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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2023 depositato il 23/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2018-00357251-24 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste.
L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n. 296-2017-00377940-84 (anno 2013) e n.
296-2018-00357251-24 (anno 2014), emesse a titolo di tasse automobilistiche, interessi e accessori.
L'Ufficio ha disposto in sede di reclamo mediazione - accoglimento parziale del reclamo con riferimento alla cartella relativa all'anno 2013 per vizi formali, confermando il recupero di cui alla cartella n.
29620180035725124000.
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio chiede invece il rigetto del ricorso con riferimento alla cartella pagamento n. 296-2018-00357251-24
1. Rileva che “Poste Private “Società_1 S.p.A. ha regolarmente e legittimamente effettuato le notifica degli atti con le raccomandate n. ADERAUT2014000591556 e n. ADERAUT2014000591902”. e che si sarebbe verificata la“compiuta giacenza” perché le predette raccomandate, in seguito al deposito presso l'Ufficio postale, a causa del mancato rinvenimento del destinatario, non sarebbero state più ritirate.
2. Rileva con riguardo alla pretesa inerente all'anno 2014 che“l'ente Impositore ha provveduto a notificare i prodromici avvisi di accertamento in data 04/10/2017” e che“conseguentemente il termine per la notifica della cartella andava a scadere entro il 31/12/2020” ed aggiunge che“tuttavia le disposizioni emanate per fronteggiare la diffusione pandemica Covid-19, hanno introdotto la sospensione del decorso del termine per la notificazione delle cartelle di pagamento dall'08/03/2020 al 31/08/2021. (Art. 68 - D.L. 18/2020)”. Conclude nel senso che“nel caso in specie, la cartella opposta è stata notificata dall'Agente della Riscossione in data
01/08/2022, nel rispetto del termine prescrizionale”.
Con memoria illustrativa il ricorrente prospettava alcune brevi considerazioni per contrastare le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, prot. n.
2023/77097 del 14.3.2023.
Con riguardo all'iscrizione a ruolo per l'anno 2013 ed alla cartella di pagamento n.
296-2017-00377940-84
Nonostante l'Ufficio abbia riconosciuto l'invalidità dell'iscrizione a ruolo (ruolo n. 2017/000741, reso esecutivo in data 14.8.2017) sul quale si fonda la cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84, nella fattispecie in esame non risulta che sia stato emesso e notificato un valido provvedimento di sgravio. Non resta che prendere atto di quanto dichiarato dall'Ufficio e quindi annullare l'iscrizione a ruolo relativa all'anno 2013 e la relativa cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84.
Con riguardo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'anno 2014 e della cartella di pagamento n. 296-2018-00357251-24 per violazione della disciplina del procedimento impositivo. Sostiene al riguardo che le iscrizioni a ruolo impugnate e le relative cartelle di pagamento sono illegittime per violazione della disciplina del procedimento di accertamento in materia di tasse per il possesso di veicoli iscritti in pubblici registri per irregolarità della notifica.
Sostiene che la documentazione prodotta in giudizio non prova affatto la regolare notifica degli atti impositivi sui quali l'Agenzia delle Entrate ha inteso fondare l'iscrizione a ruolo di cui si tratta.
È sufficiente considerare:
a) nella fattispecie non è stato neanche prodotta una copia dei due avvisi di accertamento, bensì una mera stampa di dati registrati negli archivi informatici;
b) non vi è alcuna prova della spedizione, atteso che non sono state depositate le ricevute di spedizione delle due raccomandate Società_1;
c) non c'è la prova della circostanza che le fotocopie delle due buste in cui figura il timbro“compiuta giacenza” con la data del 4.10.2017si riferiscono proprio alla spedizioni dei due avvisi di accertamento, atteso che in essenon figura alcun estremo identificativo o altro elemento che possa collegare le stesse ai rispettivi atti impositivi;
d) non c'è la prova di alcuna attività di ricerca effettuata dall'agente postale, mancando la relata e non essendo stato compilato e sottoscritto neanche il prestampato che figura in un riquadro delle stesse buste in modo tale che non vi è alcuna attestazione dell'attività minima necessaria per legittimare il deposito presso l'ufficio postale e la maturazione della compiuta giacenza
Con riguardo all'illegittimità per intervenuta prescrizione dei debiti rileva che i carichi di cui si tratta sono stati affidati molto prima del periodo temporale legato alla disciplina emergenziale COVID 19, atteso che il ruolo n. 2018/000420 è stato reso esecutivo in data 29.3.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto alla cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84 (2013) L'Ufficio ha riconosciuto l'invalidità dell'iscrizione a ruolo (ruolo n. 2017/000741, reso esecutivo in data 14.8.2017) sul quale si fonda la cartella di pagamento. Poichè non risulta che sia stato emesso e notificato un valido provvedimento di sgravio, la cartella va annullata.
2. Quanto alla cartella n. 296-2018-00357251-24 per l'anno 2014, la Corte, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio, ritiene fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento e, in via subordinata, alla prescrizione della pretesa tributaria, non essendo provata la regolare notificazione né la tempestività della riscossione, trattandosi di carichi affidati all'esattore prima dell'emergenza Covid 19 (il ruolo n. 2018/000420 è stato reso esecutivo in data 29.3.2018). La cartella va annullata.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in considerazione della natura della controversia e della disciplina emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VI: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento n.
296-2017-00377940-84 e n. 296-2018-00357251-24.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palermo 13.11.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2023 depositato il 23/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296-2018-00357251-24 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste.
L'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento n. 296-2017-00377940-84 (anno 2013) e n.
296-2018-00357251-24 (anno 2014), emesse a titolo di tasse automobilistiche, interessi e accessori.
L'Ufficio ha disposto in sede di reclamo mediazione - accoglimento parziale del reclamo con riferimento alla cartella relativa all'anno 2013 per vizi formali, confermando il recupero di cui alla cartella n.
29620180035725124000.
Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio chiede invece il rigetto del ricorso con riferimento alla cartella pagamento n. 296-2018-00357251-24
1. Rileva che “Poste Private “Società_1 S.p.A. ha regolarmente e legittimamente effettuato le notifica degli atti con le raccomandate n. ADERAUT2014000591556 e n. ADERAUT2014000591902”. e che si sarebbe verificata la“compiuta giacenza” perché le predette raccomandate, in seguito al deposito presso l'Ufficio postale, a causa del mancato rinvenimento del destinatario, non sarebbero state più ritirate.
2. Rileva con riguardo alla pretesa inerente all'anno 2014 che“l'ente Impositore ha provveduto a notificare i prodromici avvisi di accertamento in data 04/10/2017” e che“conseguentemente il termine per la notifica della cartella andava a scadere entro il 31/12/2020” ed aggiunge che“tuttavia le disposizioni emanate per fronteggiare la diffusione pandemica Covid-19, hanno introdotto la sospensione del decorso del termine per la notificazione delle cartelle di pagamento dall'08/03/2020 al 31/08/2021. (Art. 68 - D.L. 18/2020)”. Conclude nel senso che“nel caso in specie, la cartella opposta è stata notificata dall'Agente della Riscossione in data
01/08/2022, nel rispetto del termine prescrizionale”.
Con memoria illustrativa il ricorrente prospettava alcune brevi considerazioni per contrastare le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, prot. n.
2023/77097 del 14.3.2023.
Con riguardo all'iscrizione a ruolo per l'anno 2013 ed alla cartella di pagamento n.
296-2017-00377940-84
Nonostante l'Ufficio abbia riconosciuto l'invalidità dell'iscrizione a ruolo (ruolo n. 2017/000741, reso esecutivo in data 14.8.2017) sul quale si fonda la cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84, nella fattispecie in esame non risulta che sia stato emesso e notificato un valido provvedimento di sgravio. Non resta che prendere atto di quanto dichiarato dall'Ufficio e quindi annullare l'iscrizione a ruolo relativa all'anno 2013 e la relativa cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84.
Con riguardo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'anno 2014 e della cartella di pagamento n. 296-2018-00357251-24 per violazione della disciplina del procedimento impositivo. Sostiene al riguardo che le iscrizioni a ruolo impugnate e le relative cartelle di pagamento sono illegittime per violazione della disciplina del procedimento di accertamento in materia di tasse per il possesso di veicoli iscritti in pubblici registri per irregolarità della notifica.
Sostiene che la documentazione prodotta in giudizio non prova affatto la regolare notifica degli atti impositivi sui quali l'Agenzia delle Entrate ha inteso fondare l'iscrizione a ruolo di cui si tratta.
È sufficiente considerare:
a) nella fattispecie non è stato neanche prodotta una copia dei due avvisi di accertamento, bensì una mera stampa di dati registrati negli archivi informatici;
b) non vi è alcuna prova della spedizione, atteso che non sono state depositate le ricevute di spedizione delle due raccomandate Società_1;
c) non c'è la prova della circostanza che le fotocopie delle due buste in cui figura il timbro“compiuta giacenza” con la data del 4.10.2017si riferiscono proprio alla spedizioni dei due avvisi di accertamento, atteso che in essenon figura alcun estremo identificativo o altro elemento che possa collegare le stesse ai rispettivi atti impositivi;
d) non c'è la prova di alcuna attività di ricerca effettuata dall'agente postale, mancando la relata e non essendo stato compilato e sottoscritto neanche il prestampato che figura in un riquadro delle stesse buste in modo tale che non vi è alcuna attestazione dell'attività minima necessaria per legittimare il deposito presso l'ufficio postale e la maturazione della compiuta giacenza
Con riguardo all'illegittimità per intervenuta prescrizione dei debiti rileva che i carichi di cui si tratta sono stati affidati molto prima del periodo temporale legato alla disciplina emergenziale COVID 19, atteso che il ruolo n. 2018/000420 è stato reso esecutivo in data 29.3.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto alla cartella di pagamento n. 296-2017-00377940-84 (2013) L'Ufficio ha riconosciuto l'invalidità dell'iscrizione a ruolo (ruolo n. 2017/000741, reso esecutivo in data 14.8.2017) sul quale si fonda la cartella di pagamento. Poichè non risulta che sia stato emesso e notificato un valido provvedimento di sgravio, la cartella va annullata.
2. Quanto alla cartella n. 296-2018-00357251-24 per l'anno 2014, la Corte, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio, ritiene fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento e, in via subordinata, alla prescrizione della pretesa tributaria, non essendo provata la regolare notificazione né la tempestività della riscossione, trattandosi di carichi affidati all'esattore prima dell'emergenza Covid 19 (il ruolo n. 2018/000420 è stato reso esecutivo in data 29.3.2018). La cartella va annullata.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in considerazione della natura della controversia e della disciplina emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VI: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento n.
296-2017-00377940-84 e n. 296-2018-00357251-24.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palermo 13.11.25
Il Relatore il Presidente