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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.1955 \ 2022 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il Parte_1
13.08.1976, CF , residente in [...]CodiceFiscale_1
NC CA rappresentato e difeso per procura speciale in calce al presente atto dall Avv. Mario Intilisano del foro di Messina ( CF
[...]
PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via San Filippo
Bianchi n° 54,
opponente
Contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. Controparte_2
, con sede legale in Prato, Via Sornianese n.91, C.F._3 (all.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ramoni del Foro di Roma,
(C.F. - pec: C.F._4
), eleggono domicilio presso lo Email_2
studio dell'Avv. Fabio Venuto sito in 98057 Milazzo (ME), Via Col. Bertè n.
120, giusta procura in calce al presente atto.
Opposta
E
(cod. fisc. ), con sede in Roma alla via Controparte_3 P.IVA_2
Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi materialmente unita al presente atto, dal sottoscritto procuratore e difensore
Avv. Carlo Vermiglio (cod. fisc. , pec: C.F._5
, presso cui è domiciliata in Messina alla via Email_3
Nino Bixio 89,
terza chiamata in causa
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione Parte_2
(già , in persona del legale
[...] Parte_2
rappesentante pro tempore impugnava il decreto ingiuntivo n. 310/2019, emesso G.U. del Tribunale di Messina nel procedimento iscritto al n.
6618/2018 R.G. il 14 febbraio 2019, notificato all'opponente l'1 marzo 2019, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 42.544,68 oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza dell'obbligazione sino al soddisfo, oltre alle spese procedimento liquidate in € 286,00 per spese ed
€ 1.305,00 per compensi oltre spese generali CPA e IVA .
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni indi assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per chiarimenti .
Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 19 marzo 2024 ove veniva differito per l'eccessivo carico di ruolo sino all''udienza del 28 ottobre 2025 ,tenuta in modalità cartolare .Il
Giorno 29 ottobre 2025 veniva pertanto differita all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 cpc con termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusionali , indi assunta in decisione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura n. 083632395000035A del 27 maggio 2014, rilevando che i consumi per i quali era stato richiesto il pagamento erano consumi presunti. Giova osservare che dalla documentazione versata in atti si evince che il giorno 21 marzo 2014, alcuni tecnici ENEL avevano accertato che “prelievo di energia elettrica su un misuratore non presente in archivio NE (…) con display spento led non funzionanti sigilli casa manomessi al momento della verifica c'era un prelievo di potenza di KW 15. I cavi del cliente di questo misuratore erano collegati in parallelo con i cavi del misuratore codice cliente 900246099 che al momento della verifica aveva l'interruttore del misuratore aperto”.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie l'opponente non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria .
Giova osservare che consumi sono stati calcolati in quanto il consumatore, utilizzando un contatore ENEL, collegato in parallelo, avrebbe illecitamente prelevato energia elettrica. Or, dai verbali versati in atti redatti dai tecnici che hanno eseguito il sopralluogo e pertanto p.u. , lo strumento di misurazione collegato in parallelo avrebbe determinato un allaccio diretto alla rete che aveva provocato il prelievo non autorizzato di energia, sicchè non può revocarsi in dubbio la legittimità della fattura sulla base dei dati di misura ricostruiti dal Distributore per l'intero periodo di somministrazione di energia elettrica dal 23.11.2010 al 21.03.2014.
Tantomeno scalfiscono il quadro probatorio le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dall'elettricista di fiducia della palestra e dall' utente che hanno dichiarato di non ave visto alcun allaccio anomalo ovvero che il 24 dicembre
2013 l'elettricista di fiducia del deducente, provvedeva tra l'altro a sostituire i fili della linea portante, che dal gruppo di misurazione porta l'energia elettrica all'interno dell'appartamento dove è ubicata la palestra e in tale occasione, gli elettricisti intervenuti per eseguire l'intervento hanno smontato il quadro elettrico ove si trovava il contatore dell'utenza e dove nel marzo del 2014 è stato trovato il gruppo di misurazione manomesso e, hanno tra l'altro avuto modo di accertare che nessun collegamento anomalo vi era tra il contatore della palestra e altri contatori né nel quadro elettrico erano presenti contatori che potevano essere collegati alla linea elettrica o al contatore dell'utenza del deducente.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il verbale ispettivo di accertamento della manomissione del contatore redatto dal Distributore competente, in contraddittorio con il cliente, fa piena prova in ordine alla provenienza del suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Corte di Cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017 n. 8823)
Orbene alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”( ordinanza cass. Civ. sez III n 20769/2025). Or, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Nel caso di specie non può ritenersi provata l'estraneità alla manomissione tantomeno la sproporzione ,atteso l'allaccio abusivo alla rete NE.
Giova osservare a tal uopo che l'opponente era responsabile della conservazione e dell'integrità dell'apparecchio del distributore, salva l'ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi.
Posto che non risulta presentata denuncia in tal senso all'Autorità di
Pubblica sicurezza da parte di ,può affermarsi che Parte_2
l'opposta dopo aver assunto ex lege la titolarità del rapporto di somministrazione di energia elettrica e altrettanto legittimamente, ricevuti i dati di misura ricostruiti dal Distributore, abbia emesso la fattura per cui è causa.
La fattura per cui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi nel pieno rispetto della normativa di settore, dando evidenza del proprio operato nella Tabella di ricostruzione dei consumi trasmessa all' opponente.
L'opposta ha provato la validità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, ove il credito si fonda sull'accertamento avvenuto il 21 marzo
2014 all'esito del quale era stata rilevata la manomissione del contatore e sulla quantificazione effettuata in maniera presuntiva.
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
La doglianza con la quale l'opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi di mora applicati, risulta altresì infondata stante che gli interessi moratori si calcolano automaticamente dalla scadenza indicata in fattura, ai sensi del D.
Lgs. 231/2002,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n. Parte_1
310/2019, emesso G.U. del Tribunale di Messina.
Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.240,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva c.p.a.
e spese generali.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.1955 \ 2022 introitata in decisione il 27 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il Parte_1
13.08.1976, CF , residente in [...]CodiceFiscale_1
NC CA rappresentato e difeso per procura speciale in calce al presente atto dall Avv. Mario Intilisano del foro di Messina ( CF
[...]
PEC ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via San Filippo
Bianchi n° 54,
opponente
Contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. Controparte_2
, con sede legale in Prato, Via Sornianese n.91, C.F._3 (all.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ramoni del Foro di Roma,
(C.F. - pec: C.F._4
), eleggono domicilio presso lo Email_2
studio dell'Avv. Fabio Venuto sito in 98057 Milazzo (ME), Via Col. Bertè n.
120, giusta procura in calce al presente atto.
Opposta
E
(cod. fisc. ), con sede in Roma alla via Controparte_3 P.IVA_2
Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi materialmente unita al presente atto, dal sottoscritto procuratore e difensore
Avv. Carlo Vermiglio (cod. fisc. , pec: C.F._5
, presso cui è domiciliata in Messina alla via Email_3
Nino Bixio 89,
terza chiamata in causa
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato in opposizione Parte_2
(già , in persona del legale
[...] Parte_2
rappesentante pro tempore impugnava il decreto ingiuntivo n. 310/2019, emesso G.U. del Tribunale di Messina nel procedimento iscritto al n.
6618/2018 R.G. il 14 febbraio 2019, notificato all'opponente l'1 marzo 2019, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 42.544,68 oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza dell'obbligazione sino al soddisfo, oltre alle spese procedimento liquidate in € 286,00 per spese ed
€ 1.305,00 per compensi oltre spese generali CPA e IVA .
Si costituiva l'opposta e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni indi assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per chiarimenti .
Il procedimento de quo perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 19 marzo 2024 ove veniva differito per l'eccessivo carico di ruolo sino all''udienza del 28 ottobre 2025 ,tenuta in modalità cartolare .Il
Giorno 29 ottobre 2025 veniva pertanto differita all'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art 281 cpc con termine di gg 10 per il deposito delle memorie conclusionali , indi assunta in decisione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento della fattura n. 083632395000035A del 27 maggio 2014, rilevando che i consumi per i quali era stato richiesto il pagamento erano consumi presunti. Giova osservare che dalla documentazione versata in atti si evince che il giorno 21 marzo 2014, alcuni tecnici ENEL avevano accertato che “prelievo di energia elettrica su un misuratore non presente in archivio NE (…) con display spento led non funzionanti sigilli casa manomessi al momento della verifica c'era un prelievo di potenza di KW 15. I cavi del cliente di questo misuratore erano collegati in parallelo con i cavi del misuratore codice cliente 900246099 che al momento della verifica aveva l'interruttore del misuratore aperto”.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie l'opponente non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria .
Giova osservare che consumi sono stati calcolati in quanto il consumatore, utilizzando un contatore ENEL, collegato in parallelo, avrebbe illecitamente prelevato energia elettrica. Or, dai verbali versati in atti redatti dai tecnici che hanno eseguito il sopralluogo e pertanto p.u. , lo strumento di misurazione collegato in parallelo avrebbe determinato un allaccio diretto alla rete che aveva provocato il prelievo non autorizzato di energia, sicchè non può revocarsi in dubbio la legittimità della fattura sulla base dei dati di misura ricostruiti dal Distributore per l'intero periodo di somministrazione di energia elettrica dal 23.11.2010 al 21.03.2014.
Tantomeno scalfiscono il quadro probatorio le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dall'elettricista di fiducia della palestra e dall' utente che hanno dichiarato di non ave visto alcun allaccio anomalo ovvero che il 24 dicembre
2013 l'elettricista di fiducia del deducente, provvedeva tra l'altro a sostituire i fili della linea portante, che dal gruppo di misurazione porta l'energia elettrica all'interno dell'appartamento dove è ubicata la palestra e in tale occasione, gli elettricisti intervenuti per eseguire l'intervento hanno smontato il quadro elettrico ove si trovava il contatore dell'utenza e dove nel marzo del 2014 è stato trovato il gruppo di misurazione manomesso e, hanno tra l'altro avuto modo di accertare che nessun collegamento anomalo vi era tra il contatore della palestra e altri contatori né nel quadro elettrico erano presenti contatori che potevano essere collegati alla linea elettrica o al contatore dell'utenza del deducente.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il verbale ispettivo di accertamento della manomissione del contatore redatto dal Distributore competente, in contraddittorio con il cliente, fa piena prova in ordine alla provenienza del suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Corte di Cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017 n. 8823)
Orbene alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi, come quello basato sulla “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”( ordinanza cass. Civ. sez III n 20769/2025). Or, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Nel caso di specie non può ritenersi provata l'estraneità alla manomissione tantomeno la sproporzione ,atteso l'allaccio abusivo alla rete NE.
Giova osservare a tal uopo che l'opponente era responsabile della conservazione e dell'integrità dell'apparecchio del distributore, salva l'ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi.
Posto che non risulta presentata denuncia in tal senso all'Autorità di
Pubblica sicurezza da parte di ,può affermarsi che Parte_2
l'opposta dopo aver assunto ex lege la titolarità del rapporto di somministrazione di energia elettrica e altrettanto legittimamente, ricevuti i dati di misura ricostruiti dal Distributore, abbia emesso la fattura per cui è causa.
La fattura per cui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi nel pieno rispetto della normativa di settore, dando evidenza del proprio operato nella Tabella di ricostruzione dei consumi trasmessa all' opponente.
L'opposta ha provato la validità della ricostruzione dei consumi operata in via presuntiva, ove il credito si fonda sull'accertamento avvenuto il 21 marzo
2014 all'esito del quale era stata rilevata la manomissione del contatore e sulla quantificazione effettuata in maniera presuntiva.
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
La doglianza con la quale l'opponente eccepisce l'illegittimità degli interessi di mora applicati, risulta altresì infondata stante che gli interessi moratori si calcolano automaticamente dalla scadenza indicata in fattura, ai sensi del D.
Lgs. 231/2002,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo portante n. Parte_1
310/2019, emesso G.U. del Tribunale di Messina.
Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.240,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva c.p.a.
e spese generali.
Così deciso in Messina il 27 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò