Sentenza 7 novembre 2024
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, i risultati conseguiti in violazione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. come formulato alla data di autorizzazione delle operazioni, non sono utilizzabili ai fini della decisione anche se acquisiti al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti, in quanto affetti da inutilizzabilità cd. patologica, qual' è quella derivante dalla loro assunzione "contra legem".
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità “patologica” delle intercettazioni non è sanabile nemmeno con il consenso delle parti (Cass. Pen. n. 42545/2024)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 aprile 2025
L'art. 270 c.p.p. sancisce un divieto assoluto di utilizzazione delle intercettazioni acquisite in un procedimento diverso e non connesso, configurando una forma di inutilizzabilità "patologica" non sanabile neppure dal consenso delle parti. La Cassazione penale ha ribadito il principio con la sentenza n. 42545/2024, annullando la condanna di un militare dell'Arma per accesso abusivo allo SDI fondato su captazioni illegittimamente impiegate. Il fatto Un appuntato dei Carabinieri in servizio a C., Mu.An., era stato condannato per accesso abusivo al sistema informatico SDI (Sistema di Indagine del Ministero dell'Interno) e per rivelazione di segreto d'ufficio. La condotta era emersa da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 42545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42545 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione della sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 326 cod. pen. e nel resto annullamento con rinvio;
udito il difensore dell'imputato, avv. Rocco Luigi Corvaglia che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di AR AN in ordine ai seguenti reati allo stesso ascritti quale Carabiniere in servizio presso la stazione CC di LL SA (MI): - artt. 81, comma secondo, 615-ter, commi primo e secondo, n. 1 e comma terzo, cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico SDI (Sistema di indagine del Ministero dell'Interno), protetto da misure di sicurezza, eseguendo numerose interrogazioni su persone fisiche, veicoli e documenti (capo 1); - artt. 81, comma secondo, 326 cod. pen. per aver rivelato a SS LA TH notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, in particolare per aver informato la donna delle indagini in corso a carico della associazione di narcotraffico guidata da RR CA, marito della SS ed operante nella zona “Palazzi S. Eusebio” di LL SA (capo 2).
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 7 del 2020. A sostegno dell'eccezione svolge le seguenti considerazioni.
2.1.1. Le intercettazioni telefoniche sono state autorizzate con decreto GIP del 27 dicembre 2016 nell'ambito del procedimento n. 1244/16 RG mod. 44, iscritto presso la Procura della Repubblica di Monza a carico di ignoti per il delitto di tentato omicidio. L'attività captativa si è svolta dal 27 dicembre 2016 al 24 febbraio 2017 e ha riguardato, tra le altre, anche utenze in uso a SS LA TH (rit. nn. 1160 e 1161 del 2016). I fatti oggetto del presente processo sono emersi dall'ascolto dei colloqui tra l'imputato e la SS, intercettati su dette utenze. A seguito della C.N.R. della Questura di Milano del 7 marzo 2017 —acquisita al fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. —, il Pubblico ministero di Monza ha disposto l'iscrizione di un autonomo fascicolo n. 4356/17 RGNR a carico di AR AN. Il 17 maggio 2017 il medesimo Pubblico ministero ha trasmesso gli atti, per competenza, alla Procura distrettuale di Milano che ha iscritto il procedimento al n. 27865/2017 RGNR a carico AR AN. Le intercettazioni telefoniche sono state autorizzate in un diverso procedimento avente ad oggetto il delitto di omicidio tentato, che non presenta alcuna connessone ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati qui in contestazione, per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Pertanto opera il divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità di tutte le intercettazioni riportate nella CNR della Questura di Milano 2 (in particolare progressivi nn. 965, 1025, 1209, 1215, 1478, 1590, 1626, 1862, 1942 rit. nn. 1160 e 1161 del 2016) e valorizzate dai giudici di merito per pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato.
2.1.2. Il ricorrente evidenza che viene in rilievo un'ipotesi di inutilizzabilità patologica, rispetto alla quale è ininfluente il consenso prestato ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo attiene alla denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati. Una volta espunti dal compendio probatorio i risultati intercettativi, si frattura il tessuto argomentativo della sentenza che trova fondamento nella correlazione tra le conversazioni intercettate e gli accessi allo SDI effettuati dall'imputato. La decisione, quindi, non supererebbe la “prova di resistenza”, poiché la inutilizzabilità delle intercettazioni farebbe venir meno la prova che l'accesso alla banca dati fosse abusivo in quanto finalizzato ad informare la SS dei risultati della ricerca. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
pertanto non si è formata alcuna preclusione sul punto nonostante l'imputato non avesse mai sollevato in precedenza alcuna eccezione, proponendola, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Occorre aggiungere che il ricorrente ha assolto gli oneri allegativi su di lui incombenti in quanto: ha rappresentato in modo specifico i dati processuali posti a base della eccezione (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328 – 01); ha prodotto le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 - 01); ha chiarito l'incidenza del vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, De Iorio, Rv. 243416 – 01). 3. Il primo motivo è fondato quanto al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. e non è inammissibile in ordine al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. rispetto al quale è maturato il termine massimo di prescrizione. 3 La struttura motivazionale della sentenza impugnata poggia, in larga parte, sui risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento. Detti risultati sono pertanto inutilizzabili ex art. 270 cod. proc. pen. (nel testo applicabile ratione temporis), in quanto per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 3.1. Le intercettazioni sono state autorizzate per individuare gli autori del delitto di tentato omicidio commesso il 28 novembre 2016 ai danni di ZA Mohamed. Il procedimento è stato iscritto al n. 11244/2016 RGNR mod. 44, presso la Procura della Repubblica di Monza a carico di ignoti, nel 2016 (quindi entro il 31 agosto 2020); tale dato temporale conduce a fare riferimento all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo anteriore a quello introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, a sua volta anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 (cfr. Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, non ancora massimata). In forza di esso: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite LL (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera rispetto agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. A questa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» debba esistere tra il reato per cui l'intercettazione è stata autorizzata e quello emerso grazie ai risultati di tale captazione sì da rendere quest'ultimo ricompreso nel provvedimento autorizzatorio, in modo da offrire una ricostruzione sistematica rispettosa dell'art. 15 Cost. che vieta "autorizzazioni in bianco". Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che, normativamente, abbraccia le seguenti ipotesi: - reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c). 4 In sostanza per “diversi procedimenti”, cui si riferisce il divieto dettato dall'art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi quelli aventi ad oggetto “reati diversi” che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. Vale a dire: solo la connessione “sostanziale” tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di “stesso procedimento” idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. In presenza di siffatta “connessione” il decreto autorizzativo “copre” sia quello specifico fatto – reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi») per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una “connessione qualificata” espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen. Di contro, per individuare lo “stesso procedimento” non è sufficiente un nesso di natura “formale” o “occasionale”, quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o “filone”) investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. 3.2. Il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. ascritto a AR AN non presenta alcuna connessione sostanziale rilevante ex art. 12 cod. proc. pen. con quello di tentato omicidio oggetto dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni. Invero, come risulta dalla nota della Squadra Mobile della Questura di Milano del 7 marzo 2017, gli inquirenti, ottenuta l'attivazione delle intercettazioni per scoprire gli autori del tentato omicidio, hanno captato le conversazioni tra l'odierno ricorrente e SS LA TH, il cui telefono era sotto controllo;
dall'ascolto di quei colloqui sono emersi i fatti ascritti a AR che risultano ictu oculi “diversi” dal delitto di tentato omicidio al quale non sono legati da concorso formale, continuazione o nesso teleologico. Le informazioni acquisite a carico di AR, grazie alle intercettazioni nel diverso procedimento, avrebbero potuto costituire notizia dei reati a suo carico (cfr. Corte cost., sent. n. 366 del 1991), ma non possono essere impiegate come elementi di prova. Discende che sono inutilizzabili i risultati captativi, cui le sentenze di merito hanno fatto ampio ricorso per dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. (capo 1). 3.3. Diverso discorso potrebbe svolgersi in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. (capo 2) nel momento in cui le intercettazioni telefoniche fossero considerate “corpo del reato” (cfr. Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 – 01). Tuttavia, anche riguardato da questa prospettiva, il motivo di ricorso non può ritenersi inammissibile. Esso, invero, non si rivela ictu oculi privo di ogni 5 consistenza (cfr. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01), giacché postula la soluzione di una ipotesi ricostruttiva, in fatto e in diritto, di non immediata soluzione. Ergo, essendo maturato il termine massimo di prescrizione in relazione a tutte le condotte di cui al capo 2), si impone l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. infra). 4. Una volta stabilito che le intercettazioni in rassegna cadono sotto la previsione dell'art. 270 cod. proc. pen., quantomeno per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. (capo 1), occorre interrogarsi vuoi sulla natura della inutilizzabilità qui in esame vuoi sulla efficacia, (eventualmente) “sanante”, del consenso prestato dalla difesa alla acquisizione della prova ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen.. 4.1. Circa il primo tema, la Corte di cassazione si è ripetutamente espressa nel senso di ritenere che l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. dà luogo a un'ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (cfr. Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020 – 01; Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O, Rv. 279629 – 01; Sez. 5, n. 11745 del 06/02/2020, Guccione, non massimata;
Sez. 5, n. 33070 del 21/06/2024, non massimata). L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" inerisce agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. A tale categoria appartiene senza dubbio l'inutilizzabilità che discende dalla violazione del divieto assoluto posto dall'art. 270 cod. proc. pen., norma posta a presidio di diritti costituzionalmente garantiti. Come osservano le Sezioni Unite LL (cfr. paragrafo 8 della sentenza in rassegna): - «attraverso l'individuazione dei reati in relazione ai quali l'intercettazione può essere autorizzata, i limiti di ammissibilità definiscono il perimetro legale all'interno del quale il giudice deve operare le valutazioni relative alla sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell'autorizzazione (in ordine, ad esempio, al presupposto indiziario di cui all'art. 267 cod. proc. pen.). Pertanto, la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni "ordinarie" dall'art. 266 cod. proc. pen. attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge 6 ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa - e inderogabile - tassatività che da essa discende (cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla «natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); - «consentire, in caso di connessione dei reati o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto, l'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione»; - «del resto, l'indiscriminato, in quanto svincolato dall'osservanza dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge, allargamento dell'area dei reati per i quali sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte;
dall'altra, l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che è assicurato dall'art. 270 cod. proc. pen.». In sostanza l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate contrasta con le garanzie riconosciute dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasforma l'intervento del giudice in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella). 4.2. Circa la seconda questione, occorre muovere dalla constatazione che il difensore ha acconsentito, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., alla acquisizione della nota della Squadra mobile della Questura di Milano che conteneva anche la trascrizione “informale” delle intercettazioni di cui si discute. L'art. 493 comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva». Tuttavia il c.d. accordo acquisitivo, regolato dalla disposizione appena citata, consente di superare la inutilizzabilità c.d. “fisiologica” (quella, cioè, derivante dal 7 principio di separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento), non quella c.d. “patologica” determinata da violazione di divieti probatori. Al riguardo il collegio ritiene di dover ribadire il principio per cui gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento non sono utilizzabili ai fini della decisione nel caso in cui siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" (Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 – 02; Sez. 6, n. 48949 del 07/10/2016, Guarnieri, Rv. 268213 – 01; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta, Rv. 244589 – 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237412 – 01). Pertanto il radicale vizio di inutilizzabilità delle intercettazioni non è sanato dall'accordo delle parti sulla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento, perché tale manifestazione di consenso porta ad attribuire valore a elementi di prova non formatisi nel contraddittorio delle parti, ma non può ovviare a vizi radicati sulla violazione del fondamentale principio di garanzia espresso dall'art. 270 cod. proc. pen., che trova la propria matrice nei diritti fondamentali della persona. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al delitto di cui all'art. 615-ter, commi primo e secondo, n. 1 e comma terzo, cod. pen. (capo 1) — il cui termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni. Il giudice di rinvio, espunte dal compendio probatorio le conversazioni inutilizzabili, effettuerà un nuovo esame sulla sussistenza del delitto in rassegna. Quanto, invece, al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. (capo 2), la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso conduce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 comma 1, cod. proc. pen., che il 17 ottobre 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione anche per l'ultimo episodio (in ordine temporale) oggetto di addebito, commesso il 14 febbraio 2017, tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. Covid in conseguenza del rinvio dell'udienza del 25 marzo 2020, ricadente nel primo periodo emergenziale (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02 e 280432 – 03). Con riferimento al reato di rivelazione di segreti di ufficio, non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo 8 assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, incentrate sulla inutilizzabilità dei risultati intercettativi, risultano in grado di condurre, al più, ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata (anche al fine di indagare l'applicabilità nel caso concreto del principio espresso dalle citate Sezioni Unite Floris); rinvio tuttavia inibito, per le condotte di cui al capo 2), dall'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo 2), perché estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza in relazione al capo 1) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 07/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Grazia Rosa Anna Miccoli 9