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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2644 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2644/2023 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore avv. QUERO GIUSEPPE
Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. SASSANELLI MASSIMO Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 03.03.2023, l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 22.01.2023, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, notificato in data 25.01.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
€ 1.236,81, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui € 743,85 (pari ad € 16,53 x 45 mesi) a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri 2.10.1989, relativamente agli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022, ed € 492,96 (pari ad € 0,52 x 948 giorni), per indennità di turno ex art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL, in ragione del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di essa opponente.
L'istante eccepiva, in primo luogo, l'adempimento (quantomeno parziale) del credito, avendo il lavoratore ricevuto tutto quanto dovuto a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL
Autoferrotranvieri per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, residuando, all'epoca di proposizione del ricorso monitorio, soltanto l'annualità 2018.
Al riguardo, segnalava l'opponente come l'opposto “avendo constatato che detta indennità era conglobata nella retribuzione mensile solo dopo aver depositato il ricorso per decreto ingiuntivo”, procedeva ugualmente alla notifica del decreto ingiuntivo, salvo aggiungere del tutto irritualmente
“la notifica di un “atto di precisazione e parziale rinunzia alla domanda”, in cui di fatto ha confessato di aver percepito l'indennità di mensa nei predetti anni 2019,2020,2021 e 2022” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
Censurando l'irrilevanza e/o inefficacia di un simile atto extraprocessuale, dava, pure, atto di aver
“versato detta somma, con interessi e rivalutazione, in data 02.03.2023, come da allegata contabile di bonifico di € 196,28”, chiedendo la declaratoria in parte qua di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione).
Contestava, poi, la spettanza dell'indennità di turno di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981, considerato come la stessa sarebbe prevista solo per quei lavoratori che prestino “servizio in turni avvicendati”, non osservati dall'opposto. Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la somma di € 165,30 corrisposta a titolo di indennità di mensa relativa all'anno 2018, e dichiararsi, in ogni caso, che nulla residua a credito del dipendente, con il favore delle spese di giudizio.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, preliminarmente evidenziava “che prima di procedere alla notifica dei suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, il Sig. ha verificato che in realtà la CP_1 aveva omesso l'erogazione dell'indennità di mensa solo nel 2018. 7) Pertanto, correttamente Pt_1 quando in data 25.1.2023 il Sig. TO ha notificato a mezzo pec alla Dover i suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, unitamente ai suddetti atti ha notificato un “atto di precisazione del credito e di parziale rinunzia alla domanda”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), di talché il motivo di opposizione fondato sull'eccezione di pagamento dell'indennità di mensa per gli anni dal 2019 al 2022 sarebbe “inammissibile per difetto di interesse ad agire ed a contraddire ex art.100 cpc” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Con riguardo all'indennità di turno, deduceva come la relativa pretesa si giustificasse in quanto egli, quale “operatore di esercizio” svolgente mansioni di conducente di autobus, appartiene al “personale viaggiante …di guida” di cui all'art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL. Concludeva, dunque, per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della spiegata opposizione, con il favore delle spese di giudizio.
* L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Si osserva che la domanda monitoria aveva ad oggetto il pagamento della complessiva somma di €
1.236,81, di cui € 743,85 a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri
2.10.1989, relativamente agli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022, ed € 492,96 per indennità di turno ex art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL, in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Non è in contestazione lo svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la durata dello stesso, né l'esatta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, con la qualifica di operatore di esercizio, indicati nel ricorso per decreto e ribaditi nella memoria difensiva.
Ciò posto, venendo al primo motivo di opposizione concernente l'eccepito parziale adempimento del credito dedotto in giudizio, è documentato, oltre che oggetto di allegazione concorde delle parti, che il lavoratore, all'epoca di proposizione della domanda in via monitoria, avesse già percepito quanto dovutogli a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri 2.10.1989, relativamente agli anni 2019,2020,2021 e 2022.
In proposito, deve allora rilevarsi che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di €
743,85 a titolo di indennità di mensa per gli anni dal 2018 al 2022, a fronte del (minor) credito effettivamente residuante in capo al lavoratore afferente alla sola annualità 2018.
Ne deriva l'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, non può validamente sostenersi - come preteso dal creditore opposto - che il motivo di opposizione fondato sull'eccezione di pagamento dell'indennità di mensa per gli anni dal 2019 al 2022 sarebbe “inammissibile per difetto di interesse ad agire ed a contraddire ex art.100 cpc” perché
“prima di procedere alla notifica dei suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, il Sig. ha CP_1 verificato che in realtà la aveva omesso l'erogazione dell'indennità di mensa solo nel 2018. Pt_1
7) Pertanto, correttamente quando in data 25.1.2023 il Sig. ha notificato a mezzo pec alla CP_1 Dover i suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, unitamente ai suddetti atti ha notificato un “atto di precisazione del credito e di parziale rinunzia alla domanda”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), considerato che l'informale rinunzia - con cui il difensore patrocinante significava che “dalla somma ingiunta nel suesposto d.i. del Sig. GdL del Tribunale di andrà detratta la somma di € 578,55 e, Pt_2 quindi, al Sig. andrà riconosciuta a titolo di sorte capitale la sola somma di € 658,26 con CP_1 espressa rinunzia al supero” - non è riguardabile alla stregua di una rinuncia agli atti, né, tantomeno, risulta sottoscritta dalla parte o dal difensore appositamente munito di procura speciale alla rinuncia alla pretesa sostanziale (v. procura alle liti depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo), ma consiste, invece, in un atto irrituale, recante una sorta di limitazione extraprocessuale della domanda monitoria, al quale non possono certo riconnettersi gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c..
Sussiste, pertanto, l'interesse ad opporsi al decreto ingiuntivo in capo alla società ricorrente. In ogni caso, con riferimento alla pretesa dedotta in giudizio a titolo di indennità di mensa per l'anno 2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'ulteriore corresponsione, successiva alla notifica del ricorso ex art 633 c.p.c. e del decreto ingiuntivo del
25.01.2023, della somma di € 196,28, versata al lavoratore in data 02.03.2023, a titolo di “diff.ze retibutive ind. mensa anno 2018” (cfr. causale della disposizione di bonifico del 02.03.2023 - all. fascicolo di parte opponente) essendo così venuto meno, sul punto, l'interesse ad agire di parte attrice in senso sostanziale, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Deve, al riguardo, rilevarsi che la notifica del ricorso ex art 633 c.p.c. e del decreto ingiuntivo, determinante a mente del comma 3 dell'art. 643 c.p.c. la pendenza della lite, risulta perfezionata in data 25.01.2023, ovvero in data anteriore rispetto all'ulteriore versamento.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Sotto diverso profilo, è invece infondata l'opposizione con riferimento alla contestazione circa la spettanza dell'indennità di turno di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981, atteso che tale indennità è prevista in favore non solo di quei lavoratori che prestino
“servizio in turni avvicendati” - pacificamente non osservati dall'opposto - ma anche in favore del
“personale viaggiante e di guida” (cfr. art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981), di cui fa parte il , incontestatamente assunto in qualità di operatore di esercizio. CP_1
In proposito, si rileva essere rimasta del tutto priva di qualsivoglia specifica contestazione la allegazione di parte opposta secondo cui compete al lavoratore la somma di “- € 492,96 a titolo di indennità di turno per il periodo dal 8.1.2018 al 22.12.2022, nel quale il Sig. ha prestato CP_1 servizio in complessive 948 giornate (di cui 202 nel 2018, 211 nel 2019, 138 nel 2020, 201 nel 2021 e 196 nel 2022). E, quindi, il credito di € 492,96 si ottiene moltiplicando € 0,52 x 948” (cfr. punto n. 4, pag. 2 della memoria difensiva).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Il complessivo esito del giudizio, comprensivo anche della fase monitoria, poiché connotato da reciproca soccombenza, anche virtuale, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto depositato il 03.03.2023, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione nei limiti e nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 22.01.2023, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
- dichiara cessata la materia del contendere nei termini di cui in motivazione con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità di mensa relativa all'anno 2018; - altresì, condanna la parte opponente al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 492,96 per causali di cui in motivazione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
- spese compensate.
Bari, lì 18.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2644/2023 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore avv. QUERO GIUSEPPE
Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. SASSANELLI MASSIMO Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 03.03.2023, l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 22.01.2023, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, notificato in data 25.01.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di
€ 1.236,81, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui € 743,85 (pari ad € 16,53 x 45 mesi) a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri 2.10.1989, relativamente agli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022, ed € 492,96 (pari ad € 0,52 x 948 giorni), per indennità di turno ex art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL, in ragione del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di essa opponente.
L'istante eccepiva, in primo luogo, l'adempimento (quantomeno parziale) del credito, avendo il lavoratore ricevuto tutto quanto dovuto a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL
Autoferrotranvieri per gli anni 2019,2020,2021 e 2022, residuando, all'epoca di proposizione del ricorso monitorio, soltanto l'annualità 2018.
Al riguardo, segnalava l'opponente come l'opposto “avendo constatato che detta indennità era conglobata nella retribuzione mensile solo dopo aver depositato il ricorso per decreto ingiuntivo”, procedeva ugualmente alla notifica del decreto ingiuntivo, salvo aggiungere del tutto irritualmente
“la notifica di un “atto di precisazione e parziale rinunzia alla domanda”, in cui di fatto ha confessato di aver percepito l'indennità di mensa nei predetti anni 2019,2020,2021 e 2022” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
Censurando l'irrilevanza e/o inefficacia di un simile atto extraprocessuale, dava, pure, atto di aver
“versato detta somma, con interessi e rivalutazione, in data 02.03.2023, come da allegata contabile di bonifico di € 196,28”, chiedendo la declaratoria in parte qua di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione).
Contestava, poi, la spettanza dell'indennità di turno di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981, considerato come la stessa sarebbe prevista solo per quei lavoratori che prestino “servizio in turni avvicendati”, non osservati dall'opposto. Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la somma di € 165,30 corrisposta a titolo di indennità di mensa relativa all'anno 2018, e dichiararsi, in ogni caso, che nulla residua a credito del dipendente, con il favore delle spese di giudizio.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, preliminarmente evidenziava “che prima di procedere alla notifica dei suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, il Sig. ha verificato che in realtà la CP_1 aveva omesso l'erogazione dell'indennità di mensa solo nel 2018. 7) Pertanto, correttamente Pt_1 quando in data 25.1.2023 il Sig. TO ha notificato a mezzo pec alla Dover i suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, unitamente ai suddetti atti ha notificato un “atto di precisazione del credito e di parziale rinunzia alla domanda”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), di talché il motivo di opposizione fondato sull'eccezione di pagamento dell'indennità di mensa per gli anni dal 2019 al 2022 sarebbe “inammissibile per difetto di interesse ad agire ed a contraddire ex art.100 cpc” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Con riguardo all'indennità di turno, deduceva come la relativa pretesa si giustificasse in quanto egli, quale “operatore di esercizio” svolgente mansioni di conducente di autobus, appartiene al “personale viaggiante …di guida” di cui all'art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL. Concludeva, dunque, per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della spiegata opposizione, con il favore delle spese di giudizio.
* L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Si osserva che la domanda monitoria aveva ad oggetto il pagamento della complessiva somma di €
1.236,81, di cui € 743,85 a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri
2.10.1989, relativamente agli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022, ed € 492,96 per indennità di turno ex art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21.5.1981 integrativo del CCNL, in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Non è in contestazione lo svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la durata dello stesso, né l'esatta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, con la qualifica di operatore di esercizio, indicati nel ricorso per decreto e ribaditi nella memoria difensiva.
Ciò posto, venendo al primo motivo di opposizione concernente l'eccepito parziale adempimento del credito dedotto in giudizio, è documentato, oltre che oggetto di allegazione concorde delle parti, che il lavoratore, all'epoca di proposizione della domanda in via monitoria, avesse già percepito quanto dovutogli a titolo di indennità di mensa ex art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri 2.10.1989, relativamente agli anni 2019,2020,2021 e 2022.
In proposito, deve allora rilevarsi che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di €
743,85 a titolo di indennità di mensa per gli anni dal 2018 al 2022, a fronte del (minor) credito effettivamente residuante in capo al lavoratore afferente alla sola annualità 2018.
Ne deriva l'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, non può validamente sostenersi - come preteso dal creditore opposto - che il motivo di opposizione fondato sull'eccezione di pagamento dell'indennità di mensa per gli anni dal 2019 al 2022 sarebbe “inammissibile per difetto di interesse ad agire ed a contraddire ex art.100 cpc” perché
“prima di procedere alla notifica dei suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, il Sig. ha CP_1 verificato che in realtà la aveva omesso l'erogazione dell'indennità di mensa solo nel 2018. Pt_1
7) Pertanto, correttamente quando in data 25.1.2023 il Sig. ha notificato a mezzo pec alla CP_1 Dover i suddetti ricorso e decreto ingiuntivo, unitamente ai suddetti atti ha notificato un “atto di precisazione del credito e di parziale rinunzia alla domanda”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), considerato che l'informale rinunzia - con cui il difensore patrocinante significava che “dalla somma ingiunta nel suesposto d.i. del Sig. GdL del Tribunale di andrà detratta la somma di € 578,55 e, Pt_2 quindi, al Sig. andrà riconosciuta a titolo di sorte capitale la sola somma di € 658,26 con CP_1 espressa rinunzia al supero” - non è riguardabile alla stregua di una rinuncia agli atti, né, tantomeno, risulta sottoscritta dalla parte o dal difensore appositamente munito di procura speciale alla rinuncia alla pretesa sostanziale (v. procura alle liti depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo), ma consiste, invece, in un atto irrituale, recante una sorta di limitazione extraprocessuale della domanda monitoria, al quale non possono certo riconnettersi gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c..
Sussiste, pertanto, l'interesse ad opporsi al decreto ingiuntivo in capo alla società ricorrente. In ogni caso, con riferimento alla pretesa dedotta in giudizio a titolo di indennità di mensa per l'anno 2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'ulteriore corresponsione, successiva alla notifica del ricorso ex art 633 c.p.c. e del decreto ingiuntivo del
25.01.2023, della somma di € 196,28, versata al lavoratore in data 02.03.2023, a titolo di “diff.ze retibutive ind. mensa anno 2018” (cfr. causale della disposizione di bonifico del 02.03.2023 - all. fascicolo di parte opponente) essendo così venuto meno, sul punto, l'interesse ad agire di parte attrice in senso sostanziale, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Deve, al riguardo, rilevarsi che la notifica del ricorso ex art 633 c.p.c. e del decreto ingiuntivo, determinante a mente del comma 3 dell'art. 643 c.p.c. la pendenza della lite, risulta perfezionata in data 25.01.2023, ovvero in data anteriore rispetto all'ulteriore versamento.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Sotto diverso profilo, è invece infondata l'opposizione con riferimento alla contestazione circa la spettanza dell'indennità di turno di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981, atteso che tale indennità è prevista in favore non solo di quei lavoratori che prestino
“servizio in turni avvicendati” - pacificamente non osservati dall'opposto - ma anche in favore del
“personale viaggiante e di guida” (cfr. art. 5 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 21.05.1981), di cui fa parte il , incontestatamente assunto in qualità di operatore di esercizio. CP_1
In proposito, si rileva essere rimasta del tutto priva di qualsivoglia specifica contestazione la allegazione di parte opposta secondo cui compete al lavoratore la somma di “- € 492,96 a titolo di indennità di turno per il periodo dal 8.1.2018 al 22.12.2022, nel quale il Sig. ha prestato CP_1 servizio in complessive 948 giornate (di cui 202 nel 2018, 211 nel 2019, 138 nel 2020, 201 nel 2021 e 196 nel 2022). E, quindi, il credito di € 492,96 si ottiene moltiplicando € 0,52 x 948” (cfr. punto n. 4, pag. 2 della memoria difensiva).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Il complessivo esito del giudizio, comprensivo anche della fase monitoria, poiché connotato da reciproca soccombenza, anche virtuale, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto depositato il 03.03.2023, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione nei limiti e nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2023 del 22.01.2023, emesso dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
- dichiara cessata la materia del contendere nei termini di cui in motivazione con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità di mensa relativa all'anno 2018; - altresì, condanna la parte opponente al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 492,96 per causali di cui in motivazione, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
- spese compensate.
Bari, lì 18.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella