Decreto cautelare 9 novembre 2024
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05557/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS-, comunicato a seguito di accesso agli atti, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-ha comunicato l’assegnazione per l’anno scolastico 2024/2025 di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (18 ore settimanali) all’alunno -OMISSIS-;
dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell''''Istruzione e del Merito, l''''Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato, all’Istituto scolastico sopra indicato, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità, iscritti presso tale scuola;
E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla sua condizione di disabilità;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per il numero di ore ritenuto necessario dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-ha assegnato al proprio figlio minore, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92, un numero di ore di sostegno inferiori al fabbisogno effettivo dell’alunno, tenuto anche conto dell’orario di sua permanenza in classe; chiede, quindi, condannarsi l’Amministrazione scolastica ad assegnare al minore il richiesto sostegno nella misura massima consentita.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito, depositando documentazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 16.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’Istituto scolastico si rideterminasse, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della minore.
Con note depositate il 13.05 2025 parte ricorrente ha dichiarato la intervenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Pervenuta alla camera di consiglio del 13.05 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo di una possibile causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione.
È la stessa ricorrente, infatti, a confermare che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, assegnando al minore la figura dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta, seppur solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
La regolazione delle spese segue, pertanto, la soccombenza virtuale, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge in favore dei procuratosi costituiti che ne hanno fatto anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.