Ordinanza cautelare 14 febbraio 2020
Sentenza 5 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2021
N. 00306/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2019, proposto da
IL NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Dalla Rosa, Gregorio Zambrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gregorio Zambrin in Verona, Stradone Porta Palio n. 36;
contro
Comune di San Pietro in Cariano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo, Giulio Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo Calle De Mezo 3080/L;
nei confronti
LU NI, L’Azienda Agricola F.lli NI di NI RA e C. S.a.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Maccarrone, Antonella Pietrobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988 - Frari;
per l'annullamento
del provvedimento datato 20.11.2019, di rigetto dell'istanza volta all'esercizio del potere inibitorio e di annullamento in autotutela rispetto della SCIA del 18.01.2018 n. 14216, nonchè di ogni altro provvedimento, connesso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro in Cariano e di LU NI e di L’Azienda Agricola F.Lli NI di NI RA e C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un fondo coltivato a vigneto nel Comune di San Pietro in Cariano, sul quale insiste un’abitazione con annessa cantina. Il fondo confina con quello di proprietà dell’Azienda Agricola F.lli NI di NI RA e C. S.a.s.
Il ricorrente deduce di essersi avveduto, alla fine del mese di giugno 2019, consultando il cartello di cantiere, che sul fondo confinante si stava erigendo un edificio e che il titolo edilizio era costituito da una SCIA alternativa a permesso di costruire presentata il 18 gennaio 2018, cui aveva fatto seguito un’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 3 maggio 2018.
La SCIA con cui veniva apportata una variante in corso d’opera ai sensi della L.R. 32/2013, mediante l’ampliamento di un annesso rustico esistente sul fondo, prevedeva che l’edificio fosse realizzato ad una distanza dal confine inferiore a quella minima stabilita dall’articolo 52.2 delle N.T.A. del P.R.G. pari a 5 metri.
Il ricorrente, quindi, inviava, in data 30.9.2019 una diffida al Comune in cui chiedeva la sospensione dei lavori, affermando che l’intervento in corso derogava alla strumentazione urbanistica comunale, sulla base di una disposizione della Legge Regionale attuativa del “Piano casa”, già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.
Successivamente, in data 21.10.2019, inviava al Comune una seconda diffida con cui reiterava la richiesta di sospensione dei lavori, denunciando la non corretta determinazione dei volumi di progetto, la non precisa indicazione dei confini e delle distanze, l’assenza di indicazione della normativa effettivamente applicata.
Il Comune eseguiva un sopralluogo in data 23 ottobre 2019, non rilevando irregolarità.
Il ricorrente inviava, allora, una terza diffida, in data 25 ottobre 2019, ribadendo le osservazioni già espresse circa la necessità di un completamento dell’istruttoria riguardo al calcolo dei volumi.
Il Comune, dopo aver inviato il preavviso di rigetto, in data 14.11.2019, adottava la determinazione finale di rigetto dell’istanza di verifica in data 20.11.2019.
Il diniego era motivato sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- il termine di diciotto mesi per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 19, comma 4, L. 241/90, dovendo assumersi quale dies a quo quello di presentazione della SCIA, ovvero, quello di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, era ormai decorso;
- non è stata rilevata alcuna violazione delle distanze, dovendo trovare applicazione, nella fattispecie, il principio di prevenzione di cui all’art. 873 c.c.;
- non erano stati rilevati errori di calcolo su volumi e quote;
- l’ammissibilità degli ampliamenti di cui alla L.R. 14/2009 in zona agricola anche in assenza dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano aziendale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento formulando le seguenti censure:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 comma 3 e 4 l. 241/1990, art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, art. 2 comma 4 Decreto Legislativo 25.11.2016 n. 222, art. 22 comma 6 DPR 6.6.2001 n. 380, art. 23 comma 3 DPR 6.6.2001 n. 380, nonché eccesso di potere per illogicità, carenza dei presupposti e di motivazione. Erra il Comune nel ritenere decorso il termine di diciotto mesi assumendo quale dies a quo la data di presentazione della SCIA, atteso che, nel caso di specie, l’intervento ricade in zona vincolata e, pertanto, il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, conformativi e repressivi decorre dalla scadenza del termine del trentesimo giorno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi di quanto previsti dal combinato disposto degli artt. 23, comma 3, D.P.R. 380/2001 e dall’art. 19, comma 4, L. 241/90. Inconferente sarebbe il richiamo all’art. 23-bis D.P.R. 380/2001.
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 6, comma 1 della L.R. del Veneto n. 14/2009, nonché degli artt. 19 comma 3, 4 e 6 ter, 21 nonies della Legge n. 241/1990 e delle norme generali contenute nelle NTA del P.R.G. di San Pietro in Cariano, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti.
Le N.T.A. del P.R.G. del Comune prevedono una distanza minima dal confine di 5 metri, mentre la costruzione della controinteressata sarà eretta a distanza di soli 2 metri. La disciplina di cui alla L.R. 14/2009, nell’interpretazione giurisprudenziale che se n’è data, non consente tale deroga.
3) violazione di legge, eccesso di potere per carenza di presupposti, sviamento, erronea considerazione dell’art. 64 della L.R. del Veneto n. 30 del 30.12.2016.
L’unica disposizione che legittima una tale deroga è l’articolo 64 L.R. 30/2016, la cui compatibilità con la Costituzione è stata sospettata di incostituzionalità.
4) violazione di legge, articoli 873 e seguenti del codice civile, eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, motivazione illogica.
Il Comune ha errato nel ritenere che nella fattispecie possa operare il principio di prevenzione, atteso che esso è derogato dalle previsioni degli strumenti urbanistici che fissino le distanze delle costruzioni dal confine. In tal caso, il principio di prevenzione può operare soltanto se le previsioni urbanistiche consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio, tuttavia, il principio, in questa ipotesi, consente a chi edifichi per primo di scegliere tra rispettare la distanza dal confine, costruire sul confine, ma non di costruire ad una distanza inferiore a quella minima.
Oltre all’annullamento del diniego, il ricorrente chiede che sia emessa una sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., ordinando al Comune di adottare i provvedimenti repressivi per l’arretramento della costruzione.
Si è costituito il Comune di San Pietro in Cariano, eccependo, in via preliminare:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto, anche ove il termine di diciotto mesi non fosse scaduto al momento dell’adozione del provvedimento di diniego impugnato, lo sarebbe al termine del presente giudizio. Sarebbero, comunque, inammissibili le domande di accertamento e condanna formulate dalla ricorrente, ostandovi il disposto dell’articolo 19, comma 6-ter, L. 241/90;
- l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, perché la q.l.c. dell’art. 64 L.R. 30/2016 sarebbe irrilevante, essendo la deroga alle distanze previste dall’art. 52.5 N.T.A. del P.R.G. consentita dal principio di prevenzione.
Ha contestato i motivi nel merito.
Si sono costituiti la società controinteressata Azienda Agricola F.lli NI di NI RA e C. s.a.s. e il sig. LU NI che hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di dimostrazione della legittimazione e dell’interesse all’impugnativo non avendo esplicitato quale sia il danno che subisce per effetto dell’intervento edilizio. Ha contestato, nel merito, i motivi di gravame.
La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione del merito.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori scritti.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal Comune di San Pietro in Cariano e dai controinteressati, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. In particolare, sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali il ricorrente, come si è più dettagliatamente esposto nella parte in fatto, ha contestato il rispetto della disciplina delle distanze prevista dalla strumentazione urbanistica vigente.
E’ incontroverso tra le parti che il progetto presentato dalla controinteressata collochi l’ampliamento previsto ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dall’art. 52.5 delle N.T.A. del P.R.G.
Tuttavia, l’art. 64, comma 1, L.R. 30/2016, con norma di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 della L.R. 14/2019, ha stabilito che “Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.” .
La disposizione ha resistito al vaglio di legittimità costituzionale cui era stata sottoposta con ordinanza di questo T.A.R. n. 1166/2018 del 12.12.2018, per contrasto con gli articoli 3, 5, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. l), e comma 6, nonché 118 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 23 giugno 2020 ha, infatti, ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo che “le previsioni in tema di distanze contenute nella disposizione censurata non ledano la materia di riserva statale: tale disposizione, infatti, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, l. reg. Veneto n. 14 del 2009, si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale. In sostanza, la norma mira a consentire, secondo l'impianto originale della legge stessa, gli interventi di rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, realizzando così un obiettivo generale di interesse pubblico, perseguito con disposizioni incentivanti di carattere straordinario, limitate nel tempo e operanti per zone territoriali omogenee (sentt. nn. 286 del 1997, 232 del 2005, 242 del 2011, 6 del 2013, 162, 134, 46 del 2014, 191 del 2015, 231, 185, 178 del 2016, 50, 41 del 2017, 245 del 2018, 217, 212 e 179 del 2019, 13 del 2020).”.
Pertanto, il vizio sostanziale dedotto dalla parte ricorrente nell’istanza di sollecitazione dei poteri inibitori e repressivi sulla SCIA presentata dalla controinteressata – ed in disparte ogni considerazione sull’obbligo da parte del Comune di riscontrare l’istanza della odierna sospendendo i lavori oggetto di una SCIA conforme ad una norma di legge in vigore – non risulta fondato.
3. Essendo il provvedimento impugnato fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna delle quali sufficiente a sostenerne la legittimità, l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti avverso una delle suddette ragioni, consente di respingere il ricorso sulla sola base di tale solo rilievo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure con cui sono contestati gli altri capi del provvedimento, difettando l’interesse del ricorrente al loro esame (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. II, 27/11/2020, n.7509).
4. Per le sopra esposte ragioni, sono da respingere anche le residue domande di accertamento e di condanna.
5. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla principale questione oggetto di causa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO