CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2955/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti dagli
Avvocati Roberto Amodeo (C.F. ) e Beatrice Amodeo (C.F. C.F._2
, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Roma, Via Antonio Baiamonti, n 4.
appellante
CONTRO
C.F./P.I. ), con sede in Milano (MI), via Pietro Micca, CO P.IVA_1
2, iscritta al REA di col n. 1699740, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 [...]
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
pagina 1 di 12 Domenica Polimeni (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4
sito in Reggio Calabria, Via Nazionale n. 164, (fax 1782711904,) giusta procura alle liti.
appellata
E
(C. F. ), nata a Noci (BA) il [...], in [...] Controparte_3 C.F._5
titolare dell'impresa individuale Andersen Real Estate di ES EL (P.I. ), con P.IVA_2 sede a , via Alvise Cadamosto n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Marchese (C. F. CP_1
), presso il cui studio in , Via San Damiano n. 4, è elettivamente C.F._6 CP_1
domiciliata, giusta procura alle liti.
appellata
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. con sede CP_4 P.IVA_3 CP_5
in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata con l'Avv. Andrea Girardi presso il suo studio in Trento, Via del Brennero n. 139. terza chiamata appellata (contumace)
All'esito dell'udienza del 13.03.2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, la e , quest'ultima quale titolare della agenzia CO Controparte_3 immobiliare “Andersen Real Estate di , affinché – previo accertamento e Controparte_3
T_ dichiarazione di inefficacia della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal medesimo in data
12.10.2020, in ragione della mancata accettazione della entro i termini – le stesse CO
fossero condannate in solido alla restituzione della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'incasso (15 ottobre 2020) versata a titolo di caparra confirmatoria e trattenuta dalla società nell'ambito della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare (appartamento non ancora ultimato ubicato al piano sesto e settimo del complesso di via Pietro Micca 2, ) per il CP_1 prezzo di € 720.000,00 (da intendersi per l'appartamento finito, come da capitolato allegato).
pagina 2 di 12 Si costituivano in giudizio la e la sig.ra in qualità di CO Controparte_3
titolare della ditta “Andersen Real Estate di ES EL”, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Inoltre, l'Agente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società CP_4
assicuratrice.
Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo e differiva la prima udienza al 15.06.2022.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di tutte le domande versate in causa da CP_4 qualunque parte processuale contro l'assicurato Andersen Real Estate di . Controparte_3
Il Tribunale, respinte le richieste istruttorie, con sentenza n. 5011/2024 pubblicata in data 13.05.2024, così decideva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle
CP_ spese di lite in favore di Andersen Real Estate di ES EL ed CO
che si liquidano, per ciascuna di tali parti, in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, nonché oltre € 759,00 per spese esenti in favore della sola Andersen Real Estate di ES EL per spese esenti sostenute per la chiamata in causa di ”. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1
seguito esposti.
Si è costituita l'appellata sig.ra ES, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Andersen
Real Estate di ES EL”, insistendo per il rigetto del gravame.
è stata dichiarata contumace. CP_4
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 13.03.2025 è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni.
Ha premesso che in relazione alla proposta di acquisto (del 6.10.2020) dell'appartamento di cui trattasi, T_ di proprietà della il proponente aveva versato la caparra confirmatoria di € CO
50.000,00 a titolo deposito fiduciario gratuito ed infruttifero presso l'Agenzia Andersen, la quale, in caso di accettazione della proposta da parte della avrebbe provveduto a consegnare CO
a quest'ultima detta somma entro e non oltre la data di stipula del preliminare di compravendita. T_ Ha rilevato che “nella proposta di acquisto lo ha avanzato alcune richieste concernenti le modalità esecutive di completamento dell'appartamento, con particolare riferimento alle planimetrie
pagina 3 di 12 allegate” e che “con accettazione del 12 ottobre 2020, ha accettato la proposta di CO
T_ acquisto dello ”, seppur con riserva di verifica della fattibilità di realizzazione di almeno uno dei due disegni allegati.
Ha ancora evidenziato che “in conformità alla regolamentazione della proposta (in cui si legge: in caso dell'accettazione della proposta), l'agenzia ha consegnato l'assegno, depositato a titolo di caparra confirmatoria, alla in data 12 ottobre 2020. Contrariamente a quanto CO
T_ deduce lo , l'agenzia ha comunicato all'attore l'avvenuta accettazione immediatamente, già il 12 ottobre 2020, come dimostrato dai messaggi WhatsApp prodotti sub doc. n. 9 da Andersen e non
T_ contestati dallo con ogni effetto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”; che “il successivo 15 ottobre 2020, ha sciolto la riserva, comunicando all'agenzia di avere incassato l'assegno (si badi CO
T_ che l'incasso dell'assegno era condizionato alla verifica di fattibilità dei lavori indicati dallo nella sua proposta, tanto che, in caso di impossibilità, l'assegno sarebbe stato restituito. Ebbene, l'incasso da parte di conferma il giudizio della venditrice di fattibilità di uno dei due disegni CO
T_ allegati alla proposta)” e che “la circostanza è stata comunicata dall'agenzia allo via mail alle ore 11.46 del 15 ottobre 2020, un minuto dopo la ricezione della mail ricevuta dall'agenzia da
[...]
T_ (tutte circostanze non contestate dallo , cfr. doc. n. 10 Andersen)”. CP_1
T_ In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondato quanto sostenuto dallo , secondo il quale la
[...]
non si sarebbe limitata a sottoscrivere la sua proposta di acquisto per accettazione, ma CP_1
avrebbe provveduto a formulare una controproposta, in quanto “dalla documentazione di cui sopra emerge inequivocabilmente non solo che l'accettazione di non contiene una CO controproposta, bensì la sussistenza dei presupposti per la consegna dell'assegno da parte dell'agenza alla venditrice e per il suo incasso a fronte della tempestiva accettazione da parte di
[...]
Né si dica che avrebbe dovuto -già al momento dell'accettazione- CP_1 CO
T_ esprimersi sulla fattibilità delle modalità esecutive dei lavori indicati dallo . Si osserva infatti che
l'accettazione ha riguardato prezzo e modalità di pagamento e dunque le obbligazioni principali del T_ contratto. Del resto, la stessa proposta dello riserva la decisione ad un momento successivo su quali delle due soluzioni allegate. Sicché, opinando secondo una logica di buona fede, deve
T_ concludersi che al 12 ottobre 2020 ha accettato la proposta dello , riservando CO
T_ ad un momento successivo i profili secondari del contratto, in linea con la stessa proposta dello che, parimenti, ha riservato ad una fase successiva le scelte esecutive dell'opera”.
pagina 4 di 12 Inoltre, sempre ad avviso del primo giudicante, “la dimostrazione inconfutabile della corretta e definitiva accettazione della proposta e della sussistenza dei presupposti per l'incasso dell'assegno T_ emerge per tabulas dalla mail inviata il 18 dicembre 2020 dallo stesso al socio di
[...]
(sig. ), ad Andersen e financo al notaio per la sottoscrizione del contratto CP_1 CP_2
T_ preliminare di vendita (cfr. doc. n. 12 bis parte attrice)”, attestante l'interesse da parte dello alla prosecuzione dell'affare. T_ Ha altresì evidenziato il primo giudice che “successivamente all'accettazione, lo ha comunicato a
l'intenzione di voler realizzare l'unità abitativa con modalità differenti dalle due CO planimetrie allegate alla proposta” (nuove finestre in facciata condominiale, sul tetto del condominio ed altre opere mai menzionate nella proposta di acquisto, come ad esempio la messa in posa di una piscina nel terrazzo), tuttavia non realizzabili da parte della che pertanto invitava CO
(ma inutilmente) controparte alla scelta di uno dei due disegni allegati nella proposta di acquisto.
In considerazione, dunque, di una valida ed efficace accettazione della proposta da parte della
[...]
T_
il Tribunale ha ritenuto il solo promissario acquirente parte inadempiente (lo avrebbe CP_1 dovuto versare l'ulteriore somma di € 350.000,00 e le parti avrebbero poi dovuto sottoscrivere il contratto preliminare), con conseguente rigetto anche della domanda subordinata, non sussistendo i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa delle parti convenute.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. T_1
1) Primo motivo. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le modifiche apportate dalla
[...]
T_ alla proposta di acquisto dello costituissero mera “precisazione” di profili secondari del CP_1 contratto, quando invece, non avendo la accettato le richieste formulate sin dalla CO prima proposta di acquisto, erano da intendersi come vera e propria “controproposta” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 comma 5 c.c., poi da lui non accettata, con conseguente diritto alla restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria ed indebitamente trattenuta da controparte. In particolare, parte appellante evidenzia che la “nel limitarsi ad accettare CO
“prezzo e modalità di pagamento” non ha accettato né la richiesta di apertura di una finestra né l'opzione circa l'acquisto del box auto così come, riservandosi di negare la fattibilità di una delle due soluzioni rappresentate dalle piantine allegate alla proposta…“ha inserito, del tutto arbitrariamente, una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., a suo esclusivo vantaggio e senza il consenso dell'altro contraente”. Avrebbe altresì errato il Tribunale nel ritenere che
“l'incasso dell'assegno da parte della confermasse il giudizio della venditrice di fattibilità di uno CP_1 dei due disegni allegati alla proposta, “laddove invece, dal tenore della comunicazione, emerge esclusivamente che la pagina 5 di 12 ha incassato l'assegno “a titolo di accettazione” della proposta”. Infine, sostiene che la mail del CO
18.12.2020, valorizzata nelle conclusioni dal Tribunale al fine di evidenziare la volontà di procedere con la conclusione dell'affare da parte dell'odierno appellante, sarebbe stata in realtà finalizzata “ad acquisire le planimetrie in loro possesso allegate alla proposta al fine di comprendere le ragioni di un diniego formulato senza alcuna spiegazione”.
2) Secondo motivo. Avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere inadempiente esso appellante, essendo invece stata “la mancanza di volontà della di dare esecuzione agli accordi intercorsi e CO definire l'assetto contrattuale (e dell'appartamento) definitivo” a rappresentare “l'unico inadempimento che il giudice avrebbe dovuto valutare o, quantomeno, avrebbe dovuto comparare il comportamento di entrambe le parti al fine di stabilire quale di esse si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti tali da influenzare il comportamento della controparte ex art. 1455 c.c.”. Sostiene, in particolare, che gli elaborati dell'arch. Per_1 si riferivano alla piantina n. 2 allegata all'originaria proposta (ovvero a quella disegnata a mano) “con ciò palesando la “scelta” di una delle due piantine allegate all'originaria proposta”. Le parti non avrebbero pertanto
“mai potuto sottoscrivere un contratto preliminare atteso che le stesse non avevano ancora raggiunto un'intesa avente ad oggetto un vero e proprio regolamento contrattuale definitivo”.
Chiede quindi di “a) accertare e dichiarare il diritto del dott. alla restituzione della Parte_1
caparra confirmatoria versata con la proposta di acquisto del 12 ottobre 2020 per i motivi per cui in premessa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante CO
pro tempore alla restituzione della somma di euro 50.000,00 in favore del dott. oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla data dell'incasso (15.10.2020) al saldo;
in via subordinata sub a) b) accertare e dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti per inadempimento della per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, CO
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CO
al dott. il doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 100.000,00, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla data dell'incasso (15.10.2020) al saldo”.
^^^^
L'appellata , in qualità di titolare dell'impresa individuale Andersen, si è costituita Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appellata è stata dichiarata contumace. CP_4
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE pagina 6 di 12 L'appello è infondato. T_ Va preliminarmente evidenziato come, in seno alla (seconda) proposta di acquisto, lo ulteriormente specificava:
“CHIEDE CHE VENGA APERTA UNA FINESTRA…UN'ESCLUSIVA DI SEI MESI PER L'ACQUISTO DI UN BOX SINGOLO ALL'INTERNO DELLO STABILE…CHE L'UNITÀ ABITATIVA SIA REALIZZATA SECONDO LE PLANIMETRIE ALLEGATE (A BREVE DECIDERÀ QUALE DELLE DUE SOLUZIONI ALLEGATE)”
Contestualmente, il proponente depositava all'Agenzia un assegno dell'importo di € 50.000,00, che questa avrebbe provveduto a consegnare alla entro e non oltre la data di stipula del CO
preliminare (30.12.2020, in occasione del quale si era obbligato a versare ulteriori € 350.000,00 sempre a titolo di caparra), essendovi appunto l'obbligo per le parti di “riprodurre e di integrare i contenuti in altra scrittura in cui saranno meglio precisate le condizioni di fatto e di diritto”.
La a fronte di tale proposta di acquisto irrevocabile (che avrebbe perso efficacia CO
dopo il 12 ottobre 2020), così scriveva (in data 12-10.2020), con aggiunta a penna, prima di sottoscrivere a sua volta per accettazione:
“LA PRESENTE PROPOSTA VIENE ACCETTATA DALLA PER QUANTO RIGUARDA PREZZO E MODALITÀ DI CO PAGAMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE MODIFICHE INTERNE LA SI RISERVA LA FATTIBILITÀ DI CO REALIZZAZIONE DI UNO DEI DUE DISEGNI ALLEGATI (N.1,N2). QUALORA NON FOSSE POSSIBILE REALIZZARE UNO DEI DUE LA
PRESENTE SCRITTURA È NULLA E L'ASSEGNO VERRÀ RESTITUITO”
In sostanza, è avvenuto semplicemente, che parte promittente venditrice, in questa fase, ha accettato parzialmente (come si dirà, gli elementi essenziali) apponendo al contempo una riserva di accettazione definitiva, previo riscontro di fattibilità della ulteriore richiesta relativa alle modifiche interne alternativamente indicate dal proponente (il patto d'opzione, peraltro del tutto generico, è da ritenersi che sia stato implicitamente accettato con la sottoscrizione, in quanto ricompreso nel prezzo, tanto che
T_ poi non è stato oggetto di successiva interlocuzione o contestazione tra le parti e lo stesso afferma di aver comunque poi effettuato, a prescindere da quello, la “scelta” di una delle due piantine); riserva, poi, sciolta positivamente mediante l'incasso dell'assegno e l'invio di una mail per comunicare tale avvenuto incasso “a titolo di accettazione proposta” all'Agenzia, che a sua volta provvedeva, il giorno T_ stesso, a inoltrarla allo .
Dunque, nessun inserimento arbitrario di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
E nessuna controproposta.
pagina 7 di 12 In astratto, occorre al riguardo premettere che, effettivamente, l'apposizione di condizioni ai negozi unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c. (e, più in particolare, ai negozi che costituiscano manifestazione dell'esercizio di un diritto potestativo, quali l'accettazione), rientranti tra i c.d. acta legitima, è di per se inammissibile in quanto snatura la causa stessa del negozio unilaterale
(altrimenti il mutamento del programma negoziale sarebbe rimesso all'iniziativa di una delle parti, senza il consenso dell'altra)- in questo senso v. Cass. 10/05/2024 n.12843 che ha qualifica in termini di controproposta un negozio unilaterale (in quel caso ratifica) sottoposto a condizione.
Tuttavia, nel caso in esame, più che vera e propria apposizione di condizione (intesa come evento esterno) all'accettazione definitiva, questa, come sopra rilevato, è stata solo rimandata nel tempo al fine di consentire ulteriori riflessioni in punto di fattibilità tecnica delle modifiche interne.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso che si trattasse di controproposta, ed altrettanto correttamente ha ritenuto concluso l'accordo.
In proposito rimane naturalmente fermo il principio, da ultimo ribadito da Cass. 24.04.2024, n. 11126, secondo cui “ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento
(cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori”.
È ben vero che in ipotesi di cd preliminare di preliminare (o preliminare aperto)- quale era quello di cui si discute, per il rimando ad un successivo preliminare- le parti possono accordarsi solo su un determinato assetto, rinviando al preliminare cd chiuso taluni ulteriori aspetti : ma occorre pur sempre che emerga siffatta volontà di riservare la disciplina degli elementi secondari al successivo preliminare.
E' infatti “produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”(e la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, può dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale-v. Cass sez. un. 06/03/2015, n.4628
pagina 8 di 12 In sostanza, in ipotesi di contratti a formazione progressiva, la produttività di effetti derivante da accordo parziale vertente su singoli punti essenziali, con rinvio ad altri secondari, deve discendere dalla volontà comune e non può dipendere dalla unilaterale volontà di uno di essi;
e nel caso di specie lo
T_
, in effetti, non ha inteso rimandare al successivo “preliminare chiuso” l'accordo sulle modifiche interne all'immobile da acquistare.
Sino al termine di efficacia della proposta irrevocabile, il proprietario del bene da vendere avrebbe potuto accettarla nei modi e termini di legge.
E ciò è quel che è avvenuto.
L'accettazione definitiva della proposta irrevocabile di preliminare aperto, trattandosi di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, richiedeva sicuramente l'atto scritto - intendendosi per tale quello con firma autografa (o equipollente) richiesto ex artt. 1350 e 1351 c.c., e non già una semplice mail priva di firma elettronica qualificata o digitale (sul punto v. Cass. civ.,
24.07.2023, n. 22012), escludendosi anche il solo comportamento concludente.
Questo vale, però, solo per gli elementi essenziali, nella specie come detto accettati per iscritto mediante sottoscrizione (poi portata a conoscenza di controparte tramite l'agenzia di mediazione).
Discorso diverso vale, invece, per quelli secondari, come puntualizzato da Cass. 30.03.2021, n.8765
“Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto”).
Orbene, il profilo attinente alle modifiche interne (oggetto di riserva di accettazione), una volta già identificata la res oggetto del diritto immobiliare (anche nella sua identificazione catastale) rientrava, a ben vedere, proprio tra gli elementi “non essenziali”, in quanto riguardante mere modalità di
T_ esecuzione delle attribuzioni contrattuali (tanto che lo stesso riservava la decisione su quali delle due soluzioni allegate ad un informale momento successivo)– come affermato dal primo giudice e non oggetto di apposita censura.
pagina 9 di 12 Dunque di per sé rimaneva escluso dall'onere di forma scritta, restando sufficiente la sola condotta inequivoca di accettare (espressa poi con il comportamento tenuto dalla nel momento CO in cui ha incassato l'assegno “a titolo di accettazione” a conferma della fattibilità di uno dei due disegni allegati alla proposta) o la manifestazione di volontà espressa tramite semplice mail priva di firma elettronica (di cui non è contestata la provenienza), sicuramente pervenuta a conoscenza del proponente, peraltro solo dopo tre giorni il termine -tra l'altro non perentorio- del 12 ottobre 2020
(l'appellante non ha mai contestato di aver ricevuto le comunicazioni inviategli tramite whatsapp con cui la titolare dell'agenzia lo informava dell'avvenuta integrale accettazione della Controparte_3 sua proposta d'acquisto e di aver consegnato l'assegno alla società venditrice).
La consapevolezza dello Iera di conclusione dell'accordo discende, peraltro, anche dalla sua manifestata volontà di darvi esecuzione espressa nella mail del 18.12.2020, nonché dall'aver egli provveduto ad incaricare un professionista di sua fiducia per i successivi adempimenti.
Ritenuta dunque la conclusione dell'accordo, infondato è poi anche il secondo motivo, che attiene al profilo dell'inadempimento.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto inadempiente l'odierno appellante, in quanto si è rifiutato di stipulare il successivo atto pretendendo modifiche non ricomprese in nessuna delle alternative prospettate, dovendosi per converso escludere la mancanza di volontà della
[...] di dare esecuzione agli accordi intercorsi e definire l'assetto dell'appartamento secondo le CP_1
modalità richieste.
Come già rilevato dal Tribunale, trova anzitutto smentita che le planimetrie non fossero allegate alla
T_ proposta, in virtù di quanto dichiarato dallo stesso nella proposta di acquisto nella quale ad esse fa riferimento;
e quando poi egli sostiene che gli elaborati dell'arch. “si riferivano alla piantina n. Per_1
2 allegata all'originaria proposta”, contraddice la sua stessa tesi secondo cui quelle piantine non erano state allegate.
Sul contenuto di queste ultime, bene poi ha fatto il Tribunale a rilevare che “in comparsa di costituzione ha puntualmente dedotto che “il nuovo progetto, realizzato dall'arch. CO
[professionista di fiducia dello Iera, ndr], prevedeva l'apertura di nuove finestre in facciata Per_2
condominiale, sul tetto del condominio ed altre opere mai menzionate nella proposta di acquisto come, ad esempio, la messa in posa di una piscina in terrazzo (allegato 2)”. La circostanza non è stata T_ contestata dallo in alcuna delle sue memorie, con ogni effetto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. A fronte di tali richieste, ha comunicato all'agenzia la non fattibilità della esecuzione”. CO
pagina 10 di 12 T_ Invitato più volte a comunicare quale fosse la sua scelta tra i due disegni allegati alla proposta, lo non ha mai fornito una risposta univoca e di contro la ha sempre manifestato la CO propria disponibilità alla sottoscrizione dell'atto, pur nel tempo posticipata. T_ In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, dovendo ritenersi lo inadempiente agli obblighi di un accordo da ritenersi concluso, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo i in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità.
CP_ Nulla sulle spese del presente grado a carico di Andersen Real Estate di ES EL ed citate ai soli fini della litis-denuntiatio, non essendo state formulate domande nei loro
[...]
confronti.(restano ferme quelle liquidate in primo grado in loro favore, non ravvisandosi in capo all' alcuna responsabilità contrattuale). T_2
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5011/2024, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata che liquida (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CO
CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
Così deciso in Milano il 19.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Distefano
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco Distefano Presidente rel. dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2955/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti dagli
Avvocati Roberto Amodeo (C.F. ) e Beatrice Amodeo (C.F. C.F._2
, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Roma, Via Antonio Baiamonti, n 4.
appellante
CONTRO
C.F./P.I. ), con sede in Milano (MI), via Pietro Micca, CO P.IVA_1
2, iscritta al REA di col n. 1699740, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 [...]
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
pagina 1 di 12 Domenica Polimeni (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4
sito in Reggio Calabria, Via Nazionale n. 164, (fax 1782711904,) giusta procura alle liti.
appellata
E
(C. F. ), nata a Noci (BA) il [...], in [...] Controparte_3 C.F._5
titolare dell'impresa individuale Andersen Real Estate di ES EL (P.I. ), con P.IVA_2 sede a , via Alvise Cadamosto n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Marchese (C. F. CP_1
), presso il cui studio in , Via San Damiano n. 4, è elettivamente C.F._6 CP_1
domiciliata, giusta procura alle liti.
appellata
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. con sede CP_4 P.IVA_3 CP_5
in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata con l'Avv. Andrea Girardi presso il suo studio in Trento, Via del Brennero n. 139. terza chiamata appellata (contumace)
All'esito dell'udienza del 13.03.2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, la e , quest'ultima quale titolare della agenzia CO Controparte_3 immobiliare “Andersen Real Estate di , affinché – previo accertamento e Controparte_3
T_ dichiarazione di inefficacia della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal medesimo in data
12.10.2020, in ragione della mancata accettazione della entro i termini – le stesse CO
fossero condannate in solido alla restituzione della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'incasso (15 ottobre 2020) versata a titolo di caparra confirmatoria e trattenuta dalla società nell'ambito della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare (appartamento non ancora ultimato ubicato al piano sesto e settimo del complesso di via Pietro Micca 2, ) per il CP_1 prezzo di € 720.000,00 (da intendersi per l'appartamento finito, come da capitolato allegato).
pagina 2 di 12 Si costituivano in giudizio la e la sig.ra in qualità di CO Controparte_3
titolare della ditta “Andersen Real Estate di ES EL”, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Inoltre, l'Agente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società CP_4
assicuratrice.
Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo e differiva la prima udienza al 15.06.2022.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto di tutte le domande versate in causa da CP_4 qualunque parte processuale contro l'assicurato Andersen Real Estate di . Controparte_3
Il Tribunale, respinte le richieste istruttorie, con sentenza n. 5011/2024 pubblicata in data 13.05.2024, così decideva: “1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle
CP_ spese di lite in favore di Andersen Real Estate di ES EL ed CO
che si liquidano, per ciascuna di tali parti, in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, nonché oltre € 759,00 per spese esenti in favore della sola Andersen Real Estate di ES EL per spese esenti sostenute per la chiamata in causa di ”. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i motivi in Parte_1
seguito esposti.
Si è costituita l'appellata sig.ra ES, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Andersen
Real Estate di ES EL”, insistendo per il rigetto del gravame.
è stata dichiarata contumace. CP_4
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 13.03.2025 è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice per le seguenti motivazioni.
Ha premesso che in relazione alla proposta di acquisto (del 6.10.2020) dell'appartamento di cui trattasi, T_ di proprietà della il proponente aveva versato la caparra confirmatoria di € CO
50.000,00 a titolo deposito fiduciario gratuito ed infruttifero presso l'Agenzia Andersen, la quale, in caso di accettazione della proposta da parte della avrebbe provveduto a consegnare CO
a quest'ultima detta somma entro e non oltre la data di stipula del preliminare di compravendita. T_ Ha rilevato che “nella proposta di acquisto lo ha avanzato alcune richieste concernenti le modalità esecutive di completamento dell'appartamento, con particolare riferimento alle planimetrie
pagina 3 di 12 allegate” e che “con accettazione del 12 ottobre 2020, ha accettato la proposta di CO
T_ acquisto dello ”, seppur con riserva di verifica della fattibilità di realizzazione di almeno uno dei due disegni allegati.
Ha ancora evidenziato che “in conformità alla regolamentazione della proposta (in cui si legge: in caso dell'accettazione della proposta), l'agenzia ha consegnato l'assegno, depositato a titolo di caparra confirmatoria, alla in data 12 ottobre 2020. Contrariamente a quanto CO
T_ deduce lo , l'agenzia ha comunicato all'attore l'avvenuta accettazione immediatamente, già il 12 ottobre 2020, come dimostrato dai messaggi WhatsApp prodotti sub doc. n. 9 da Andersen e non
T_ contestati dallo con ogni effetto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”; che “il successivo 15 ottobre 2020, ha sciolto la riserva, comunicando all'agenzia di avere incassato l'assegno (si badi CO
T_ che l'incasso dell'assegno era condizionato alla verifica di fattibilità dei lavori indicati dallo nella sua proposta, tanto che, in caso di impossibilità, l'assegno sarebbe stato restituito. Ebbene, l'incasso da parte di conferma il giudizio della venditrice di fattibilità di uno dei due disegni CO
T_ allegati alla proposta)” e che “la circostanza è stata comunicata dall'agenzia allo via mail alle ore 11.46 del 15 ottobre 2020, un minuto dopo la ricezione della mail ricevuta dall'agenzia da
[...]
T_ (tutte circostanze non contestate dallo , cfr. doc. n. 10 Andersen)”. CP_1
T_ In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondato quanto sostenuto dallo , secondo il quale la
[...]
non si sarebbe limitata a sottoscrivere la sua proposta di acquisto per accettazione, ma CP_1
avrebbe provveduto a formulare una controproposta, in quanto “dalla documentazione di cui sopra emerge inequivocabilmente non solo che l'accettazione di non contiene una CO controproposta, bensì la sussistenza dei presupposti per la consegna dell'assegno da parte dell'agenza alla venditrice e per il suo incasso a fronte della tempestiva accettazione da parte di
[...]
Né si dica che avrebbe dovuto -già al momento dell'accettazione- CP_1 CO
T_ esprimersi sulla fattibilità delle modalità esecutive dei lavori indicati dallo . Si osserva infatti che
l'accettazione ha riguardato prezzo e modalità di pagamento e dunque le obbligazioni principali del T_ contratto. Del resto, la stessa proposta dello riserva la decisione ad un momento successivo su quali delle due soluzioni allegate. Sicché, opinando secondo una logica di buona fede, deve
T_ concludersi che al 12 ottobre 2020 ha accettato la proposta dello , riservando CO
T_ ad un momento successivo i profili secondari del contratto, in linea con la stessa proposta dello che, parimenti, ha riservato ad una fase successiva le scelte esecutive dell'opera”.
pagina 4 di 12 Inoltre, sempre ad avviso del primo giudicante, “la dimostrazione inconfutabile della corretta e definitiva accettazione della proposta e della sussistenza dei presupposti per l'incasso dell'assegno T_ emerge per tabulas dalla mail inviata il 18 dicembre 2020 dallo stesso al socio di
[...]
(sig. ), ad Andersen e financo al notaio per la sottoscrizione del contratto CP_1 CP_2
T_ preliminare di vendita (cfr. doc. n. 12 bis parte attrice)”, attestante l'interesse da parte dello alla prosecuzione dell'affare. T_ Ha altresì evidenziato il primo giudice che “successivamente all'accettazione, lo ha comunicato a
l'intenzione di voler realizzare l'unità abitativa con modalità differenti dalle due CO planimetrie allegate alla proposta” (nuove finestre in facciata condominiale, sul tetto del condominio ed altre opere mai menzionate nella proposta di acquisto, come ad esempio la messa in posa di una piscina nel terrazzo), tuttavia non realizzabili da parte della che pertanto invitava CO
(ma inutilmente) controparte alla scelta di uno dei due disegni allegati nella proposta di acquisto.
In considerazione, dunque, di una valida ed efficace accettazione della proposta da parte della
[...]
T_
il Tribunale ha ritenuto il solo promissario acquirente parte inadempiente (lo avrebbe CP_1 dovuto versare l'ulteriore somma di € 350.000,00 e le parti avrebbero poi dovuto sottoscrivere il contratto preliminare), con conseguente rigetto anche della domanda subordinata, non sussistendo i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa delle parti convenute.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. T_1
1) Primo motivo. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le modifiche apportate dalla
[...]
T_ alla proposta di acquisto dello costituissero mera “precisazione” di profili secondari del CP_1 contratto, quando invece, non avendo la accettato le richieste formulate sin dalla CO prima proposta di acquisto, erano da intendersi come vera e propria “controproposta” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 comma 5 c.c., poi da lui non accettata, con conseguente diritto alla restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria ed indebitamente trattenuta da controparte. In particolare, parte appellante evidenzia che la “nel limitarsi ad accettare CO
“prezzo e modalità di pagamento” non ha accettato né la richiesta di apertura di una finestra né l'opzione circa l'acquisto del box auto così come, riservandosi di negare la fattibilità di una delle due soluzioni rappresentate dalle piantine allegate alla proposta…“ha inserito, del tutto arbitrariamente, una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., a suo esclusivo vantaggio e senza il consenso dell'altro contraente”. Avrebbe altresì errato il Tribunale nel ritenere che
“l'incasso dell'assegno da parte della confermasse il giudizio della venditrice di fattibilità di uno CP_1 dei due disegni allegati alla proposta, “laddove invece, dal tenore della comunicazione, emerge esclusivamente che la pagina 5 di 12 ha incassato l'assegno “a titolo di accettazione” della proposta”. Infine, sostiene che la mail del CO
18.12.2020, valorizzata nelle conclusioni dal Tribunale al fine di evidenziare la volontà di procedere con la conclusione dell'affare da parte dell'odierno appellante, sarebbe stata in realtà finalizzata “ad acquisire le planimetrie in loro possesso allegate alla proposta al fine di comprendere le ragioni di un diniego formulato senza alcuna spiegazione”.
2) Secondo motivo. Avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere inadempiente esso appellante, essendo invece stata “la mancanza di volontà della di dare esecuzione agli accordi intercorsi e CO definire l'assetto contrattuale (e dell'appartamento) definitivo” a rappresentare “l'unico inadempimento che il giudice avrebbe dovuto valutare o, quantomeno, avrebbe dovuto comparare il comportamento di entrambe le parti al fine di stabilire quale di esse si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti tali da influenzare il comportamento della controparte ex art. 1455 c.c.”. Sostiene, in particolare, che gli elaborati dell'arch. Per_1 si riferivano alla piantina n. 2 allegata all'originaria proposta (ovvero a quella disegnata a mano) “con ciò palesando la “scelta” di una delle due piantine allegate all'originaria proposta”. Le parti non avrebbero pertanto
“mai potuto sottoscrivere un contratto preliminare atteso che le stesse non avevano ancora raggiunto un'intesa avente ad oggetto un vero e proprio regolamento contrattuale definitivo”.
Chiede quindi di “a) accertare e dichiarare il diritto del dott. alla restituzione della Parte_1
caparra confirmatoria versata con la proposta di acquisto del 12 ottobre 2020 per i motivi per cui in premessa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante CO
pro tempore alla restituzione della somma di euro 50.000,00 in favore del dott. oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla data dell'incasso (15.10.2020) al saldo;
in via subordinata sub a) b) accertare e dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti per inadempimento della per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, CO
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire CO
al dott. il doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 100.000,00, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284, 4 comma, c.c., dalla data dell'incasso (15.10.2020) al saldo”.
^^^^
L'appellata , in qualità di titolare dell'impresa individuale Andersen, si è costituita Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appellata è stata dichiarata contumace. CP_4
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE pagina 6 di 12 L'appello è infondato. T_ Va preliminarmente evidenziato come, in seno alla (seconda) proposta di acquisto, lo ulteriormente specificava:
“CHIEDE CHE VENGA APERTA UNA FINESTRA…UN'ESCLUSIVA DI SEI MESI PER L'ACQUISTO DI UN BOX SINGOLO ALL'INTERNO DELLO STABILE…CHE L'UNITÀ ABITATIVA SIA REALIZZATA SECONDO LE PLANIMETRIE ALLEGATE (A BREVE DECIDERÀ QUALE DELLE DUE SOLUZIONI ALLEGATE)”
Contestualmente, il proponente depositava all'Agenzia un assegno dell'importo di € 50.000,00, che questa avrebbe provveduto a consegnare alla entro e non oltre la data di stipula del CO
preliminare (30.12.2020, in occasione del quale si era obbligato a versare ulteriori € 350.000,00 sempre a titolo di caparra), essendovi appunto l'obbligo per le parti di “riprodurre e di integrare i contenuti in altra scrittura in cui saranno meglio precisate le condizioni di fatto e di diritto”.
La a fronte di tale proposta di acquisto irrevocabile (che avrebbe perso efficacia CO
dopo il 12 ottobre 2020), così scriveva (in data 12-10.2020), con aggiunta a penna, prima di sottoscrivere a sua volta per accettazione:
“LA PRESENTE PROPOSTA VIENE ACCETTATA DALLA PER QUANTO RIGUARDA PREZZO E MODALITÀ DI CO PAGAMENTO. PER QUANTO RIGUARDA LE MODIFICHE INTERNE LA SI RISERVA LA FATTIBILITÀ DI CO REALIZZAZIONE DI UNO DEI DUE DISEGNI ALLEGATI (N.1,N2). QUALORA NON FOSSE POSSIBILE REALIZZARE UNO DEI DUE LA
PRESENTE SCRITTURA È NULLA E L'ASSEGNO VERRÀ RESTITUITO”
In sostanza, è avvenuto semplicemente, che parte promittente venditrice, in questa fase, ha accettato parzialmente (come si dirà, gli elementi essenziali) apponendo al contempo una riserva di accettazione definitiva, previo riscontro di fattibilità della ulteriore richiesta relativa alle modifiche interne alternativamente indicate dal proponente (il patto d'opzione, peraltro del tutto generico, è da ritenersi che sia stato implicitamente accettato con la sottoscrizione, in quanto ricompreso nel prezzo, tanto che
T_ poi non è stato oggetto di successiva interlocuzione o contestazione tra le parti e lo stesso afferma di aver comunque poi effettuato, a prescindere da quello, la “scelta” di una delle due piantine); riserva, poi, sciolta positivamente mediante l'incasso dell'assegno e l'invio di una mail per comunicare tale avvenuto incasso “a titolo di accettazione proposta” all'Agenzia, che a sua volta provvedeva, il giorno T_ stesso, a inoltrarla allo .
Dunque, nessun inserimento arbitrario di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
E nessuna controproposta.
pagina 7 di 12 In astratto, occorre al riguardo premettere che, effettivamente, l'apposizione di condizioni ai negozi unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c. (e, più in particolare, ai negozi che costituiscano manifestazione dell'esercizio di un diritto potestativo, quali l'accettazione), rientranti tra i c.d. acta legitima, è di per se inammissibile in quanto snatura la causa stessa del negozio unilaterale
(altrimenti il mutamento del programma negoziale sarebbe rimesso all'iniziativa di una delle parti, senza il consenso dell'altra)- in questo senso v. Cass. 10/05/2024 n.12843 che ha qualifica in termini di controproposta un negozio unilaterale (in quel caso ratifica) sottoposto a condizione.
Tuttavia, nel caso in esame, più che vera e propria apposizione di condizione (intesa come evento esterno) all'accettazione definitiva, questa, come sopra rilevato, è stata solo rimandata nel tempo al fine di consentire ulteriori riflessioni in punto di fattibilità tecnica delle modifiche interne.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso che si trattasse di controproposta, ed altrettanto correttamente ha ritenuto concluso l'accordo.
In proposito rimane naturalmente fermo il principio, da ultimo ribadito da Cass. 24.04.2024, n. 11126, secondo cui “ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento
(cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori”.
È ben vero che in ipotesi di cd preliminare di preliminare (o preliminare aperto)- quale era quello di cui si discute, per il rimando ad un successivo preliminare- le parti possono accordarsi solo su un determinato assetto, rinviando al preliminare cd chiuso taluni ulteriori aspetti : ma occorre pur sempre che emerga siffatta volontà di riservare la disciplina degli elementi secondari al successivo preliminare.
E' infatti “produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”(e la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, può dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale-v. Cass sez. un. 06/03/2015, n.4628
pagina 8 di 12 In sostanza, in ipotesi di contratti a formazione progressiva, la produttività di effetti derivante da accordo parziale vertente su singoli punti essenziali, con rinvio ad altri secondari, deve discendere dalla volontà comune e non può dipendere dalla unilaterale volontà di uno di essi;
e nel caso di specie lo
T_
, in effetti, non ha inteso rimandare al successivo “preliminare chiuso” l'accordo sulle modifiche interne all'immobile da acquistare.
Sino al termine di efficacia della proposta irrevocabile, il proprietario del bene da vendere avrebbe potuto accettarla nei modi e termini di legge.
E ciò è quel che è avvenuto.
L'accettazione definitiva della proposta irrevocabile di preliminare aperto, trattandosi di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, richiedeva sicuramente l'atto scritto - intendendosi per tale quello con firma autografa (o equipollente) richiesto ex artt. 1350 e 1351 c.c., e non già una semplice mail priva di firma elettronica qualificata o digitale (sul punto v. Cass. civ.,
24.07.2023, n. 22012), escludendosi anche il solo comportamento concludente.
Questo vale, però, solo per gli elementi essenziali, nella specie come detto accettati per iscritto mediante sottoscrizione (poi portata a conoscenza di controparte tramite l'agenzia di mediazione).
Discorso diverso vale, invece, per quelli secondari, come puntualizzato da Cass. 30.03.2021, n.8765
“Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto”).
Orbene, il profilo attinente alle modifiche interne (oggetto di riserva di accettazione), una volta già identificata la res oggetto del diritto immobiliare (anche nella sua identificazione catastale) rientrava, a ben vedere, proprio tra gli elementi “non essenziali”, in quanto riguardante mere modalità di
T_ esecuzione delle attribuzioni contrattuali (tanto che lo stesso riservava la decisione su quali delle due soluzioni allegate ad un informale momento successivo)– come affermato dal primo giudice e non oggetto di apposita censura.
pagina 9 di 12 Dunque di per sé rimaneva escluso dall'onere di forma scritta, restando sufficiente la sola condotta inequivoca di accettare (espressa poi con il comportamento tenuto dalla nel momento CO in cui ha incassato l'assegno “a titolo di accettazione” a conferma della fattibilità di uno dei due disegni allegati alla proposta) o la manifestazione di volontà espressa tramite semplice mail priva di firma elettronica (di cui non è contestata la provenienza), sicuramente pervenuta a conoscenza del proponente, peraltro solo dopo tre giorni il termine -tra l'altro non perentorio- del 12 ottobre 2020
(l'appellante non ha mai contestato di aver ricevuto le comunicazioni inviategli tramite whatsapp con cui la titolare dell'agenzia lo informava dell'avvenuta integrale accettazione della Controparte_3 sua proposta d'acquisto e di aver consegnato l'assegno alla società venditrice).
La consapevolezza dello Iera di conclusione dell'accordo discende, peraltro, anche dalla sua manifestata volontà di darvi esecuzione espressa nella mail del 18.12.2020, nonché dall'aver egli provveduto ad incaricare un professionista di sua fiducia per i successivi adempimenti.
Ritenuta dunque la conclusione dell'accordo, infondato è poi anche il secondo motivo, che attiene al profilo dell'inadempimento.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto inadempiente l'odierno appellante, in quanto si è rifiutato di stipulare il successivo atto pretendendo modifiche non ricomprese in nessuna delle alternative prospettate, dovendosi per converso escludere la mancanza di volontà della
[...] di dare esecuzione agli accordi intercorsi e definire l'assetto dell'appartamento secondo le CP_1
modalità richieste.
Come già rilevato dal Tribunale, trova anzitutto smentita che le planimetrie non fossero allegate alla
T_ proposta, in virtù di quanto dichiarato dallo stesso nella proposta di acquisto nella quale ad esse fa riferimento;
e quando poi egli sostiene che gli elaborati dell'arch. “si riferivano alla piantina n. Per_1
2 allegata all'originaria proposta”, contraddice la sua stessa tesi secondo cui quelle piantine non erano state allegate.
Sul contenuto di queste ultime, bene poi ha fatto il Tribunale a rilevare che “in comparsa di costituzione ha puntualmente dedotto che “il nuovo progetto, realizzato dall'arch. CO
[professionista di fiducia dello Iera, ndr], prevedeva l'apertura di nuove finestre in facciata Per_2
condominiale, sul tetto del condominio ed altre opere mai menzionate nella proposta di acquisto come, ad esempio, la messa in posa di una piscina in terrazzo (allegato 2)”. La circostanza non è stata T_ contestata dallo in alcuna delle sue memorie, con ogni effetto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. A fronte di tali richieste, ha comunicato all'agenzia la non fattibilità della esecuzione”. CO
pagina 10 di 12 T_ Invitato più volte a comunicare quale fosse la sua scelta tra i due disegni allegati alla proposta, lo non ha mai fornito una risposta univoca e di contro la ha sempre manifestato la CO propria disponibilità alla sottoscrizione dell'atto, pur nel tempo posticipata. T_ In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, dovendo ritenersi lo inadempiente agli obblighi di un accordo da ritenersi concluso, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo i in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità.
CP_ Nulla sulle spese del presente grado a carico di Andersen Real Estate di ES EL ed citate ai soli fini della litis-denuntiatio, non essendo state formulate domande nei loro
[...]
confronti.(restano ferme quelle liquidate in primo grado in loro favore, non ravvisandosi in capo all' alcuna responsabilità contrattuale). T_2
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5011/2024, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata che liquida (scaglione da € 26.000 a 52.000) in complessivi € 6.000,00, oltre IVA e CO
CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
Così deciso in Milano il 19.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Francesco Distefano
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12