CASS
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Massime • 1
In tema di revocatoria fallimentare, se la garanzia è stata rilasciata successivamente al verificarsi dell'inadempimento conseguente al decorso del termine originario di pagamento, il debito deve essere considerato scaduto agli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., non rilevando la contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione o di una dilazione di pagamento, ove il nuovo termine sia stato concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 2276/2017
Numero sezionale 182/2025
Numero di raccolta generale 3450/2025
Data pubblicazione 11/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MASSIMO FERRO Presidente
REVOCATORIA FALLIMENTARE CO RO Consigliere Fattispecie di cui all'art. 67 ANDREA FIDANZIA Relatore comma 1° n. 4 L.F. e GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere riscadenziamento del debito ud.14/01/2025 PU ROBERTO AMATORE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2276/2017 R.G. proposto da:
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato ROSSI
AR ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato FUMAGALLI AL ([...])
-ricorrente-
contro
FRANCO TOSI MECCANICA SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PALAZZO
BESSO LARGO DI TORRE ARGEN, presso lo studio dell'avvocato
GU ED ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAFFEI ALBERTI
AL ([...])
-controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO al n. 13731/2016 depositato il 15/12/2016. Numero registro generale 2276/2017
Numero sezionale 182/2025
Numero di raccolta generale 3450/2025 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14/01/2025 dal Data pubblicazione 11/02/2025
Consigliere ANDREA FIDANZIA;
Udito il sostituto procuratore generale dott. Stanislao De Matteis;
Uditi gli avvocati Francesco Maria Loi per il ricorrente e Alessandro
Fabbri per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
International Factors Italia s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98
L.F. avverso il decreto del G.D. della procedura di Amministrazione
Straordinaria della AN SI EC s.p.a. - che aveva escluso la prelazione ipotecaria, ammettendo il suo credito in chirografo - esponendo che, essendo l'ipoteca stata costituita per un debito scaduto ex art. 67 comma 1° n. 4 L.F., l'eccezione di revoca, sollevata in via breve dal curatore, non era accoglibile, trattandosi di iscrizione ipotecaria effettuata anteriormente al periodo sospetto di sei mesi.
Con decreto depositato il 15.12.2016 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, così confermando la statuizione con cui il
G.D., nell'ammettere in via chirografaria il credito di € 7.634.525
(derivante da un rapporto di factoring), aveva appunto revocato, in via breve, ex art. 67 comma 1° n. 3 L.F., “l'atto costitutivo di ipoteca perfezionato in data 14.9.2012, in considerazione del fatto che i debiti di AN SI EC s.p.a. a tale data risultavano oggetto di espresso patto di rateizzazione, e quindi, non risultavano scaduti”.
Il tribunale ha così ritenuto che l'ipoteca - che, ai fini della revocabilità ex art. 67 L.F., doveva intendersi costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari (in data 14.9.2012), e non, invece, con l'atto di concessione, il quale aveva efficacia solo inter partes - era stata stipulata a garanzia di un debito preesistente non scaduto;
ciò in quanto, per effetto della rinegoziazione dei termini di pagamento (con conseguente modifica della scadenza originaria), gli
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Numero sezionale 182/2025
Numero di raccolta generale 3450/2025 effetti del preesistente inadempimento erano rimasti privi di giuridica Data pubblicazione 11/02/2025 rilevanza. In particolare, ad avviso del tribunale, il debito da factoring doveva ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipula del patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria. Al riguardo, era stato documentato che, alla data di tale iscrizione, AN SI EC s.p.a. non fosse inadempiente al patto di rateizzazione, non avendo provveduto al pagamento delle rate successive del 30.12.2012 e del 31.3. 2013.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione International
Factors Italia s.p.a., affidandolo a tre motivi.
AN SI EC s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024 è stato disposto il rinvio della causa in pubblica udienza sulla seguente questione: “se
l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 3,
l.fall. o nella diversa ipotesi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall.”.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, secondo conclusioni poi illustrate in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 3 e 4 L.F. Espone la ricorrente che il debito di cui è causa era già scaduto e, come tale, doveva essere considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 67 L.F., risultando a quest'ultimo fine irrilevante la concessione di un suo riscadenziamento a fronte della concessione di una garanzia. Il patto
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Numero sezionale 182/2025 di rateizzazione non aveva avuto alcuna incidenza sulla scadenza del Numero di raccolta generale 3450/2025 debito contratto dalla società attualmente in A. S. Data pubblicazione 11/02/2025
La ricorrente ha richiamato un lontano precedente di questa Corte
(vedi Cass. n. 1204/1963) che aveva affermato il principio secondo cui “non può … ritenersi che un debito preesistente non sia scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, venga concessa una proroga per la sua estinzione”, dovendosi valutare ”ai fini dell'applicazione della regola di cui al comma 1 n. 4 del richiamato art. 67, se il debitore sia già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, a nulla rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento”.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 67 comma 1° n. 3 L.F. Espone la ricorrente che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto infondato il primo motivo, il momento rilevante cui fare riferimento, ai fini della determinazione del cd. periodo sospetto, è quello dell'accordo con cui è stata pattuita la costituzione dell'ipoteca, e non quello dell'iscrizione ipotecaria, costituendo questa una mera esecuzione dell'accordo costitutivo.
3. Con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1230 c.c. e 67 comma 2 L.F.
La ricorrente espone di aver dedotto durante il giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. che, ove il giudice di merito fosse giunto alla conclusione che il suo credito non fosse scaduto in forza della pattuizione di proroga, non avrebbe comunque potuto disconoscere che tale pattuizione si inseriva in un accordo più ampio;
in esso le parti non si erano limitate a stabilire una nuova scadenza, ma avevano concordato un nuovo assetto di rapporti reciproci, prevedendo la retrocessione dei crediti a favore della AN SI
EC s.r.l. correlata al rilascio della garanzia ipotecaria.
Dunque, le parti avevano novato il titolo, con la conseguenza che la garanzia concessa non poteva che ritenersi contestuale al sorgere
4 di 11 Numero registro generale 2276/2017
Numero sezionale 182/2025 del debito oggetto di novazione. Pertanto, doveva applicarsi l'art. Numero di raccolta generale 3450/2025
67 comma 2° L.F. con il consolidamento dell'ipoteca in sei mesi. Data pubblicazione 11/02/2025
Questo profilo non era stato preso in esame dal giudice di merito.
4. Il primo motivo è fondato.
Quaestio iuris della causa è accertare se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro,
o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 3 L.F. o nella diversa ipotesi dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F.
Questa Corte, nel precedente richiamato in ricorso ha effettivamente statuito che non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, sia concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare, proprio ai fini delle norme qui in discussione
(comma 1 n. 4 dell' art. 67 L.F.), se il debitore sia già inadempiente all'atto della menzionata costituzione, non rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento (così dunque, Cass. n.
1204/1963).
Questa Corte è giunta alla stessa conclusione, nel senso di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., ove il debitore fosse già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, nella successiva sentenza n. 10864/1994.
In particolare, nella seconda pronuncia, è stato evidenziato, in primo luogo, che la contestualità logica tra concessione del credito e acquisizione della garanzia è di per sé indice di una normalità operativa, nell'ambito della ordinaria cautela di chi intenda adeguare le condizioni di rischio alle situazioni personali o patrimoniali del debitore, da cui non consegue alcuna presunzione di conoscenza da parte del creditore della situazione di insolvenza del debitore, costituendo, per contro, l'anteriorità del credito alla garanzia un indice del fatto che le originarie condizioni di rischio (liberamente
5 di 11 Numero registro generale 2276/2017
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Numero di raccolta generale 3450/2025 accettate nel concedere il credito) hanno subito una variazione in Data pubblicazione 11/02/2025 senso peggiorativo, tanto che la continuazione del rapporto viene subordinata a un nuovo fattore che dia copertura al rischio.
Inoltre, nell'esaminare le fattispecie di non contestualità della costituzione della garanzia rispetto al sorgere del credito, la Corte ha evidenziato che il carattere sintomatico del venir meno della fiducia del creditore nella capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni assume maggiore o minore incidenza, a seconda che l'acquisizione della garanzia avvenga o meno in presenza dell'inadempimento del debitore: “il creditore che, pur non sperimentando l'elemento tipico cui si ricollega la crisi dell'imprenditore (l'inadempimento), ritenga che siano modificate peggiorativamente le ordinarie condizioni di rischio liberamente accettate, tanto da richiedere [la costituzione di una garanzia], assume una condotta dimostrativa di maggiore consapevolezza
(rispetto all'ipotesi del debitore inadempiente) della sussistenza dell'insolvenza del debitore. Situazione questa che si riflette nel maggiore ambito temporale cui ragguagliare la revocabilità dell'ipoteca. Quindi, l'elemento distintivo espresso dalla legge nelle ipotesi dei [commi] 3 e 4 sotto il profilo dell'avvenuta scadenza, o non, del debito al momento costitutivo dell'ipoteca, si traduce nel rilievo che in quel momento si fosse, o non, verificata l'inadempienza del debitore nei confronti del creditore”.
Valutato, alla luce delle pronunce sopra indicate, che un debito può considerarsi scaduto, a norma dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., quando la garanzia venga rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento dell'obbligazione originaria, sorge il quesito se – come ritenuto dal decreto impugnato – per effetto della pattuizione tra debitore e creditore di un piano di rateizzazione ovvero rientro di un debito precedentemente scaduto, in concomitanza con l'assunzione da parte del debitore della costituzione di una garanzia, un debito che era già scaduto possa
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Numero di raccolta generale 3450/2025 non considerarsi più tale alla luce della nuova pattuizione Data pubblicazione 11/02/2025 riguardante il termine dell'adempimento e possa quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 67 1° comma n. 3 L.F.
Questo Collegio ritiene che la risposta sia negativa.
La costituzione della garanzia a fronte della proroga di un debito scaduto costituisce invero un'ipotesi meno grave di quella non caratterizzata della proroga e, come ben evidenziato da questa Corte nel precedente del 1963, “se fosse diversamente, si giungerebbe alla conseguenza aberrante che la legge avrebbe concesso un trattamento più favorevole al creditore che, scaduto il debito, ottenga la garanzia senza concedere proroghe, anziché a quello che nell'ottenere la garanzia, rinunci a chiedere immediatamente
l'adempimento della prestazione”. Né può rilevare, ai fini della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 3 L.F., la circostanza che, per effetto della nuova pattuizione, il debito, già scaduto, diventi non più esigibile.
Non può peraltro dubitarsi che, al momento della pattuizione del nuovo termine, essendo già scaduto quello fissato per l'originario adempimento, il debito era già esigibile, con la conseguenza che la proroga del termine non può che ritenersi logicamente successiva (o quantomeno contestuale) alla concessione della garanzia, della quale costituisce ragionevole contropartita.
Tale conclusione non si pone in contrasto con l'orientamento consolidato in tema di decorrenza del cd. periodo sospetto. In particolare, è pur vero che questa Corte (così Cass. n. 2674/2014) ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per
l'accertamento della "scientia decoctionis", nonché della preesistenza e scadenza del credito, deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza”.
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Numero di raccolta generale 3450/2025 Tale conclusione deriva dalla circostanza per cui alla costituzione Data pubblicazione 11/02/2025 dell'ipoteca volontaria si perviene mediante la formazione del titolo di concessione della stessa e l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari (artt. 2808 comma 2 e 2827 c.c.), nel contesto di una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con il secondo adempimento.
Tenuto conto che la ratio legis dell'art. 67 L.F. è quella di reintegrare la par condicio creditorum, non può dubitarsi che, verificandosi gli effetti della relativa alterazione proprio in dipendenza dell'iscrizione dell'ipoteca (che fa sorgere la prelazione), è questo l'atto che deve formare oggetto della revoca, in quanto è la prelazione che da essa sorge ad incidere in maniera pregiudizievole sulle aspettative paritarie della massa creditoria. Nell'ipoteca consensuale l'atto negoziale che consente l'iscrizione è atto con efficacia inter partes, che potrebbe anche non avere ulteriore seguito e che solo con l'iscrizione assume rilievo nei confronti dei terzi.
Ritiene, tuttavia, questo Collegio che il riferimento alla data di iscrizione dell'ipoteca, ai fini della valutazione della preesistenza e scadenza del debito, non sia dirimente (rimanendo comunque rilevante ai fini della valutazione della scientia decoctionis) allorché
l'atto di concessione di ipoteca e l'iscrizione della medesima nei registri immobiliari, pur perfezionati in momenti diversi, siano legati da un nesso teleologico, secondo un disegno economico unitario.
Va premesso che questa Corte, nell'elaborare la nozione di contestualità, o meno, della garanzia in rapporto al sorgere del credito, ha costantemente evidenziato (vedi Cass. n. 5984/2005;
Cass. n. 4126/2003) che “non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute. (…) La contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito
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Numero di raccolta generale 3450/2025 nella funzione creditizia è stato assunto sul presupposto della Data pubblicazione 11/02/2025 concessione della garanzia. (…) Il sistema delineato dalla norma dell'art. 67 l.f. si incentra, dunque, sull'alternativa preesistenza/contestualità del debito e sulla conseguente diversità del regime probatorio. (…) La contestualità va riguardata, infatti, con riferimento alla interdipendenza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, dunque con riguardo alla coordinazione dei due momenti secondo l'elemento logico-volitivo, sicché essa deve restare affermata allorché nella complessiva regolamentazione di un rapporto ci sia stata tra i due atti e i due momenti unicità causale, anche in difetto di coincidenza temporale».
Orbene, ritiene questo Collegio che le medesime considerazioni possono svolgersi non solo per valutare la contestualità tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, ma anche ai fini di valutare la nozione di scadenza del debito, a norma dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., allorché le parti, dopo l'inadempimento del debitore al termine in origine contrattualmente previsto, pattuiscano un piano di rientro, e così un nuovo termine di adempimento in coincidenza con la pattuizione di una garanzia.
Non vi è dubbio che la contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussista, indipendentemente da quando avviene l'iscrizione ipotecaria (la quale non può che essere per lo più temporalmente differita), allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita. Non è contestato in causa che nella complessiva regolamentazione del rapporto tra le parti vi fosse stata, pur in difetto di una coincidenza temporale, un'unicità causale tra le operazioni di dilazione di pagamento e la costituzione di garanzia. Pertanto, il decreto impugnato - come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore
Generale - è incorso in errore nell'affermare che il debito doveva
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“ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipulazione del Data pubblicazione 11/02/2025 patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria”.
Va, infine, osservato che non fornisce un argomento confl iggente con quanto enunciato la pronuncia di questa Corte n.
27830/2017 che, nell'esaminare un'ipotesi di compresenza – in materia di atti costitutivi di titoli di prelazione – di più debiti di diversa natura, di cui alcuni non scaduti, altri scaduti, altri ancora contestualmente creati, ha statuito che “gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti, non scaduti, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3), l.fall., anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l'atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita”.
A prescindere dal rilievo che, nel caso esaminato nella predetta pronuncia, è stato dato atto che nella convenzione costitutiva dell'ipoteca “vennero ricompresi debiti preesistenti, e, tuttavia, per patto espresso non ancora scaduti (rectius esigibili) alla data della stipula dell'ipoteca impugnata” (così desumendosi che quei debiti fossero stati resi inesigibili per un patto espresso anteriore alla stipula della convenzione di ipoteca e non, quindi, contestuale, come nel caso di specie), va evidenziato che questa Corte ha ritenuto che l'esistenza di una pluralità di debiti aventi diversa natura - taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora contestuali - garantiti dalla medesima garanzia reale, non sia di ostacolo alla revocabilità ai sensi del richiamato comma primo, n. 3), dell'art. 67 L.F., ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, per il solo rilievo che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascuno dei debiti per cui è costituita (conf. Cass. n. 1745/2008).
Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “in tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato
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Numero di raccolta generale 3450/2025 l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può Data pubblicazione 11/02/2025 considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1° n. 4
L.F., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario”.
5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al
Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie allo stesso sottoposta alla luce del sopra enunciato principio di diritto e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di
Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ND ZI MO RR
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Data pubblicazione 11/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MASSIMO FERRO Presidente
REVOCATORIA FALLIMENTARE CO RO Consigliere Fattispecie di cui all'art. 67 ANDREA FIDANZIA Relatore comma 1° n. 4 L.F. e GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere riscadenziamento del debito ud.14/01/2025 PU ROBERTO AMATORE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2276/2017 R.G. proposto da:
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato ROSSI
AR ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato FUMAGALLI AL ([...])
-ricorrente-
contro
FRANCO TOSI MECCANICA SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PALAZZO
BESSO LARGO DI TORRE ARGEN, presso lo studio dell'avvocato
GU ED ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAFFEI ALBERTI
AL ([...])
-controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO al n. 13731/2016 depositato il 15/12/2016. Numero registro generale 2276/2017
Numero sezionale 182/2025
Numero di raccolta generale 3450/2025 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14/01/2025 dal Data pubblicazione 11/02/2025
Consigliere ANDREA FIDANZIA;
Udito il sostituto procuratore generale dott. Stanislao De Matteis;
Uditi gli avvocati Francesco Maria Loi per il ricorrente e Alessandro
Fabbri per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
International Factors Italia s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98
L.F. avverso il decreto del G.D. della procedura di Amministrazione
Straordinaria della AN SI EC s.p.a. - che aveva escluso la prelazione ipotecaria, ammettendo il suo credito in chirografo - esponendo che, essendo l'ipoteca stata costituita per un debito scaduto ex art. 67 comma 1° n. 4 L.F., l'eccezione di revoca, sollevata in via breve dal curatore, non era accoglibile, trattandosi di iscrizione ipotecaria effettuata anteriormente al periodo sospetto di sei mesi.
Con decreto depositato il 15.12.2016 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, così confermando la statuizione con cui il
G.D., nell'ammettere in via chirografaria il credito di € 7.634.525
(derivante da un rapporto di factoring), aveva appunto revocato, in via breve, ex art. 67 comma 1° n. 3 L.F., “l'atto costitutivo di ipoteca perfezionato in data 14.9.2012, in considerazione del fatto che i debiti di AN SI EC s.p.a. a tale data risultavano oggetto di espresso patto di rateizzazione, e quindi, non risultavano scaduti”.
Il tribunale ha così ritenuto che l'ipoteca - che, ai fini della revocabilità ex art. 67 L.F., doveva intendersi costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari (in data 14.9.2012), e non, invece, con l'atto di concessione, il quale aveva efficacia solo inter partes - era stata stipulata a garanzia di un debito preesistente non scaduto;
ciò in quanto, per effetto della rinegoziazione dei termini di pagamento (con conseguente modifica della scadenza originaria), gli
2 di 11 Numero registro generale 2276/2017
Numero sezionale 182/2025
Numero di raccolta generale 3450/2025 effetti del preesistente inadempimento erano rimasti privi di giuridica Data pubblicazione 11/02/2025 rilevanza. In particolare, ad avviso del tribunale, il debito da factoring doveva ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipula del patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria. Al riguardo, era stato documentato che, alla data di tale iscrizione, AN SI EC s.p.a. non fosse inadempiente al patto di rateizzazione, non avendo provveduto al pagamento delle rate successive del 30.12.2012 e del 31.3. 2013.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione International
Factors Italia s.p.a., affidandolo a tre motivi.
