TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Adele Ferraro all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4584 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto altre forme di responsabilità contrattuale e vertente
TRA C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte 1 (C.F.
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via A.Turco che lo rappresenta n.39, presso lo studio dell'Avv. Valerio Murgano (C.F. C.F. 2 "
e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione r.g.n. 1858/2020 del
Giudice di Pace di Catanzaro;
Parte 2
E
[...]
Part P.IVA 1 ), in persona del 1.r.p.t, (P.I. CP 1 Parte 4
elettivamente domiciliata in Catanzaro, Vial Lucrezia della Valle n.19/G presso lo studio dell'Avv.
), che la rappresenta e difende in giudizio giustaAntonella Germanò (C.F. C.F. 3 procura in calce al ricorso per decret ingiuntivo
-APPELLATA-
Conclusioni come da ote per l'udienza del 16.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
evocava in giudizio innanzi Con atto di ciazione ritualmente notificato, Parte 1
in persona del suo l.r.p.t., peral Giudice di Pace di Catanzaro la CP 2 Parte 4
vedere revocato, previa declaratoria di inesistenza del credito, il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui la predetta ditta gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 2.356,73 oltre spese, e competenze di giudizio a titolo di saldo della fattura n. 71/A del 18.10.19 di € 3.356,73,
e:nessa dalla ditta per esecuzione di opere di realizzazione di infissi in PVC, nell'anno 2014, presso l'abitazione del Parte 1
A fondamento dell'opposizione Parte 1 deduceva che: nel corso dell'anno 2014
lo stesso forniva alla società opposta del materiale (PVC) concordando la realizzazione di alcuni infissi;
tuttavia, il lavoro non veniva eseguito a regola d'arte in quanto la fornitura presentava specifici vizi;
tale inadempimento tempestivamente denunciato veniva riconosciuto dal prestatore d'opera, il quale si impegnava a porre in essere tutti i necessari interventi riparatori;
nonostante le richieste del Parte 1 , alcun lavoro di adeguamento sugli infissi veniva realizzato da parte della ditta esecutrice;
decorsi cinque anni dalla realizzazione di tali manufatti, in data 31.7.19, la società opposta richiedeva il pagamento per la fornitura e la manodopera prestata di € 2.751,42 oltre Iva, a cui detrarre l'acconto di € 1.000,00 percepito, con residuo dovuto pari ad € 1.751,42 oltre Iva per un totale di € 2.163,73; tale residuo veniva elevato in modo ingiustificato ad € 2.356,73, con un aumento di € 220,00 nel ricorso monitorio.
Sulla scorta di tali deduzioni fattuali, l'opponente eccepiva, in particolare: in via preliminare, la nullità dell'ingiunzione per inesistenza del credito tenuto conto che la ditta ricorrente non aveva dato prova nel procedimento monitorio della fonte negoziale a sostegno della propria pretesa creditoria fondata essenzialmente su una fattura commerciale, documento privo di alcuna valenza probatoria;
nel merito, eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c. per non avere eseguito, la creditrice opposta, i lavori a regola d'arte alla luce dei vizi emersi sulle opere realizzate che ha determinando la rottura del rapporto sinallagmatico di cui al contratto d'opera intercorso tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie deduceva, in particolare, la fondatezza e la dovutezza del credito ingiunto per sussistenza di un effettivo accordo intercorso tra le parti nonché la non imputabilità degli eventuali vizi esistenti sulle opere realizzate poiché derivanti, invero, dall'esecuzione di altri lavori diversi e posti in essere dalla Controparte 4 il quale procedeva a fornire e "in persona di Controparte_3
,
il quale provvedeva, invece, all'esecuzione delle montare telai e cassonetti e da CP 5
opere in muratura.
L'opposta, dunque, chiedeva in via principale, il rigetto dell'opposizione spiegata nei suoi confronti, con conferma del decreto ingiuntivo, ed in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria del rapporto sinallagmatico tra la ditta e l'opponente e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 2.356,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo o della maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale e di CTU per l'accertamento della sussistenza degli eventuali vizi lamentati da parte opponente esistenti sulle opere realizzate.
Con la sentenza n.1320/2022, in questa sede appellata, il Giudice di pace decideva per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ivi impugnato per aver parte creditrice opposta, durante lo svolgimento del processo, a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria specificamente della prova orale, dimostrato la sussistenza dei rapporti
-
intercorrenti tra le parti in causa per i quali deve essere riconosciuto il diritto della società opposta ad ottenere la remunerazione dei lavori eseguiti.
In particolare, il Giudicante, ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, prendeva in riferimento il contenuto della ctu che aveva ritenuto congruo l'importo della fattura posta a fondamento della domanda di pagamento, pur avendo individuato lo stesso ctu dei difetti nella esecuzione dei lavori oggetto di causa.
,il quale, reiterando Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte 1 tutte le difese già dedotte in primo grado, lamentava, in particolare, la sussistenza di error in procedendo per omessa pronuncia su una specifica domanda dedotta in giudizio ed oggetto di discussione ed errore di fatto nella valutazione delle risultanze istruttorie.
Segnatamente, con riferimento al primo motivo di appello l'opponente lamentava omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata in primo grado, tenuto conto che il ctu, nel ritenere congruo l'importo richiesto dalla società opposta alla luce dei lavori eseguiti, nel suo elaborato tecnico aveva, ad ogni modo, individuato dei difetti nell'esecuzione dei lavori.
Il Giudice di prime cure sarebbe incorso, dunque, secondo le prospettazioni dell'appellante, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante contestava errore di fatto in sede di valutazione delle risultanze istruttorie: in primo luogo, riteneva non congruo il prezzo degli infissi così come accertato dal ctu poiché rapportato ai prezzi di mercato dell'anno 2019, data di emissione della fattura, anziché rapportarlo ai prezzi di mercato dell'anno 2014, anno di realizzazione delle opere;
in secondo luogo, sosteneva che il Giudice non avesse tenuto conto delle dichiarazioni dei testi comprovanti i vizi emersi sulla fattura e denunciati dallo stesso.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado,
l'accertamento e la declaratoria di fondatezza dei motivi di gravame nonché la declaratoria di fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo ivi opposto con condanna della società appellata alla restituzione della somma di €
2.356,73 oltre spese e compensi del monitorio e di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali.
In ultimo, l'appellante chiedeva, altresì, la condanna della ditta appellata ad una somma equitativamente stabilita in suo favore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. attesa l'instaurazione di un giudizio monitorio pretestuoso alla luce dei vizi emersi sulla fornitura con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. Pa "Si costituiva anche in sede di gravame la ditta in persona del suo Parte 4
1.r.p.t., la quale, impugnando e contestando tutti i motivi di appello, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ivi impugnata e condanna alle spese di giudizio per entrambi i giudizi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, a seguito delle conclusioni delle parti, definita mediante la presente sentenza, resa ai sensi dell'u.c. dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, dunque, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nonostante dalla ctu espletata fossero emersi evidenti difetti nell'esecuzione delle opere realizzate.
Tale censura risulta priva di pregio.
Innanzitutto, occorre evidenziare che in materia di appalto, al committente che intende resistere alla domanda di pagamento avanzata (anche in via monitoria) dall'appaltatore è offerta una duplice via mediante la contestazione della sussistenza di vizi.
Una prima, riguarda la semplice paralisi dell'azione, ricorrendo allo strumento di portata generale disciplinato dall'art. 1460 c.c..
Mediante, infatti, l'eccezione di inadempimento il committente si limita a contestare la debenza della somma richiesta.
Una seconda opzione, invece, si traduce nell'esperimento di una domanda riconvenzionale con cui il committente si avvale dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod civ, della riduzione del prezzo, dell'eliminazione dei vizi, della risoluzione e del risarcimento danni.
Ebbene, nel caso di specie l'appellante, fin dal proprio atto introduttivo giudizio di primo grado, ha sollevato l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. rifiutando il pagamento del saldo della fattura posta a fondamento del credito azionato per sussistenza dei vizi sulle opere eseguite, chiedendo, nelle conclusioni, la declaratoria di inesistenza del credito vantato dall'opposta. Soltanto all'udienza del 2.10.20 l'attore chiedeva di integrare la ctu con il quesito relativo alla "quantificazione delle opere di ripristino a regola d'arte" (v. verbale del 2.10.20 del fascicolo di primo grado), richiesta, poi, reiterata nel verbale di udienza del 4.2.22.
La predetta domanda veniva contestata dall'odierna società in quanto tardiva e non spiegata nelle conclusioni in seno al proprio libello introduttivo.
Dunque, alla luce delle suddette considerazioni la domanda cristallizzata in primo grado dall'odierno appellante riguarda esclusivamente l'accertamento dell'inesistenza del credito, non avendo, invece, lo stesso spiegato, tempestivamente, alcuna azione di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi dell'opera.
Il Giudice di Pace, dopo aver accertato la sussistenza della fonte negoziale del credito azionato provata mediante le risultanze emerse durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, ha riconosciuto il diritto della società opposta di essere remunerata, tenendo in considerazione, per il quantum debeatur, la risposta fornita dal ctu al quesito n.2 con cui il perito ha ritenuto congruo l'importo previsto dalla fattura posta a base della domanda di pagamento e richiesta in monitorio.
Ebbene, è condivisibile il percorso argomentativo motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, il quale ha incentrato, correttamente, la sua valutazione sull'esistenza del credito de quo, implicitamente delibando sulla eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente-attore.
In punto di ripartizione di onere probatorio in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.-; è pacifico che un simile principio opera anche nel caso in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, ipotesi in cui alla parte istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sull'altro l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento. Una simile ripartizione dell'onere probatorio presuppone tuttavia la specificità della contestazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, in quanto solo a fronte della precisa indicazione dell'obbligazione contrattuale oggetto delle censure la parte contrattuale onerata dell'adempimento ha la possibilità di provvedere alla relativa prova. Il che equivale a dire che una contestazione del tutto generica non è idonea a suffragare la doglianza di inadempimento, in quanto non consente alla controparte di individuare il profilo negoziale che si assumeva inadempiuto o non correttamente adempiuto e di dimostrare l'esattezza della condotta tenuta per provvedere all'adempimento.
Trasposti i suesposti principi nel caso di specie si rileva che l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, alla luce degli accertamenti cui è pervenuto il ctu nominato, ha dimostrato l'esistenza di taluni vizi afferenti proprio all'attività di realizzazione e montaggio degli infissi, attività svolta dalla società appellata (v. elaborato ctu primo grado pag. 12).
Tuttavia, non è errato il percorso giuridico- argomentativo cui è pervenuto il Giudice di prime cure, il quale ha rigettato l'opposizione confermando il d.i. per aver ritenuto sussistente tra le parti un rapporto negoziale da cui è sorto il diritto della ditta esecutrice di essere remunerata a fronte dell'attività dalla stessa svolta.
Difatti, ritiene questo Giudicante di aderire all'insegnamento di nomofilachia della S.C.
(26365/2013) secondo cui "In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. del contraente a fronte dell'altrui inadempimento non deve essere contrario al principio generale di buona fede, verificando, soprattutto, se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.
Si evidenzia ancora che l'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto l'eccezione di inadempimento alla luce del principio di buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Dunque, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità.
Ebbene, nel caso di specie, è fuori dubbio che, innanzitutto, il Parte 1 abbia goduto delle opere realizzate dalla società appellata per diversi anni (dall'anno 2014 sino all'anno 2019) non avendo provato in atti la denuncia tempestiva di inadempimento della ditta per la sussistenza dei vizi lamentati, così come ha, invece, asserito nei propri scritti difensivi. E la contestazioni emerge solo a distanza di anni con la richiesta di pagamento del saldo da parte dell'opposto.
Soprattutto, il ctu, dopo avere accertato e descritto la sussistenza dei vizi delle opere eseguite, al quesito n.
2 - strettamente correlato al quesito n.1 afferente, appunto, alla presenza di eventuali vizi dell'opera- in ordine alla valutazione dei lavori realizzati dalla ditta esecutrice in favore del Parte 1 ed il relativo prezzo, ha accertato che, considerando i servizi e le forniture specificate nel documento fiscale, l'importo richiesto in fattura, oggetto della domanda di pagamento, risultava comunque congruo rispetto ai manufatti realizzati.
Alla luce delle considerazioni complessive esposte dal ctu nel proprio elaborato tecnico risulta che i vizi non hanno inciso sulla funzionalità ed utilizzabilità degli infissi stessi.
Ne deriva che i predetti difetti non hanno inciso sul rapporto sinallagmatico intercorso tra le parti, non avendo in alcun modo alterato il quantum debeatur per come richiesto dall'opposto e la proporzionalità della controprestazione così come accertato dal ctu.
Dunque, in virtù del principio di buona fede e di proporzionalità che governa il rifiuto della parte di adempiere la sua obbligazione per inadempimento dell'altro contraente la domanda di inesistenza del credito derivante dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata da parte appellata sia infondata, e pertanto, deve essere rigettato il relativo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
In particolare, l'appellante deduce errore di fatto nella valutazione delle risultanze istruttorie avendo il ctu ritenuto congruo il prezzo degli infissi rapportandolo ai prezzi del mercato dell'anno
2019, data di emissione della fattura, dimenticando che la fornitura era stata effettuata nell'anno
2014, dove, qualora l'opera fosse stata immune da vizi il corrispettivo dovuto sarebbe stato comunque inferiore per la fisiologica logica dell'aumento dei prezzi nel corso degli anni.
Ebbene, tale circostanza è rimasta indimostrata da parte dell'appellante, il quale non ha provveduto neanche ad allegare i prezzi di mercato dell'anno 2014 al fine di operare un agevole confronto con il prezzo indicato dal ctu.
Ne deriva il rigetto anche di tale motivo di appello.
Ogni altra questione rimane assorbita. È da rigettare anche la richiesta di condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della società opposta atteso l'esito del giudizio di merito.
In conclusione, l'appello va rigettato in toto con conferma integrale della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
In ordine al governo delle spese di lite, si rileva che esse seguono la soccombenza e, dunque, poste a carico dell'appellante, e vengono liquidate in favore dell'appellata, come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014, come da ultimo modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi, ad eccezione della fase istruttoria del tutto assente.
Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass.
14.3.2014 n. 5955).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso alla sentenza n. 1320/2022, emessa il 15.09.2022, depositata il
23.09.2022 e notificata il 20.20.22;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate nella complessiva somma di € 852,00 a titolo di compenso professionale oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Germano' dichiaratasi antistataria.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 24.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Adele Ferraro all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4584 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto altre forme di responsabilità contrattuale e vertente
TRA C.F. 1 ), nato a [...] il [...] Parte 1 (C.F.
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via A.Turco che lo rappresenta n.39, presso lo studio dell'Avv. Valerio Murgano (C.F. C.F. 2 "
e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione r.g.n. 1858/2020 del
Giudice di Pace di Catanzaro;
Parte 2
E
[...]
Part P.IVA 1 ), in persona del 1.r.p.t, (P.I. CP 1 Parte 4
elettivamente domiciliata in Catanzaro, Vial Lucrezia della Valle n.19/G presso lo studio dell'Avv.
), che la rappresenta e difende in giudizio giustaAntonella Germanò (C.F. C.F. 3 procura in calce al ricorso per decret ingiuntivo
-APPELLATA-
Conclusioni come da ote per l'udienza del 16.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
evocava in giudizio innanzi Con atto di ciazione ritualmente notificato, Parte 1
in persona del suo l.r.p.t., peral Giudice di Pace di Catanzaro la CP 2 Parte 4
vedere revocato, previa declaratoria di inesistenza del credito, il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui la predetta ditta gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 2.356,73 oltre spese, e competenze di giudizio a titolo di saldo della fattura n. 71/A del 18.10.19 di € 3.356,73,
e:nessa dalla ditta per esecuzione di opere di realizzazione di infissi in PVC, nell'anno 2014, presso l'abitazione del Parte 1
A fondamento dell'opposizione Parte 1 deduceva che: nel corso dell'anno 2014
lo stesso forniva alla società opposta del materiale (PVC) concordando la realizzazione di alcuni infissi;
tuttavia, il lavoro non veniva eseguito a regola d'arte in quanto la fornitura presentava specifici vizi;
tale inadempimento tempestivamente denunciato veniva riconosciuto dal prestatore d'opera, il quale si impegnava a porre in essere tutti i necessari interventi riparatori;
nonostante le richieste del Parte 1 , alcun lavoro di adeguamento sugli infissi veniva realizzato da parte della ditta esecutrice;
decorsi cinque anni dalla realizzazione di tali manufatti, in data 31.7.19, la società opposta richiedeva il pagamento per la fornitura e la manodopera prestata di € 2.751,42 oltre Iva, a cui detrarre l'acconto di € 1.000,00 percepito, con residuo dovuto pari ad € 1.751,42 oltre Iva per un totale di € 2.163,73; tale residuo veniva elevato in modo ingiustificato ad € 2.356,73, con un aumento di € 220,00 nel ricorso monitorio.
Sulla scorta di tali deduzioni fattuali, l'opponente eccepiva, in particolare: in via preliminare, la nullità dell'ingiunzione per inesistenza del credito tenuto conto che la ditta ricorrente non aveva dato prova nel procedimento monitorio della fonte negoziale a sostegno della propria pretesa creditoria fondata essenzialmente su una fattura commerciale, documento privo di alcuna valenza probatoria;
nel merito, eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c. per non avere eseguito, la creditrice opposta, i lavori a regola d'arte alla luce dei vizi emersi sulle opere realizzate che ha determinando la rottura del rapporto sinallagmatico di cui al contratto d'opera intercorso tra le parti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie deduceva, in particolare, la fondatezza e la dovutezza del credito ingiunto per sussistenza di un effettivo accordo intercorso tra le parti nonché la non imputabilità degli eventuali vizi esistenti sulle opere realizzate poiché derivanti, invero, dall'esecuzione di altri lavori diversi e posti in essere dalla Controparte 4 il quale procedeva a fornire e "in persona di Controparte_3
,
il quale provvedeva, invece, all'esecuzione delle montare telai e cassonetti e da CP 5
opere in muratura.
L'opposta, dunque, chiedeva in via principale, il rigetto dell'opposizione spiegata nei suoi confronti, con conferma del decreto ingiuntivo, ed in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria del rapporto sinallagmatico tra la ditta e l'opponente e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 2.356,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo o della maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale e di CTU per l'accertamento della sussistenza degli eventuali vizi lamentati da parte opponente esistenti sulle opere realizzate.
Con la sentenza n.1320/2022, in questa sede appellata, il Giudice di pace decideva per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ivi impugnato per aver parte creditrice opposta, durante lo svolgimento del processo, a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria specificamente della prova orale, dimostrato la sussistenza dei rapporti
-
intercorrenti tra le parti in causa per i quali deve essere riconosciuto il diritto della società opposta ad ottenere la remunerazione dei lavori eseguiti.
In particolare, il Giudicante, ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, prendeva in riferimento il contenuto della ctu che aveva ritenuto congruo l'importo della fattura posta a fondamento della domanda di pagamento, pur avendo individuato lo stesso ctu dei difetti nella esecuzione dei lavori oggetto di causa.
,il quale, reiterando Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte 1 tutte le difese già dedotte in primo grado, lamentava, in particolare, la sussistenza di error in procedendo per omessa pronuncia su una specifica domanda dedotta in giudizio ed oggetto di discussione ed errore di fatto nella valutazione delle risultanze istruttorie.
Segnatamente, con riferimento al primo motivo di appello l'opponente lamentava omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata in primo grado, tenuto conto che il ctu, nel ritenere congruo l'importo richiesto dalla società opposta alla luce dei lavori eseguiti, nel suo elaborato tecnico aveva, ad ogni modo, individuato dei difetti nell'esecuzione dei lavori.
Il Giudice di prime cure sarebbe incorso, dunque, secondo le prospettazioni dell'appellante, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo di appello l'appellante contestava errore di fatto in sede di valutazione delle risultanze istruttorie: in primo luogo, riteneva non congruo il prezzo degli infissi così come accertato dal ctu poiché rapportato ai prezzi di mercato dell'anno 2019, data di emissione della fattura, anziché rapportarlo ai prezzi di mercato dell'anno 2014, anno di realizzazione delle opere;
in secondo luogo, sosteneva che il Giudice non avesse tenuto conto delle dichiarazioni dei testi comprovanti i vizi emersi sulla fattura e denunciati dallo stesso.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado,
l'accertamento e la declaratoria di fondatezza dei motivi di gravame nonché la declaratoria di fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo ivi opposto con condanna della società appellata alla restituzione della somma di €
2.356,73 oltre spese e compensi del monitorio e di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali.
In ultimo, l'appellante chiedeva, altresì, la condanna della ditta appellata ad una somma equitativamente stabilita in suo favore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. attesa l'instaurazione di un giudizio monitorio pretestuoso alla luce dei vizi emersi sulla fornitura con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. Pa "Si costituiva anche in sede di gravame la ditta in persona del suo Parte 4
1.r.p.t., la quale, impugnando e contestando tutti i motivi di appello, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ivi impugnata e condanna alle spese di giudizio per entrambi i giudizi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, a seguito delle conclusioni delle parti, definita mediante la presente sentenza, resa ai sensi dell'u.c. dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, dunque, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nonostante dalla ctu espletata fossero emersi evidenti difetti nell'esecuzione delle opere realizzate.
Tale censura risulta priva di pregio.
Innanzitutto, occorre evidenziare che in materia di appalto, al committente che intende resistere alla domanda di pagamento avanzata (anche in via monitoria) dall'appaltatore è offerta una duplice via mediante la contestazione della sussistenza di vizi.
Una prima, riguarda la semplice paralisi dell'azione, ricorrendo allo strumento di portata generale disciplinato dall'art. 1460 c.c..
Mediante, infatti, l'eccezione di inadempimento il committente si limita a contestare la debenza della somma richiesta.
Una seconda opzione, invece, si traduce nell'esperimento di una domanda riconvenzionale con cui il committente si avvale dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod civ, della riduzione del prezzo, dell'eliminazione dei vizi, della risoluzione e del risarcimento danni.
Ebbene, nel caso di specie l'appellante, fin dal proprio atto introduttivo giudizio di primo grado, ha sollevato l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. rifiutando il pagamento del saldo della fattura posta a fondamento del credito azionato per sussistenza dei vizi sulle opere eseguite, chiedendo, nelle conclusioni, la declaratoria di inesistenza del credito vantato dall'opposta. Soltanto all'udienza del 2.10.20 l'attore chiedeva di integrare la ctu con il quesito relativo alla "quantificazione delle opere di ripristino a regola d'arte" (v. verbale del 2.10.20 del fascicolo di primo grado), richiesta, poi, reiterata nel verbale di udienza del 4.2.22.
La predetta domanda veniva contestata dall'odierna società in quanto tardiva e non spiegata nelle conclusioni in seno al proprio libello introduttivo.
Dunque, alla luce delle suddette considerazioni la domanda cristallizzata in primo grado dall'odierno appellante riguarda esclusivamente l'accertamento dell'inesistenza del credito, non avendo, invece, lo stesso spiegato, tempestivamente, alcuna azione di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi dell'opera.
Il Giudice di Pace, dopo aver accertato la sussistenza della fonte negoziale del credito azionato provata mediante le risultanze emerse durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, ha riconosciuto il diritto della società opposta di essere remunerata, tenendo in considerazione, per il quantum debeatur, la risposta fornita dal ctu al quesito n.2 con cui il perito ha ritenuto congruo l'importo previsto dalla fattura posta a base della domanda di pagamento e richiesta in monitorio.
Ebbene, è condivisibile il percorso argomentativo motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, il quale ha incentrato, correttamente, la sua valutazione sull'esistenza del credito de quo, implicitamente delibando sulla eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente-attore.
In punto di ripartizione di onere probatorio in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.-; è pacifico che un simile principio opera anche nel caso in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, ipotesi in cui alla parte istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sull'altro l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento. Una simile ripartizione dell'onere probatorio presuppone tuttavia la specificità della contestazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, in quanto solo a fronte della precisa indicazione dell'obbligazione contrattuale oggetto delle censure la parte contrattuale onerata dell'adempimento ha la possibilità di provvedere alla relativa prova. Il che equivale a dire che una contestazione del tutto generica non è idonea a suffragare la doglianza di inadempimento, in quanto non consente alla controparte di individuare il profilo negoziale che si assumeva inadempiuto o non correttamente adempiuto e di dimostrare l'esattezza della condotta tenuta per provvedere all'adempimento.
Trasposti i suesposti principi nel caso di specie si rileva che l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, alla luce degli accertamenti cui è pervenuto il ctu nominato, ha dimostrato l'esistenza di taluni vizi afferenti proprio all'attività di realizzazione e montaggio degli infissi, attività svolta dalla società appellata (v. elaborato ctu primo grado pag. 12).
