Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2025, proposto da
IM Krasniqi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Afrune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Bergamo datato 27.9.2024 (CAT.Q2.2/IMM/II SEZ/BG/2024/RIG/831), che ha rigettato l’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1.- Con ordinanza n. 68 del 30.1.2025 questo Tribunale aveva rilevato che la copia digitale della procura alle liti del ricorrente, depositata in giudizio, risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico, firmata digitalmente – necessaria ai sensi dell’art. 136, comma 2- ter , c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, dell’allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021 recante le regole tecnico-operative del PAT (in G.U. 2.8.2021, n. 183) – e aveva pertanto disposto la regolarizzazione della procura nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Tale comunicazione è avvenuta lo stesso giorno della pubblicazione dell’ordinanza, e dunque il termine per la regolarizzazione della procura scadeva l’1.3.2025, prorogato di diritto al 3.3.2025.
Il ricorrente, in data 28.2.2025, ha ridepositato la procura, stavolta firmata digitalmente, ma ancora priva dell’attestazione di conformità all’originale.
La procura, depositata in formato irregolare e non tempestivamente sanata, deve considerarsi tamquam non esset , e pertanto il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell’art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 4.10.2021, n. 6195, e i precedenti di questa Sezione 9.12.2023, n. 906 e 21.11.2024, n. 926); la relativa questione è stata sollevata da questo Giudice all’udienza camerale del 28.5.2025, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a.
2.- Il ricorso è comunque manifestamente infondato nel merito.
Esso consta di un’unica censura, con la quale il ricorrente sostiene che il preavviso di rigetto sarebbe “ privo dei requisiti perché vi è la completa omissione dell’addebito mosso con l’indicazione degli eventuali elementi utili per sanare l’irregolarità. Tale lacuna si è poi riprodotta nell’atto finale che si è limitata a ribadire le ragioni già esplicitate al “preavviso di rigetto” senza motivarle ”.
Sennonché il preavviso di rigetto conteneva l’indicazione del motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, espresso nei seguenti termini: “ mancanza della quota di conversione in lavoro subordinato da richiedersi al competente S.U.I. in quanto lungo soggiornante in altro Stato Membro ”. La ragione del diniego è stata dunque preannunciata al ricorrente, sicché l’art. 10 bis l. 241/1990 è stato rispettato.
Il ricorrente peraltro ha chiaramente percepito la ragione del diniego, tanto che, nella memoria presentata alla Questura a seguito del preavviso, tramite il suo difensore (diverso da quello attuale), per cercare di superare il rilievo della mancanza di una quota, ha sostenuto che la sua istanza fosse volta all’ottenimento di un permesso per lungosoggiornanti, e non di un permesso ordinario.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO