Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 585 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/03/2025), nella causa n. 585/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FRAU Parte_1 C.F._1
MARCELLO, PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dai dipendenti dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, dott. e dott. , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 dirigente scolastico
PARTE CONVENUTA
Osservato che:
1. parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente Parte_1
a tempo indeterminato in qualità di docente della scuola secondaria di II grado presso il liceo Figari di Sassari con decorrenza giuridica ed economica al 01.09.2007; di aver prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, dal 18.2.91 al 30.6.07 in forza di reiterati contratti a tempo determinato;
che l'istituzione scolastica di titolarità, in data 12.11.2009, ha adottato il decreto di ricostruzione di carriera e, in data 12.04.2022, ha adottato il decreto di progressione di carriera n.19 del 2022 contenente il riallineamento della carriera alla data del 01.09.2011, previa diffida;
che, tuttavia, in violazione dell'art. 4, comma 3, DPR 399 del 23 agosto 1988, al compimento del sedicesimo anno di servizio (1.9.11), non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio (4 anni) ai soli fini economici con conseguente individuazione di un'anzianità di 20 anni e collocazione nello scaglione stipendiale “21/27” dal 1.9.12; ha quindi agito giudizialmente rivendicando il riallineamento della carriera previsto dalla norma, il pagamento delle differenze retributive e la collocazione nel corretto scaglione stipendiale;
2. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988, al riallineamento della carriera;
1
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal 01.09.2012, della posizione stipendiale “21-27”
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal 01.09.2020, della posizione stipendiale “28-34”
- CONDANNARE, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente, a far data dal 01.09.2012, nella posizione stipendiale “21-27” in conseguenza del riconoscimento, al compimento del sedicesimo anno di servizio, dell'anzianità di servizio utile ai soli fini economici, come interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 14.935,80, ovvero, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione resistente, in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, dovute in virtù del collocamento del ricorrente, a partire dal 01.09.2012, nella posizione stipendiale “21-27”;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dal 01.09.2020 al 01.05.2022, quantificate in € 3.424,89 e ulteriori
€ 163,09 per le rimanenti mensilità, fino al soddisfo, ovvero, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione resistente, in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, dovute in virtù del collocamento del ricorrente, a partire dal 01.09.2020, nella posizione stipendiale “28-34”
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”;
3. parte convenuta si è costituita rilevando che Controparte_1 parte ricorrente ha serbato l'inerzia nell'esercizio del diritto fino al 08.04.2022, data in cui ha inviato diffida, nonostante il decorso di oltre dieci anni dal compimento del sedicesimo anno di anzianità di servizio prescritto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/88 come dies a quo per il recupero del servizio ai fini economici;
ha affermato che è necessaria l'istanza del dipendente per il riallineamento della carriera, che, in questo caso, risulta preclusa dall'inutile decorso del termine prescrizionale in relazione al periodo anteriore al quinquennio prima della diffida;
4. parte resistente ha chiesto:
“In via preliminare
- Dichiarare la prescrizione degli arretrati per quanto riferito in espositiva;
In via principale e nel merito:
2 - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c. o compensarle in ragione del comportamento processuale delle parti.”
5. alla prima udienza le parti hanno dato atto essere intervenuto il decreto di ricostruzione carriera definitivo con cui l'Amministrazione scolastica, tenuto conto dell'eccepita prescrizione, ha riconosciuto, ad ottobre 2022, la pretesa del ricorrente, con l'accredito, con il cedolino del mese di novembre 2022, di un importo pari ad € 6.724,00;
6. all'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato il decreto di ricostruzione carriera del 6/10/22 e, preso atto della eccepita prescrizione, ha chiesto dichiararsi la cessata la materia del contendere con condanna di parte resistente a rifondere le spese;
7. visto il riconoscimento della pretesa di parte ricorrente con il decreto di ricostruzione carriera del 6/10/22 (doc.2 note 23/2/25) e successiva liquidazione delle differenze retributive maturate limitatamente al quinquennio antecedente alla diffida (doc. 1 note 23/2/25), la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente deve essere intesa quale rinuncia alle ulteriori differenze retributive azionate con l'atto introduttivo;
8. a tale limitazione della domanda giudiziale consegue pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
9. quanto alle spese, tenuto conto che l'adempimento è intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, ma anteriormente alla prima udienza, considerata altresì la riduzione della domanda, le stesse possono essere compensate per 1/2 e parte resistente deve essere condannata a rifondere la restante quota di 1/2 a parte ricorrente, liquidandola come in dispositivo ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. FRAU MARCELLO.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per 1/2 le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate per il restante ½ in € 1.350, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. FRAU MARCELLO.
Così deciso in Sassari, il 18/03/2025. La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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