione di travi irrigidenti sulla camera e sul bagno attigui”.
Il rimborso dei costi di tali opere (costi che ammonterebbero asseritamente ad euro
15.000,00) è stato richiesto, in via principale, dalla terza chiamata RA s.r.l. alla società sul presupposto che si fosse trattato di specifici interventi Parte_1
commissionati dalla predetta società di ristorazione;
in via di subordine, la domanda di rimborso è stata rivolta nei confronti della Sig.ra CP_3
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale nei confronti di Pt_1
non possa essere accolta.
[...]
Invero, come del resto argomentato anche dalla stessa difesa dell'impresa RA
s.r.l., le opere di consolidamento della struttura della volta e del solaio, di cui hanno beneficiato entrambe le unità immobiliari, si caratterizzano per essere interventi di tipo strutturale (e, quindi, di manutenzione straordinaria), il cui onere economico deve gravare sulla proprietà (che, peraltro, la stessa terza chiamata RA s.r.l. indica come “effettiva responsabile dei fatti avvenuti e delle conseguenze perdite economiche che nel 1996 ebbe a far demolire muri maestri e di sostegno senza tener conto delle possibili conseguenze perniciose sulla statica dell'edificio, come i fatti del
2019 hanno purtroppo confermato”).
pagina 28 di 37 Sicché, la domanda per il recupero dei costi delle opere effettivamente realizzate doveva essere rivolta nei confronti di soggetto rimasto estraneo alla Persona_3
causa.
In alternativa, la ditta RA s.r.l. avrebbe dovuto dimostrare, nel presente giudizio, che i lavori di cui sopra le erano stati appositamente commissionati dalla società sennonché, tale circostanza è rimasta sfornita di adeguata prova, Parte_1
non essendo stato prodotto alcun contratto, né alcun documento (lettere di incarico, mail o altro) che possa indurre a ritenere che i lavori di consolidamento siano stati eseguiti dalla terza chiamata su specifico incarico di (la quale, per parte Parte_1
sua, ha contestato di aver dato il relativo incarico).
Né, sotto tale profilo, appare determinante e rilevante la circostanza emersa dagli atti secondo cui sarebbe stata proprio la società ad indicare il nominativo Parte_1
dell'ing. quale progettista delle opere da eseguire: si tratta, a parere del Tes_3
Tribunale, di circostanza che assume valenza neutra e non dirimente, sia perché la presenza di un professionista di fiducia suggerito da poteva assumere - Parte_1
anche solo - funzioni di maggiore garanzia circa la tipologia delle opere da eseguire;
sia perché la fattura fiscale è stata emessa dall'ing. quale progettista, nei Tes_3
confronti del Sig. titolare della omonima ditta, che, nella Parte_7
relativa pratica comunale, risultava essere il soggetto committente.
7.3 Nei confronti di la domanda riconvenzionale de qua, svolta da Controparte_3
RA s.r.l., può essere accolta solo in parte.
Invero, trattandosi di interventi di consolidamento della soletta interposta tra le due unità immobiliari, detti interventi sono certamente da considerarsi a beneficio di entrambi i locali, quello sovrastante di proprietà e quello sottostante di CP_3
proprietà ma condotto in locazione della la soletta è in Per_3 Parte_1
comproprietà tra i proprietari degli appartamenti siti al piano superiore e a quello inferiore, rispetto ai quali svolge, rispettivamente, la funzione di piano di calpestìo e pagina 29 di 37 di copertura, cosicché detti lavori devono ritenersi eseguiti a vantaggio delle due proprietà interessate e tra esse ripartite in parti uguali.
Ciò detto, la quota di pertinenza della proprietà sovrastante deve essere posta a carico della sola convenuta CP_3
È vero che la clausola contrattuale di manleva pattuita tra le odierne parti convenute con il rogito Notaio del 27 novembre 2020 - mediante il quale la quota del Per_2
50% della proprietà dell'immobile era stata ceduta dal alla CP_4 CP_3
medesima - rileva solo con riferimento ai danni arrecati all'unità commerciale sottostante durante i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare del primo piano, oggetto di trasferimento, non operando, invece, con riguardo alla parte dei lavori di consolidamento eseguiti nella proprietà trasferita: con la conseguenza che, di questi costi, dunque, dovrebbe rispondere anche il . CP_4
Sennonché, la RA s.r.l. ha esplicitamente svolto formale domanda riconvenzionale solo nei confronti della e non anche del , nei CP_3 CP_4
riguardi del quale, pertanto, non potrà essere pronunciata alcuna statuizione di condanna.
Né la risulta aver svolto, in questa sede, invia riconvenzionale, azione di CP_3
regresso verso il onde recuperare la quota parte che sarebbe stata di CP_4
spettanza di quest'ultimo.
7.4 La ditta che aveva subappaltato l'esecuzione dei lavori Controparte_12
all'impresa TE, lamenta che il complesso intervento di consolidamento strutturale abbia avuto un costo di euro 15.000,00, importo che, tuttavia, non risulta documentato a mezzo fattura o altro documento contabile, nonostante la terza chiamata abbia dichiarato di aver già pagato la ditta (impresa TE) che, per l'appunto, aveva eseguito i lavori.
L'onere di provare l'esatto ammontare dei costi relativi ai lavori di consolidamento del solaio sostenuti dalla RA s.r.l. gravava ovviamente su detta parte processuale, la quale (oltre a non aver prodotto in giudizio riscontri documentali pagina 30 di 37 circa l'importo corrisposto alla subappaltatrice) non ha neppure chiesto al Giudice di integrare il quesito assegnato al CT, così da indagare anche tale profilo ed accertare l'ammontare dei costi.
Ora, sulla base della relazione del perito dell'assicurazione l'importo di tali lavori viene stimato in euro 7.000,00, importo dal quale, tuttavia, deve essere scorporata la somma di euro 800,00, riferibile all'intervento di mero ripristino del mattone distaccatosi dal soffitto a volta della sala di ristorazione.
Il restante importo, pari ad euro 6.200,00, si riferisce alle opere di consolidamento strutturale del soffitto, intervento che, come detto, è andato a beneficio sia della proprietà che della proprietà del sottostante locale di ristorazione. Parte_5
Tale importo di euro 6.200,00, indicato dal perito fiduciario dell'assicurazione, risulta coerente con la quantificazione del prezzo di tali interventi operata
(informalmente) dal CT, seppur in ottica conciliativa (“l'importo indicato dal CT per il consolidamento della volta (€ 6.000) era stato definito esclusivamente in sede conciliativa, senza riconoscimento di responsabilità, e non rappresenta il reale valore economico delle opere effettivamente eseguite, ben più onerose e documentate agli atti”; cfr. pag 8 comp. concl. RA s.r.l.). Come emerge chiaramente dalle difese assunte dalla terza chiamata, l'importo di cui sopra è contestato dall'impresa
RA s.r.l. la quale asserisce che l'ammontare dei costi sostenuto è stato senz'altro maggiore, senza tuttavia documentarlo.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di determinare la somma dovuta in favore dell' per gli interventi di risanamento e consolidamento della Parte_6
soletta nella misura complessiva di euro 6.200,00 oltre iva, importo che, per la quota pari al 50% (euro 3.100,00) deve essere posto a carico della proprietà che CP_3
pure ha beneficiato di tali opere, mentre la residua parte sarà di competenza della proprietà del locale sito al primo piano, atteso che detti interventi si sono resi necessari proprio per risolvere la problematica dell'indebolimento statico della volta causato dai lavori in precedenza effettuati in detto locale.
pagina 31 di 37
8. Sulle statuizioni di condanna.
8.1 In definitiva, con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
e devono essere condannati al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4
solido, in favore di della somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla decisione al saldo e oltre spese legali (su cui infra); quindi, per effetto della clausola pattizia di manleva, deve poi condannarsi a manlevare Controparte_3
di quanto questi (nei limiti, quanto al capitale, dell'importo di euro Controparte_4
750,00) è tenuto a pagare alla società in forza della presente pronuncia, Parte_1
oltre interessi legali dalla decisione al saldo e spese legali (su cui infra), avuto riguardo alla circostanza che, comunque, nei rapporti interni la quota gravante sul
, quanto al capitale, è pari all'importo di euro 750,00. CP_4
A sua volta, l'impresa RA s.r.l. dovrà essere condannata a manlevare CP_3
di quanto costei sarà tenuto a pagare alla società in forza della
[...] Parte_1
presente pronuncia, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Infine, la soc. dovrà essere condannata a manlevare la Controparte_7
propria assicurata, RA s.r.l., nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto detta impresa sarà tenuta a corrispondere alla società in forza della Parte_1
presente pronuncia, oltre interessi legali dalla decisione al saldo e oltre spese legali
(su cui infra).
In ordine al predetto importo, ritiene questo Giudice di dover escludere l'applicabilità del maggior saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.; esso infatti - come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28409/2018, con principio che si intende condividere - può operare “esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”.
pagina 32 di 37 8.2 Con riguardo alla domanda di rimborso delle opere di consolidamento, CP_3
deve essere condannata al pagamento, in favore dell'impresa RA
[...]
s.r.l., dell'importo di euro 3.100,00 (somma da intendersi già liquidata all'attualità), oltre interessi legali dalla decisione al saldo e oltre spese legali (su cui infra).
9. Sulle spese di lite.
9.1 Nei rapporti tra la società attrice ed i convenuti principali, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 2/3, dovendo tenersi conto del parziale rigetto delle domande attoree (la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno al pagamento dei lavori di ripristino e quella relativa al risarcimento del danno all'immagine, respinte con la presente pronuncia, hanno presupposti diversi ed autonomi rispetto al danno da perdita di incassi), dell'accoglimento della richiesta in misura assai ridotta rispetto a quanto domandato, nonché della mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice
(risultata, almeno in parte, ingiustificata).
Per la restante quota (1/3), le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce del valore della causa - in relazione al decisum, che risulta ricompreso nello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 - i convenuti e Controparte_3
, applicati per tutte le fasi i parametri medi, sono tenuti a rifondere Controparte_4
in favore della società la quota di 1/3 dell'importo complessivo di euro Parte_1
2.552,00 (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), ossia, euro 850,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge;
ed oltre alla quota di 1/3 di euro 264,00 per esborsi, ossia euro 88,00.
9.2 Nei rapporti tra i convenuti principali, tenuto conto, da un lato, della validità ed operatività della clausola di manleva e, dall'altro, della circostanza che il è CP_4
stato, comunque, convenuto in giudizio anche dall'attrice devono ritenersi Parte_1
pagina 33 di 37 sussistenti giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di ½,
Per la restante quota (1/2), le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce del valore della causa - in relazione al decisum, che risulta ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00 - la convenuta , Controparte_3
applicati per tutte le fasi i parametri tra i medi ed i minimi (avuto riguardo anche al fatto che, nei rapporti tra le predetti parti, la questione era limitata alla operatività della chiamata in manleva), è tenuta a rifondere in favore di la Controparte_4
quota di ½ dell'importo complessivo di euro 2.100,00, ossia euro 1.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
9.3 Nei rapporti tra la convenuta e l'impresa RA s.r.l., tenuto conto, da CP_3
un lato, dell'accoglimento della domanda di garanzia propria, svolta dalla convenuta, con rigetto della richiesta di rimborso delle spese per maggiori opere strutturali;
e, dall'altro, dell'accoglimento solo parziale della domanda della RA s.r.l. di rimborso delle opere di consolidamento, sussistono giusti motivi, in ragione della soccombenza reciproca, per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
9.4 Infine, nei rapporti tra la e la compagnia assicurativa - la Controparte_13
quale, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal proprio assicurato, dovrà tenere indenne e manlevare la RA s.r.l. di quanto è tenuta a pagare alla in forza della presente pronuncia - devono liquidarsi in favore della prima, e CP_3
a carico della seconda, oltre alle spese di resistenza anche quelle di chiamata
(compensi relativi alla fase introduttiva e di studio, da liquidarsi applicando i valori tra i minimi ed i medi).
9.5 In ragione degli esiti della CT, che hanno ridimensionato le pretese risarcitorie della società attrice, accertando che le responsabilità principali dell'evento dannoso sono da imputarsi ad opere e modifiche strutturali precedenti al sinistro, che avevano indebolito la tenuta statica della calotta e soletta, le relative spese devono pagina 34 di 37 essere poste definitivamente a carico della società della convenuta Parte_1
e della RA s.r.l., ciascuna nella misura di 1/3. CP_3
10. Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società per Parte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rileva in questo senso la circostanza che, al rifiuto della proposta conciliativa giudiziale da parte della società attrice, ha fatto seguito una pronuncia del Giudice che, seppur ha accolto la domanda in misura inferiore a quanto riconosciuto con la predetta proposta, ha comunque evitato la partecipazione della al Parte_1
rimborso, in favore della RA s.r.l., dei costi per le opere di consolidamento.
Tanto palesa il carattere obiettivamente non ingiustificato della posizione processuale assunta dalla società attrice, che non ha inteso aderire alla soluzione conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna CP_3
e , in solido tra loro, a pagare in favore di in
[...] Controparte_4 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di euro
1.500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.,
2. dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 nei rapporti tra la società attrice e i convenuti e;
Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in Controparte_3 Controparte_4
favore di le spese del presente giudizio per la restante quota di 1/3, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 850,66 per compensi ed in euro 88,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 35 di 37 4. dichiara tenuta e condanna a manlevare di Controparte_3 Controparte_4
quanto questi è tenuto a pagare alla società in forza delle statuizioni Parte_1
della presente pronuncia di cui ai punti 1) e 3);
5. dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ nei rapporti tra i convenuti e;
Controparte_3 Controparte_4
6. condanna a rimborsare a le spese di lite per la Controparte_3 Controparte_4
restante quota di ½, che si liquidano in complessivi euro 1.050,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
7. dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_16
rappresentante pro tempore, a manlevare di quanto costei è Controparte_3
tenuta a pagare alla società e a in forza delle Parte_1 Controparte_4
statuizioni della presente pronuncia di cui ai punti 1), 3), 4) e 6);
8. dichiara assorbita nelle statuizioni di cui al punto 4) la domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_4 Controparte_16
9. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_4
Controparte_16
10. respinge per il resto la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3
nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_16
pro tempore;
11. accoglie la domanda riconvenzionale formulata della terza chiamata RA
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3
e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta a pagare in favore della
[...]
società la somma complessiva di euro 3.100,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
12. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3
Controparte_16
13. dichiara tenuta e condanna la in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la in Controparte_16
pagina 36 di 37 persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto delle condizioni di polizza, di quanto la quest'ultima è tenuta a pagare a in forza Controparte_3
delle statuizioni della presente pronuncia di cui al punto 7);
14. condanna la a rimborsare alla Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di Controparte_16
resistenza e chiamata, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
15. pone le spese di CT definitivamente a carico dell'attrice società della Parte_1
convenuta e della terza chiamata società RA s.r.l., Controparte_3
ciascuna per la quota di 1/3, nella misura risultante dal decreto di liquidazione in atti del 22.06.2023.
Così deciso in Torino, il 11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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