Art. 1. Articolo unico.
La tariffa degli onorari e delle indennita', ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.
La tariffa degli onorari e delle indennita', ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.