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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI AL EL Presidente rel./est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4607/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili) promossa da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZUCCHER FEDERICA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
ON UI come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 06.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Quanto alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e fermo il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/70, preso atto che la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa e che gli stessi non intendono riconciliarsi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Francolise (CE) e trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del medesimo Comune anno 2017, numero 9,
Parte II, Serie A alle condizioni di seguito concordate dalle parti, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) Affidarsi la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un week end alternato, partendo dal sabato alle ore 16.00 e fino alle ore 20.00 della domenica (cena compresa), avendo cura di prelevare e riportare la minore presso l'abitazione materna. I genitori potranno prevedere ulteriori visite giornaliere, da concordarsi volta per volta nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli impegni scolastici della minore. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 01 gennaio al 06 gennaio, alternando ogni anno il periodo. Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé la minore, alternandolo ogni anno, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la minore per due settimane anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con qualunque mezzo le date relative alle vacanze estive entro il 30 marzo di ogni anno. Per quanto non previsto, si richiama il piano genitoriale proposto da entrambe le parti con le medesime indicazioni.
2) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat. L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla madre;
3 )Le spese straordinarie per la minore saranno sostenute al 50% da parte di ciascun genitore, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il
Tribunale di Verona e che qui viene integralmente riproposto:
A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti pagina 2 di 6 da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
B) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla giuda di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
F) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II ,IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al pagina 3 di 6 sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
5) Darsi atto che la casa coniugale, sita in Verona, Via Paquara 6 è stata venduta in data
05.04.2023 e che con il ricavato è stato saldato il relativo mutuo ipotecario e suddiviso il residuo tra le parti. La casa acquistata dalla sig.ra in data 14.06.2023 e sita Parte_1 in S. Martino Buon Albergo (VR), Via Manzoni 12 deve considerarsi di esclusiva proprietà della stessa, in quanto acquistata con fondi propri, e sulla stessa il sig. Controparte_1 conferma e nuovamente dichiara di non vantare alcuna pretesa;
6) il sig. conferma di essere debitore nei confronti della sig.ra Controparte_1 [...] della somma di € 3.400,00. Parte_1
7) La somma di € 3.400,00 di cui al punto precedente verrà imputata a parziale compensazione delle rate scadute e a scadere del finanziamento n. 64324156 contratto dal sig. con per la ristrutturazione della casa coniugale di cui al Controparte_1 CP_2 punto 5) e che i coniugi si erano impegnati a rimborsare per la metà ciascuno. Per la parte residua, il rimborso di detto finanziamento rimarrà interamente a carico del sig. CP_1
il quale si impegna altresì a reperire entro il 30.06.2026 altro garante con cui
[...] sostituire la sig.ra . Per tali motivi, nulla più dovrà la sig.ra Parte_1 [...] al sig. per quanto attiene al citato finanziamento;
Parte_1 Controparte_1
8) Le parti si impegnano entro il 30.06.2026 ad intestare l'autovettura Mercedes TG
DT027EF, attualmente in capo alla sig.ra , al sig. Parte_1 CP_1
Ogni multa, bollo, sanzione, assicurazione relativa a detta autovettura, anche se
[...] di data antecedente al presente atto, sarà interamente ed esclusivamente a carico del sig.
Controparte_1
9) Il sig. si impegna a chiudere entro il 30.06.2026 il c.c. n. 05749 Controparte_1 cointestato con la sig.ra e acceso presso Banco BPM, filiale di Parte_1
Villafranca, a proprie spese.
10) Le spese, bolli, sanzioni, assicurazioni non pagate che dovessero pervenire con riferimento alla vettura, ora venduta, Qashqai TG ER324FD in suo alla famiglia saranno divise a metà tra le parti.
pagina 4 di 6 11) La sig.ra si impegna, nei modi e tempi decisi dalla stessa, a Parte_1 versare sul libretto postale n. 000048369018 la somma di € 400,00, somma residua ancora dovuta al sig. e da questo rinunciata in favore della figlia. Il sig. CP_1 CP_1 conferma che la sig.ra ha già corrisposto a tale titolo e sul
[...] Parte_1 suddetto libretto la somma di € 1.000,00. Le parti confermano che le somme presenti su detto libretto sono state versate per sopperire alle esigenze di e potranno essere Per_1 utilizzate esclusivamente previo accordo tra i genitori. In caso di dissenso, gli stessi potranno rivolgersi al Tribunale di Verona per le necessarie autorizzazioni.
12) Spese di lite compensate tanto per la fase della separazione quanto per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
13) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note scritte depositate il 6 novembre 2025 i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 5 di 6 Le condizioni di divorzio, di cui alle note scritte in sostituzione di udienza riportate in epigrafe, devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla figlia minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
CO (CE) il 04/09/2017 tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
CO (CE) (Anno 2017, Numero 9, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di CO (CE) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI AL EL
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI AL EL Presidente rel./est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4607/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili) promossa da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZUCCHER FEDERICA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
ON UI come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 06.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“Quanto alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e fermo il Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/70, preso atto che la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa e che gli stessi non intendono riconciliarsi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Francolise (CE) e trascritto nei registri degli atti di Matrimonio del medesimo Comune anno 2017, numero 9,
Parte II, Serie A alle condizioni di seguito concordate dalle parti, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) Affidarsi la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un week end alternato, partendo dal sabato alle ore 16.00 e fino alle ore 20.00 della domenica (cena compresa), avendo cura di prelevare e riportare la minore presso l'abitazione materna. I genitori potranno prevedere ulteriori visite giornaliere, da concordarsi volta per volta nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli impegni scolastici della minore. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la minore dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 01 gennaio al 06 gennaio, alternando ogni anno il periodo. Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé la minore, alternandolo ogni anno, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la minore per due settimane anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con qualunque mezzo le date relative alle vacanze estive entro il 30 marzo di ogni anno. Per quanto non previsto, si richiama il piano genitoriale proposto da entrambe le parti con le medesime indicazioni.
2) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per la minore, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat. L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla madre;
3 )Le spese straordinarie per la minore saranno sostenute al 50% da parte di ciascun genitore, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il
Tribunale di Verona e che qui viene integralmente riproposto:
A) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti pagina 2 di 6 da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
B) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
C) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
D) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
E) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla giuda di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
F) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II ,IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al pagina 3 di 6 sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
5) Darsi atto che la casa coniugale, sita in Verona, Via Paquara 6 è stata venduta in data
05.04.2023 e che con il ricavato è stato saldato il relativo mutuo ipotecario e suddiviso il residuo tra le parti. La casa acquistata dalla sig.ra in data 14.06.2023 e sita Parte_1 in S. Martino Buon Albergo (VR), Via Manzoni 12 deve considerarsi di esclusiva proprietà della stessa, in quanto acquistata con fondi propri, e sulla stessa il sig. Controparte_1 conferma e nuovamente dichiara di non vantare alcuna pretesa;
6) il sig. conferma di essere debitore nei confronti della sig.ra Controparte_1 [...] della somma di € 3.400,00. Parte_1
7) La somma di € 3.400,00 di cui al punto precedente verrà imputata a parziale compensazione delle rate scadute e a scadere del finanziamento n. 64324156 contratto dal sig. con per la ristrutturazione della casa coniugale di cui al Controparte_1 CP_2 punto 5) e che i coniugi si erano impegnati a rimborsare per la metà ciascuno. Per la parte residua, il rimborso di detto finanziamento rimarrà interamente a carico del sig. CP_1
il quale si impegna altresì a reperire entro il 30.06.2026 altro garante con cui
[...] sostituire la sig.ra . Per tali motivi, nulla più dovrà la sig.ra Parte_1 [...] al sig. per quanto attiene al citato finanziamento;
Parte_1 Controparte_1
8) Le parti si impegnano entro il 30.06.2026 ad intestare l'autovettura Mercedes TG
DT027EF, attualmente in capo alla sig.ra , al sig. Parte_1 CP_1
Ogni multa, bollo, sanzione, assicurazione relativa a detta autovettura, anche se
[...] di data antecedente al presente atto, sarà interamente ed esclusivamente a carico del sig.
Controparte_1
9) Il sig. si impegna a chiudere entro il 30.06.2026 il c.c. n. 05749 Controparte_1 cointestato con la sig.ra e acceso presso Banco BPM, filiale di Parte_1
Villafranca, a proprie spese.
10) Le spese, bolli, sanzioni, assicurazioni non pagate che dovessero pervenire con riferimento alla vettura, ora venduta, Qashqai TG ER324FD in suo alla famiglia saranno divise a metà tra le parti.
pagina 4 di 6 11) La sig.ra si impegna, nei modi e tempi decisi dalla stessa, a Parte_1 versare sul libretto postale n. 000048369018 la somma di € 400,00, somma residua ancora dovuta al sig. e da questo rinunciata in favore della figlia. Il sig. CP_1 CP_1 conferma che la sig.ra ha già corrisposto a tale titolo e sul
[...] Parte_1 suddetto libretto la somma di € 1.000,00. Le parti confermano che le somme presenti su detto libretto sono state versate per sopperire alle esigenze di e potranno essere Per_1 utilizzate esclusivamente previo accordo tra i genitori. In caso di dissenso, gli stessi potranno rivolgersi al Tribunale di Verona per le necessarie autorizzazioni.
12) Spese di lite compensate tanto per la fase della separazione quanto per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
13) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando altresì ai termini per l'impugnazione”.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note scritte depositate il 6 novembre 2025 i procuratori delle parti, dando atto che le parti nelle more avevano raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 5 di 6 Le condizioni di divorzio, di cui alle note scritte in sostituzione di udienza riportate in epigrafe, devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla figlia minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
CO (CE) il 04/09/2017 tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
CO (CE) (Anno 2017, Numero 9, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di CO (CE) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI AL EL
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