CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 24/4 – 3/6/2024, contraddistinta dal n. 5725/2024, iscritto al n. 3246/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/6/1975, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv. Antonio De
Benedittis (c.f. ); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), costituitasi in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore Dr. (procura per notaio di Milano del 27/9/2022 CP_2 Persona_1
rep. 16835, racc. 8973), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nura Khalifh Iannucci (c.f.
); C.F._3
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/12/2021, riassumeva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa – a seguito di ordinanza di incompetenza del Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di impresa, il giudizio promosso nei confronti della banca Controparte_1
esponendo che:
- aveva sottoscritto in data 30/7/2012 una fideiussione omnibus in favore della a garanzia delle obbligazioni della DE.CA.SO di Calabrese Controparte_3
Giovanni e Co. S.n.c., fino alla concorrenza di € 52.000;
- la era stata poi incorporata dalla CP_3 Controparte_3 Controparte_1
[...]
- la fideiussione era nulla in quanto il contratto era conforme allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 che, con provvedimento della Banca d'TA (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nella fideiussione sottoscritta dalla
- che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di Parte_1 rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, ai sensi dell'art. 1418 e 1419, 1° comma, c.c., della fideiussione per cui è causa, prestata dagli attori, stipulata in violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990;
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In via subordinata, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., della fideiussione per cui è causa, prestata dagli attori, stipulata in violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990;
In ogni caso, CONDANNARE la soc. in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la soc. in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
Si costituiva la convenuta, eccependo il difetto di interesse ad agire della che non aveva ricevuto richieste di pagamento e, comunque, l'infondatezza Parte_1 della domanda per difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale.
Con sentenza n. 5725/2024 il Tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Osservava infatti che:
- sussisteva l'interesse ad agire, sempre ravvisabile in capo alla parte che voglia far dichiarare l'invalidità di clausole idonee a determinare, in un rapporto contrattuale, condizioni a sé più sfavorevoli;
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021) doveva ritenersi che l'intesa anticoncorrenziale producesse la nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'TA;
- non era dimostrato, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della Banca d'TA secondo la giurisprudenza di legittimità, poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre
2002 – maggio 2005) o quello immediatamente successivo e non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- “Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca d'TA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attrice, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata
(e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con atto di citazione Parte_1 notificato l'8/7/2024, deducendo che:
- la prova dell'intesa anticoncorrenziale poteva desumersi dal fatto che le fideiussioni riproducono le clausole riportate nel modulo ABI, che determinano un grave squilibrio tra le posizioni delle parti;
- “la serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”;
- l'onere della prova in ogni caso deve gravare sulla banca in considerazione del principio di vicinanza della prova, “atteso che soltanto l'istituto di credito, non già il singolo garante, ha la disponibilità dei moduli di garanzie da esso stesso sottoposti all'approvazione della clientela nel medesimo arco temporale di quello dedotto in giudizio, potendo, dunque, provare agevolmente un eventuale impiego in maniera non
“standardizzata” delle clausole di cui ai già menzionati artt. 2, 6 e 8”.
Ha concluso pertanto per l'accoglimento dell'appello con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole 2, 6 e 8.
Si è costituita, con comparsa depositata l'11/11/2024, l' Controparte_1 che ha evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado e l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 22/4/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attrice (odierna appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'TA n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002
(momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. In tal senso si è espressa recentemente anche la S.C., secondo la quale “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025 in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”.
È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'TA, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto. Nel caso di specie, l'odierna appellante non ha prodotto documenti, né articolato mezzi istruttori. In ogni caso, per quanto fin qui esposto, non potrebbe ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'TA (come solitamente avviene in questo tipo di controversie), giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che la riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'TA anche in periodi successivi all'accertamento sia la dimostrazione che tali contratti costituiscono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che il contratto oggetto della presente controversia, sottoscritto molti anni dopo il 2005, riproduce le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca
d'TA, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'TA; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto,
l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori stessi. Proprio per questo motivo l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza.
Non si comprende infine per quale ragione, ad avviso dell'appellante, la prova dell'inesistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere fornita dalle banche. Tale affermazione urta contro i principi che normalmente regolano l'onere della prova, giacché
è il garante, che si vuole avvalere degli effetti che conseguono dall'accertamento dell'intesa (nullità parziale della garanzia), che deve provare la circostanza dalla quale tali effetti derivano (come ritenuto anche dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata). Del resto, ove si condividessero le considerazioni dell'appellante dovrebbe richiedersi alla banca la prova di un fatto negativo. Né può ritenersi che sarebbe impossibile da parte del garante la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
2. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento, in Parte_1 favore dell'appellata, delle spese relative anche al giudizio di appello. Il compenso va liquidato - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato
- in complessivi € 5.100 (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria €
1.550; fase decisoria € 1.750).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 24/4-
3/6/2024, contraddistinta dal n. 5725/2024:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del precesso d'appello che liquida in € 5.100 per compenso
[...] professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 3246/2024 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1