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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 940/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2019 promossa da:
rapp. to e difeso dall'Avv. Gianluigi Mazzella di Bosco, presso il cui studio elett.te Controparte_1 domicilia in Monte di Procida (NA), alla via G. da Procida n. 44;
-attrice- nei confronti di
in persona del legale rapp. te p.t., rapp. to e difeso dall'Avv. Controparte_2
RE IA, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al corso Giannone 56
-convenuta-
e di
, in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_3
-convenuta contumace-.
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 15.07.2025
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva in giudizio nei confronti degli Controparte_1 odierni convenuti, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro indicato in premessa del conducente del furgone tg. BM032WW di proprietà della “ ed assicurato presso la Controparte_4 CP_2 [...]
per l'effetto, Controparte_2
- condannare i convenuti, in solido come per legge, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dal sig. nel sinistro per cui è causa e Controparte_1 così come indicati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare i convenuti, in solido come per legge, al pagamento delle spese di lite come da soccombenza con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
La , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_3 restava contumace.
La causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice e, rifiutata da quest'ultima la proposta transattiva giudiziale, veniva disposta ctu medico legale.
Espletata la ctu, la causa, all'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: parte attrice riferiva che in data 04.01.2018, mentre si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà Audi A4 Avant tg.
BN554FG in Castel Volturno (CE), alla via S.S. Domitiana al km. 37, in direzione Varcaturo, all'altezza della rotonda, nei pressi dell'Officina Elettrauto meccanico e del negozio Arte Povera, si fermava nei pressi del segnale di stop, quando da dietro sopraggiungeva l'autoveicolo tg. BM032WW, di proprietà della ed assicurato presso la Controparte_4 Controparte_2 che, non riuscendo a fermarsi in tempo, lo tamponava, impattando con la parte anteriore la parte posteriore dell'autovettura Audi;
precisava che, in conseguenza del tamponamento, il sediolino lato guida dell'auto tamponata si rompeva e, per l'effetto, veniva sbalzato prima davanti e poi indietro, riportando le lesioni refertate, per il risarcimento delle quali aveva inteso agire con il presente giudizio.
Ricostruita la vicenda fattuale, può ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sull'attore, in merito all'accertamento della responsabilità del sinistro di causa in capo al conducente dell'autoveicolo pagina 2 di 5 tg BM032WW, di proprietà della ed assicurato presso la Controparte_4 Controparte_2
[...]
L'attività istruttoria espletata, infatti, e in particolare le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
09.05.2022, hanno confermato la dinamica del sinistro.
Il teste dichiarava che: “So della circostanza in quanto ero in auto per andare a Testimone_1 lavoro e mi trovavo dietro all'Audi ed ho visto il furgoncino sorpassare prima me e poi tamponare
l'Audi” e precisava che “non ho visto personalmente il movimento fatto dal però dopo lo scontro CP_1
(in quanto non presente in auto), sono sceso e mi sono avvicinato all'Audi ed ho visto il seggiolino guidatore all'indietro adr: ricordo che il si lamentava per il dolore al braccio destro ma non ho CP_1 visto sangue. Non so se è stata chiamata l'ambulanza perché io sono andato via subito dovendo andare a lavorare. Non so dire se oltre al conducente del furgoncino si fossero fermate anche altre persone perché andavo di fretta e non mi sono soffermato a guardare”. Il secondo teste, Tes_2
dichiarava di essere a conoscenza dei fatti “in quanto ero in auto con il signor RE che
[...] CP_1 non ho riportato lesioni in seguito al sinistro di causa né ho giudizi in corso. Ero seduto sul lato passeggero avanti” e precisava che “il si lamentava per il dolore al braccio destro e non riusciva CP_1
a guidare e così lo accompagnai con la sua auto alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il conducente del furgoncino si fermò per prestare soccorso ma non ricordo se disse qualcosa. Si fermò anche un altro sig.re il Non furono chiamate le forze dell'ordine. Non ricordo se il Tes_1 conducente della Peugeot ed il si scambiarono i numeri di telefono”. CP_1
Pertanto, considerato che, per indirizzo pacifico della Suprema Corte, in caso di tamponamento prevale la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante (Cass. n. 3398/2023), avendo il tamponamento trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali e non avendo parte convenuta non solo fornito idonea prova per superare la presunzione di responsabilità del tamponante, ma nemmeno dedotto alcunché sulla dinamica, rispetto alla quale nemmeno il responsabile civile ha fornito una diversa ricostruzione, decidendo di restare contumace, la domanda non può che ritenersi fondata.
In ordine alla determinazione e quantificazione del danno, si ritiene che delle lesioni diagnosticate in sede di pronto soccorso “trauma contusivo rachide cervicale e da stiramento all'arto superiore destro con risalita del bicipite brachiale destro come da lesione tendinea del tratto distale”, solamente quelle relative al rachide cervicale possono essere liquidate, tenuto conto che, per le lesioni relative al bicipite non può ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sull'attore, relativo al nesso causale.
Sul punto si osserva, infatti, che dalla lettura dell'elaborato peritale in atti, a firma del C.T.U. dott.
[...]
(pagg. 22 e seg.), si evince che la lesione del muscolo brachiale non può essersi verificata nelle Per_1 circostanze di cui si discute, in quanto si sarebbe dovuta ipotizzare non solo l'iperestensione dell'arto pagina 3 di 5 superiore con mano serrata sullo sterzo dell'auto, ma anche la presenza di una preesistenza molto importante, che, tuttavia, non ha trovato riscontro documentale. Pertanto, per ritenere provato il nesso causa, non sarebbe sufficiente ritenere provata la postura del ma occorrerebbe dimostrare la CP_1 preesistenza di una lesione. Il ctu conclude affermando che “tra l'azione (trauma) e il fatto morboso in esame (Colpo di frusta e lesione tendinea del tratto distale del muscolo brachiale) esiste relazione causale per il solo colpo di frusta, perché tutti i principi sono soddisfatti”.
Dovendo considerare solamente il “colpo di frusta” andrà liquidata solamente l'invalidità temporanea parziale, tenuto conto che per tale lesione non è stato riscontrato un danno permanete né una I.T.T.
Il ctu ha quantificato l'inabilità temporanea parziale in circa 5 giorni al 75%, 15 giorni al 50% ed in altri 20 giorni al 25%.
Pertanto, sulla base delle risultanze peritali, alle quali codesto giudicante intende aderire, non avendo riscontrato incongruenze e ritenendo pertinenti ed esaustive le osservazioni del ctu, il danno non patrimoniale liquidabile a parte attrice ammonterebbe ad € 912,93.
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia;
sono dovuti anche gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Nulla si ritiene dovuto, invece, a titolo di danno patrimoniale, per indeterminatezza dello stesso, non avendo parte attrice precisato in cosa consisterebbe tale danno. Tra l'altro, risulta anche liquidato il danno all'auto. Con riguardo alle spese mediche, l'unica spesa allegata, pari ad € 56,15, non si ritiene rimborsabile, in quanto non attinente alla lesione al rachide cervicale, unica lesione per la quale è stato riscontrato il nesso di causalità con il sinistro de quo.
Considerato che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore a quello oggetto di proposta transattiva giudiziale, rifiutato da parte attrice, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite. Per le stesse ragioni si ritiene di porre a carico solidale delle parti le spese di ctu, come già liquidate;
tra l'altro, l'invalidità temporanea riscontrata dal ctu si discosta di pochi giorni da quella che era stata quantificata dal fiduciario della compagnia.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara unico responsabile del sinistro di causa il conducente dell'autoveicolo tg BM032WW, di proprietà della e condanna Controparte_4 CP_4
in solido con al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 5 , della complessiva somma di € 912,93 oltre rivalutazione e interessi come in parte CP_1 motiva;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, a carico solidale di tutte le parti
S.M.C.V., 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2019 promossa da:
rapp. to e difeso dall'Avv. Gianluigi Mazzella di Bosco, presso il cui studio elett.te Controparte_1 domicilia in Monte di Procida (NA), alla via G. da Procida n. 44;
-attrice- nei confronti di
in persona del legale rapp. te p.t., rapp. to e difeso dall'Avv. Controparte_2
RE IA, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, al corso Giannone 56
-convenuta-
e di
, in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_3
-convenuta contumace-.
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 15.07.2025
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva in giudizio nei confronti degli Controparte_1 odierni convenuti, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro indicato in premessa del conducente del furgone tg. BM032WW di proprietà della “ ed assicurato presso la Controparte_4 CP_2 [...]
per l'effetto, Controparte_2
- condannare i convenuti, in solido come per legge, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dal sig. nel sinistro per cui è causa e Controparte_1 così come indicati in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare i convenuti, in solido come per legge, al pagamento delle spese di lite come da soccombenza con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
La , nonostante la regolarità della notifica, Controparte_3 restava contumace.
La causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice e, rifiutata da quest'ultima la proposta transattiva giudiziale, veniva disposta ctu medico legale.
Espletata la ctu, la causa, all'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: parte attrice riferiva che in data 04.01.2018, mentre si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà Audi A4 Avant tg.
BN554FG in Castel Volturno (CE), alla via S.S. Domitiana al km. 37, in direzione Varcaturo, all'altezza della rotonda, nei pressi dell'Officina Elettrauto meccanico e del negozio Arte Povera, si fermava nei pressi del segnale di stop, quando da dietro sopraggiungeva l'autoveicolo tg. BM032WW, di proprietà della ed assicurato presso la Controparte_4 Controparte_2 che, non riuscendo a fermarsi in tempo, lo tamponava, impattando con la parte anteriore la parte posteriore dell'autovettura Audi;
precisava che, in conseguenza del tamponamento, il sediolino lato guida dell'auto tamponata si rompeva e, per l'effetto, veniva sbalzato prima davanti e poi indietro, riportando le lesioni refertate, per il risarcimento delle quali aveva inteso agire con il presente giudizio.
Ricostruita la vicenda fattuale, può ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sull'attore, in merito all'accertamento della responsabilità del sinistro di causa in capo al conducente dell'autoveicolo pagina 2 di 5 tg BM032WW, di proprietà della ed assicurato presso la Controparte_4 Controparte_2
[...]
L'attività istruttoria espletata, infatti, e in particolare le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
09.05.2022, hanno confermato la dinamica del sinistro.
Il teste dichiarava che: “So della circostanza in quanto ero in auto per andare a Testimone_1 lavoro e mi trovavo dietro all'Audi ed ho visto il furgoncino sorpassare prima me e poi tamponare
l'Audi” e precisava che “non ho visto personalmente il movimento fatto dal però dopo lo scontro CP_1
(in quanto non presente in auto), sono sceso e mi sono avvicinato all'Audi ed ho visto il seggiolino guidatore all'indietro adr: ricordo che il si lamentava per il dolore al braccio destro ma non ho CP_1 visto sangue. Non so se è stata chiamata l'ambulanza perché io sono andato via subito dovendo andare a lavorare. Non so dire se oltre al conducente del furgoncino si fossero fermate anche altre persone perché andavo di fretta e non mi sono soffermato a guardare”. Il secondo teste, Tes_2
dichiarava di essere a conoscenza dei fatti “in quanto ero in auto con il signor RE che
[...] CP_1 non ho riportato lesioni in seguito al sinistro di causa né ho giudizi in corso. Ero seduto sul lato passeggero avanti” e precisava che “il si lamentava per il dolore al braccio destro e non riusciva CP_1
a guidare e così lo accompagnai con la sua auto alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il conducente del furgoncino si fermò per prestare soccorso ma non ricordo se disse qualcosa. Si fermò anche un altro sig.re il Non furono chiamate le forze dell'ordine. Non ricordo se il Tes_1 conducente della Peugeot ed il si scambiarono i numeri di telefono”. CP_1
Pertanto, considerato che, per indirizzo pacifico della Suprema Corte, in caso di tamponamento prevale la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante (Cass. n. 3398/2023), avendo il tamponamento trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali e non avendo parte convenuta non solo fornito idonea prova per superare la presunzione di responsabilità del tamponante, ma nemmeno dedotto alcunché sulla dinamica, rispetto alla quale nemmeno il responsabile civile ha fornito una diversa ricostruzione, decidendo di restare contumace, la domanda non può che ritenersi fondata.
In ordine alla determinazione e quantificazione del danno, si ritiene che delle lesioni diagnosticate in sede di pronto soccorso “trauma contusivo rachide cervicale e da stiramento all'arto superiore destro con risalita del bicipite brachiale destro come da lesione tendinea del tratto distale”, solamente quelle relative al rachide cervicale possono essere liquidate, tenuto conto che, per le lesioni relative al bicipite non può ritenersi assolto l'onere probatorio, incombente sull'attore, relativo al nesso causale.
Sul punto si osserva, infatti, che dalla lettura dell'elaborato peritale in atti, a firma del C.T.U. dott.
[...]
(pagg. 22 e seg.), si evince che la lesione del muscolo brachiale non può essersi verificata nelle Per_1 circostanze di cui si discute, in quanto si sarebbe dovuta ipotizzare non solo l'iperestensione dell'arto pagina 3 di 5 superiore con mano serrata sullo sterzo dell'auto, ma anche la presenza di una preesistenza molto importante, che, tuttavia, non ha trovato riscontro documentale. Pertanto, per ritenere provato il nesso causa, non sarebbe sufficiente ritenere provata la postura del ma occorrerebbe dimostrare la CP_1 preesistenza di una lesione. Il ctu conclude affermando che “tra l'azione (trauma) e il fatto morboso in esame (Colpo di frusta e lesione tendinea del tratto distale del muscolo brachiale) esiste relazione causale per il solo colpo di frusta, perché tutti i principi sono soddisfatti”.
Dovendo considerare solamente il “colpo di frusta” andrà liquidata solamente l'invalidità temporanea parziale, tenuto conto che per tale lesione non è stato riscontrato un danno permanete né una I.T.T.
Il ctu ha quantificato l'inabilità temporanea parziale in circa 5 giorni al 75%, 15 giorni al 50% ed in altri 20 giorni al 25%.
Pertanto, sulla base delle risultanze peritali, alle quali codesto giudicante intende aderire, non avendo riscontrato incongruenze e ritenendo pertinenti ed esaustive le osservazioni del ctu, il danno non patrimoniale liquidabile a parte attrice ammonterebbe ad € 912,93.
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia;
sono dovuti anche gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Nulla si ritiene dovuto, invece, a titolo di danno patrimoniale, per indeterminatezza dello stesso, non avendo parte attrice precisato in cosa consisterebbe tale danno. Tra l'altro, risulta anche liquidato il danno all'auto. Con riguardo alle spese mediche, l'unica spesa allegata, pari ad € 56,15, non si ritiene rimborsabile, in quanto non attinente alla lesione al rachide cervicale, unica lesione per la quale è stato riscontrato il nesso di causalità con il sinistro de quo.
Considerato che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore a quello oggetto di proposta transattiva giudiziale, rifiutato da parte attrice, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite. Per le stesse ragioni si ritiene di porre a carico solidale delle parti le spese di ctu, come già liquidate;
tra l'altro, l'invalidità temporanea riscontrata dal ctu si discosta di pochi giorni da quella che era stata quantificata dal fiduciario della compagnia.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara unico responsabile del sinistro di causa il conducente dell'autoveicolo tg BM032WW, di proprietà della e condanna Controparte_4 CP_4
in solido con al pagamento, in favore di
[...] Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 5 , della complessiva somma di € 912,93 oltre rivalutazione e interessi come in parte CP_1 motiva;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, a carico solidale di tutte le parti
S.M.C.V., 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5