Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2026, proposto da
CH ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavia Sandoni, Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-MO/L/N/2025/106107, emesso in data 20 ottobre 2025 in forza del quale la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 30 luglio 2025;
di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale, per i seguenti motivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per tirocinio, avendo ricevuto, in data 30 luglio 2025, una proposta lavorativa a tempo pieno e indeterminato, dall’azienda BM Multiservice S.r.L. Unipersonale, ha presentato istanza di conversione del suddetto titolo di soggiorno.
In data 2 settembre 2025 il SUI di Modena ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, in quanto, per un verso, « dagli accertamenti effettuati dagli organi competenti è emerso che la capacità economica dell’azienda non è sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che si intende instaurare con il richiedente »; per altro verso, « l’istanza è carente della relazione finale del tirocinio ». È seguita la produzione della relazione finale del tirocinio da parte dello straniero.
D’altronde, con il provvedimento indicato in epigrafe il SUI di Modena ha respinto l’istanza in quanto lo straniero non ha prodotto « documenti relativi ai motivi ostativi segnalati dall'Ispettorato del Lavoro riguardanti la capacità economica dell'azienda proponente il contratto di soggiorno ».
È seguita memoria da parte del difensore del ricorrente il quale ha chiesto un riesame del provvedimento dando conto dei dati economici dell’azienda datrice di lavoro che presenterebbe in tesi, i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, risultando un fatturato pari ad € 4.093.165,00, e un utile pari ad € 170.455,00. Il ricorrente, in detta sede, ha, quindi, prodotto la seguente documentazione attinente la capacità economica dell’azienda BM Multiservice SRL Unipersonale: bilancio al 31 dicembre 2024; ultima dichiarazione IVA; ultima dichiarazione dei redditi; il report del fatturato del 2025 sino al 30 settembre 2025; i DURC relativi al momento del deposito dell’istanza di conversione e quello aggiornato.
In data 23 ottobre 2025, la Prefettura ha comunicato la conferma del rigetto con la seguente motivazione: « dopo l’esame della documentazione al seguito della memoria difensiva pervenuta via pec, di cui al protocollo n. 92629 del 22/10/25, si comunica che non sussistono gli estremi per la revoca del provvedimento di rigetto ».
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 14 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente avrebbe errato nel ritenere insussistente il requisito economico in capo al datore di lavoro;
2. il provvedimento di diniego impugnato non indicherebbe per quale motivo la capacità del datore di lavoro sarebbe insufficiente;
3. il provvedimento violerebbe l’art. 4, D.P.C.M. 27 settembre 2023, non avendo l’Amministrazione svolto un’istruttoria approfondita e idonea ad accertare la sussistenza del requisito della capacità economica dell’azienda;
4. nel caso sia ritenuta insufficiente la capacità economica del datore di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un diverso permesso di soggiorno.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUI, « 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».
Quindi, la conversione del permesso per motivi di studio/tirocinio formativo, è ammissibile e può essere accolta laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 22 TUI.
Correlativamente, l’Amministrazione procedente, e, nello specifico l’ITL, cui è demandata la relativa valutazione sul piano tecnico, deve accertare l’adeguatezza economico-patrimoniale del potenziale datore di lavoro indicato dallo straniero, dovendo puntualmente motivare le ragioni in fatto e diritto che giustificano un eventuale parere negativo.
La verifica dei requisiti economico-patrimoniali, infatti, deve essere svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 30 bis del d.P.R. n. 394/1999, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 44 del D.L. n. 73/2022, sicché tale verifica deve tener conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa datrice di lavoro.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente tanto in sede di comunicazione dei motivi ostativi, quanto in sede di provvedimento conclusivo si è limitata a dar conto del fatto che “in virtù dell’accertamento dell’Ispettorato del Lavoro”, la capacità economica dell'azienda proponente il contratto di soggiorno non è sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che intende instaurare con il richiedente, senza, d’altronde, che sia in alcun modo evincibile né quali dati e quali elementi documentali siano stati presi in considerazione, sia il percorso logico seguito.
Non è possibile valorizzare quanto asserito per la prima volta dall’Avvocatura di Stato in sede di memoria difensiva nel presente giudizio, perché, in mancanza di alcun riferimento in sede provvedimentale, le argomentazioni proposte finiscono per integrare un’ipotesi di inammissibile motivazione postuma inidonea a giustificare il diniego opposto dall’ITL prima e dalla Prefettura di conseguenza.
Ciò tanto più che, a fronte della documentazione citata e prodotta da parte ricorrente, le argomentazioni dell’Avvocatura si appuntano su quanto emerge dalla sola valorizzazione della dichiarazione Iva: sicché - oltre, si ripete, a non esservi certezza che sia stata proprio questa la documentazione presa in considerazione e valorizzata dall’ITL – la valutazione non può dirsi comunque completa e compiuta, in quanto gli altri documenti offerti da parte ricorrente recano ulteriori elementi che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati e ponderati dall’ITL e quindi indicati anche dalla Prefettura in sede di motivazione.
Deve ritenersi accertato, pertanto, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che giustifica l’annullamento dello stesso in accoglimento del ricorso.
La Prefettura, quindi, dovrà rideterminarsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, richiedendo all’ITL un nuovo parere: l’Ispettorato, in particolare, laddove intendesse confermare il parere negativo, dovrà motivare articolando chiaramente il percorso logico seguito, dando conto degli elementi concretamente assunti e valorizzati a fondamento della propria determinazione e spiegando per quali ragioni gli elementi e i documenti valorizzati dallo straniero non sono idonei e sufficienti a far ritenere sussistenti i presupposti di natura economico-patrimoniale richiesti ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato disponendo che l’Amministrazione resistente provveda a rideterminarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza in conformità a quanto indicato in motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AS | AO RI |
IL SEGRETARIO