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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 846/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marcello Iaca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonino CP_1 C.F._2
Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158
c.c., della proprietà del terreno sito a Carlentini, contrada Drago o San Lio, esteso circa mq 2000, distinto al foglio 13, particelle 547 e 389, rivendicando di averne avuto il possesso esclusivo sin dall'ottobre 1997.
2. - Si è costituita in giudizio la convenuta contestando la fondatezza CP_1 della domanda, deducendo la propria qualità di proprietaria a far data dall'atto di compravendita del 03.05.2013 e negando radicalmente l'esercizio di un possesso uti dominus da parte dell'attrice.
3. - Con ordinanza del 04.07.2024, il Tribunale ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti nei limiti della loro rilevanza ai fini decisori.
3.1. - All'udienza del 09.10.2024, sono stati escussi i testi indicati dall'attrice.
3.2. - Con successiva ordinanza del 13.11.2024, alla luce delle risultanze istruttorie, il
Tribunale ha revocato l'ammissione dei testi di parte convenuta, ritenendo la causa matura per la decisione.
3.3. - All'udienza del 10.07.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato di decidere nel termine di cui all'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
4 - La domanda attorea è infondata.
4.1. - Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per vent'anni, esercitato con animus possidendi.
Nel caso di specie, la prova offerta dall'attrice non consente di ritenere dimostrati i presupposti richiesti dalla norma citata, in particolare con riguardo al possesso utile ad usucapionem.
Pag. 2 di 4 4.2. - I testi escussi, e , hanno reso dichiarazioni che Testimone_1 Testimone_2
confermano, in termini generici, l'uso del terreno da parte dell'attrice, riferendosi principalmente all'attività di coltivazione e alla frequentazione dell'area per scampagnate. Tuttavia, nessuno dei due ha riferito di essere stato presente all'atto dell'apposizione del cancello o della recinzione situata lungo il perimetro del terreno in questione;
né hanno affermato di aver assistito a comportamenti materiali da parte dell'attrice idonei a realizzare un'effettiva esclusione dei terzi dal godimento del bene.
4.3. - In particolare, con riguardo al capitolo 2 della prova orale, entrambi i testi si sono limitati a riferire che la recinzione e il cancello risultavano già esistenti, senza precisarne l'epoca o attribuirne con certezza l'iniziativa all'attrice. Tale elemento risulta dunque privo di qualsiasi efficacia dimostrativa in ordine alla riferibilità del gesto all'odierna attrice e, in ogni caso, insufficiente a qualificare il possesso come esercizio effettivo del diritto di proprietà.
4.4. - Con riguardo al capitolo 3, relativo all'asserito accordo con per Parte_2
l'utilizzo del fondo a fini di pascolo, entrambi i testi hanno riferito di averne avuto notizia esclusivamente per dichiarazione dell'attrice. Tale prova, dovendosi qualificare - in parte qua - come testimonianza de relato actoris, è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa oggetto di causa
(cfr. Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 569/2015; Cass. n. 12477/2017; Cass. n. 7746/2020).
4.5. - Pertanto, l'unico profilo parzialmente confermato in via testimoniale attiene alla mera attività di uso e coltivazione del fondo, la quale - per consolidata giurisprudenza di legittimità - non è idonea, di per sé sola, a integrare il possesso utile ad usucapionem, trattandosi di comportamento compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non espressivo, comunque, dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania,
Sez. II, Sent., 17.10.2020, c. ; sul tema, cfr. altresì Cass. n. Per_1 Per_2
17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n. 19196/2005, secondo
Pag. 3 di 4 cui: “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).
5. - In definitiva, difettando la prova di condotte materiali inequivocabilmente idonee a manifestare all'esterno il possesso esclusivo e uti dominus del bene, la domanda deve essere respinta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice. Tenuto conto del valore della controversia determinato a norma dell'art. 15 c.p.c. (€ 1.864,00),
e avuto riguardo allo scaglione fino ad € 5.200,00, le spese si liquidano, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in complessivi € 2.127,00 per compensi professionali (fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi;
fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 846/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 11 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 846/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marcello Iaca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonino CP_1 C.F._2
Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158
c.c., della proprietà del terreno sito a Carlentini, contrada Drago o San Lio, esteso circa mq 2000, distinto al foglio 13, particelle 547 e 389, rivendicando di averne avuto il possesso esclusivo sin dall'ottobre 1997.
2. - Si è costituita in giudizio la convenuta contestando la fondatezza CP_1 della domanda, deducendo la propria qualità di proprietaria a far data dall'atto di compravendita del 03.05.2013 e negando radicalmente l'esercizio di un possesso uti dominus da parte dell'attrice.
3. - Con ordinanza del 04.07.2024, il Tribunale ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti nei limiti della loro rilevanza ai fini decisori.
3.1. - All'udienza del 09.10.2024, sono stati escussi i testi indicati dall'attrice.
3.2. - Con successiva ordinanza del 13.11.2024, alla luce delle risultanze istruttorie, il
Tribunale ha revocato l'ammissione dei testi di parte convenuta, ritenendo la causa matura per la decisione.
3.3. - All'udienza del 10.07.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato di decidere nel termine di cui all'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
4 - La domanda attorea è infondata.
4.1. - Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per vent'anni, esercitato con animus possidendi.
Nel caso di specie, la prova offerta dall'attrice non consente di ritenere dimostrati i presupposti richiesti dalla norma citata, in particolare con riguardo al possesso utile ad usucapionem.
Pag. 2 di 4 4.2. - I testi escussi, e , hanno reso dichiarazioni che Testimone_1 Testimone_2
confermano, in termini generici, l'uso del terreno da parte dell'attrice, riferendosi principalmente all'attività di coltivazione e alla frequentazione dell'area per scampagnate. Tuttavia, nessuno dei due ha riferito di essere stato presente all'atto dell'apposizione del cancello o della recinzione situata lungo il perimetro del terreno in questione;
né hanno affermato di aver assistito a comportamenti materiali da parte dell'attrice idonei a realizzare un'effettiva esclusione dei terzi dal godimento del bene.
4.3. - In particolare, con riguardo al capitolo 2 della prova orale, entrambi i testi si sono limitati a riferire che la recinzione e il cancello risultavano già esistenti, senza precisarne l'epoca o attribuirne con certezza l'iniziativa all'attrice. Tale elemento risulta dunque privo di qualsiasi efficacia dimostrativa in ordine alla riferibilità del gesto all'odierna attrice e, in ogni caso, insufficiente a qualificare il possesso come esercizio effettivo del diritto di proprietà.
4.4. - Con riguardo al capitolo 3, relativo all'asserito accordo con per Parte_2
l'utilizzo del fondo a fini di pascolo, entrambi i testi hanno riferito di averne avuto notizia esclusivamente per dichiarazione dell'attrice. Tale prova, dovendosi qualificare - in parte qua - come testimonianza de relato actoris, è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa oggetto di causa
(cfr. Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 569/2015; Cass. n. 12477/2017; Cass. n. 7746/2020).
4.5. - Pertanto, l'unico profilo parzialmente confermato in via testimoniale attiene alla mera attività di uso e coltivazione del fondo, la quale - per consolidata giurisprudenza di legittimità - non è idonea, di per sé sola, a integrare il possesso utile ad usucapionem, trattandosi di comportamento compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non espressivo, comunque, dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1411/2021; sulla inidoneità dell'attività di coltivazione ad esprimere l'intento del coltivatore di possedere, cfr. C. App. Catania,
Sez. II, Sent., 17.10.2020, c. ; sul tema, cfr. altresì Cass. n. Per_1 Per_2
17376/2018 e Cass. n. 1796/2022; più in generale, cfr. Cass. n. 19196/2005, secondo
Pag. 3 di 4 cui: “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).
5. - In definitiva, difettando la prova di condotte materiali inequivocabilmente idonee a manifestare all'esterno il possesso esclusivo e uti dominus del bene, la domanda deve essere respinta.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice. Tenuto conto del valore della controversia determinato a norma dell'art. 15 c.p.c. (€ 1.864,00),
e avuto riguardo allo scaglione fino ad € 5.200,00, le spese si liquidano, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in complessivi € 2.127,00 per compensi professionali (fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi;
fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 846/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 11 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4