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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7512/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849386 CONTR. CONS. 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7512-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Area RL impugnando l'avviso di accertamento N. 22849386 – per euro €. 123,47 relativo a contributo consortile per anno imposta – ANNO 2023 – emesso dal concessionario della riscossione per conto del CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI
BACINI SETTENTRIONALI DEL OS
Lamentava la carenza di legittimazione del soggetto che ha emesso l'atto; 2) l'inesistenza dell'atto per assenza della firma autografa;
3) la violazione dell'art.19 del D.Lgs. 546/1992 4) vizi di motivazione l'inesistenza dell'atto per violazione del codice di rito sulla notificazione;
6) l'inesistenza del fondamento della pretesa e mancanza di beneficio;
7) l'irragionevolezza dell'obbligo della presentazione del reclamo ex art.17-bis D.lgs. 546/1992.
Si costituiva Area controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9.2.26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che non è provata la regolare notifica degli atti presupposti indicati nel documento né può ritenersi consolidata la pretesa con l'invio della notificata richiesta Formale, non rientrando questo tra gli atti impugnabili ex art 19 dlgs 546-91 Pertanto possono essere valutati in questa sede i vizi di merito lamentati che vengono ritenuti assorbenti sugli altri proposti
La Corte Costituzionale – con la recente sentenza n.188 del 25 settembre 2018 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio». E' stato, dunque, esaustivamente ribadito il principio
(consolidato dalla giurisprudenza di legittimità) che il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del Consorzio, non viene meno anche nelle ipotesi delle c.d. spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Ne consegue che, a fronte della contestazione operata dal contribuente sulla sussistenza del beneficio ed in difetto di prova dell'adozione del piano di classifica da parte della competente autorità regionale e quindi, del perimetro di contribuenza sul quale insistono i terreni oggetto del tributo , grava sul Consorzio la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo. Sicché, alla luce dei principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio ed in assenza di controprova prova in ordine alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente, la pretesa impositiva si rivela illegittima.
Il proposto ricorso è fondato e meritevole di accoglimento anche per l'ulteriore profilo di merito relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ed invero, l'avviso impugnato de quo (pur indicando la natura della pretesa tributaria) si limita, per un verso, ad un generico richiamo ad altro atto presupposto (che non rientra nel novero degli atti elencati nell'art.19 del D.Lvo 546/91 e non è perciò in grado di comportare, ove non contestato, la cristallizzazione del credito in esso indicato peraltro inviato per posta ordinaria) che non è stato notificato regolarmente e, per altro verso, indica genericamente i dati catastali identificativi dell'unità immobiliare oggetto del richiesto contributo consortile di bonifica, con conseguente violazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 3 legge 241/90. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nella fattispecie in esame, il contribuente non è stato posto nella condizione di esercitare il proprio diritto di verifica e difesa, in assenza dei criteri di chiarezza e correttezza che devono sempre caratterizzare l'operato della P.A.. Sotto tale profilo, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per carenza di motivazione.
Nel caso di specie, all'avviso impugnato non è stata allegata alcuna documentazione, mentre era necessario, per procedere alla riscossione allegare i documenti relativi sia al piano di classifica, sia alla realizzazione di una o più opere che abbiano determinato il verificarsi di un vantaggio fondiario a favore dell'immobile gravato dal contributo, oltre all'indicazione dei parametri adottati per il calcolo del contributo, nonché un piano di riparto annuale dei lavori con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile e delle modalità di ripartizione delle spese tra i singoli immobili.
La materia dei consorzi sovente oggetto di contrasti in giurisprudenza consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7512/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22849386 CONTR. CONS. 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7512-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Area RL impugnando l'avviso di accertamento N. 22849386 – per euro €. 123,47 relativo a contributo consortile per anno imposta – ANNO 2023 – emesso dal concessionario della riscossione per conto del CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI
BACINI SETTENTRIONALI DEL OS
Lamentava la carenza di legittimazione del soggetto che ha emesso l'atto; 2) l'inesistenza dell'atto per assenza della firma autografa;
3) la violazione dell'art.19 del D.Lgs. 546/1992 4) vizi di motivazione l'inesistenza dell'atto per violazione del codice di rito sulla notificazione;
6) l'inesistenza del fondamento della pretesa e mancanza di beneficio;
7) l'irragionevolezza dell'obbligo della presentazione del reclamo ex art.17-bis D.lgs. 546/1992.
Si costituiva Area controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9.2.26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che non è provata la regolare notifica degli atti presupposti indicati nel documento né può ritenersi consolidata la pretesa con l'invio della notificata richiesta Formale, non rientrando questo tra gli atti impugnabili ex art 19 dlgs 546-91 Pertanto possono essere valutati in questa sede i vizi di merito lamentati che vengono ritenuti assorbenti sugli altri proposti
La Corte Costituzionale – con la recente sentenza n.188 del 25 settembre 2018 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio». E' stato, dunque, esaustivamente ribadito il principio
(consolidato dalla giurisprudenza di legittimità) che il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del Consorzio, non viene meno anche nelle ipotesi delle c.d. spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Ne consegue che, a fronte della contestazione operata dal contribuente sulla sussistenza del beneficio ed in difetto di prova dell'adozione del piano di classifica da parte della competente autorità regionale e quindi, del perimetro di contribuenza sul quale insistono i terreni oggetto del tributo , grava sul Consorzio la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo. Sicché, alla luce dei principi che governano la distribuzione dell'onere probatorio ed in assenza di controprova prova in ordine alla sussistenza di un beneficio specifico e diretto conseguito dal terreno del contribuente, la pretesa impositiva si rivela illegittima.
Il proposto ricorso è fondato e meritevole di accoglimento anche per l'ulteriore profilo di merito relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ed invero, l'avviso impugnato de quo (pur indicando la natura della pretesa tributaria) si limita, per un verso, ad un generico richiamo ad altro atto presupposto (che non rientra nel novero degli atti elencati nell'art.19 del D.Lvo 546/91 e non è perciò in grado di comportare, ove non contestato, la cristallizzazione del credito in esso indicato peraltro inviato per posta ordinaria) che non è stato notificato regolarmente e, per altro verso, indica genericamente i dati catastali identificativi dell'unità immobiliare oggetto del richiesto contributo consortile di bonifica, con conseguente violazione degli artt. 7 legge 212/2000 e 3 legge 241/90. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nella fattispecie in esame, il contribuente non è stato posto nella condizione di esercitare il proprio diritto di verifica e difesa, in assenza dei criteri di chiarezza e correttezza che devono sempre caratterizzare l'operato della P.A.. Sotto tale profilo, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per carenza di motivazione.
Nel caso di specie, all'avviso impugnato non è stata allegata alcuna documentazione, mentre era necessario, per procedere alla riscossione allegare i documenti relativi sia al piano di classifica, sia alla realizzazione di una o più opere che abbiano determinato il verificarsi di un vantaggio fondiario a favore dell'immobile gravato dal contributo, oltre all'indicazione dei parametri adottati per il calcolo del contributo, nonché un piano di riparto annuale dei lavori con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile e delle modalità di ripartizione delle spese tra i singoli immobili.
La materia dei consorzi sovente oggetto di contrasti in giurisprudenza consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso, spese compensate