AN SI EC s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024 è stato disposto il rinvio della causa in pubblica udienza sulla seguente questione: “se
l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 3,
l.fall. o nella diversa ipotesi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall.”.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, secondo conclusioni poi illustrate in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 n. 3 e 4 L.F. Espone la ricorrente che il debito di cui è causa era già scaduto e, come tale, doveva essere considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 67 L.F., risultando a quest'ultimo fine irrilevante la concessione di un suo riscadenziamento a fronte della concessione di una garanzia. Il patto
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Numero sezionale 182/2025 di rateizzazione non aveva avuto alcuna incidenza sulla scadenza del Numero di raccolta generale 3450/2025 debito contratto dalla società attualmente in A. S. Data pubblicazione 11/02/2025
La ricorrente ha richiamato un lontano precedente di questa Corte
(vedi Cass. n. 1204/1963) che aveva affermato il principio secondo cui “non può … ritenersi che un debito preesistente non sia scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, venga concessa una proroga per la sua estinzione”, dovendosi valutare ”ai fini dell'applicazione della regola di cui al comma 1 n. 4 del richiamato art. 67, se il debitore sia già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, a nulla rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento”.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 67 comma 1° n. 3 L.F. Espone la ricorrente che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto infondato il primo motivo, il momento rilevante cui fare riferimento, ai fini della determinazione del cd. periodo sospetto, è quello dell'accordo con cui è stata pattuita la costituzione dell'ipoteca, e non quello dell'iscrizione ipotecaria, costituendo questa una mera esecuzione dell'accordo costitutivo.
3. Con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1230 c.c. e 67 comma 2 L.F.
La ricorrente espone di aver dedotto durante il giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. che, ove il giudice di merito fosse giunto alla conclusione che il suo credito non fosse scaduto in forza della pattuizione di proroga, non avrebbe comunque potuto disconoscere che tale pattuizione si inseriva in un accordo più ampio;
in esso le parti non si erano limitate a stabilire una nuova scadenza, ma avevano concordato un nuovo assetto di rapporti reciproci, prevedendo la retrocessione dei crediti a favore della AN SI
EC s.r.l. correlata al rilascio della garanzia ipotecaria.
Dunque, le parti avevano novato il titolo, con la conseguenza che la garanzia concessa non poteva che ritenersi contestuale al sorgere
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Numero sezionale 182/2025 del debito oggetto di novazione. Pertanto, doveva applicarsi l'art. Numero di raccolta generale 3450/2025
67 comma 2° L.F. con il consolidamento dell'ipoteca in sei mesi. Data pubblicazione 11/02/2025
Questo profilo non era stato preso in esame dal giudice di merito.
4. Il primo motivo è fondato.
Quaestio iuris della causa è accertare se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro,
o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 3 L.F. o nella diversa ipotesi dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F.
Questa Corte, nel precedente richiamato in ricorso ha effettivamente statuito che non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, sia concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare, proprio ai fini delle norme qui in discussione
(comma 1 n. 4 dell' art. 67 L.F.), se il debitore sia già inadempiente all'atto della menzionata costituzione, non rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento (così dunque, Cass. n.
1204/1963).
Questa Corte è giunta alla stessa conclusione, nel senso di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., ove il debitore fosse già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, nella successiva sentenza n. 10864/1994.
In particolare, nella seconda pronuncia, è stato evidenziato, in primo luogo, che la contestualità logica tra concessione del credito e acquisizione della garanzia è di per sé indice di una normalità operativa, nell'ambito della ordinaria cautela di chi intenda adeguare le condizioni di rischio alle situazioni personali o patrimoniali del debitore, da cui non consegue alcuna presunzione di conoscenza da parte del creditore della situazione di insolvenza del debitore, costituendo, per contro, l'anteriorità del credito alla garanzia un indice del fatto che le originarie condizioni di rischio (liberamente
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Numero di raccolta generale 3450/2025 accettate nel concedere il credito) hanno subito una variazione in Data pubblicazione 11/02/2025 senso peggiorativo, tanto che la continuazione del rapporto viene subordinata a un nuovo fattore che dia copertura al rischio.
