Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data-OMISSIS-, con cui veniva rigettata l’istanza presentata dall’odierno ricorrente per il rilascio di porto d’armi per uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. FR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto il rilascio del porto d’armi per uso venatorio ma la Questura di Perugia, con provvedimento in data -OMISSIS-, ha negato il rilascio in ragione di una asserita inaffidabilità nell’uso delle armi di un familiare (ancorché non esplicitato nei provvedimenti, è pacifico tra le parti che si tratti del padre del ricorrente).
1.1. La richiesta di riesame in autotutela ha determinato l’adozione in data -OMISSIS- di una conferma del diniego, in quanto la Questura ha “ RITENUTO di non poter valutare positivamente le memorie prodotte dall'istante, poiché, seppur […] non sia di fatto convivente con il familiare privo di garanzie di affidabilità in materia di armi, tale circostanza non consente di escludere, sulla base di un giudizio prognostico, il pericolo che lo stesso possa impossessarsi delle armi ed abusarne ”.
2. Avverso detto diniego, il ricorrente lamenta in sostanza che: (i) – vi siano difetto di istruttoria e motivazione, nonché travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di cui agli artt. 11 e 43 del TULPS, in quanto al ricorrente, giovane studente dell’Istituto agrario e di specchiata condotta, non viene attribuito alcun rilievo che possa determinare un giudizio negativo in punto di “buona condotta” e/o “assenza di affidamento di non abusare delle armi”; (ii) – il riferimento ai legami familiari del ricorrente comporti illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto non vi è coabitazione con il padre, e comunque costui ha solo lievi precedenti penali connessi alla propria attività di allevamento e commercio di bestiame.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
4.1. E’ certamente condivisibile l’assunto su cui si basa la Questura, nel senso che, ai fini della valutazione dell’affidabilità in materia di armi, occorra operare una ricognizione non solo della personalità del titolare, ma anche di tutte le circostanze di fatto che possano incidere sul corretto esercizio del dovere di custodia, così da evitare che le armi possano essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità; sicché il detentore di armi deve garantire non solo la propria affidabilità, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare ad opera dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.
4.2. Tuttavia, è altrettanto certo che la mera esistenza di un legame familiare con un soggetto controindicato non possa di per sé giustificare un giudizio di inaffidabilità.
4.3. Infatti, il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi deve riguardare il soggetto che chiede il rilascio o il rinnovo della relativa autorizzazione di p.s., Un giudizio negativo su di una diversa persona non può riverberarsi negativamente sul richiedente, a meno che siano proprio le caratteristiche specifiche dei rapporti, personali o lavorativi, esistenti tra di loro a determinare un rischio di abuso delle armi; ciò che può avvenire, appunto, a causa dell’influenza che un familiare o un collega controindicato sia in grado di esercitare sulla condotta del soggetto che aspira ad ottenere o mantenere l’autorizzazione all’uso delle armi, oppure della coabitazione o comunque della facilità di accesso del soggetto ritenuto inaffidabile al luogo in cui si intendono custodire le armi. Giudizi prognostici che richiedono, in ogni caso, una specifica motivazione sulle circostanze ritenute ostative.
4.4. Nel caso in esame, il ricorrente nega che vi sia coabitazione in senso stretto (anagrafico), e, anche se risulta che i componenti della famiglia risiedano in abitazioni distinte nel medesimo edificio, non viene contestato un profilo di pericolo riguardo al libero accesso di persone diverse dal ricorrente al luogo dove le armi verrebbero detenute. D’altro canto, la mera considerazione della giovane età del ricorrente, la cui condotta risulta finora specchiata, non è sufficiente a supportare l’ipotesi che possa subire interferenze e condizionamenti illeciti da parte del genitore.
4.5. Inoltre, a ben vedere, il padre del ricorrente non risulta gravato da pregiudizi penali per reati rispetto ai quali l’uso delle armi possa assumere una diretta rilevanza: a quanto pare, si tratta di reati ambientali o di carattere economico, legati all’attività di impresa esercitata. Dunque, nella prospettiva seguita dalla giurisprudenza di questo Tribunale (secondo la quale, l’Amministrazione, di fronte a precedenti penali per reati che non abbiano alcun collegamento con l’uso delle armi e che non implichino in alcun modo una condotta violenta, per negare il titolo autorizzatorio è tenuta ad argomentare sulla mancanza del requisito della buona condotta, e la soglia della sufficienza motivazionale di tale valutazione è in funzione della gravità, del numero e della collocazione, nell’ambito del percorso di vita del richiedente, dei precedenti penali o di polizia a suo carico – cfr. sent. n. 329/2025 e n. 908/2024), è finanche da dimostrare che il padre del ricorrente possa ritenersi inaffidabile.
4.6. In conclusione, la valutazione della Questura di Perugia risulta basata su elementi insufficienti e non adeguatamente motivata, e deve quindi essere annullata.
5. Le spese, considerate le peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.