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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandra Bernard, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a CP_1 C.F._2
Pauli Arbarei, Via Emilio Lussu n.2, convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nato a
[...] C.F._1 CP_1
Cagliari il 27.03.1963 (C.F. ), in data 05.11.1989 nel Comune di Las C.F._2
Plassas (SU), trascritto al n.1, serie A, parte II, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989
di tale Comune, ordinando all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di provvedere alle conseguenti annotazioni di legge;
2. porre a carico del signor un assegno mensile a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio , affetto da grave disabilità, da determinare in Persona_1
euro 300,00, o in quell'altro importo maggiore o minore che il Tribunale riterrà congruo ed equo,
somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita e da corrispondersi entro il cinque di ogni mese;
3. porre a carico del signor l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% alle spese CP_1
straordinarie riguardanti il proprio figlio;
4. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art.131 di tale decreto, il contributo unificato, ammontante ad euro 98,00, è prenotato a debito, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.”
**** Con ricorso depositato in data 03.04.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di divorzio e la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio , affetto da grave disabilità, nella misura di euro 400,00, o in quell'altro Persona_1
importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre al 50% alle spese straordinarie riguardanti il proprio figlio.
A fondamento della domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio nel Comune di Las Plassas (SU) il 05.11.1989; che dalla loro unione era nato in [...]
27.05.1999 maggiorenne affetto da disabilità e sottoposto ad Persona_1
amministrazione di sostegno (con sua nomina quale amministratrice); che le parti sono addivenute ad una separazione, omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto in data 11.05.2012 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente le loro residenze. 2) Il figlio minore viene Persona_1
affidato in via esclusiva alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento. 3)
In considerazione del fatto che il signor attualmente non vive in Sardegna ed in CP_1
considerazione del disturbo autistico dal quale il minore è affetto, i coniugi convengono che il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre sul giorno e sull'orario delle visite,
compatibilmente con gli impegni scolatici, sportivi e ricreativi del minore e con lo stato psico-
emotivo dello stesso. 4) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora CP_1 [...]
la somma di euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio . Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici Persona_1
ISTAT per il costo della vita e dovrà essere corrisposta presso il domicilio della moglie entro il cinque di ogni mese. 5) Il signor contribuirà inoltre, in misura pari al 50%, alle spese CP_1
straordinarie mediche, di istruzione e ricreative per il proprio figlio. 6) La casa coniugale, sita in
Pauli Arbarei, Via Emilio Lussu n.11 (alloggio A.R.E.A. - ex I.A.C.P. - in locazione) con i relativi arredi, viene assegnata alla signora 7) I coniugi dichiarano di aver già Parte_1
regolamentato tra di loro i rapporti di natura patrimoniale e di non avere entrambi pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento. 8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto”; che da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non hanno mai ripreso la convivenza;
che il figlio Persona_1
è affetto da una grave patologia (autismo) che lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa e
[...]
che per tale motivo stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che lo stesso beneficia delle misure assistenziali quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo di euro 1.227,34 mensili e che dette somme vengono utilizzate per la cura e l'assistenza derivanti dallo stato di grave handicap del ragazzo;
che il convenuto da circa quattordici anni non dà notizie di sé e si disinteressa del figlio,
omettendo altresì di versare quanto dovuto per il suo mantenimento
Per quanto riguarda l'aspetto economico e reddituale, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, sino al dicembre 2022, presso la società cooperativa sociale ADI 2009 e di essere allo stato priva di occupazione. Ha precisato di dimorare con il figlio e in un alloggio popolare
AREA condotto in locazione in Pauli Arbarei (SU), mentre il convenuto risulterebbe prestare attività lavorativa presso la I.C.A.P. S.r.l. di Nuraminis, con una retribuzione mensile di circa euro
1.500,00.
******
All'udienza di comparizione del 14.10.2024 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha dichiarato: “Dal matrimonio è nato un figlio
[...]
il 27.5.1999. il ragazzo è affetto da autismo e io sono sua ADS. Il ragazzo vive con Persona_1
me a Pauli Arbarei in via E. Lussu 11 in un'abitazione di AREA per la quale pago il canone di euro
47 euro. Il padre non vede mai il figlio nonostante viva nello stesso paese e nella stessa via a non più di 60 metri di distanza. Siamo separati di fatto dal 2010. La separazione è stata omologata nel 2012 ed è stato previsto l'affido esclusivo del ragazzo e il contributo di euro 300,00 mensili per il solo figlio. Ho lavorato fino al 2022 come OSS. Ora non avendo nessuno che mi tenga il ragazzo dopo la morte di mia madre, sono costretta a non lavorare. Il ragazzo frequenta un centro a
Ussaramanna è ben seguito svolge delle attività. In passato ha conseguito il diploma. Lo spettro autistico è di forma lieve. Il ha sempre lavorato come conducente di mezzi pesanti da circa CP_1
10 anni. Non ha mai versato il mantenimento previsto. Domando solo il contributo di mantenimento per il figlio con me convivente. Il ragazzo percepisce una pensione e un accompagnamento complessivamente di euro 1227,00. “
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
confermando il contributo di mantenimento di euro 300,00 a carico del convenuto. Inoltre, a seguito di discussione orale ( il procuratore di parte ricorrente ha domandato la conferma del contributo di mantenimento come disposto con l'ordina ex art. 473 bis 22 c.p.c.), ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia del divorzio.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 29.03.2012) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 03.04.2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e . CP_2 CP_1
*****
Per quanto attiene ai profili economici, deve osservarsi che il figlio maggiorenne
[...]
risulta affetto da disabilità grave e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Persona_1 Allo stato, è pacifico che il figlio dimori presso la madre il figlio e percepisca la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo di euro 1.227,34 mensili.
Si rileva che tali sussidi economici non escludono, ma concorrono con gli obblighi contributivi da parte dei genitori e che incidono solo sulla individuazione del quantum per la determinazione del quale occorre comunque anche fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlio.
Nel caso di specie, la resistente, ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di provvedimenti indifferibili. Si osserva che non essendo stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata dalla ricorrente, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 300,00 in capo al ricorrente per il mantenimento del figlio, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Las Plassas (Su) il
05.11.1989 tra , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di San Gavino C.F._2
Monreale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 1, parte II).
- Conferma che il contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Persona_1
mediante il versamento a favore di entro il 5 di ogni mese
[...] Parte_1 della somma di euro 300,00, con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.12.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandra Bernard, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a CP_1 C.F._2
Pauli Arbarei, Via Emilio Lussu n.2, convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nato a
[...] C.F._1 CP_1
Cagliari il 27.03.1963 (C.F. ), in data 05.11.1989 nel Comune di Las C.F._2
Plassas (SU), trascritto al n.1, serie A, parte II, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989
di tale Comune, ordinando all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di provvedere alle conseguenti annotazioni di legge;
2. porre a carico del signor un assegno mensile a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio , affetto da grave disabilità, da determinare in Persona_1
euro 300,00, o in quell'altro importo maggiore o minore che il Tribunale riterrà congruo ed equo,
somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita e da corrispondersi entro il cinque di ogni mese;
3. porre a carico del signor l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% alle spese CP_1
straordinarie riguardanti il proprio figlio;
4. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art.131 di tale decreto, il contributo unificato, ammontante ad euro 98,00, è prenotato a debito, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.”
**** Con ricorso depositato in data 03.04.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di divorzio e la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio , affetto da grave disabilità, nella misura di euro 400,00, o in quell'altro Persona_1
importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre al 50% alle spese straordinarie riguardanti il proprio figlio.
A fondamento della domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio nel Comune di Las Plassas (SU) il 05.11.1989; che dalla loro unione era nato in [...]
27.05.1999 maggiorenne affetto da disabilità e sottoposto ad Persona_1
amministrazione di sostegno (con sua nomina quale amministratrice); che le parti sono addivenute ad una separazione, omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto in data 11.05.2012 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente le loro residenze. 2) Il figlio minore viene Persona_1
affidato in via esclusiva alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento. 3)
In considerazione del fatto che il signor attualmente non vive in Sardegna ed in CP_1
considerazione del disturbo autistico dal quale il minore è affetto, i coniugi convengono che il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre sul giorno e sull'orario delle visite,
compatibilmente con gli impegni scolatici, sportivi e ricreativi del minore e con lo stato psico-
emotivo dello stesso. 4) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora CP_1 [...]
la somma di euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio . Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente sulla base degli indici Persona_1
ISTAT per il costo della vita e dovrà essere corrisposta presso il domicilio della moglie entro il cinque di ogni mese. 5) Il signor contribuirà inoltre, in misura pari al 50%, alle spese CP_1
straordinarie mediche, di istruzione e ricreative per il proprio figlio. 6) La casa coniugale, sita in
Pauli Arbarei, Via Emilio Lussu n.11 (alloggio A.R.E.A. - ex I.A.C.P. - in locazione) con i relativi arredi, viene assegnata alla signora 7) I coniugi dichiarano di aver già Parte_1
regolamentato tra di loro i rapporti di natura patrimoniale e di non avere entrambi pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento. 8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto”; che da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non hanno mai ripreso la convivenza;
che il figlio Persona_1
è affetto da una grave patologia (autismo) che lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa e
[...]
che per tale motivo stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che lo stesso beneficia delle misure assistenziali quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo di euro 1.227,34 mensili e che dette somme vengono utilizzate per la cura e l'assistenza derivanti dallo stato di grave handicap del ragazzo;
che il convenuto da circa quattordici anni non dà notizie di sé e si disinteressa del figlio,
omettendo altresì di versare quanto dovuto per il suo mantenimento
Per quanto riguarda l'aspetto economico e reddituale, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, sino al dicembre 2022, presso la società cooperativa sociale ADI 2009 e di essere allo stato priva di occupazione. Ha precisato di dimorare con il figlio e in un alloggio popolare
AREA condotto in locazione in Pauli Arbarei (SU), mentre il convenuto risulterebbe prestare attività lavorativa presso la I.C.A.P. S.r.l. di Nuraminis, con una retribuzione mensile di circa euro
1.500,00.
******
All'udienza di comparizione del 14.10.2024 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha dichiarato: “Dal matrimonio è nato un figlio
[...]
il 27.5.1999. il ragazzo è affetto da autismo e io sono sua ADS. Il ragazzo vive con Persona_1
me a Pauli Arbarei in via E. Lussu 11 in un'abitazione di AREA per la quale pago il canone di euro
47 euro. Il padre non vede mai il figlio nonostante viva nello stesso paese e nella stessa via a non più di 60 metri di distanza. Siamo separati di fatto dal 2010. La separazione è stata omologata nel 2012 ed è stato previsto l'affido esclusivo del ragazzo e il contributo di euro 300,00 mensili per il solo figlio. Ho lavorato fino al 2022 come OSS. Ora non avendo nessuno che mi tenga il ragazzo dopo la morte di mia madre, sono costretta a non lavorare. Il ragazzo frequenta un centro a
Ussaramanna è ben seguito svolge delle attività. In passato ha conseguito il diploma. Lo spettro autistico è di forma lieve. Il ha sempre lavorato come conducente di mezzi pesanti da circa CP_1
10 anni. Non ha mai versato il mantenimento previsto. Domando solo il contributo di mantenimento per il figlio con me convivente. Il ragazzo percepisce una pensione e un accompagnamento complessivamente di euro 1227,00. “
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
confermando il contributo di mantenimento di euro 300,00 a carico del convenuto. Inoltre, a seguito di discussione orale ( il procuratore di parte ricorrente ha domandato la conferma del contributo di mantenimento come disposto con l'ordina ex art. 473 bis 22 c.p.c.), ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia del divorzio.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 29.03.2012) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 03.04.2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e . CP_2 CP_1
*****
Per quanto attiene ai profili economici, deve osservarsi che il figlio maggiorenne
[...]
risulta affetto da disabilità grave e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Persona_1 Allo stato, è pacifico che il figlio dimori presso la madre il figlio e percepisca la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo di euro 1.227,34 mensili.
Si rileva che tali sussidi economici non escludono, ma concorrono con gli obblighi contributivi da parte dei genitori e che incidono solo sulla individuazione del quantum per la determinazione del quale occorre comunque anche fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlio.
Nel caso di specie, la resistente, ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di provvedimenti indifferibili. Si osserva che non essendo stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata dalla ricorrente, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 300,00 in capo al ricorrente per il mantenimento del figlio, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Las Plassas (Su) il
05.11.1989 tra , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di San Gavino C.F._2
Monreale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 1, parte II).
- Conferma che il contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Persona_1
mediante il versamento a favore di entro il 5 di ogni mese
[...] Parte_1 della somma di euro 300,00, con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.12.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti