TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11029/2023
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefano Russo;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
nonché
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_2
Lecce;
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: indennizzi ex l. 210/1992 e l. 229/2005.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.12.2023, , premesso di avere Parte_1
riportato menomazioni permanenti della integrità psico-fisica per due
1 patologie (vasculite e ipoacusia) contratte a causa di vaccinazione anti sars cov2, chiedeva condannarsi il a corrispondere gli Controparte_1
indennizzi di cui agli artt.
1-2 l. 25.2.1992 n. 210 e 1-4 l. 29.10.2005 n. 229.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi nulla,
inammissibile, improcedibile o comunque rigettarsi la domanda.
Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
che costituendosi in giudizio chiedeva rigettarsi la Controparte_3
domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dal convenuto,
di nullità della domanda ex art. 414 nn. 3)-4)-5) c.p.c., per difetto dei requisiti di contenuto ivi prescritti, e ciò in quanto il ricorso introduttivo contiene invece una sufficiente esposizione del petitum e della causa
petendi, idonea comunque a garantire alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, che è stato in concreto diffusamente svolto dal convenuto nella memoria di costituzione, anche in relazione al merito della controversia.
Ancora in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di inammissibilità della domanda ex artt. 4 e 5 l. 25.2.1992
n. 210, per difetto del previo giudizio sanitario della commissione medico-
ospedaliera, e ciò in quanto, alla data del ricorso amministrativo,
2 presentato il 13.12.2022 e dichiarato inammissibile il 20.12.2022, era già
vanamente decorso il termine di novanta giorni fissato dall'art. 3 co. 1 l.
cit. per provvedere sulla domanda amministrativa, presentata il 7.9.2022.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di improcedibilità della domanda ex art. 5-bis co. 1 l.
31.7.2017 n. 119 di conversione del d.l.
7.6.2017 n. 73, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessaria nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di indennizzi da vaccinazione, e ciò in quanto a tale adempimento l'istante ha provveduto a seguito di ordinanza emessa dal giudice ex art. 102 co. 2
c.p.c. nella udienza del 23.4.2024 ed entro il perentorio termine all'uopo assegnato.
Nel merito, la domanda è infondata.
L'istante deduce la sussistenza di un nesso causale tra le patologie da cui ella risulta affetta (vasculite agli arti inferiori e ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e le vaccinazioni “Comirnaty” anti sars cov2 che le sono state somministrate il 24.5.2021(prima dose) e l'1.7.2021 (seconda dose).
Senonché, l'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che non sussiste, in termini almeno di probabilità, un nesso di causalità tra le diagnosticate patologie e le vaccinazioni praticate all'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del Ministero della salute quelle peritali come già
liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11029/2023
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefano Russo;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
nonché
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_2
Lecce;
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: indennizzi ex l. 210/1992 e l. 229/2005.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.12.2023, , premesso di avere Parte_1
riportato menomazioni permanenti della integrità psico-fisica per due
1 patologie (vasculite e ipoacusia) contratte a causa di vaccinazione anti sars cov2, chiedeva condannarsi il a corrispondere gli Controparte_1
indennizzi di cui agli artt.
1-2 l. 25.2.1992 n. 210 e 1-4 l. 29.10.2005 n. 229.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi nulla,
inammissibile, improcedibile o comunque rigettarsi la domanda.
Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
che costituendosi in giudizio chiedeva rigettarsi la Controparte_3
domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dal convenuto,
di nullità della domanda ex art. 414 nn. 3)-4)-5) c.p.c., per difetto dei requisiti di contenuto ivi prescritti, e ciò in quanto il ricorso introduttivo contiene invece una sufficiente esposizione del petitum e della causa
petendi, idonea comunque a garantire alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa, che è stato in concreto diffusamente svolto dal convenuto nella memoria di costituzione, anche in relazione al merito della controversia.
Ancora in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di inammissibilità della domanda ex artt. 4 e 5 l. 25.2.1992
n. 210, per difetto del previo giudizio sanitario della commissione medico-
ospedaliera, e ciò in quanto, alla data del ricorso amministrativo,
2 presentato il 13.12.2022 e dichiarato inammissibile il 20.12.2022, era già
vanamente decorso il termine di novanta giorni fissato dall'art. 3 co. 1 l.
cit. per provvedere sulla domanda amministrativa, presentata il 7.9.2022.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, pure sollevata dal convenuto, di improcedibilità della domanda ex art. 5-bis co. 1 l.
31.7.2017 n. 119 di conversione del d.l.
7.6.2017 n. 73, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessaria nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di indennizzi da vaccinazione, e ciò in quanto a tale adempimento l'istante ha provveduto a seguito di ordinanza emessa dal giudice ex art. 102 co. 2
c.p.c. nella udienza del 23.4.2024 ed entro il perentorio termine all'uopo assegnato.
Nel merito, la domanda è infondata.
L'istante deduce la sussistenza di un nesso causale tra le patologie da cui ella risulta affetta (vasculite agli arti inferiori e ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e le vaccinazioni “Comirnaty” anti sars cov2 che le sono state somministrate il 24.5.2021(prima dose) e l'1.7.2021 (seconda dose).
Senonché, l'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che non sussiste, in termini almeno di probabilità, un nesso di causalità tra le diagnosticate patologie e le vaccinazioni praticate all'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del Ministero della salute quelle peritali come già
liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4