Sentenza 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/06/2021, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00853/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Russo e Emilio Cicerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- della -OMISSIS-, ha comunicato il diritto ad ottenere per effetto -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1 della L. 3.01.1939, n. 1, la seguente retribuzione annua lorda dal 1^ marzo 2010: “€ 29.148,56 = per stipendio corrispondente alla classe 1^ - scatto 1^ della posizione economica dei -OMISSIS-; € 6.447,02 = per assegno aggiuntivo; € 10.426,11 = per indennità integrativa speciale”;
- della nota -OMISSIS-, l’aumento anticipato di stipendio per la-OMISSIS-sarebbe pari al 2,50% dello stipendio;
- della nota -OMISSIS-) con cui l’-OMISSIS- ha confermato “quanto comunicato con -OMISSIS-in merito all’attribuzione dello scatto anticipato di stipendio in applicazione della Legge n. 1/1939”;
- di ogni altro atto antecedente, connesso o, comunque consequenziale ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad avere il riconoscimento anticipato dell’aumento periodico della retribuzione previsto dalla normale progressione di carriera, come previsto dall’art. 22 del R.D. 21.08.1937, n. 1542 convertito nella L. 3.01.1939, n. 1, nel caso di -OMISSIS-di un -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dell’instaurazione del giudizio, ricopriva l’incarico di-OMISSIS-dell’-OMISSIS-.
-OMISSIS-, il successivo -OMISSIS-presentava all’Ateneo la domanda per l’attribuzione dell’aumento anticipato di stipendio, sul presupposto della-OMISSIS-nel corso del periodo di maturazione dello scatto biennale, previsto dall’art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937 convertito nella L. 3 gennaio 1939 n. 1.
Con provvedimento del-OMISSIS-, l’Amministrazione accoglieva parzialmente la richiesta, riconoscendo al ricorrente un incremento del trattamento economico del 2,5%, sensibilmente inferiore a quanto atteso (l’8% della I classe stipendiale) in ragione dell’applicazione delle disposizioni normative poste a fondamento delle pretesa economica.
Interpellato dal ricorrente, l’Ateneo chiariva (vd. doc. 2) di essersi attenuto alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 38 dell’11 marzo 1960, con cui sarebbero state impartite le istruzioni in merito all’applicazione del citato art. 22, R.D.L. n. 1542 del 1937, sulla base delle quali l’aumento anticipato, dovuto alla-OMISSIS-, sarebbe stato pari al 2,50% del trattamento retributivo goduto alla data dell’evento.
La quantificazione dell’aumento nella misura del 2,5% veniva successivamente confermata con -OMISSIS-.
2.1 In questa sede, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937 convertito nella L. n. 1 del 1939, insistendo per l’accertamento del diritto all’anticipazione dell’aumento periodico della retribuzione, nella misura dell’8% della I classe stipendiale, nonché per l’annullamento degli atti dell’Amministrazione che avrebbero riconosciuto tale diritto solo in termini parziali.
2.2 Si è costituita in giudizio la difesa erariale, che ha resistito nel merito, sostenendo che troverebbe applicazione l’art. 81, comma 4, L. n. 312 del 1980, in forza della quale, nei casi particolari in cui le leggi vigenti attribuiscano aumenti periodici biennali di stipendio, “ le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime ”.
Lo scatto stipendiale anticipato spettante al ricorrente, in virtù della-OMISSIS-, andrebbe quindi ragguagliato soltanto alla misura convenzionale del 2,5%, proprio perché stabilita in via generale dalla disposizione richiamata.
3. Chiamata alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Il ricorrente, -OMISSIS-, invoca a proprio favore il riconoscimento del c.d. beneficio demografico , istituito dall’art. 22, R.D.L. n. 1542 del 1937, in base al quale, “ nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della -OMISSIS-di un -OMISSIS- si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la -OMISSIS-, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma ”.
Non si discute, nella fattispecie, della spettanza del suddetto beneficio, atteso che la-OMISSIS-è avvenuta nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 232 del 2011, attuativo della Legge n. 240 del 2010, e quindi in una fase in cui la progressione -OMISSIS-avveniva ancora per classi (e scatti retributivi) biennali (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 328 del 2016).
Controversa è invece la misura percentuale dello scatto stipendiale dovuto in virtù della-OMISSIS-.
4.2 In merito, va osservato che la misura dello scatto stipendiale, conseguente al riconoscimento del beneficio, risulta regolata, ratione temporis , dall’art. 81, comma 4, della L. n. n. 312 del 1980, applicabile al -OMISSIS-, in virtù del rinvio contenuto nel precedente art. 72 (che disciplina il “ trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo ”), segnatamente nel comma 7 (“ ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo art. 81, quarto comma ”).
Il richiamato art. 81, infatti, stabilisce nel quarto comma che, “ ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime ”.
In ragione dell’inequivoco dato testuale, si deve ritenere che in tutti i casi in cui l’aumento periodico della retribuzione sia anticipato per un’evenienza particolare (ossia capace di produrre effetti soltanto a favore del singolo dipendente), quale la -OMISSIS-di ciascun -OMISSIS-, il beneficio resta dovuto esclusivamente nella misura convenzionale del 2,5% (percentuale figurativa che risultava analogamente prevista per il -OMISSIS- militare dall’art. 16, comma 4 del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, fino alla soppressione del beneficio, dovuto per la -OMISSIS-di -OMISSIS-, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, a seguito dell’estensione alle Forze Armate dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità – Cons. Stato, Sez. II, n. 1515 del 2020) fatta comunque salva la maturazione del residuo alla naturale scadenza del biennio.
Di conseguenza, ferma la spettanza a favore del ricorrente dell’aumento stipendiale, in relazione al periodo lavorativo considerato, detto aumento deve essere limitato alla sola misura convenzionale (2,5%) stabilita, per il -OMISSIS- (-OMISSIS- e non -OMISSIS-) delle università, dal citato art. 81, comma 4, L. n. 312 del 1980, correttamente utilizzata dall’Ateneo in sede di ricostruzione economica della carriera del -OMISSIS-, non potendo trovare applicazione, perché incompatibili con la norma speciale sopravvenuta, le diverse previsioni che, secondo l’originario impianto risalente al periodo prebellico, avevano inizialmente previsto e generalizzato, nel caso di -OMISSIS-di ciascun -OMISSIS-, il beneficio dell’anticipazione dell’intero scatto biennale di anzianità.
5. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, considerata la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.