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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 3.11,2025, letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 28 ottobre 2025 ed in assenza del deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] ed in nome del figlio minore Parte_1 ato il 6 gennaio 2016 Persona_1
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sui figli minori nato il [...] e Persona_2 [...]
nata il [...] Parte_3
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sui figli minori nata il [...], Persona_3 Parte_5
nata il [...] e nata il [...]
[...] Parte_6
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_7 sul figlio minore ato il 14 gennaio 2011 Persona_4
nata il [...] Parte_8
pagina 1 di 6 nato il [...] in [...] e quale Parte_9 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato il 19 Persona_5 aprile 2012 e nata il [...] Parte_10 nata il [...] in [...] e quale esercente la Parte_11 responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] e Persona_6
nato il [...] Parte_12
nata il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_13 sui figli minori nata il [...] e Parte_14 Parte_15
nata il [...]
[...]
nata il [...] in [...] e quale esercente la Parte_16 responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...] e Persona_7 [...]
nato il [...] Parte_17 tutti con il patrocinio dell'avv. PEPE MARCO, elettivamente domiciliati in VIA TUSCOLANA N. 4 ROMA presso il difensore avv. PEPE MARCO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 6 febbraio 2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] comune di San Persona_8 Leo, provincia di Rimini (doc 1). emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3). Con decreto del 6.02.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30.06.2025 e successiva il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati l'11 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 28.10.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. L a domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in Brasile dove sposava il 19 luglio 1919 (doc 2) e dalla Persona_8 Persona_9 loro unione matrimoniale nasceva nato il [...] (doc 5). Parte_1 sposa il 25 ottobre 1945 (doc 6), dalla loro unione matrimoniale Parte_1 Controparte_2 nascono 4 figli, odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nata il [...] (doc 9) Persona_10
- nata il [...] (doc 28) Parte_8
- nata il [...] (doc 11) Parte_18
- nata il [...] (doc 7) Parte_19 A) Parte_20
pagina 2 di 6 sposa il 12 luglio 1975 (doc 10) e dalla loro unione nascono tre Persona_10 Persona_11 figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 16) Parte_2
- nata il [...] (doc 20) Parte_4
- nata il [...] (doc 42) Parte_16 Parte_2
sposa il 4 luglio 2009 (doc 17), dalla loro Parte_2 Controparte_3 unione matrimoniale nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio :
- nata il [...] (doc 18) Parte_3
- nato il [...] (doc 19) Persona_2
sposa il 28 giugno 2013 (doc 21) e Parte_4 Persona_12 dalla loro unione matrimoniale nascono tre figli attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
- nata il [...] (doc 22) Persona_3
- nata il [...] (doc 23) Parte_5
- nata il [...] (doc 24) Parte_6
Dalla convivenza more uxorio intercorsa fra E e Parte_16 Pt_2 Persona_13
nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
[...]
- nato il [...] (doc 44 ) Persona_7
- nato il [...] (doc 45) Parte_17
B) DISCENDENZA Parte_21
sposa il 21 maggio 1977 (doc 29) e
[...] Controparte_4 dalla loro unione matrimoniale nascono due figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 30) Parte_9
- nata il [...] (doc 34) Parte_11
Per_ Dalla convivenza more uxorio intercorsa fra e Parte_9 nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio: Persona_5
- nata il [...] (doc 32) Parte_10
- nato il [...] (doc 33) Persona_5
sposa l'8 giugno 2012 (doc 35) e Pt_11 Parte_9 Controparte_5 dalla loro unione matrimoniale nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio :
- nata il [...] (doc 36) Persona_6
- nato il [...] (doc 37) Parte_12
C) DISCENDENZA DI IA Parte_18 sposa il 28 novembre 1977 (doc 12) e dalla loro unione Parte_18 Persona_15 matrimoniale nasce la figlia, nata il [...] (doc 38), ricorrente nel Parte_13 presente giudizio.
sposa l'11 Settembre 2015 (doc 39) e dalla loro unione Parte_13 Persona_16 matrimoniale nascono due figlie entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
-Cecilia nata il [...] (doc 41) Per_10 Parte_14
nata il [...] (doc 40) Parte_14
D) DISCENDENZA DI Parte_19 sposa l'8 gennaio 1981 (doc 08) e dalla loro unione Parte_19 Controparte_6 matrimoniale nascono due figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 25) Parte_7
- GU nato il [...] (doc 13) Parte_1
pagina 3 di 6 sposa il 16 marzo 2019 (doc 26) e Parte_7 Controparte_7 dalla loro unione matrimoniale nasce un figlio, nato il [...] (doc 27), Persona_4 minorenne ricorrente nel presente giudizio.
GU sposa il 4 gennaio 2014 (doc 14)e dalla Parte_1 Persona_17 loro unione matrimoniale nasce un figlio, il 6 gennaio 2016 (doc 15), Persona_1 minorenne ricorrente nel presente giudizio.
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di San Leo, provincia di Rimini. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
pagina 4 di 6 6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_8 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_8 C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 pagina 5 di 6 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] Parte_1 ato il 6 gennaio 2016 Persona_1
nato il [...] i Parte_2
nato il [...] Persona_2
nata il [...] Parte_3 E nato il [...] Parte_4 Pt_2
nata il [...] Persona_3
nata il [...] Parte_5
nata il [...] Parte_6
nato il [...] Parte_7 ato il 14 gennaio 2011 Persona_4
nata il [...] Parte_8
nato il [...] Parte_9 Parte_9
nato il [...] Persona_5
nata il [...] Parte_10 nata il [...] Parte_11
nata il [...] Persona_6
nato il [...] Parte_12
nata il [...] Parte_13
nata il [...] Parte_14
nata il [...] Parte_15
nata il [...] Parte_16
nato il [...] Persona_7
nato il [...] Parte_17
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 27.11.2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 3.11,2025, letti gli atti del procedimento,
visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 28 ottobre 2025 ed in assenza del deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] ed in nome del figlio minore Parte_1 ato il 6 gennaio 2016 Persona_1
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sui figli minori nato il [...] e Persona_2 [...]
nata il [...] Parte_3
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sui figli minori nata il [...], Persona_3 Parte_5
nata il [...] e nata il [...]
[...] Parte_6
nato il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_7 sul figlio minore ato il 14 gennaio 2011 Persona_4
nata il [...] Parte_8
pagina 1 di 6 nato il [...] in [...] e quale Parte_9 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato il 19 Persona_5 aprile 2012 e nata il [...] Parte_10 nata il [...] in [...] e quale esercente la Parte_11 responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] e Persona_6
nato il [...] Parte_12
nata il [...] in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale Parte_13 sui figli minori nata il [...] e Parte_14 Parte_15
nata il [...]
[...]
nata il [...] in [...] e quale esercente la Parte_16 responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...] e Persona_7 [...]
nato il [...] Parte_17 tutti con il patrocinio dell'avv. PEPE MARCO, elettivamente domiciliati in VIA TUSCOLANA N. 4 ROMA presso il difensore avv. PEPE MARCO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 6 febbraio 2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] comune di San Persona_8 Leo, provincia di Rimini (doc 1). emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.3). Con decreto del 6.02.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30.06.2025 e successiva il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati l'11 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 28.10.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. L a domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in Brasile dove sposava il 19 luglio 1919 (doc 2) e dalla Persona_8 Persona_9 loro unione matrimoniale nasceva nato il [...] (doc 5). Parte_1 sposa il 25 ottobre 1945 (doc 6), dalla loro unione matrimoniale Parte_1 Controparte_2 nascono 4 figli, odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nata il [...] (doc 9) Persona_10
- nata il [...] (doc 28) Parte_8
- nata il [...] (doc 11) Parte_18
- nata il [...] (doc 7) Parte_19 A) Parte_20
pagina 2 di 6 sposa il 12 luglio 1975 (doc 10) e dalla loro unione nascono tre Persona_10 Persona_11 figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 16) Parte_2
- nata il [...] (doc 20) Parte_4
- nata il [...] (doc 42) Parte_16 Parte_2
sposa il 4 luglio 2009 (doc 17), dalla loro Parte_2 Controparte_3 unione matrimoniale nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio :
- nata il [...] (doc 18) Parte_3
- nato il [...] (doc 19) Persona_2
sposa il 28 giugno 2013 (doc 21) e Parte_4 Persona_12 dalla loro unione matrimoniale nascono tre figli attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
- nata il [...] (doc 22) Persona_3
- nata il [...] (doc 23) Parte_5
- nata il [...] (doc 24) Parte_6
Dalla convivenza more uxorio intercorsa fra E e Parte_16 Pt_2 Persona_13
nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
[...]
- nato il [...] (doc 44 ) Persona_7
- nato il [...] (doc 45) Parte_17
B) DISCENDENZA Parte_21
sposa il 21 maggio 1977 (doc 29) e
[...] Controparte_4 dalla loro unione matrimoniale nascono due figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 30) Parte_9
- nata il [...] (doc 34) Parte_11
Per_ Dalla convivenza more uxorio intercorsa fra e Parte_9 nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio: Persona_5
- nata il [...] (doc 32) Parte_10
- nato il [...] (doc 33) Persona_5
sposa l'8 giugno 2012 (doc 35) e Pt_11 Parte_9 Controparte_5 dalla loro unione matrimoniale nascono due figli entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio :
- nata il [...] (doc 36) Persona_6
- nato il [...] (doc 37) Parte_12
C) DISCENDENZA DI IA Parte_18 sposa il 28 novembre 1977 (doc 12) e dalla loro unione Parte_18 Persona_15 matrimoniale nasce la figlia, nata il [...] (doc 38), ricorrente nel Parte_13 presente giudizio.
sposa l'11 Settembre 2015 (doc 39) e dalla loro unione Parte_13 Persona_16 matrimoniale nascono due figlie entrambi attuali minorenni ricorrenti nel presente giudizio:
-Cecilia nata il [...] (doc 41) Per_10 Parte_14
nata il [...] (doc 40) Parte_14
D) DISCENDENZA DI Parte_19 sposa l'8 gennaio 1981 (doc 08) e dalla loro unione Parte_19 Controparte_6 matrimoniale nascono due figli odierni ricorrenti nel presente giudizio:
- nato il [...] (doc 25) Parte_7
- GU nato il [...] (doc 13) Parte_1
pagina 3 di 6 sposa il 16 marzo 2019 (doc 26) e Parte_7 Controparte_7 dalla loro unione matrimoniale nasce un figlio, nato il [...] (doc 27), Persona_4 minorenne ricorrente nel presente giudizio.
GU sposa il 4 gennaio 2014 (doc 14)e dalla Parte_1 Persona_17 loro unione matrimoniale nasce un figlio, il 6 gennaio 2016 (doc 15), Persona_1 minorenne ricorrente nel presente giudizio.
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di San Leo, provincia di Rimini. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
5.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
pagina 4 di 6 6. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_8 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_8 C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 pagina 5 di 6 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] Parte_1 ato il 6 gennaio 2016 Persona_1
nato il [...] i Parte_2
nato il [...] Persona_2
nata il [...] Parte_3 E nato il [...] Parte_4 Pt_2
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nato il [...] Parte_7 ato il 14 gennaio 2011 Persona_4
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nato il [...] Parte_9 Parte_9
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nata il [...] Parte_10 nata il [...] Parte_11
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nato il [...] Parte_12
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nata il [...] Parte_15
nata il [...] Parte_16
nato il [...] Persona_7
nato il [...] Parte_17
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 27.11.2025
dott. Patrizia Bellettati
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