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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 457 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Edy Biasone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E; ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Edy Biasone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E;
resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse recepito dal Tribunale l'accordo in ordine alle condizioni di separazione dalle stesse raggiunto.
CONCLUSIONI DEL PM: esprime parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/6/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre con collocazione presso la stessa nell'abitazione familiare in
Vasto alla via G. Spataro n. 50, scala F, con assegnazione della stessa alla madre;
4) disporre il diritto di visita del padre nel modo che sarà ritenuto più opportuno, stante la distanza fisica dello stesso dalla figlia, disponendo almeno un incontro al mese, tra padre e figlia, da organizzare in base alle reciproche disponibilità, e le festività seguendo il criterio dell'alternanza.
5) ordinare a il versamento alla moglie, per il CP_1 mantenimento della IO , minorenne, di un assegno Per_1 mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento), rivalutabile annualmente con gli indici Istat come per legge, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie da individuarsi facendo riferimento al Protocollo IGlato dal Tribunale di Vasto. Con vittoria di spese e competenze.”.
ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, conferita procura alla lite al medesimo difensore della ricorrente, ha raggiunto con la stessa un accordo di separazione consensuale, sottoscritto da entrambe le parti e depositato in giudizio.
2 Le parti hanno, quindi precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di separazione di cui all'accordo: “A) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
, autorizzazione della madre, in via esclusiva, per Per_1
l'assunzione di tutte le decisioni relative all'istruzione, sanitarie ed attività ludiche della minore;
C) collocamento della minore presso la madre in Vasto, alla via G.
Spataro n. 50, alla quale verrà assegnata la casa coniugale;
D) le visite del padre alla figlia minore avverranno previa comunicazione e accordo con la madre. La figlia trascorrerà Per_1 una settimana del mese di agosto con il padre;
E) Porre a carico di il pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di un assegno di € 500,00 (cinquecento) mensili a titolo di
[...] contribuzione al mantenimento della figlia minore, oltre aggiornamento istat come per legge e al 50% delle spese straordinarie;
F) L'assegno unico verrà percepito integralmente al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
G) Entrambi i coniugi si rilasciano, preventivamente, la reciproca autorizzazione per il rilascio di tutti i documenti anche validi per
l'espatrio della figlia minore ”. Per_1
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore . La deroga alla Per_1 regola dell'assunzione congiunta delle decisioni inerenti all'istruzione e alla salute della minore si giustifica in ragione della lontananza geografica del padre, il quale risiede stabilmente nel Regno Unito.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla sua audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a PI EA (Romania) il
3/11/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vasto (CH) al n. 78, parte II, serie C dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di conIGlio del 12/3/2025
4 Il Presidente Il Giudice Estensore dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 457 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Edy Biasone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E; ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Edy Biasone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Ignazio Silone n. 4/E;
resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse recepito dal Tribunale l'accordo in ordine alle condizioni di separazione dalle stesse raggiunto.
CONCLUSIONI DEL PM: esprime parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/6/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre con collocazione presso la stessa nell'abitazione familiare in
Vasto alla via G. Spataro n. 50, scala F, con assegnazione della stessa alla madre;
4) disporre il diritto di visita del padre nel modo che sarà ritenuto più opportuno, stante la distanza fisica dello stesso dalla figlia, disponendo almeno un incontro al mese, tra padre e figlia, da organizzare in base alle reciproche disponibilità, e le festività seguendo il criterio dell'alternanza.
5) ordinare a il versamento alla moglie, per il CP_1 mantenimento della IO , minorenne, di un assegno Per_1 mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento), rivalutabile annualmente con gli indici Istat come per legge, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie da individuarsi facendo riferimento al Protocollo IGlato dal Tribunale di Vasto. Con vittoria di spese e competenze.”.
ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, conferita procura alla lite al medesimo difensore della ricorrente, ha raggiunto con la stessa un accordo di separazione consensuale, sottoscritto da entrambe le parti e depositato in giudizio.
2 Le parti hanno, quindi precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di separazione di cui all'accordo: “A) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
, autorizzazione della madre, in via esclusiva, per Per_1
l'assunzione di tutte le decisioni relative all'istruzione, sanitarie ed attività ludiche della minore;
C) collocamento della minore presso la madre in Vasto, alla via G.
Spataro n. 50, alla quale verrà assegnata la casa coniugale;
D) le visite del padre alla figlia minore avverranno previa comunicazione e accordo con la madre. La figlia trascorrerà Per_1 una settimana del mese di agosto con il padre;
E) Porre a carico di il pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di un assegno di € 500,00 (cinquecento) mensili a titolo di
[...] contribuzione al mantenimento della figlia minore, oltre aggiornamento istat come per legge e al 50% delle spese straordinarie;
F) L'assegno unico verrà percepito integralmente al 100% dalla IG.ra
; Parte_1
G) Entrambi i coniugi si rilasciano, preventivamente, la reciproca autorizzazione per il rilascio di tutti i documenti anche validi per
l'espatrio della figlia minore ”. Per_1
La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore . La deroga alla Per_1 regola dell'assunzione congiunta delle decisioni inerenti all'istruzione e alla salute della minore si giustifica in ragione della lontananza geografica del padre, il quale risiede stabilmente nel Regno Unito.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla sua audizione, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a PI EA (Romania) il
3/11/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vasto (CH) al n. 78, parte II, serie C dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di conIGlio del 12/3/2025
4 Il Presidente Il Giudice Estensore dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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