Tuttavia, non è errato il percorso giuridico- argomentativo cui è pervenuto il Giudice di prime cure, il quale ha rigettato l'opposizione confermando il d.i. per aver ritenuto sussistente tra le parti un rapporto negoziale da cui è sorto il diritto della ditta esecutrice di essere remunerata a fronte dell'attività dalla stessa svolta.
Difatti, ritiene questo Giudicante di aderire all'insegnamento di nomofilachia della S.C.
(26365/2013) secondo cui "In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. del contraente a fronte dell'altrui inadempimento non deve essere contrario al principio generale di buona fede, verificando, soprattutto, se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.
Si evidenzia ancora che l'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto l'eccezione di inadempimento alla luce del principio di buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Dunque, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità.
Ebbene, nel caso di specie, è fuori dubbio che, innanzitutto, il Parte 1 abbia goduto delle opere realizzate dalla società appellata per diversi anni (dall'anno 2014 sino all'anno 2019) non avendo provato in atti la denuncia tempestiva di inadempimento della ditta per la sussistenza dei vizi lamentati, così come ha, invece, asserito nei propri scritti difensivi. E la contestazioni emerge solo a distanza di anni con la richiesta di pagamento del saldo da parte dell'opposto.
Soprattutto, il ctu, dopo avere accertato e descritto la sussistenza dei vizi delle opere eseguite, al quesito n.
2 - strettamente correlato al quesito n.1 afferente, appunto, alla presenza di eventuali vizi dell'opera- in ordine alla valutazione dei lavori realizzati dalla ditta esecutrice in favore del Parte 1 ed il relativo prezzo, ha accertato che, considerando i servizi e le forniture specificate nel documento fiscale, l'importo richiesto in fattura, oggetto della domanda di pagamento, risultava comunque congruo rispetto ai manufatti realizzati.
Alla luce delle considerazioni complessive esposte dal ctu nel proprio elaborato tecnico risulta che i vizi non hanno inciso sulla funzionalità ed utilizzabilità degli infissi stessi.
Ne deriva che i predetti difetti non hanno inciso sul rapporto sinallagmatico intercorso tra le parti, non avendo in alcun modo alterato il quantum debeatur per come richiesto dall'opposto e la proporzionalità della controprestazione così come accertato dal ctu.
Dunque, in virtù del principio di buona fede e di proporzionalità che governa il rifiuto della parte di adempiere la sua obbligazione per inadempimento dell'altro contraente la domanda di inesistenza del credito derivante dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata da parte appellata sia infondata, e pertanto, deve essere rigettato il relativo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
In particolare, l'appellante deduce errore di fatto nella valutazione delle risultanze istruttorie avendo il ctu ritenuto congruo il prezzo degli infissi rapportandolo ai prezzi del mercato dell'anno
2019, data di emissione della fattura, dimenticando che la fornitura era stata effettuata nell'anno
2014, dove, qualora l'opera fosse stata immune da vizi il corrispettivo dovuto sarebbe stato comunque inferiore per la fisiologica logica dell'aumento dei prezzi nel corso degli anni.
Ebbene, tale circostanza è rimasta indimostrata da parte dell'appellante, il quale non ha provveduto neanche ad allegare i prezzi di mercato dell'anno 2014 al fine di operare un agevole confronto con il prezzo indicato dal ctu.
Ne deriva il rigetto anche di tale motivo di appello.
Ogni altra questione rimane assorbita. È da rigettare anche la richiesta di condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della società opposta atteso l'esito del giudizio di merito.
In conclusione, l'appello va rigettato in toto con conferma integrale della sentenza emessa dal Giudice di prime cure.
In ordine al governo delle spese di lite, si rileva che esse seguono la soccombenza e, dunque, poste a carico dell'appellante, e vengono liquidate in favore dell'appellata, come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014, come da ultimo modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, (scaglione di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi, ad eccezione della fase istruttoria del tutto assente.
Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass.
14.3.2014 n. 5955).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso alla sentenza n. 1320/2022, emessa il 15.09.2022, depositata il
23.09.2022 e notificata il 20.20.22;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, liquidate nella complessiva somma di € 852,00 a titolo di compenso professionale oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Germano' dichiaratasi antistataria.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 24.10.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro