Articolo 1 della Legge 29 luglio 2015, n. 131
Articolo 2
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21 agosto 2015
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
Entrata in vigore il 21 agosto 2015