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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1060 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 19/10/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara MERLO
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Grappa (VI) il 23/10/1968, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
LAROCCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
IA (VI), con atto trascritto nei registri dello stato Atto N. 3 parte II serie
A - anno 2000 - Comune di IA (VI), con conseguente trasmissione
dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per i necessari
adempimenti;
- Dopo attenta valutazione delle rispettive capacità economico-patrimoniali e
del contributo da ciascuno dato alla vita familiare, i coniugi hanno convenuto
che, a definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale, nonché a
tacitazione di qualsivoglia diritto derivante dal rapporto di coniugio, il signor
corrisponderà alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1
liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5, comma VIII, della L. 01.12.1970
n. 898, come introdotto dalla L. 06.03.1987, n. 74, previa dichiarazione di
equità da parte del Tribunale, la somma omnicomprensiva di €.65.000,00
(sessantacinquemila/00), somma da versarsi entro sette giorni dalla
comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito
dell'emananda sentenza.
- Dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
- i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili
2 alla celebrazione in forma scritta;
- le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IA (VI) in data 12/02/2000.
All'esito dell'udienza del 18/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 387/2005, irrevocabile, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
3 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 65.000,00, da versarsi entro sette giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito dell'emananda sentenza;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
4 è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in IA (VI) il 12/02/2000 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA (VI) al n. 3, parte
II, serie A, anno 2000;
c) dichiara equa la somma di euro 65.000,00 riconosciuta da
[...]
in favore di titolo di assegno divorzile una tantum; CP_1 Parte_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1060 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 19/10/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara MERLO
e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Grappa (VI) il 23/10/1968, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
LAROCCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
IA (VI), con atto trascritto nei registri dello stato Atto N. 3 parte II serie
A - anno 2000 - Comune di IA (VI), con conseguente trasmissione
dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per i necessari
adempimenti;
- Dopo attenta valutazione delle rispettive capacità economico-patrimoniali e
del contributo da ciascuno dato alla vita familiare, i coniugi hanno convenuto
che, a definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale, nonché a
tacitazione di qualsivoglia diritto derivante dal rapporto di coniugio, il signor
corrisponderà alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1
liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5, comma VIII, della L. 01.12.1970
n. 898, come introdotto dalla L. 06.03.1987, n. 74, previa dichiarazione di
equità da parte del Tribunale, la somma omnicomprensiva di €.65.000,00
(sessantacinquemila/00), somma da versarsi entro sette giorni dalla
comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito
dell'emananda sentenza.
- Dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione avverso l'emananda
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
- i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili
2 alla celebrazione in forma scritta;
- le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in IA (VI) in data 12/02/2000.
All'esito dell'udienza del 18/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 387/2005, irrevocabile, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
3 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 65.000,00, da versarsi entro sette giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito dell'emananda sentenza;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
4 è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in IA (VI) il 12/02/2000 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA (VI) al n. 3, parte
II, serie A, anno 2000;
c) dichiara equa la somma di euro 65.000,00 riconosciuta da
[...]
in favore di titolo di assegno divorzile una tantum; CP_1 Parte_1
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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