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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 625/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZAMPOLLO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a NA (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
04/10/1984, rappresentata e difesa dall'avv. BUX MARILY ( ), C.F._3 elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 14.4.2025, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con , in data 22.5.2010, e che dalla loro Controparte_1 unione sono nati , il 2.1.2014, e l'8.10.2015. Per_1 Per_2
1 Il ricorrente ha dedotto che la relazione è sempre stata serena sino all'autunno del 2024, allorquando
è stato destinatario di una lettera anonima, nella quale erano presenti riferimenti a relazioni extraconiugali intrattenute dalla di lui moglie.
Secondo la ricostruzione del da quel momento, pur avendolo la resistente rassicurato Pt_1 circa la falsità del contenuto della missiva, quest'ultima ha mutato il suo atteggiamento, comportandosi in modo sempre più distaccato.
Il ricorrente ha, poi, dedotto di avere inaspettatamente ricevuto, a gennaio 2025, una missiva inviata dalla per il tramite del proprio difensore, con la quale ha preannunciato l'intenzione di CP_1 separarsi dal coniuge.
Il ha allegato che, anche in ragione dell'atteggiamento sprezzante della moglie e all'esito Pt_1 del confronto con persone a lui vicine, ha incaricato un investigatore privato per compiere una verifica circa le abitudini della resistente, tanto che, sin dai primi momenti dell'osservazione, è emersa l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla con un altro uomo. CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha precisato che, proprio in occasione dell'attività commissionata all'investigatore, questi ha potuto verificare la presenza dell'auto dell'uomo in questione nei pressi dell'abitazione familiare in orario notturno, in occasione della notte trascorsa dal ricorrente fuori per ragioni di lavoro.
Dunque, il ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473-bis.15
c.p.c., nonché, in ogni caso, provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. in conformità alle conclusioni rassegnate.
Con decreto del 17.4.2025 è stata rigettata l'istanza di pronuncia di provvedimenti indifferibili ed urgenti.
Si è costituita la resistente, la quale ha dedotto che, al momento della nascita del figlio , il Per_1 marito le ha chiesto di occuparsi completamente della famiglia, in modo che egli potesse dedicarsi alle sue aspirazioni in ambito lavorativo.
La resistente ha dedotto che, essendole stato demandato il compito di gestire in tutto e per tutto il menage domestico e familiare, non le è stato possibile completare gli studi e reperire una attività lavorativa che le consentisse di essere autonoma.
La ha, poi, precisato che la relazione tra le parti è gradualmente peggiorata, tanto che sin CP_1 dall'autunno 2021 non vi sono più stati rapporti intimi;
relazione che è definitivamente precipitata quando ella ha deciso di impegnarsi come rappresentante di lista nella campagna elettorale per le elezioni del Comune di Porto Viro nel 2022, in quanto non condivisa dal ricorrente.
2 La ricorrente ha allegato di essere stata nominata assistente personale del Sindaco, con contratto fiduciario e con retribuzione di 800,00 euro al mese, e, successivamente, è stata assunta mediante una cooperativa.
La ha precisato che nel gennaio 2025 ha formalizzato la propria intenzione di addivenire CP_1 alla separazione e, da allora, il ricorrente le avrebbe fatto venire meno ogni forma di sostegno, limitandosi a corrisponderle circa 3-400 euro al mese, per far fronte alle esigenze della famiglia.
Dunque, la resistente ha chiesto adottarsi provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. in conformità alle conclusioni rassegnate.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 16.9.2025 sono state sentite le parti.
Emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, è stata fissata l'udienza per la discussione e la precisazione delle conclusioni.
Dunque, la causa è stata rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 7.10.2025 le parti hanno concluso come in atti.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
4. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre domande
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, dell'affidamento dei figli, nonché economiche.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
3 PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , come sopra generalizzati;
Pt_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO VIRO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2025.
La Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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