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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004999338000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di Ricorrente_1, voglia la Corte 'accertare e dichiarare nullo e/o annullare o revocare e dichiarare, comunque, illegittimo e di nessun effetto l'avviso di pagamento n. 0252025 9004999338/00 riguardo la cartella n° 02520070020950992000 il 07/06/2007 e la cartella n° 02520080024185355000 il 5/06/2008 e per l'effetto, dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa tributaria ivi contenuta'
Resistente/Appellato: Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate NE, voglia la Corte 'Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso sulle cartelle e sul credito in esse affermato;
Rigettare il ricorso sull'intimazione di pagamento'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02520259004999338000, notificata in data 21.5.2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 214.115,73.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, segnatamente:
1. Cartella di pagamento n. 02520070020950992000, relativa a IVA, IRAP, IRPEF per l'anno d'imposta 2003, notificata in data 7.6.2007;
2. Cartella di pagamento n. 02520080024185355000, relativa a IVA, IRAP, IRPEF per l'anno d'imposta 2004, notificata in data 5.6.2008.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha invocato l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, sostenendo che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-NE, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa contestazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione, i quali, non essendo stati impugnati, avrebbero determinato la cristallizzazione del credito.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, asserendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali e documentando una serie di atti interruttivi e periodi di sospensione legale che avrebbero impedito il maturare della prescrizione.
In particolare, la resistente ha documentato la notifica dei seguenti atti: intimazione di pagamento n. 02520149005331311000 del 29/07/2014; intimazione di pagamento n. 02520149005331412000 del 29/07/2014; pignoramento presso terzi n. 123555 del 15.9.2014; intimazione di pagamento n. 02520199000063875000 del 08/03/2019; intimazione di pagamento n. 02520199009747506000 del 10/01/2020.
Ha inoltre invocato i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla L. 147/2013 (dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014) e dalla normativa emergenziale Covid-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate-NE.
L'eccezione è fondata.
La parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari maturata, a suo dire, in un momento antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Tuttavia, come documentato dall'Agenzia delle Entrate NE, l'odierna intimazione è stata preceduta dalla notifica di plurimi atti, sia di natura esecutiva (pignoramento presso terzi del 2014) sia prodromici all'esecuzione (intimazioni di pagamento del 2014, 2019 e 2020), tutti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente, che intenda far valere l'estinzione del credito per prescrizione, ha l'onere di impugnare il primo atto successivo al maturare della stessa. La mancata impugnazione di un atto autonomamente opponibile, quale l'intimazione di pagamento, determina la c.d. "cristallizzazione" del credito in esso contenuto, rendendo inammissibile la contestazione di vizi o fatti estintivi (quale la prescrizione) che si sarebbero dovuti far valere in quella sede.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento "non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr. Cass., ordinanza n. 6436/2025, citata dalla resistente).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai impugnato le intimazioni di pagamento notificate nel 2014, né quelle successive.
Pertanto, ogni questione relativa alla prescrizione che si assume maturata prima della notifica di tali atti (in particolare, l'intimazione del 29/07/2014) deve ritenersi preclusa, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sul punto.
Anche a voler superare tale dirimente profilo di inammissibilità, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.
Occorre, in primo luogo, distinguere la natura dei crediti azionati al fine di individuare il corretto termine prescrizionale. La pretesa dell'Amministrazione riguarda tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), oltre a sanzioni e interessi. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il credito erariale per la riscossione di imposte quali IRPEF e IVA è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendosi considerare una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto il debito d'imposta sorge anno per anno sulla base di presupposti impositivi sempre nuovi e autonomi. Diversamente, per le sanzioni e gli interessi, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi rispettivamente dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò posto, è necessario ricostruire la sequenza degli atti interruttivi.
La cartella n. 02520070020950992000 è stata notificata il 7.6.2007 e la cartella n. 02520080024185355000 il 5.6.2008. Il primo atto interruttivo successivo è l'intimazione di pagamento notificata il 29.7.2014. A tale data, era decorso un periodo superiore a cinque anni, ma inferiore a dieci, dalla notifica di entrambe le cartelle. Ne consegue che, al momento della notifica del primo atto interruttivo utile, la pretesa relativa a sanzioni e interessi si era già prescritta, mentre quella per la sorte capitale (soggetta a termine decennale) era ancora esigibile. Tuttavia, come già evidenziato in sede di esame dell'eccezione di inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire tale prescrizione parziale impugnando l'intimazione del 2014. Non avendolo fatto, la pretesa si è consolidata per l'intero importo ivi richiesto. La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa impugnazione di un atto della riscossione produce "l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016), sebbene non ne modifichi il termine di prescrizione per il futuro.
Analizzando il periodo successivo, dalla notifica dell'ultima intimazione non impugnata (10.01.2020) alla notifica dell'atto oggi opposto (21.5.2025), sono trascorsi circa 5 anni e 4 mesi. Tale lasso temporale, tuttavia, deve essere computato tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. L'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive proroghe hanno sospeso le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Tale periodo di sospensione, neutralizzando il decorso del tempo, impedisce di ritenere maturata la prescrizione, sia quella quinquennale per sanzioni e interessi, sia, a maggior ragione, quella decennale per la sorte capitale.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, sia per la sua inammissibilità originaria, sia per l'infondatezza nel merito della pretesa estintiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-NE, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente INCANI MICHELE, Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259004999338000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nell'interesse di Ricorrente_1, voglia la Corte 'accertare e dichiarare nullo e/o annullare o revocare e dichiarare, comunque, illegittimo e di nessun effetto l'avviso di pagamento n. 0252025 9004999338/00 riguardo la cartella n° 02520070020950992000 il 07/06/2007 e la cartella n° 02520080024185355000 il 5/06/2008 e per l'effetto, dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa tributaria ivi contenuta'
Resistente/Appellato: Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate NE, voglia la Corte 'Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso sulle cartelle e sul credito in esse affermato;
Rigettare il ricorso sull'intimazione di pagamento'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.6.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02520259004999338000, notificata in data 21.5.2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 214.115,73.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, segnatamente:
1. Cartella di pagamento n. 02520070020950992000, relativa a IVA, IRAP, IRPEF per l'anno d'imposta 2003, notificata in data 7.6.2007;
2. Cartella di pagamento n. 02520080024185355000, relativa a IVA, IRAP, IRPEF per l'anno d'imposta 2004, notificata in data 5.6.2008.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha invocato l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, sostenendo che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-NE, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa contestazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione, i quali, non essendo stati impugnati, avrebbero determinato la cristallizzazione del credito.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, asserendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali e documentando una serie di atti interruttivi e periodi di sospensione legale che avrebbero impedito il maturare della prescrizione.
In particolare, la resistente ha documentato la notifica dei seguenti atti: intimazione di pagamento n. 02520149005331311000 del 29/07/2014; intimazione di pagamento n. 02520149005331412000 del 29/07/2014; pignoramento presso terzi n. 123555 del 15.9.2014; intimazione di pagamento n. 02520199000063875000 del 08/03/2019; intimazione di pagamento n. 02520199009747506000 del 10/01/2020.
Ha inoltre invocato i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla L. 147/2013 (dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014) e dalla normativa emergenziale Covid-19 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate-NE.
L'eccezione è fondata.
La parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari maturata, a suo dire, in un momento antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Tuttavia, come documentato dall'Agenzia delle Entrate NE, l'odierna intimazione è stata preceduta dalla notifica di plurimi atti, sia di natura esecutiva (pignoramento presso terzi del 2014) sia prodromici all'esecuzione (intimazioni di pagamento del 2014, 2019 e 2020), tutti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente, che intenda far valere l'estinzione del credito per prescrizione, ha l'onere di impugnare il primo atto successivo al maturare della stessa. La mancata impugnazione di un atto autonomamente opponibile, quale l'intimazione di pagamento, determina la c.d. "cristallizzazione" del credito in esso contenuto, rendendo inammissibile la contestazione di vizi o fatti estintivi (quale la prescrizione) che si sarebbero dovuti far valere in quella sede.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento "non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr. Cass., ordinanza n. 6436/2025, citata dalla resistente).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai impugnato le intimazioni di pagamento notificate nel 2014, né quelle successive.
Pertanto, ogni questione relativa alla prescrizione che si assume maturata prima della notifica di tali atti (in particolare, l'intimazione del 29/07/2014) deve ritenersi preclusa, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sul punto.
Anche a voler superare tale dirimente profilo di inammissibilità, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.
Occorre, in primo luogo, distinguere la natura dei crediti azionati al fine di individuare il corretto termine prescrizionale. La pretesa dell'Amministrazione riguarda tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), oltre a sanzioni e interessi. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il credito erariale per la riscossione di imposte quali IRPEF e IVA è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendosi considerare una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto il debito d'imposta sorge anno per anno sulla base di presupposti impositivi sempre nuovi e autonomi. Diversamente, per le sanzioni e gli interessi, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi rispettivamente dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò posto, è necessario ricostruire la sequenza degli atti interruttivi.
La cartella n. 02520070020950992000 è stata notificata il 7.6.2007 e la cartella n. 02520080024185355000 il 5.6.2008. Il primo atto interruttivo successivo è l'intimazione di pagamento notificata il 29.7.2014. A tale data, era decorso un periodo superiore a cinque anni, ma inferiore a dieci, dalla notifica di entrambe le cartelle. Ne consegue che, al momento della notifica del primo atto interruttivo utile, la pretesa relativa a sanzioni e interessi si era già prescritta, mentre quella per la sorte capitale (soggetta a termine decennale) era ancora esigibile. Tuttavia, come già evidenziato in sede di esame dell'eccezione di inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire tale prescrizione parziale impugnando l'intimazione del 2014. Non avendolo fatto, la pretesa si è consolidata per l'intero importo ivi richiesto. La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa impugnazione di un atto della riscossione produce "l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016), sebbene non ne modifichi il termine di prescrizione per il futuro.
Analizzando il periodo successivo, dalla notifica dell'ultima intimazione non impugnata (10.01.2020) alla notifica dell'atto oggi opposto (21.5.2025), sono trascorsi circa 5 anni e 4 mesi. Tale lasso temporale, tuttavia, deve essere computato tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. L'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive proroghe hanno sospeso le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Tale periodo di sospensione, neutralizzando il decorso del tempo, impedisce di ritenere maturata la prescrizione, sia quella quinquennale per sanzioni e interessi, sia, a maggior ragione, quella decennale per la sorte capitale.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, sia per la sua inammissibilità originaria, sia per l'infondatezza nel merito della pretesa estintiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-NE, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).