TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5012 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Napoli n. 109 (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Benevento alla via G. Piranesi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bocchino dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., (P. Controparte_1 IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Rocca ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, giusta procura in calce alla memoria;
- CONVENUTA - NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE– CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.12.2024, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.02.2017 fino al Parte_2 31.12.2023, per l'esercizio del Servizio di Trasporto Urbano della Parte_3
, con contratto a tempo indeterminato Full Time, CCNL applicato
[...] Autoferrotranvieri-Internavigatori-Tpl Mobilità, con la qualifica di operatore di esercizio, nello specifico “conducente di autobus per trasporto pubblico”, parametro 183, iscritto al n. 841 del libro matricola;
che, in data 03.01.2018 aderiva al DO Pensione AR PRIAMO dichiarando di voler versare al DO la quota minima prevista dalle fonti istitutive del TF, nonché la quota annua del 2% della retribuzione su cui viene calcolata la contribuzione, delegando il datore di lavoro a CP_1 trattenere dalla retribuzione stessa le quote indicate e riversarle al predetto fondo di pensione complementare;
che, la società datrice di lavoro ometteva
1 del tutto i versamenti al DO delle contribuzioni dovute da CP_2 gennaio 2018 a marzo 2020, e da gennaio 2022 fino a gennaio 2023, con grave pregiudizio per il ricorrente a livello di quota di riscatto di pensione dovuta, in violazione di quanto statuito per contratto e per statuto del DO
articolo 8 comma 11, per un totale di € 6.360,49; che, pertanto, con CP_2 ricorso del 07.02.2023 citava la dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Benevento – Sezione Lavoro per ivi sentirla condannare al pagamento di quanto omesso;
che, instaurato il contraddittorio al R.G. n. 448/203, la e il rimanevano contumaci;
che, con Controparte_1 CP_2 sentenza n. 1106/2023, pubblicata il 15.11.2023, divenuta definitiva per omessa impugnazione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento Dott.ssa Cassinari così statuiva: “1) accerta e dichiara che la CP_1 ha omesso il versamento delle quote TF e dei contributi al fondo
[...] di previdenza complementare per i periodi da gennaio 2018 a marzo CP_2 2020 per complessivi € 4.042,30 e da gennaio a novembre 2022 per complessivi € 2.058,19; b) per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del fondo pensione complementare , CP_2 dell'importo complessivo di € 6.340,49, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo….”; che, dall'estratto contributivo proveniente dal del 10.11.2024 si CP_2 evinceva che la ometteva di versare le ulteriori seguenti Controparte_1 somme: 1) Anno 2020: aprile quota aderente € 3,10; quota azienda € 2,65; TF € 11,93; maggio quota aderente € 3,32; quota azienda € 2,69; TF € 7,98; giugno quota aderente € 3,21; quota azienda € 2,51; TF € 8,07; luglio quota aderente € 2,31; quota azienda € 1,80; TF € 7,43; agosto quota aderente € 2,42; quota azienda € 1,90; TF € 5,90; settembre quota aderente
€ 2,93; quota azienda € 2,29; TF € 7,00; ottobre quota aderente € 1,55; quota azienda € 1,21; TF € 3,82; novembre quota aderente € 0,80; quota azienda € 0,62; TF € 1,97; dicembre quota aderente € 1,45; quota azienda
€ 1,16; TF € 9,7; 2) Anno 2021: gennaio quota aderente € 1,28; quota azienda € 1,00; TF € 3,18; febbraio quota aderente € 0,54; quota azienda € 0,42; TF € 1,30; marzo quota aderente € 1,37; quota azienda € 1,10; TF € 3,93; aprile quota aderente € 1,44; quota azienda € 1,11; TF € 3,08; maggio quota aderente € 0,90; quota azienda € 0,69; TF € 2,21; giugno quota aderente € 0,12; quota azienda € 0,10; TF € 0,30; agosto quota aderente € 0,41; quota azienda € 0,34; TF € 1,01; 3) Anno 2023: aprile quota aderente € 60,49; quota azienda € 47,12; TF € 147,32; maggio quota aderente € 68,29; quota azienda € 52,33; TF € 149,03; giugno quota aderente € 61,46; quota azienda € 47,78; TF € 157,76; luglio € 260,00; agosto € 260,00; settembre € 260,00; ottobre € 260,00; novembre € 260,00; dicembre € 260,00; il tutto per un totale complessivo di € 2.217,71 salvo e. e/o o. Tanto premesso, chiedeva “1) dato che il ricorrente in data 3/1/2018 ha aderito al DO Pensione AR PRIAMO, accertare e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica in 00134 Roma alla via di Castel di
2 Leva n. 116, ha omesso il versamento al delle seguenti CP_2 somme: 1) Anno 2020: aprile quota aderente € 3,10; quota azienda € 2,65; TF € 11,93; maggio quota aderente € 3,32; quota azienda € 2,69; TF € 7,98; giugno quota aderente € 3,21; quota azienda € 2,51; TF € 8,07; luglio quota aderente € 2,31; quota azienda € 1,80; TF € 7,43; agosto quota aderente € 2,42; quota azienda € 1,90; TF € 5,90; settembre quota aderente € 2,93; quota azienda € 2,29; TF € 7,00; ottobre quota aderente
€ 1,55; quota azienda € 1,21; TF € 3,82; novembre quota aderente € 0,80; quota azienda € 0,62; TF € 1,97; dicembre quota aderente € 1,45; quota azienda € 1,16; TF € 9,7; 2) Anno 2021: gennaio quota aderente € 1,28; quota azienda € 1,00; TF € 3,18; febbraio quota aderente € 0,54; quota azienda € 0,42; TF € 1,30; marzo quota aderente € 1,37; quota azienda € 1,10; TF € 3,93; aprile quota aderente € 1,44; quota azienda € 1,11; TF
€ 3,08; maggio quota aderente € 0,90; quota azienda € 0,69; TF € 2,21; giugno quota aderente € 0,12; quota azienda € 0,10; TF € 0,30; agosto quota aderente € 0,41; quota azienda € 0,34; TF € 1,01; 3) Anno 2023: aprile quota aderente € 60,49; quota azienda € 47,12; TF € 147,32; maggio quota aderente € 68,29; quota azienda € 52,33; TF € 149,03; giugno quota aderente € 61,46; quota azienda € 47,78; TF € 157,76; luglio € 260,00; agosto € 260,00; settembre € 260,00; ottobre € 260,00; novembre € 260,00; dicembre € 260,00; il tutto per un totale complessivo di
€ 2.217,71 salvo e. e/o o. Per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento a favore del DO Pensione AR ,
[...] CP_2 della somma di € 2.217,71 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”. Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza Parte_2 del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società deduceva che la richiesta del 03.01.2018 del ricorrente di adesione al DO non era andata a buon fine per l'azienda la quale non aveva mai trattenuto nessuna somma a titolo di contribuzione come documentato dai cedolini paga LUL;
che, la CP_2 [...] dal 15.02.2017, data di assunzione del sig. Controparte_1 Parte_1
e fino a febbraio 2020, aveva accantonato il TF maturato dal lavoratore presso il DO di Tesoreria dell'INPS, come da disposizioni di legge, provvedendo al pagamento in favore del lavoratore del TF maturato e accantonato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, come si evinceva dal cedolino paga LUL mese di febbraio 2024 e dal pagamento di
€ 5.765,43 al netto degli oneri contributivi e previdenziali, come documentato dalla contabile del bonifico effettuato in data 14.03.2024; che, la domanda formulata dal lavoratore era sfornita di prova, non essendo depositati in atti i cedolini attestanti le trattenute sulla retribuzione delle somme richieste in giudizio e formulava domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della somma di € 5.765,43 versata a titolo di TF.
3 Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente lamenta l'omesso versamento per il periodo da aprile 2020 ad agosto 2021 e da aprile a dicembre 2023, da parte della datrice di lavoro delle somme (contributi a carico dell'azienda e Controparte_1 del lavoratore e quote TF) dovute al fondo di previdenza complementare
, al quale ha aderito in data 03.01.2018. CP_2 Dalla lettura combinata dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 23 agosto 2004 n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, e dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, si ricava che mentre la titolarità dei valori conferiti al fondo pensione è attribuita, dopo il conferimento, in via esclusiva al fondo, del quale costituiscono patrimonio separato e autonomo, per altro verso il fondo di previdenza complementare non è, dal legislatore, considerato titolare esclusivo del diritto al conferimento di tali valori. Ne consegue che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore, in quanto contitolare del relativo credito. Del resto – sebbene l'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge n. 243/2004, che aveva delegato il governo a prevedere “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”, sia rimasto inattuato – una diversa interpretazione priverebbe il lavoratore, direttamente pregiudicato dall'inadempimento del datore, della possibilità di azionare la tutela processuale del proprio credito, circostanza non prevista dalla legge delega. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/04/2013, n. 8228, Sez. Un., Sentenza n. 6349 del 30/03/2015, Sez. L, Sentenza n. 2406 del 27/01/2022, Sez. L. Sentenza n. 18477 del 28/06/2023), i versamenti ai fondi di previdenza integrativa non sono preordinati all'immediato soddisfacimento del lavoratore, bensì, in coerenza con la loro funzione, devono essere accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell'art. 2117 c.c.
4 Ai diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria. Il beneficio che il rapporto di previdenza integrativa apporta al lavoratore non è dunque costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita. Decisivo, a questo proposito, è il rilievo che la contribuzione datoriale, data la funzione del fondo, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. In definitiva, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito, sussiste la legittimazione del lavoratore – in quanto soggetto direttamente pregiudicato dall'inadempimento datoriale – ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale e alla regolarità dell'accantonamento delle quote di TF, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio (v. Trib. Napoli, sent. 5 luglio 2017 n. 5294, Trib. Salerno, sent. 5 dicembre 2019 n. 2808, Trib. Palermo, 8 luglio 2020, n. 2035, Trib. Cassino, sent. 16 novembre 2022, Trib. Roma, sent. 7 marzo 2023). A fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e fondo pensionistico il lavoratore è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, giust'appunto il fondo di previdenza complementare, che deve necessariamente essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio, dal momento che, trattandosi di rapporto trilatero, la condanna al versamento delle quote di TF (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del datore spiega effetti immediati e diretti in favore del fondo di previdenza, ed effetti solo mediati e indiretti in favore del ricorrente (cfr. ancora Trib. Salerno, sent. n. 2808/2019; si vedano, in ordine al carattere eccezionale delle pronunce di condanna a favore del terzo e alla necessità di convenire in giudizio l'ente previdenziale quando sia richiesta la regolarizzazione dei versamenti contributivi, Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019). Venendo al merito, come dedotto da entrambe le parti, è già stato accertato con la sentenza n. 1106/2023 emessa dal Tribunale di Benevento e passata in giudicato, che il ricorrente ha aderito al DO in data 03.01.2018, CP_2 che l'adesione risulta firmata e timbrata dalla e che nel modulo CP_1 di adesione è previsto il versamento al fondo della quota minima di TF e la quota del 2% della retribuzione, con delega espressa al datore di lavoro a trattenere le quote sulla retribuzione e versarle al fondo.
5 Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del DO “1. Il finanziamento del DO può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TF maturando ovvero mediante il solo conferimento del TF maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 … 4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. 5. È prevista l'integrale destinazione del TF maturando al DO, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al DO realizzata tramite il solo conferimento del TF maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 salvo diversa volontà degli stessi, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento. Qualora il lavoratore contribuisca al DO, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive … 11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del DO. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il DO di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo”. Il prospetto del fondo inerente alla posizione individuale del ricorrente attesta l'assenza di versamenti per i periodi oggetto di giudizio, che, infatti, sono segnalati con la voce “VALIDATO”, ovvero “contributo trattenuto dichiarato dall'azienda non ancora versato”, ma, come dedotto dalla società, il lavoratore non ha depositato in atti le buste paga attestanti l'effettiva trattenuta operata sulla retribuzione. In assenza di prova, che era onere del ricorrente fornire, dell'avvenuta trattenuta e del quantum dovuto al fondo, il ricorso non può essere accolto. Venendo alla domanda riconvenzionale, la chiede la restituzione CP_1 della somma netta di € 5.765,43, a suo dire indebitamente versata a titolo di TF maturato per il periodo dal 15.02.2017 (data di assunzione) a febbraio 2020. Ebbene, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
6 Nel caso di specie, in primo luogo, l'adesione al DO di previdenza complementare è del 03.01.2018, ne consegue che correttamente, il TF maturato dal 15.02.2017 al 31.12.2017 doveva essere interamente versato al DO di Tesoreria INPS. Per il periodo successivo, ovvero dal 03.01.2018 al febbraio 2020, si rileva che dal modulo di adesione al DO depositato in atti e come CP_2 accertato con sentenza n. 1106/2023 passata in giudicato, il ricorrente ha deciso di versare al DO di previdenza complementare solo la quota minima del TF e non tutto il TF maturato mensilmente. Ne consegue che la società aveva l'onere di versare una quota del TF al DO ed un'ulteriore quota al DO di Tesoreria INPS e la CP_2 CP_1 non ha dedotto e provato, come era suo onere, il quantum da versare all'uno e all'altro DO, con conseguente impossibilità di verificare quale sarebbe la somma indebitamente versata al ricorrente a titolo di TF, alla cessazione del rapporto- somma che, oltretutto, la stessa società ha dichiarato di dover corrispondere all'istante, nelle CU depositate in atti. Ne consegue, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata. Le spese di lite si compensano interamente tra le parti, stante la reciproca soccombenza. Nulla per le spese nei confronti del , rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_2
;
[...]
3) Compensa tra le spese di lite;
4) Nulla per le spese nei confronti del . CP_2
Così deciso in Benevento il 21.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
7
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Napoli n. 109 (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Benevento alla via G. Piranesi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bocchino dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., (P. Controparte_1 IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Rocca ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, giusta procura in calce alla memoria;
- CONVENUTA - NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE– CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.12.2024, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.02.2017 fino al Parte_2 31.12.2023, per l'esercizio del Servizio di Trasporto Urbano della Parte_3
, con contratto a tempo indeterminato Full Time, CCNL applicato
[...] Autoferrotranvieri-Internavigatori-Tpl Mobilità, con la qualifica di operatore di esercizio, nello specifico “conducente di autobus per trasporto pubblico”, parametro 183, iscritto al n. 841 del libro matricola;
che, in data 03.01.2018 aderiva al DO Pensione AR PRIAMO dichiarando di voler versare al DO la quota minima prevista dalle fonti istitutive del TF, nonché la quota annua del 2% della retribuzione su cui viene calcolata la contribuzione, delegando il datore di lavoro a CP_1 trattenere dalla retribuzione stessa le quote indicate e riversarle al predetto fondo di pensione complementare;
che, la società datrice di lavoro ometteva
1 del tutto i versamenti al DO delle contribuzioni dovute da CP_2 gennaio 2018 a marzo 2020, e da gennaio 2022 fino a gennaio 2023, con grave pregiudizio per il ricorrente a livello di quota di riscatto di pensione dovuta, in violazione di quanto statuito per contratto e per statuto del DO
articolo 8 comma 11, per un totale di € 6.360,49; che, pertanto, con CP_2 ricorso del 07.02.2023 citava la dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Benevento – Sezione Lavoro per ivi sentirla condannare al pagamento di quanto omesso;
che, instaurato il contraddittorio al R.G. n. 448/203, la e il rimanevano contumaci;
che, con Controparte_1 CP_2 sentenza n. 1106/2023, pubblicata il 15.11.2023, divenuta definitiva per omessa impugnazione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento Dott.ssa Cassinari così statuiva: “1) accerta e dichiara che la CP_1 ha omesso il versamento delle quote TF e dei contributi al fondo
[...] di previdenza complementare per i periodi da gennaio 2018 a marzo CP_2 2020 per complessivi € 4.042,30 e da gennaio a novembre 2022 per complessivi € 2.058,19; b) per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del fondo pensione complementare , CP_2 dell'importo complessivo di € 6.340,49, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo….”; che, dall'estratto contributivo proveniente dal del 10.11.2024 si CP_2 evinceva che la ometteva di versare le ulteriori seguenti Controparte_1 somme: 1) Anno 2020: aprile quota aderente € 3,10; quota azienda € 2,65; TF € 11,93; maggio quota aderente € 3,32; quota azienda € 2,69; TF € 7,98; giugno quota aderente € 3,21; quota azienda € 2,51; TF € 8,07; luglio quota aderente € 2,31; quota azienda € 1,80; TF € 7,43; agosto quota aderente € 2,42; quota azienda € 1,90; TF € 5,90; settembre quota aderente
€ 2,93; quota azienda € 2,29; TF € 7,00; ottobre quota aderente € 1,55; quota azienda € 1,21; TF € 3,82; novembre quota aderente € 0,80; quota azienda € 0,62; TF € 1,97; dicembre quota aderente € 1,45; quota azienda
€ 1,16; TF € 9,7; 2) Anno 2021: gennaio quota aderente € 1,28; quota azienda € 1,00; TF € 3,18; febbraio quota aderente € 0,54; quota azienda € 0,42; TF € 1,30; marzo quota aderente € 1,37; quota azienda € 1,10; TF € 3,93; aprile quota aderente € 1,44; quota azienda € 1,11; TF € 3,08; maggio quota aderente € 0,90; quota azienda € 0,69; TF € 2,21; giugno quota aderente € 0,12; quota azienda € 0,10; TF € 0,30; agosto quota aderente € 0,41; quota azienda € 0,34; TF € 1,01; 3) Anno 2023: aprile quota aderente € 60,49; quota azienda € 47,12; TF € 147,32; maggio quota aderente € 68,29; quota azienda € 52,33; TF € 149,03; giugno quota aderente € 61,46; quota azienda € 47,78; TF € 157,76; luglio € 260,00; agosto € 260,00; settembre € 260,00; ottobre € 260,00; novembre € 260,00; dicembre € 260,00; il tutto per un totale complessivo di € 2.217,71 salvo e. e/o o. Tanto premesso, chiedeva “1) dato che il ricorrente in data 3/1/2018 ha aderito al DO Pensione AR PRIAMO, accertare e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica in 00134 Roma alla via di Castel di
2 Leva n. 116, ha omesso il versamento al delle seguenti CP_2 somme: 1) Anno 2020: aprile quota aderente € 3,10; quota azienda € 2,65; TF € 11,93; maggio quota aderente € 3,32; quota azienda € 2,69; TF € 7,98; giugno quota aderente € 3,21; quota azienda € 2,51; TF € 8,07; luglio quota aderente € 2,31; quota azienda € 1,80; TF € 7,43; agosto quota aderente € 2,42; quota azienda € 1,90; TF € 5,90; settembre quota aderente € 2,93; quota azienda € 2,29; TF € 7,00; ottobre quota aderente
€ 1,55; quota azienda € 1,21; TF € 3,82; novembre quota aderente € 0,80; quota azienda € 0,62; TF € 1,97; dicembre quota aderente € 1,45; quota azienda € 1,16; TF € 9,7; 2) Anno 2021: gennaio quota aderente € 1,28; quota azienda € 1,00; TF € 3,18; febbraio quota aderente € 0,54; quota azienda € 0,42; TF € 1,30; marzo quota aderente € 1,37; quota azienda € 1,10; TF € 3,93; aprile quota aderente € 1,44; quota azienda € 1,11; TF
€ 3,08; maggio quota aderente € 0,90; quota azienda € 0,69; TF € 2,21; giugno quota aderente € 0,12; quota azienda € 0,10; TF € 0,30; agosto quota aderente € 0,41; quota azienda € 0,34; TF € 1,01; 3) Anno 2023: aprile quota aderente € 60,49; quota azienda € 47,12; TF € 147,32; maggio quota aderente € 68,29; quota azienda € 52,33; TF € 149,03; giugno quota aderente € 61,46; quota azienda € 47,78; TF € 157,76; luglio € 260,00; agosto € 260,00; settembre € 260,00; ottobre € 260,00; novembre € 260,00; dicembre € 260,00; il tutto per un totale complessivo di
€ 2.217,71 salvo e. e/o o. Per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento a favore del DO Pensione AR ,
[...] CP_2 della somma di € 2.217,71 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara anticipatario”. Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza Parte_2 del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società deduceva che la richiesta del 03.01.2018 del ricorrente di adesione al DO non era andata a buon fine per l'azienda la quale non aveva mai trattenuto nessuna somma a titolo di contribuzione come documentato dai cedolini paga LUL;
che, la CP_2 [...] dal 15.02.2017, data di assunzione del sig. Controparte_1 Parte_1
e fino a febbraio 2020, aveva accantonato il TF maturato dal lavoratore presso il DO di Tesoreria dell'INPS, come da disposizioni di legge, provvedendo al pagamento in favore del lavoratore del TF maturato e accantonato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, come si evinceva dal cedolino paga LUL mese di febbraio 2024 e dal pagamento di
€ 5.765,43 al netto degli oneri contributivi e previdenziali, come documentato dalla contabile del bonifico effettuato in data 14.03.2024; che, la domanda formulata dal lavoratore era sfornita di prova, non essendo depositati in atti i cedolini attestanti le trattenute sulla retribuzione delle somme richieste in giudizio e formulava domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della somma di € 5.765,43 versata a titolo di TF.
3 Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente lamenta l'omesso versamento per il periodo da aprile 2020 ad agosto 2021 e da aprile a dicembre 2023, da parte della datrice di lavoro delle somme (contributi a carico dell'azienda e Controparte_1 del lavoratore e quote TF) dovute al fondo di previdenza complementare
, al quale ha aderito in data 03.01.2018. CP_2 Dalla lettura combinata dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 23 agosto 2004 n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, e dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, si ricava che mentre la titolarità dei valori conferiti al fondo pensione è attribuita, dopo il conferimento, in via esclusiva al fondo, del quale costituiscono patrimonio separato e autonomo, per altro verso il fondo di previdenza complementare non è, dal legislatore, considerato titolare esclusivo del diritto al conferimento di tali valori. Ne consegue che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore, in quanto contitolare del relativo credito. Del resto – sebbene l'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge n. 243/2004, che aveva delegato il governo a prevedere “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”, sia rimasto inattuato – una diversa interpretazione priverebbe il lavoratore, direttamente pregiudicato dall'inadempimento del datore, della possibilità di azionare la tutela processuale del proprio credito, circostanza non prevista dalla legge delega. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/04/2013, n. 8228, Sez. Un., Sentenza n. 6349 del 30/03/2015, Sez. L, Sentenza n. 2406 del 27/01/2022, Sez. L. Sentenza n. 18477 del 28/06/2023), i versamenti ai fondi di previdenza integrativa non sono preordinati all'immediato soddisfacimento del lavoratore, bensì, in coerenza con la loro funzione, devono essere accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell'art. 2117 c.c.
4 Ai diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria. Il beneficio che il rapporto di previdenza integrativa apporta al lavoratore non è dunque costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita. Decisivo, a questo proposito, è il rilievo che la contribuzione datoriale, data la funzione del fondo, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. In definitiva, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito, sussiste la legittimazione del lavoratore – in quanto soggetto direttamente pregiudicato dall'inadempimento datoriale – ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale e alla regolarità dell'accantonamento delle quote di TF, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio (v. Trib. Napoli, sent. 5 luglio 2017 n. 5294, Trib. Salerno, sent. 5 dicembre 2019 n. 2808, Trib. Palermo, 8 luglio 2020, n. 2035, Trib. Cassino, sent. 16 novembre 2022, Trib. Roma, sent. 7 marzo 2023). A fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e fondo pensionistico il lavoratore è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, giust'appunto il fondo di previdenza complementare, che deve necessariamente essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio, dal momento che, trattandosi di rapporto trilatero, la condanna al versamento delle quote di TF (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del datore spiega effetti immediati e diretti in favore del fondo di previdenza, ed effetti solo mediati e indiretti in favore del ricorrente (cfr. ancora Trib. Salerno, sent. n. 2808/2019; si vedano, in ordine al carattere eccezionale delle pronunce di condanna a favore del terzo e alla necessità di convenire in giudizio l'ente previdenziale quando sia richiesta la regolarizzazione dei versamenti contributivi, Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019). Venendo al merito, come dedotto da entrambe le parti, è già stato accertato con la sentenza n. 1106/2023 emessa dal Tribunale di Benevento e passata in giudicato, che il ricorrente ha aderito al DO in data 03.01.2018, CP_2 che l'adesione risulta firmata e timbrata dalla e che nel modulo CP_1 di adesione è previsto il versamento al fondo della quota minima di TF e la quota del 2% della retribuzione, con delega espressa al datore di lavoro a trattenere le quote sulla retribuzione e versarle al fondo.
5 Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del DO “1. Il finanziamento del DO può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TF maturando ovvero mediante il solo conferimento del TF maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 … 4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. 5. È prevista l'integrale destinazione del TF maturando al DO, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al DO realizzata tramite il solo conferimento del TF maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 salvo diversa volontà degli stessi, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento. Qualora il lavoratore contribuisca al DO, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive … 11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del DO. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il DO di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo”. Il prospetto del fondo inerente alla posizione individuale del ricorrente attesta l'assenza di versamenti per i periodi oggetto di giudizio, che, infatti, sono segnalati con la voce “VALIDATO”, ovvero “contributo trattenuto dichiarato dall'azienda non ancora versato”, ma, come dedotto dalla società, il lavoratore non ha depositato in atti le buste paga attestanti l'effettiva trattenuta operata sulla retribuzione. In assenza di prova, che era onere del ricorrente fornire, dell'avvenuta trattenuta e del quantum dovuto al fondo, il ricorso non può essere accolto. Venendo alla domanda riconvenzionale, la chiede la restituzione CP_1 della somma netta di € 5.765,43, a suo dire indebitamente versata a titolo di TF maturato per il periodo dal 15.02.2017 (data di assunzione) a febbraio 2020. Ebbene, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
6 Nel caso di specie, in primo luogo, l'adesione al DO di previdenza complementare è del 03.01.2018, ne consegue che correttamente, il TF maturato dal 15.02.2017 al 31.12.2017 doveva essere interamente versato al DO di Tesoreria INPS. Per il periodo successivo, ovvero dal 03.01.2018 al febbraio 2020, si rileva che dal modulo di adesione al DO depositato in atti e come CP_2 accertato con sentenza n. 1106/2023 passata in giudicato, il ricorrente ha deciso di versare al DO di previdenza complementare solo la quota minima del TF e non tutto il TF maturato mensilmente. Ne consegue che la società aveva l'onere di versare una quota del TF al DO ed un'ulteriore quota al DO di Tesoreria INPS e la CP_2 CP_1 non ha dedotto e provato, come era suo onere, il quantum da versare all'uno e all'altro DO, con conseguente impossibilità di verificare quale sarebbe la somma indebitamente versata al ricorrente a titolo di TF, alla cessazione del rapporto- somma che, oltretutto, la stessa società ha dichiarato di dover corrispondere all'istante, nelle CU depositate in atti. Ne consegue, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata. Le spese di lite si compensano interamente tra le parti, stante la reciproca soccombenza. Nulla per le spese nei confronti del , rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_2
;
[...]
3) Compensa tra le spese di lite;
4) Nulla per le spese nei confronti del . CP_2
Così deciso in Benevento il 21.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
7