Inoltre, nell'esaminare le fattispecie di non contestualità della costituzione della garanzia rispetto al sorgere del credito, la Corte ha evidenziato che il carattere sintomatico del venir meno della fiducia del creditore nella capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni assume maggiore o minore incidenza, a seconda che l'acquisizione della garanzia avvenga o meno in presenza dell'inadempimento del debitore: “il creditore che, pur non sperimentando l'elemento tipico cui si ricollega la crisi dell'imprenditore (l'inadempimento), ritenga che siano modificate peggiorativamente le ordinarie condizioni di rischio liberamente accettate, tanto da richiedere [la costituzione di una garanzia], assume una condotta dimostrativa di maggiore consapevolezza
(rispetto all'ipotesi del debitore inadempiente) della sussistenza dell'insolvenza del debitore. Situazione questa che si riflette nel maggiore ambito temporale cui ragguagliare la revocabilità dell'ipoteca. Quindi, l'elemento distintivo espresso dalla legge nelle ipotesi dei [commi] 3 e 4 sotto il profilo dell'avvenuta scadenza, o non, del debito al momento costitutivo dell'ipoteca, si traduce nel rilievo che in quel momento si fosse, o non, verificata l'inadempienza del debitore nei confronti del creditore”.
Valutato, alla luce delle pronunce sopra indicate, che un debito può considerarsi scaduto, a norma dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., quando la garanzia venga rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento dell'obbligazione originaria, sorge il quesito se – come ritenuto dal decreto impugnato – per effetto della pattuizione tra debitore e creditore di un piano di rateizzazione ovvero rientro di un debito precedentemente scaduto, in concomitanza con l'assunzione da parte del debitore della costituzione di una garanzia, un debito che era già scaduto possa
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Numero di raccolta generale 3450/2025 non considerarsi più tale alla luce della nuova pattuizione Data pubblicazione 11/02/2025 riguardante il termine dell'adempimento e possa quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 67 1° comma n. 3 L.F.
Questo Collegio ritiene che la risposta sia negativa.
La costituzione della garanzia a fronte della proroga di un debito scaduto costituisce invero un'ipotesi meno grave di quella non caratterizzata della proroga e, come ben evidenziato da questa Corte nel precedente del 1963, “se fosse diversamente, si giungerebbe alla conseguenza aberrante che la legge avrebbe concesso un trattamento più favorevole al creditore che, scaduto il debito, ottenga la garanzia senza concedere proroghe, anziché a quello che nell'ottenere la garanzia, rinunci a chiedere immediatamente
l'adempimento della prestazione”. Né può rilevare, ai fini della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 67 comma 1° n. 3 L.F., la circostanza che, per effetto della nuova pattuizione, il debito, già scaduto, diventi non più esigibile.
Non può peraltro dubitarsi che, al momento della pattuizione del nuovo termine, essendo già scaduto quello fissato per l'originario adempimento, il debito era già esigibile, con la conseguenza che la proroga del termine non può che ritenersi logicamente successiva (o quantomeno contestuale) alla concessione della garanzia, della quale costituisce ragionevole contropartita.
Tale conclusione non si pone in contrasto con l'orientamento consolidato in tema di decorrenza del cd. periodo sospetto. In particolare, è pur vero che questa Corte (così Cass. n. 2674/2014) ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per
l'accertamento della "scientia decoctionis", nonché della preesistenza e scadenza del credito, deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza”.
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Numero di raccolta generale 3450/2025 Tale conclusione deriva dalla circostanza per cui alla costituzione Data pubblicazione 11/02/2025 dell'ipoteca volontaria si perviene mediante la formazione del titolo di concessione della stessa e l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari (artt. 2808 comma 2 e 2827 c.c.), nel contesto di una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con il secondo adempimento.
Tenuto conto che la ratio legis dell'art. 67 L.F. è quella di reintegrare la par condicio creditorum, non può dubitarsi che, verificandosi gli effetti della relativa alterazione proprio in dipendenza dell'iscrizione dell'ipoteca (che fa sorgere la prelazione), è questo l'atto che deve formare oggetto della revoca, in quanto è la prelazione che da essa sorge ad incidere in maniera pregiudizievole sulle aspettative paritarie della massa creditoria. Nell'ipoteca consensuale l'atto negoziale che consente l'iscrizione è atto con efficacia inter partes, che potrebbe anche non avere ulteriore seguito e che solo con l'iscrizione assume rilievo nei confronti dei terzi.
Ritiene, tuttavia, questo Collegio che il riferimento alla data di iscrizione dell'ipoteca, ai fini della valutazione della preesistenza e scadenza del debito, non sia dirimente (rimanendo comunque rilevante ai fini della valutazione della scientia decoctionis) allorché
l'atto di concessione di ipoteca e l'iscrizione della medesima nei registri immobiliari, pur perfezionati in momenti diversi, siano legati da un nesso teleologico, secondo un disegno economico unitario.
Va premesso che questa Corte, nell'elaborare la nozione di contestualità, o meno, della garanzia in rapporto al sorgere del credito, ha costantemente evidenziato (vedi Cass. n. 5984/2005;
Cass. n. 4126/2003) che “non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute. (…) La contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito
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Numero di raccolta generale 3450/2025 nella funzione creditizia è stato assunto sul presupposto della Data pubblicazione 11/02/2025 concessione della garanzia. (…) Il sistema delineato dalla norma dell'art. 67 l.f. si incentra, dunque, sull'alternativa preesistenza/contestualità del debito e sulla conseguente diversità del regime probatorio. (…) La contestualità va riguardata, infatti, con riferimento alla interdipendenza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, dunque con riguardo alla coordinazione dei due momenti secondo l'elemento logico-volitivo, sicché essa deve restare affermata allorché nella complessiva regolamentazione di un rapporto ci sia stata tra i due atti e i due momenti unicità causale, anche in difetto di coincidenza temporale».
Orbene, ritiene questo Collegio che le medesime considerazioni possono svolgersi non solo per valutare la contestualità tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, ma anche ai fini di valutare la nozione di scadenza del debito, a norma dell'art. 67 comma 1° n. 4 L.F., allorché le parti, dopo l'inadempimento del debitore al termine in origine contrattualmente previsto, pattuiscano un piano di rientro, e così un nuovo termine di adempimento in coincidenza con la pattuizione di una garanzia.
Non vi è dubbio che la contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussista, indipendentemente da quando avviene l'iscrizione ipotecaria (la quale non può che essere per lo più temporalmente differita), allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita. Non è contestato in causa che nella complessiva regolamentazione del rapporto tra le parti vi fosse stata, pur in difetto di una coincidenza temporale, un'unicità causale tra le operazioni di dilazione di pagamento e la costituzione di garanzia. Pertanto, il decreto impugnato - come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore
Generale - è incorso in errore nell'affermare che il debito doveva
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“ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipulazione del Data pubblicazione 11/02/2025 patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria”.
Va, infine, osservato che non fornisce un argomento confl iggente con quanto enunciato la pronuncia di questa Corte n.
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A prescindere dal rilievo che, nel caso esaminato nella predetta pronuncia, è stato dato atto che nella convenzione costitutiva dell'ipoteca “vennero ricompresi debiti preesistenti, e, tuttavia, per patto espresso non ancora scaduti (rectius esigibili) alla data della stipula dell'ipoteca impugnata” (così desumendosi che quei debiti fossero stati resi inesigibili per un patto espresso anteriore alla stipula della convenzione di ipoteca e non, quindi, contestuale, come nel caso di specie), va evidenziato che questa Corte ha ritenuto che l'esistenza di una pluralità di debiti aventi diversa natura - taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora contestuali - garantiti dalla medesima garanzia reale, non sia di ostacolo alla revocabilità ai sensi del richiamato comma primo, n. 3), dell'art. 67 L.F., ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, per il solo rilievo che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascuno dei debiti per cui è costituita (conf. Cass. n. 1745/2008).
Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “in tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato
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Numero di raccolta generale 3450/2025 l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può Data pubblicazione 11/02/2025 considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1° n. 4
L.F., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario”.
5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al
Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie allo stesso sottoposta alla luce del sopra enunciato principio di diritto e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di
Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ND ZI MO RR
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